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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 584/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/09/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 30/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 680/2019 depositato il 24/01/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 N.q. Di Socio Della Resistente_3 Snc - Cancellata - CF_Resistente_1
Indirizzo_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_2 Resistente_3 CF_Resistente_2 N.q. Di Socio Della Snc - Cancellata -
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_3
Resistente_3 - Cancellata - P.IVA_1
Indirizzo_4 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2671/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 7 e pubblicata il 12/06/2018 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7021H01945 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. TY70221H01945/2016, relativo all'anno d'imposta 2011,
l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, a seguito di attività istruttoria svolta mediante controllo c.d. “a tavolino”, avviata con invito alla comparizione e alla produzione documentale ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, rideterminava il reddito d'impresa della società “Resistente_3 ”, successivamente cancellata dal Registro delle Imprese in data 03/11/2011.
In particolare, l'Ufficio disconosceva una minusvalenza patrimoniale pari a euro 41.063,43, non ritenuta adeguatamente documentata, e procedeva alla rideterminazione del reddito d'impresa per l'anno 2011 in euro 82.389,00, a fronte di un reddito dichiarato pari a euro
17.326,00, con conseguente recupero a tassazione del maggior reddito accertato.
L'avviso di accertamento veniva ritualmente notificato in data 27/12/2016 alle
Resistente_1 Resistente_2socie e , rispettivamente titolari di una partecipazione del 90% e del 10%, quali coobbligate ai sensi dell'art. 5 del TUIR.
Avverso tale atto le predette contribuenti proponevano ricorso dinanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Siracusa, deducendo plurimi motivi di illegittimità, tra cui:
l'inesistenza dell'avviso per intervenuta cancellazione della società, la carenza di legittimazione passiva, l'inesistenza o nullità della notificazione, il difetto di sottoscrizione dell'atto, la violazione delle norme procedimentali in materia di accessi e controlli fiscali, la violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, nonché l'asserita erroneità sostanziale dei rilievi nel merito.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio contestando puntualmente le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso.
La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, con sentenza n. 2671/07/2018, depositata il 12/06/2018, accoglieva il ricorso ritenendo assorbente la censura relativa alla violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, sul presupposto che, a seguito dell'invito alla produzione documentale, l'Ufficio avrebbe dovuto instaurare un contraddittorio endoprocedimentale prima dell'emissione dell'avviso di accertamento.
Avverso tale decisione proponeva appello principale l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Siracusa, deducendo l'erronea applicazione della normativa invocata, in quanto l'attività istruttoria si era svolta mediante controllo “a tavolino”, senza accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente e senza redazione di processo verbale di chiusura delle operazioni, e riproponendo altresì le difese sui motivi rimasti assorbiti in primo grado.
L'appello veniva ritualmente notificato alle appellate a mezzo posta elettronica certificata in data 04/01/2019, come da ricevuta di avvenuta consegna in atti.
All'udienza del 30 settembre 2024 la causa veniva decisa coma da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre chiarire che il valore della controversia non è pari a euro zero, come indicato nell'atto di appello, bensì va determinato sulla base del contenuto sostanziale dell'avviso di accertamento impugnato. Dall'atto impositivo emerge che, per l'anno d'imposta 2011, l'Ufficio ha disconosciuto una minusvalenza patrimoniale pari a euro 41.063,43, rideterminando il reddito d'impresa in euro 82.389,00 a fronte di un reddito dichiarato di euro 17.326,00, con conseguente recupero a tassazione del maggior reddito accertato.
Ne consegue che il valore della lite, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992, è rappresentato dal maggior tributo richiesto in relazione al maggior reddito accertato e risulta, pertanto, superiore alla soglia prevista ratione temporis per l'applicazione dell'istituto del reclamo-mediazione di cui all'art. 17-bis del medesimo decreto, che deve ritenersi inapplicabile nel caso di specie.
Con il primo e principale motivo di appello, l'Agenzia delle Entrate censura la sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, della legge n.
212/2000, avendo la Commissione Tributaria Provinciale ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento per mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale.
Il motivo è fondato.
Dagli atti di causa emerge in modo pacifico che l'attività istruttoria dell'Ufficio si è svolta mediante controllo c.d. “a tavolino”, avviato con invito alla comparizione e alla produzione documentale ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, senza accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente e senza redazione di processo verbale di chiusura delle operazioni.
L'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 disciplina le garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali e collega il termine dilatorio di sessanta giorni alla consegna della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, presupponendo, quindi, lo svolgimento di attività ispettive esterne presso i locali del contribuente. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale disposizione non trova applicazione nell'ipotesi di controlli c.d. “a tavolino”, svolti presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria (Cass., Sez. Unite, 29 luglio 2013, n. 18184).
La sentenza di primo grado, pur dando atto che l'attività di controllo si era svolta senza accessi o verifiche esterne, ha esteso l'ambito applicativo dell'art. 12, comma 7, oltre i presupposti normativamente previsti, incorrendo in una erronea applicazione della norma.
Ne consegue che l'annullamento dell'avviso di accertamento disposto in primo grado per asserita violazione del contraddittorio endoprocedimentale non può essere condiviso e va riformato.
L'accoglimento del motivo di appello sopra esaminato impone l'esame delle ulteriori censure dedotte dalle contribuenti in primo grado e rimaste assorbite.
Le contribuenti hanno eccepito l'inesistenza dell'avviso di accertamento per effetto della
Resistente_3cancellazione dal Registro delle Imprese della società “
”.
L'eccezione è infondata.
Secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la cancellazione di una società di persone dal Registro delle Imprese non comporta l'estinzione delle obbligazioni tributarie sorte in costanza di attività, determinandosi un fenomeno di tipo successorio in forza del quale i soci subentrano nella posizione della società estinta e rispondono dei relativi debiti secondo il regime proprio del tipo sociale
(Cass., Sez. Unite, 12 marzo 2013, nn. 6070 e 6071).
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento è stato notificato alle socie Resistente_1
Resistente_2 e , rispettivamente titolari di una partecipazione del 90% e del 10%, quali coobbligate ai sensi dell'art. 5 del TUIR. Ne consegue l'infondatezza delle eccezioni di inesistenza dell'atto e di difetto di legittimazione passiva.
Parimenti infondate risultano le censure relative alla asserita inesistenza o nullità della notificazione, risultando l'atto ritualmente notificato alle contribuenti, nonché quelle attinenti al difetto di sottoscrizione.
L'avviso di accertamento risulta, infatti, sottoscritto da funzionario dell'Ufficio munito di delega, con piena riconducibilità dell'atto all'organo competente. La delega costituisce atto interno dell'organizzazione amministrativa e non è soggetta ad allegazione necessaria all'atto impositivo.
Nel merito, l'avviso di accertamento trae origine da rilievi puntuali di natura contabile.
Dagli atti risulta che, con atto pubblico del 23 settembre 2011, rogato dal Notaio
Nominativo_1 , la società ha ceduto l'azienda al prezzo complessivo di euro
80.000,00, valore ritenuto congruo dall'Ufficio anche ai fini dell'imposta di registro.
La contribuente ha imputato euro 56.000,00 a titolo di avviamento, senza tuttavia fornire idonea dimostrazione in ordine alla residua quota di euro 24.000,00, riferibile ai beni strumentali, alle attrezzature, agli impianti, agli arredi e alle merci cedute. L'Ufficio ha rilevato l'impossibilità di riconciliare tali beni con le risultanze del registro dei cespiti, qualificando correttamente detta quota quale componente positivo di reddito di competenza dell'anno 2011.
Inoltre, l'Ufficio ha disconosciuto la minusvalenza patrimoniale pari a euro 41.063,43, non ritenuta adeguatamente documentata.
In materia di deducibilità dei costi e delle minusvalenze, grava sul contribuente l'onere di dimostrare la certezza, l'inerenza e la determinabilità delle componenti negative di reddito (Cass., sez. V, 18 ottobre 2013, n. 23731). Nel caso di specie tale onere non risulta assolto, essendosi le contribuenti limitate a contestazioni di carattere assertivo.
Ne consegue che il recupero a tassazione operato dall'Ufficio deve ritenersi legittimo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e rigetto del ricorso introduttivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore dell'Agenzia delle Entrate, in complessivi €. 2.000,00, per ogni grado di giudizio, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia – Sezione staccata di
Siracusa, accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma integralmente la sentenza impugnata e
Resistente_1 Resistente_2rigetta il ricorso introduttivo proposto da e .
Condanna le appellate al pagamento delle spese di lite, in favore dell'Agenzia delle
Entrate, liquidate in complessivi euro 2.000,00, per ogni grado di giudizio, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso, in Siracusa, il 30 SETTEMBRE 2024.
Il Presidente est.
ZI CC
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/09/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 30/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 680/2019 depositato il 24/01/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 N.q. Di Socio Della Resistente_3 Snc - Cancellata - CF_Resistente_1
Indirizzo_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_2 Resistente_3 CF_Resistente_2 N.q. Di Socio Della Snc - Cancellata -
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_3
Resistente_3 - Cancellata - P.IVA_1
Indirizzo_4 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2671/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 7 e pubblicata il 12/06/2018 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7021H01945 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. TY70221H01945/2016, relativo all'anno d'imposta 2011,
l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, a seguito di attività istruttoria svolta mediante controllo c.d. “a tavolino”, avviata con invito alla comparizione e alla produzione documentale ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, rideterminava il reddito d'impresa della società “Resistente_3 ”, successivamente cancellata dal Registro delle Imprese in data 03/11/2011.
In particolare, l'Ufficio disconosceva una minusvalenza patrimoniale pari a euro 41.063,43, non ritenuta adeguatamente documentata, e procedeva alla rideterminazione del reddito d'impresa per l'anno 2011 in euro 82.389,00, a fronte di un reddito dichiarato pari a euro
17.326,00, con conseguente recupero a tassazione del maggior reddito accertato.
L'avviso di accertamento veniva ritualmente notificato in data 27/12/2016 alle
Resistente_1 Resistente_2socie e , rispettivamente titolari di una partecipazione del 90% e del 10%, quali coobbligate ai sensi dell'art. 5 del TUIR.
Avverso tale atto le predette contribuenti proponevano ricorso dinanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale di Siracusa, deducendo plurimi motivi di illegittimità, tra cui:
l'inesistenza dell'avviso per intervenuta cancellazione della società, la carenza di legittimazione passiva, l'inesistenza o nullità della notificazione, il difetto di sottoscrizione dell'atto, la violazione delle norme procedimentali in materia di accessi e controlli fiscali, la violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, nonché l'asserita erroneità sostanziale dei rilievi nel merito.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio contestando puntualmente le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso.
La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, con sentenza n. 2671/07/2018, depositata il 12/06/2018, accoglieva il ricorso ritenendo assorbente la censura relativa alla violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, sul presupposto che, a seguito dell'invito alla produzione documentale, l'Ufficio avrebbe dovuto instaurare un contraddittorio endoprocedimentale prima dell'emissione dell'avviso di accertamento.
Avverso tale decisione proponeva appello principale l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Siracusa, deducendo l'erronea applicazione della normativa invocata, in quanto l'attività istruttoria si era svolta mediante controllo “a tavolino”, senza accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente e senza redazione di processo verbale di chiusura delle operazioni, e riproponendo altresì le difese sui motivi rimasti assorbiti in primo grado.
L'appello veniva ritualmente notificato alle appellate a mezzo posta elettronica certificata in data 04/01/2019, come da ricevuta di avvenuta consegna in atti.
All'udienza del 30 settembre 2024 la causa veniva decisa coma da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre chiarire che il valore della controversia non è pari a euro zero, come indicato nell'atto di appello, bensì va determinato sulla base del contenuto sostanziale dell'avviso di accertamento impugnato. Dall'atto impositivo emerge che, per l'anno d'imposta 2011, l'Ufficio ha disconosciuto una minusvalenza patrimoniale pari a euro 41.063,43, rideterminando il reddito d'impresa in euro 82.389,00 a fronte di un reddito dichiarato di euro 17.326,00, con conseguente recupero a tassazione del maggior reddito accertato.
Ne consegue che il valore della lite, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992, è rappresentato dal maggior tributo richiesto in relazione al maggior reddito accertato e risulta, pertanto, superiore alla soglia prevista ratione temporis per l'applicazione dell'istituto del reclamo-mediazione di cui all'art. 17-bis del medesimo decreto, che deve ritenersi inapplicabile nel caso di specie.
Con il primo e principale motivo di appello, l'Agenzia delle Entrate censura la sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, della legge n.
212/2000, avendo la Commissione Tributaria Provinciale ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento per mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale.
Il motivo è fondato.
Dagli atti di causa emerge in modo pacifico che l'attività istruttoria dell'Ufficio si è svolta mediante controllo c.d. “a tavolino”, avviato con invito alla comparizione e alla produzione documentale ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, senza accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente e senza redazione di processo verbale di chiusura delle operazioni.
L'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 disciplina le garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali e collega il termine dilatorio di sessanta giorni alla consegna della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, presupponendo, quindi, lo svolgimento di attività ispettive esterne presso i locali del contribuente. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale disposizione non trova applicazione nell'ipotesi di controlli c.d. “a tavolino”, svolti presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria (Cass., Sez. Unite, 29 luglio 2013, n. 18184).
La sentenza di primo grado, pur dando atto che l'attività di controllo si era svolta senza accessi o verifiche esterne, ha esteso l'ambito applicativo dell'art. 12, comma 7, oltre i presupposti normativamente previsti, incorrendo in una erronea applicazione della norma.
Ne consegue che l'annullamento dell'avviso di accertamento disposto in primo grado per asserita violazione del contraddittorio endoprocedimentale non può essere condiviso e va riformato.
L'accoglimento del motivo di appello sopra esaminato impone l'esame delle ulteriori censure dedotte dalle contribuenti in primo grado e rimaste assorbite.
Le contribuenti hanno eccepito l'inesistenza dell'avviso di accertamento per effetto della
Resistente_3cancellazione dal Registro delle Imprese della società “
”.
L'eccezione è infondata.
Secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la cancellazione di una società di persone dal Registro delle Imprese non comporta l'estinzione delle obbligazioni tributarie sorte in costanza di attività, determinandosi un fenomeno di tipo successorio in forza del quale i soci subentrano nella posizione della società estinta e rispondono dei relativi debiti secondo il regime proprio del tipo sociale
(Cass., Sez. Unite, 12 marzo 2013, nn. 6070 e 6071).
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento è stato notificato alle socie Resistente_1
Resistente_2 e , rispettivamente titolari di una partecipazione del 90% e del 10%, quali coobbligate ai sensi dell'art. 5 del TUIR. Ne consegue l'infondatezza delle eccezioni di inesistenza dell'atto e di difetto di legittimazione passiva.
Parimenti infondate risultano le censure relative alla asserita inesistenza o nullità della notificazione, risultando l'atto ritualmente notificato alle contribuenti, nonché quelle attinenti al difetto di sottoscrizione.
L'avviso di accertamento risulta, infatti, sottoscritto da funzionario dell'Ufficio munito di delega, con piena riconducibilità dell'atto all'organo competente. La delega costituisce atto interno dell'organizzazione amministrativa e non è soggetta ad allegazione necessaria all'atto impositivo.
Nel merito, l'avviso di accertamento trae origine da rilievi puntuali di natura contabile.
Dagli atti risulta che, con atto pubblico del 23 settembre 2011, rogato dal Notaio
Nominativo_1 , la società ha ceduto l'azienda al prezzo complessivo di euro
80.000,00, valore ritenuto congruo dall'Ufficio anche ai fini dell'imposta di registro.
La contribuente ha imputato euro 56.000,00 a titolo di avviamento, senza tuttavia fornire idonea dimostrazione in ordine alla residua quota di euro 24.000,00, riferibile ai beni strumentali, alle attrezzature, agli impianti, agli arredi e alle merci cedute. L'Ufficio ha rilevato l'impossibilità di riconciliare tali beni con le risultanze del registro dei cespiti, qualificando correttamente detta quota quale componente positivo di reddito di competenza dell'anno 2011.
Inoltre, l'Ufficio ha disconosciuto la minusvalenza patrimoniale pari a euro 41.063,43, non ritenuta adeguatamente documentata.
In materia di deducibilità dei costi e delle minusvalenze, grava sul contribuente l'onere di dimostrare la certezza, l'inerenza e la determinabilità delle componenti negative di reddito (Cass., sez. V, 18 ottobre 2013, n. 23731). Nel caso di specie tale onere non risulta assolto, essendosi le contribuenti limitate a contestazioni di carattere assertivo.
Ne consegue che il recupero a tassazione operato dall'Ufficio deve ritenersi legittimo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e rigetto del ricorso introduttivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore dell'Agenzia delle Entrate, in complessivi €. 2.000,00, per ogni grado di giudizio, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia – Sezione staccata di
Siracusa, accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma integralmente la sentenza impugnata e
Resistente_1 Resistente_2rigetta il ricorso introduttivo proposto da e .
Condanna le appellate al pagamento delle spese di lite, in favore dell'Agenzia delle
Entrate, liquidate in complessivi euro 2.000,00, per ogni grado di giudizio, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso, in Siracusa, il 30 SETTEMBRE 2024.
Il Presidente est.
ZI CC