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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/11/2025, n. 1774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1774 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. OR LL ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 13/2023
TRA
(C. F.:/P. IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante , rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo R. Filareti, Parte_2 giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_2 sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gilda Avena, giusta procura in atti;
RESISTENTE
E
, (p.i. , in persona del Controparte_2 P.IVA_3 legale rappresentate pro tempore, con sede in Roma alla Via G. Grezar n°14, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Barone, giusta procura in atti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 02.1.2023 parte ricorrente proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - documento Nr. 03476202200002085000
Fascicolo n. 2022/19390 del 04/11/2022, notificatagli a mezzo PEC in data 21.11.2022.
In particolare, con riferimento ai provvedimenti di competenza di questa sezione:
1. Cartella n. 03420140002054622000 per l'importo di €. 4.800,24, notificata il
29/01/2014;
2. Cartella n. 03420160026359124000 per l'importo di €. 1.149,05, notificata il
30/08/2016;
3. Cartella n. 03420170018695301000 per l'importo di €. 388,13, notificata il
25/08/2017;
4. Avviso di addebito 33420130005060954000 per l'importo di €. 1.186,30, notificata il
10/02/2014;
5. Avviso di addebito 33420140004235459000 per l'importo di €. 60,62, notificata il
23/12/2014;
6. Avviso di addebito 33420140006623034000 per l'importo di €. 390,64 notificata il
18/02/2015;
7. Avviso di addebito 33420160006348949000 per l'importo di €. 1.955,85 notificata il
08/01/2017.
Eccepiva, in particolare, l'indeterminatezza del credito, la carenza di motivazione dell'atto,
l'assenza della preventiva notifica degli atti prodromici con conseguente prescrizione delle pretese, l'assenza di prova in ordine alla sussistenza dei crediti.
Si costituivano in giudizio sia l'agente della riscossione che l' , i quali resistevano alle CP_3 domande della ricorrente con varie argomentazioni, chiedendo il rigetto del ricorso.
Trattandosi di controversia avente carattere documentale, all'odierna udienza, lette le note depositate dalle parti, la controversia viene decisa.
***
1. In via preliminare, va esaminata la tempestività della opposizione.
Sul punto, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma
1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116).
Ebbene, nel caso di specie, osserva il giudicante come la presente opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sia inammissibile in ordine ai vizi di forma concernenti la stessa, perché tardivamente proposta.
Invero, la comunicazione de qua è stata notificata -per ammissione del ricorrente- in data
21.11.2022 ed il ricorso introdotto con atto depositato il 02.01.2023, pertanto, tutte le doglianze esposte in ricorso attinenti alla nullità della notifica via PEC nonché alla -asserita- mancata chiarezza dell'atto ed omessa motivazione vanno dichiarate inammissibili.
2. Sempre in via preliminare, analizzando i vizi sostanziali eccepiti da parte ricorrente rispetto alla comunicazione impugnata, vanno rigettate le doglianze sollevate in ordine ai vizi delle cartelle di pagamento nn. 03420140002054622000, 03420160026359124000,
03420170018695301000, di competenza dell'INAIL, attesa l'improponibilità del ricorso nei confronti del concessionario, privo di legittimazione passiva sul punto.
Difetta, nella fattispecie, la legittimazione passiva dell' alla stregua dei principi CP_4 elaborati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (v. Cassazione civile Sez. Un., 08.03.2022,
n.7514).
Invero, parte ricorrente propone eccezioni inerenti al merito della pretesa creditoria rispetto alle quali la legittimazione a contraddire è esclusivamente in capo al titolare della pretesa impositiva. In tal senso Cass. SU. n 7514/2022: “Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni Unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito» Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non
è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n.
16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo”.
Alla luce di quanto sinora esposto non può, dunque, trovare accoglimento la domanda attorea spiegata avverso gli atti di competenza dell'INAIL, in quanto non risulta regolarmente instaurato il contraddittorio con l'ente impositore.
3. Da ultimo, quanto agli avvisi di addebito di competenza dell' va evidenziato che CP_3 risulta dalle difese delle parti che l'ente impositore abbia proceduto allo stralcio degli stessi, almeno con riferimento a quelli recanti nn. 33420130005060954000,
33420140004235459000 e 33420140006623034000.
Con riferimento all'unico avviso di addebito (n. 33420160006348949000) per il quale l' CP_3 ha dichiarato di vantare pretese creditorie, deve dichiararsi inammissibile la domanda, proposta in funzione 'recuperatoria', essendo decorso il termine di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420199012517326000, risalente al 25.09.2019 (cfr. relata di notifica in allegati . CP_4
Si deve rilevare, allora, che dalla data del 25.09.2019 parte ricorrente era in grado di far valere le proprie ragioni in relazione ai pretesi vizi notificatori relativi al predetto avviso di addebito e che, non avendo agito tempestivamente, il ricorso deve considerarsi improcedibile.
Va ben inteso che in questo caso non si tratta di opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria, ma di opposizione all'esecuzione, ossia di azione di accertamento negativo avverso gli avvisi con termine recuperatorio di quello asseritamente non consumatosi in ragione dell'invalidità della notificazione (Cass.civ.Sez. L, Sentenza n. 29294 del 12/11/2019, Rv. 655707 011). Di talché non sarebbe ragionevole porre in condizioni più favorevoli il soggetto che non ha ricevuto rituale notificazione dell'avviso di addebito rispetto a colui che, destinatario di valida sua notificazione, è soggetto al termine decadenziale ex art. 24 comma 5 d.l.vo n.46 del 1999
(richiamato dalla disciplina in tema di riscossione mediante avviso di addebito. 30 d.l. n.78 del 2010; in termini: Cass.civ. Sez. L, Sentenza n. 8198 del 22/03/2023, Rv. 667144 01).
In sostanza, pur risultando non correttamente notificato da parte dell' l'avviso di CP_3 addebito, in atti vi è la prova della notifica almeno di una intimazione di pagamento (la n.
03420199012517326000) in data 25.9.2019 contenente anche l'avviso di addebito n.
33420160006348949000. Era proprio avverso tale provvedimento che andava proposta l'opposizione relativa alla mancata notifica dell'avviso di addebito.
Anche l'eccezione di prescrizione successiva è infondata, non essendo decorso il termine previsto tra la data di notifica dell'intimazione di pagamento (25.9.2019) e la data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (21.11.2022).
A tanto consegue l'accoglimento solo parziale del ricorso, limitatamente ai crediti previdenziali contenuti negli avvisi di addebito nn. 33420130005060954000,
33420140004235459000 e 33420140006623034000.
In ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso, le spese possono essere integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso nella parte relativa ai vizi formali della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476202200002085000 nonché ai vizi sostanziali relativi alle cartelle sottese di competenza dell'INAIL;
- dichiara non dovute dal ricorrente le somme contenute negli avvisi di addebito nn.
33420130005060954000, 33420140004235459000 e 33420140006623034000;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti costituite.
Castrovillari, 14-11-2025
Il Giudice
Dott. OR LL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. OR LL ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 13/2023
TRA
(C. F.:/P. IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante , rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo R. Filareti, Parte_2 giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_2 sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gilda Avena, giusta procura in atti;
RESISTENTE
E
, (p.i. , in persona del Controparte_2 P.IVA_3 legale rappresentate pro tempore, con sede in Roma alla Via G. Grezar n°14, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Barone, giusta procura in atti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 02.1.2023 parte ricorrente proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - documento Nr. 03476202200002085000
Fascicolo n. 2022/19390 del 04/11/2022, notificatagli a mezzo PEC in data 21.11.2022.
In particolare, con riferimento ai provvedimenti di competenza di questa sezione:
1. Cartella n. 03420140002054622000 per l'importo di €. 4.800,24, notificata il
29/01/2014;
2. Cartella n. 03420160026359124000 per l'importo di €. 1.149,05, notificata il
30/08/2016;
3. Cartella n. 03420170018695301000 per l'importo di €. 388,13, notificata il
25/08/2017;
4. Avviso di addebito 33420130005060954000 per l'importo di €. 1.186,30, notificata il
10/02/2014;
5. Avviso di addebito 33420140004235459000 per l'importo di €. 60,62, notificata il
23/12/2014;
6. Avviso di addebito 33420140006623034000 per l'importo di €. 390,64 notificata il
18/02/2015;
7. Avviso di addebito 33420160006348949000 per l'importo di €. 1.955,85 notificata il
08/01/2017.
Eccepiva, in particolare, l'indeterminatezza del credito, la carenza di motivazione dell'atto,
l'assenza della preventiva notifica degli atti prodromici con conseguente prescrizione delle pretese, l'assenza di prova in ordine alla sussistenza dei crediti.
Si costituivano in giudizio sia l'agente della riscossione che l' , i quali resistevano alle CP_3 domande della ricorrente con varie argomentazioni, chiedendo il rigetto del ricorso.
Trattandosi di controversia avente carattere documentale, all'odierna udienza, lette le note depositate dalle parti, la controversia viene decisa.
***
1. In via preliminare, va esaminata la tempestività della opposizione.
Sul punto, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma
1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116).
Ebbene, nel caso di specie, osserva il giudicante come la presente opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sia inammissibile in ordine ai vizi di forma concernenti la stessa, perché tardivamente proposta.
Invero, la comunicazione de qua è stata notificata -per ammissione del ricorrente- in data
21.11.2022 ed il ricorso introdotto con atto depositato il 02.01.2023, pertanto, tutte le doglianze esposte in ricorso attinenti alla nullità della notifica via PEC nonché alla -asserita- mancata chiarezza dell'atto ed omessa motivazione vanno dichiarate inammissibili.
2. Sempre in via preliminare, analizzando i vizi sostanziali eccepiti da parte ricorrente rispetto alla comunicazione impugnata, vanno rigettate le doglianze sollevate in ordine ai vizi delle cartelle di pagamento nn. 03420140002054622000, 03420160026359124000,
03420170018695301000, di competenza dell'INAIL, attesa l'improponibilità del ricorso nei confronti del concessionario, privo di legittimazione passiva sul punto.
Difetta, nella fattispecie, la legittimazione passiva dell' alla stregua dei principi CP_4 elaborati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (v. Cassazione civile Sez. Un., 08.03.2022,
n.7514).
Invero, parte ricorrente propone eccezioni inerenti al merito della pretesa creditoria rispetto alle quali la legittimazione a contraddire è esclusivamente in capo al titolare della pretesa impositiva. In tal senso Cass. SU. n 7514/2022: “Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni Unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito» Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non
è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n.
16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo”.
Alla luce di quanto sinora esposto non può, dunque, trovare accoglimento la domanda attorea spiegata avverso gli atti di competenza dell'INAIL, in quanto non risulta regolarmente instaurato il contraddittorio con l'ente impositore.
3. Da ultimo, quanto agli avvisi di addebito di competenza dell' va evidenziato che CP_3 risulta dalle difese delle parti che l'ente impositore abbia proceduto allo stralcio degli stessi, almeno con riferimento a quelli recanti nn. 33420130005060954000,
33420140004235459000 e 33420140006623034000.
Con riferimento all'unico avviso di addebito (n. 33420160006348949000) per il quale l' CP_3 ha dichiarato di vantare pretese creditorie, deve dichiararsi inammissibile la domanda, proposta in funzione 'recuperatoria', essendo decorso il termine di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420199012517326000, risalente al 25.09.2019 (cfr. relata di notifica in allegati . CP_4
Si deve rilevare, allora, che dalla data del 25.09.2019 parte ricorrente era in grado di far valere le proprie ragioni in relazione ai pretesi vizi notificatori relativi al predetto avviso di addebito e che, non avendo agito tempestivamente, il ricorso deve considerarsi improcedibile.
Va ben inteso che in questo caso non si tratta di opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria, ma di opposizione all'esecuzione, ossia di azione di accertamento negativo avverso gli avvisi con termine recuperatorio di quello asseritamente non consumatosi in ragione dell'invalidità della notificazione (Cass.civ.Sez. L, Sentenza n. 29294 del 12/11/2019, Rv. 655707 011). Di talché non sarebbe ragionevole porre in condizioni più favorevoli il soggetto che non ha ricevuto rituale notificazione dell'avviso di addebito rispetto a colui che, destinatario di valida sua notificazione, è soggetto al termine decadenziale ex art. 24 comma 5 d.l.vo n.46 del 1999
(richiamato dalla disciplina in tema di riscossione mediante avviso di addebito. 30 d.l. n.78 del 2010; in termini: Cass.civ. Sez. L, Sentenza n. 8198 del 22/03/2023, Rv. 667144 01).
In sostanza, pur risultando non correttamente notificato da parte dell' l'avviso di CP_3 addebito, in atti vi è la prova della notifica almeno di una intimazione di pagamento (la n.
03420199012517326000) in data 25.9.2019 contenente anche l'avviso di addebito n.
33420160006348949000. Era proprio avverso tale provvedimento che andava proposta l'opposizione relativa alla mancata notifica dell'avviso di addebito.
Anche l'eccezione di prescrizione successiva è infondata, non essendo decorso il termine previsto tra la data di notifica dell'intimazione di pagamento (25.9.2019) e la data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (21.11.2022).
A tanto consegue l'accoglimento solo parziale del ricorso, limitatamente ai crediti previdenziali contenuti negli avvisi di addebito nn. 33420130005060954000,
33420140004235459000 e 33420140006623034000.
In ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso, le spese possono essere integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso nella parte relativa ai vizi formali della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476202200002085000 nonché ai vizi sostanziali relativi alle cartelle sottese di competenza dell'INAIL;
- dichiara non dovute dal ricorrente le somme contenute negli avvisi di addebito nn.
33420130005060954000, 33420140004235459000 e 33420140006623034000;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti costituite.
Castrovillari, 14-11-2025
Il Giudice
Dott. OR LL