Cass. pen., sez. V, sentenza 13/06/2013, n. 36372
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Sentenza 13 giugno 2013

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Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per una delle cause indicate dall'art. 591 cod. proc. pen. consegue la condanna in favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria, ex 616 cod. proc. pen., deve essere comminata, non solo nel caso di declaratoria di inammissibilità ex art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. ma anche in quello di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen. (Fattispecie di ricorso dichiarato inammissibile per tardività).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 13/06/2013, n. 36372
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36372
    Data del deposito : 13 giugno 2013

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