Ordinanza collegiale 20 marzo 2026
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 24/04/2026, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00574/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00737/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di BR (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 737 del 2025, proposto da
Di NI GI IC, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n.37/2023 del Tribunale di Mantova, sezione lavoro (in materia di c.d. Carta del docente).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. IB AB EL e udito l’avv. Moretti per il Ministero resistente, nessuno presente per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TO
1. Il ricorso .
1.1. Parte ricorrente ha adito questo TAR, ai sensi degli articoli 114 e ss. c.p.a., per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Mantova, Sez. Lavoro, n. 67 del 24 marzo 2023, nella parte in cui è stato accertato e dichiarato il diritto del ricorrente di usufruire del beneficio economico di € 500 annui, per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, relativo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di € 3.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica.
1.2. Ha esposto parte ricorrente che la predetta sentenza, notificata ai fini dell’esecuzione in data 16 novembre 2023, non è stata appellata dal Ministero e pertanto è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria prodotta in atti.
1.3. Il Ministero intimato, tuttavia, è rimasto totalmente inerte, omettendo sia di rilasciare alla parte ricorrente la Carta del docente, sia di accreditare sulla medesima le somme liquidate dal giudice, nonostante sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
1.4. Alla stregua di quanto esposto, parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare esecuzione alla predetta sentenza, adottando tutti gli atti a tal fine necessari. Ha chiesto inoltre la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento e la condanna dell’Amministrazione intimata alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2. Svolgimento del processo .
2.1. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non si è costituito.
2.2. Con nota di passaggio in decisione depositata il 16 marzo 2026, la difesa di parte ricorrente ha dato atto che la sentenza è stata integralmente adempiuta; ha quindi chiesto la declaratoria della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con condanna peraltro dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite in forza del principio di soccombenza virtuale.
2.3. Con ordinanza collegiale n. 413 del 20 marzo 2026, la Sezione, rilevato che non risulta depositata in atti l’attestazione di avvenuta notifica del ricorso (l’unica relata di notifica depositata attiene a diversa ricorrente, tale AN IS) e preso atto che il Ministero non risulta costituito in giudizio, ha ordinato alla parte ricorrente di produrre in giudizio, entro il termine perentorio del 10 aprile 2026, copia dell’attestazione di avvenuta notifica del ricorso, rinviando per l’ulteriore trattazione all’udienza in camera di consiglio del 22 aprile 2026.
2.4. La parte ricorrente non ha adempiuto all’incombente istruttorio.
2.5. All’udienza camerale del 22 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Decisione .
3.1. Benché parte ricorrente abbia dichiarato in giudizio la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, il giudizio deve essere definito con una sentenza dichiarativa della inammissibilità del ricorso, essendo pregiudiziale la constatazione che non è stata prodotta in atti l’attestazione di avvenuta notifica del ricorso al Ministero intimato, che non si è costituito in giudizio; alla parte ricorrente è stato assegnato un termine perentorio per provvedere alla integrazione degli atti, ma il termine è rimasto inadempiuto.
3.2. Non vi è luogo per provvedere sulle spese di lite, stante l’irrituale incardinazione del giudizio e la mancata costituzione dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di BR (Sezione Seconda), dichiara il ricorso inammissibile.
Non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in BR nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
UR DR, Presidente
IB AB EL, Consigliere, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| IB AB EL | UR DR |
IL SEGRETARIO