Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 584
CGT2
Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inesistenza dell'avviso per intervenuta cancellazione della società

    La cancellazione della società non comporta l'estinzione delle obbligazioni tributarie sorte in costanza di attività, determinandosi un fenomeno successorio in cui i soci subentrano nella posizione della società estinta e rispondono dei debiti.

  • Rigettato
    Carenza di legittimazione passiva

    La cancellazione della società non comporta l'estinzione delle obbligazioni tributarie sorte in costanza di attività, determinandosi un fenomeno successorio in cui i soci subentrano nella posizione della società estinta e rispondono dei debiti.

  • Rigettato
    Inesistenza o nullità della notificazione

    L'atto è stato ritualmente notificato alle contribuenti.

  • Rigettato
    Difetto di sottoscrizione dell'atto

    L'avviso di accertamento risulta sottoscritto da funzionario dell'Ufficio munito di delega, con piena riconducibilità dell'atto all'organo competente. La delega costituisce atto interno dell'organizzazione amministrativa e non è soggetta ad allegazione necessaria all'atto impositivo.

  • Rigettato
    Violazione delle norme procedurali in materia di accessi e controlli fiscali

    L'attività istruttoria si è svolta mediante controllo “a tavolino”, avviato con invito alla comparizione e alla produzione documentale ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, senza accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente e senza redazione di processo verbale di chiusura delle operazioni. La disposizione di cui all'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 non trova applicazione in tali casi.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000

    L'attività istruttoria si è svolta mediante controllo “a tavolino”, senza accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente e senza redazione di processo verbale di chiusura delle operazioni. La disposizione di cui all'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 non trova applicazione in tali casi.

  • Rigettato
    Erroneità sostanziale dei rilievi nel merito

    L'Ufficio ha correttamente qualificato come componente positivo di reddito la quota di beni strumentali ceduti non adeguatamente documentata. Ha altresì disconosciuto la minusvalenza patrimoniale non adeguatamente documentata, gravando sul contribuente l'onere di dimostrare la certezza, l'inerenza e la determinabilità delle componenti negative di reddito, onere non assolto dalle contribuenti.

  • Accolto
    Erronea applicazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000

    L'attività istruttoria si è svolta mediante controllo “a tavolino”, senza accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente e senza redazione di processo verbale di chiusura delle operazioni. La disposizione di cui all'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 non trova applicazione in tali casi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 584
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 584
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

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