Sentenza 24 giugno 2009
Massime • 1
È ricorribile per cassazione l'ordinanza che decide sull'istanza di correzione dell'errore materiale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/2009, n. 29871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29871 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 24/06/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 2133
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 19050/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO MA, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza pronunciata in data 27 febbraio 2009 dalla Corte di appello di Bari;
- udita la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
- sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. GALATI Giovanni, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in applicazione dell'art. 130 c.p.p., disponeva la correzione della propria decisione, in data 20 giugno 2007, di riconoscimento di sentenza penale straniera di condanna pronunciata (dalla Audiencia Provincial di Girona - Spagna) per traffico di sostanze stupefacenti nei confronti di MA TO, nella parte in cui la pena della multa (irrogata congiuntamente alla pena detentiva di anni dieci di reclusione) era stata, per un lapsus calami, indicata in Euro 800,00, anziché 800.000,00.
2. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il TO, con atto personalmente sottoscritto (cui è seguita memoria illustrativa), chiedendone l'annullamento ed affidando le proprie doglianze a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 1 c.p. e art.735 c.p.p., comma 2, rilevando che l'ordinamento penale, per il delitto di traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1), prevede quale pena pecuniaria massima la multa di Euro 260.000,00 e che, pertanto, la Corte di appello non avrebbe potuto, in sede di riconoscimento della sentenza spagnola, determinare la pena in misura superiore.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 130 c.p.p.: la correzione dell'errore aveva comportato una modificazione essenziale della sentenza.
2.3. Con il terzo motivo si duole della manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui si afferma che la multa di Euro 800.000,00 è "sostanzialmente ed astrattamente" compatibile con l'ordinamento italiano che, per la continuazione di reati, consente "l'aumento fino al triplo".
Rileva il ricorrente che, anche aumentando del triplo la pena massima, non si sarebbe potuta irrogare la pena di 800,000,00 Euro. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
3.1. Deve premettersi che non è condivisibile l'indirizzo interpretativo (cfr. Cass. 1^ 8 maggio 2002, Capriati, RV 221655;
Cass. 1^ 25 giugno 2002, Celini, RV 221990) secondo il quale l'ordinanza che decide sull'istanza di correzione di errore materiale è inoppugnabile, sia alla luce del principio di tassatività delle impugnazioni (non essendo espressamente previsto avverso di essa alcun mezzo di impugnazione), sia perché il richiamo, contenuto nell'art. 130 c.p.p., comma 2, alla necessità che il giudice provveda "a norma dell'art. 127 c.p.p." è da intendere soltanto nel senso che debbano essere osservate le forme stabilite in tale disposizione, non già anche nel senso che possa essere impugnato il provvedimento che definisce il procedimento.
Si tratta di orientamento che appare smentito anche dalla pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. S.U. 6 novembre 1992, Bernini) che le sopra citate decisioni richiamano, in motivazione, a supporto dell'anzidetta affermazione.
L'art. 130 c.p.p., comma 2, stabilisce - come si è detto - che il giudice provvede in camera di consiglio "a norma dell'art. 127 c.p.p.". Detta disposizione fa parte del consistente gruppo di quelle, contenute nel codice di rito, che in vario modo richiamano l'art. 127 c.p.p., vale a dire la norma generale sul procedimento in camera di consiglio. E la menzionata pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte ha rilevato, all'esito della ricognizione di tali norme, l'esistenza di due gruppi. In un primo (cui appartengono l'art. 406 c.p.p. sulla proroga del termine di durata delle indagini preliminari, gli artt. 309 e 310 c.p.p., in materia di misure cautelari;
l'art. 324 c.p.p. in tema di sequestro;
l'art. 263 c.p.p., comma 1, sulla restituzione di cose sequestrate presso terzi;
l'art.409 c.p.p., in tema di archiviazione;
l'art. 435 c.p.p. sul rigetto della richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere;
l'art. 646 c.p.p. sulla riparazione degli errori giudiziari;
l'art.734 c.p.p. in tema di riconoscimento delle sentenze straniere;
l'art.741 c.p.p. sul riconoscimento delle disposizioni civili delle sentenze straniere;
l'art. 743 c.p.p. sull'esecuzione all'estero delle sentenze italiane) i richiami sono contrassegnati dall'impiego della formula "nelle norme previste dall'art. 127 c.p.p." o da altre equivalenti (come "secondo le forme", "con le forme", "osservando le forme") e si accompagnano, molto spesso, con l'espressa previsione della ricorribilità per cassazione del provvedimento conclusivo del procedimento camerale, la quale, soltanto per alcuni di tali disposizioni, è giustificata o dai limiti che circoscrivono tale rimedio o da particolari modalità del relativo procedimento. Nel secondo gruppo di norme (che annovera anche l'art. 130 c.p.p. sulla correzione di errori materiali, oltre all'art. 41 in tema di ricusazione;
all'art. 263 c.p.p., comma 5, in tema di opposizione al decreto del pubblico ministero sulla restituzione delle cose sequestrate durante le indagini preliminari;
all'art. 269 sulla distruzione delle registrazioni telefoniche a tutela della riservatezza) il richiamo è effettuato con l'espressione "a norma dell'art. 127 c.p.p.". Ebbene, le disposizioni di questo secondo gruppo - spiegano le Sezioni unite - non contemplano in modo espresso il ricorso per cassazione;
l'esperibilità del medesimo è, tuttavia, "ineludibile per evidenti ragioni di garanzia" e va desunta proprio dall'espressione usata ("a norma dell'art. 127 c.p.p."), che è, di sicuro, diversa e più ampia, sotto il profilo lessicale, delle altre, così da comprendere anche il suddetto rimedio impugnatorio previsto dal comma 7 della citata disposizione.
3.2. Detto della ricorribilità per cassazione dell'ordinanza pronunciata ex art. 130 c.p., è possibile passare all'esame dei motivi del ricorso.
Ritiene, in sostanza, il ricorrente che la correzione abbia comportato una modificazione essenziale della deliberazione della Corte di appello in ordine al riconoscimento.
La doglianza è destituita di fondamento.
In materia vale il principio che sono sempre ammissibili interventi correttivi imposti dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile contenuto, proprio perché incapaci di incidere sulla decisione assunta (v., per tutte, Cass. S.U. 18 maggio 1994, Armati). Orbene, dal contenuto della sentenza di riconoscimento emerge in modo chiaro che essa ha inteso recepire integralmente la sentenza di condanna spagnola, anche nella parte relativa al trattamento sanzionatorio.
Deve conseguentemente ritenersi che l'errore sia intervenuto soltanto nel momento in cui si è trattato di trascrivere nel dispositivo della sentenza di riconoscimento la quantità di pena pecuniaria irrogata.
Sennonché, nell'intervenire per emendare la sentenza la Corte era, comunque, tenuta ad applicare una pena pecuniaria "legale" e tale è, in subiecta materia, quella corrispondente alla previsione di cui all'art. 735 c.p.p., comma 2 (secondo periodo). Detta disposizione stabilisce sì che la quantità della pena deve essere determinata sulla base di quella fissata nella sentenza straniera, ma introduce, al contempo, un limite legale inderogabile:
"tale quantità non può eccedere il limite massimo previsto per lo stesso fatto dalla legge italiana".
Sicché se la pena pecuniaria irrogata con la sentenza straniera eccede detto limite, il giudice che riconosca in toto detta pronuncia non potrà che applicare la pena massima prevista dalla nostra legge per lo stesso fatto o per la pluralità di fatti commessi. Così dovrà fare anche la Corte di appello di Bari, dopo avere chiarito se il TO sia stato condannato dalle Autorità spagnole per un'unica violazione della disciplina in materia di sostanze stupefacenti ovvero per una pluralità di violazioni, unificate dalla continuazione.
4. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d'appello di Bari.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Bari.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2009