Sentenza 9 dicembre 2011
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È ricorribile per cassazione l'ordinanza che decide sull'istanza di correzione dell'errore materiale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/12/2011, n. 10948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10948 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 09/12/2011
Dott. FIANDANESE Franco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 2163
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 36794/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI DO, nato ad [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 25 maggio 2011 della Corte di Appello di Torino di correzione del dispositivo della sentenza emessa dalla stessa Corte in data 21 ottobre 2009;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Sentita in camera di consiglio la relazione svolta dal Consigliere Dott. Franco Fiandanese;
Letta la richiesta del Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione di dichiarare inammissibile il ricorso trattandosi di provvedimento inoppugnabile o di rimettere la soluzione della corrispondente questione di diritto alle Sezioni Unite. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente osservarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dal P.G. presso questa Suprema Corte, 1'ordinanza correttiva di errore materiale non è inoppugnabile. È ben vero che sul punto è ravvisabile un contrasto di giurisprudenza, ma non si ravvisano i presupposti per un rinvio della questione alle Sezioni Unite. In primo luogo, deve osservarsi che la giurisprudenza prevalente e più recente ammette il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'istanza di correzione di errore materiale (Sez. 1, n. 29871 del 24/06/2009, Losito, Rv. 244319; Sez. 1, n. 41571 del 01/10/2009, Saraceni, Rv. 245052; Sez. 4, n. 41618 del 27/10/2010, Lembo, Rv. 248913; Sez. 6, n. 13590 del 18/03/2011, Brogna, Rv. 24 9889). Ma, soprattutto, deve rilevarsi che l'orientamento giurisprudenziale (Sez. 1, n. 23176 del 08/05/2002, Capriati, Rv. 22165; Sez. 5, n. 4 398 9 del 15/10/2009, Bisconti, Rv. 245094) che ritiene inoppugnabile l'ordinanza suddetta afferma che "il richiamo, contenuto nell'art. 130 c.p.p., comma 2, alla necessità che il giudice provveda a norma dell'art. 127, è da intendere solo nel senso che vanno osservate le forme stabilite in quest'ultima disposizione, non già che possa anche essere impugnato il provvedimento che definisce la procedura in questione", in tal modo ponendosi in contrasto inconsapevole con la sentenza delle Sezioni Unite n. 17 del 06/11/1992, Bernini, Rv. 191786, che lo stesso P.G. richiama erroneamente a sostegno della tesi della inoppugnabilità dell'ordinanza correttiva. Tale sentenza, invece, ha inequivocabilmente chiarito che le disposizioni del codice che in vario modo richiamano l'art. 127 c.p.p. si suddividono in due gruppi distinti, rispettivamente contrassegnati dall'impiego della formula "nelle forme previste dall'art. 127" o da altre equivalenti, come "secondo le forme", "con le forme", osservando "le forme", ovvero dalla diversa espressione "a norma dell'art. 127". La formula "secondo le forme previste", o altre equivalenti, riguarda, certo, le regole di svolgimento dell'udienza camerale, ma non implica, di per sè, la ricezione completa del modello procedimentale descritto in questa norma, ivi compreso il ricorso in sede di legittimità, tanto che per diverse disposizioni contenenti tale rinvio il Legislatore ha avvertito l'esigenza di prevedere espressamente quel rimedio. Al contrario, nell'altro gruppo di norme, fra le quali la suddetta sentenza delle Sezioni Unite cita espressamente l'art. 130 c.p.p., "non è contemplato in modo espresso il ricorso per cassazione, la cui esperibilità, ineludibile per evidenti ragioni di garanzia, deve essere desunta dall'espressione usata "a norma dell'art. 127" che è, di sicuro, diversa e più ampia, sotto il profilo lessicale, delle altre che in vario modo rinviano alle sole "forme" dello stesso articolo, così da comprendere anche il suddetto rimedio previsto dal comma 7 della citata disposizione".
D'altro canto, quando, come nel caso di specie, il provvedimento del giudice assume un inequivocabile contenuto decisorio, il rimedio del ricorso per cassazione trova il suo fondamento nello stesso art. 111 Cost., comma 7. Infatti, come esattamente rilevato dal ricorrente,
l'ordinanza impugnata non si è limitata a correggere un errore materiale del dispositivo della sentenza, ma lo ha modificato nel suo contenuto essenziale, addirittura aggravando la pena stabilita a carico dell'imputato, esorbitando dai limiti imposti dall'art. 130 c.p.p., con la conseguenza dell'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2012