Sentenza 13 giugno 2013
Massime • 1
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per una delle cause indicate dall'art. 591 cod. proc. pen. consegue la condanna in favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria, ex 616 cod. proc. pen., deve essere comminata, non solo nel caso di declaratoria di inammissibilità ex art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. ma anche in quello di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen. (Fattispecie di ricorso dichiarato inammissibile per tardività).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/06/2013, n. 36372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36372 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PALLA Stefano - Presidente - del 13/06/2013
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 1847
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA F. - rel. Consigliere - N. 43451/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO ND N. IL 07/03/1964;
avverso la sentenza n. 1733/2008 CORTE APPELLO di ANCONA, del 21/02/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LIGNOLA FERDINANDO;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, Dott. MAZZOTTA Gabriele, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
per il ricorrente è presente l'avv. CODERONI Antonio, in sostituzione dell'avv. VALORI Alfonso, che chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21 febbraio 2012 la Corte d'appello di Ancona riformava parzialmente, in punto di trattamento sanzionatorio, per la prescrizione del delitto di ricorso abusivo al credito, la sentenza del 6 febbraio 2008 del G.U.P. del Tribunale di Macerata, con la quale TI EA era condannato, all'esito di rito abbreviato, alla pena di giustizia per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, commesso quale socio illimitatamente responsabile, legale rappresentante ed amministratore della "Extremus di SA ON e C. s.n.c." fino al 3 marzo 1999 e quale amministratore di fatto fino al fallimento, dichiarato il 12 febbraio 2003. Al TI erano contestate le condotte di distrazione di una parte rilevante del patrimonio aziendale, omettendo di contabilizzare e di versare nelle casse sociali ricavi per complessivi Euro 2.780.725 circa e prelevando somme per complessivi Euro 681.489,59;
inoltre era contestata l'omessa tenuta dei libri e delle altre scritture contabili, allo scopo di procurare, a sè o ad altri, un ingiusto profitto con pregiudizio dei creditori.
2. Contro la decisione della Corte d'appello di Ancona, propone ricorso per cassazione l'imputato, con atto del proprio difensore, avv. TI EA, affidato a quattro motivi.
2.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216 comma 1, n. 1; il ricorrente lamenta travisamento di prova, con riferimento alla relazione tecnico peritale disposta d'ufficio e fondata su conteggi errati, poiché vengono rilevati prelievi per oltre Euro 425.000 e maggiori entrate, rispetto ai ricavi annotati in contabilità, nonché maggiori uscite, rispetto ai pagamenti effettuati e annotati nelle scritture contabili, che in realtà rappresentano movimenti di denaro puramente fittizi, in quanto relativi a denaro mai realmente transitato nelle casse sociali, legati a fatti di usura, detenzione di sostanze stupefacenti e fatture per operazioni inesistenti per i quali l'imputato ha subito altri processi. Poiché il perito ha esaminato tutti i movimenti non solo dei conti correnti della società, ma anche dei conti personali del TI, sono stati presi in considerazione anche movimenti che non riguardavano la Extremus s.n.c; da questo errore deriverebbe l'illogicità e contraddittorietà della motivazione, per travisamento di prova. Tale vizio di motivazione riguarderebbe anche l'elemento psicologico del reato, perché le condotte di distrazione sono solo presunte e non provate.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce manifesta contraddittorietà della motivazione ed inosservanza della legge penale, in relazione al reato di bancarotta documentale, poiché l'omessa istituzione del libro giornale e del libro degli inventari per gli anni 1998-2000 risponderebbe alla scelta di operare in regime di contabilità semplificata, a norma del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 39; quanto agli anni successivi l'imputato era uscito dalla compagine sociale, per cui non ne poteva rispondere, se non a titolo di concorso con l'amministratore di diritto, assolto sul punto;
il ricorrente deduce anche difetto di dolo, poiché nel periodo in discussione egli fu arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti, per cui l'inosservanza di ipotetici obblighi di tenuta delle scritture contabili è frutto di disinteresse e inettitudine, ma non certo di volontà di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio sociale.
2.3 Con il terzo motivo il ricorrente deduce manifesta contraddittorietà della motivazione ed inosservanza della legge penale in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 219, comma 3; il ricorrente deduce che nell'attivo fallimentare erano presenti due immobili di un valore complessivo sufficiente a far fronte alla massa dei creditori, per cui il danno patrimoniale deve ritenersi di speciale tenuità, poiché dipeso soltanto dal fatto che la vendita degli immobili è avvenuta un prezzo inferiore a quello reale.
2.4 Con il quarto motivo il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale in relazione alla durata delle pene accessorie, con riferimento agli artt. 30, 32 e 37 c.p.; le decisioni di merito hanno inflitto al TI la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di 10 anni, laddove invece avrebbero dovuto essere di durata uguale alla pena principale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività.
1.1 La regola stabilita dall'art. 585 c.p.p., comma 2, lett. C, prima parte, secondo la quale il termine per proporre impugnazione decorre dalla scadenza di quello stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza, trova applicazione solo nell'ipotesi in cui detto termine sia stato rispettato. Nel caso, invece, in cui la sentenza non sia stata depositata entro il termine all'uopo stabilito, del deposito deve essere dato avviso alle parti private ed al difensore dell'imputato, ai sensi dell'art. 548 c.p.p., comma 2. Lo stesso art. 585 c.p.p., comma 2, lett. c), seconda parte, poi prevede che in tal caso il termine per impugnare decorre dal giorno in cui è stata eseguita la comunicazione o la notificazione dell'avviso di deposito della sentenza.
1.2 Orbene, nel caso in esame, risulta dalla attestazione della Cancelleria, riportata nella intestazione della sentenza di primo grado, che la stessa è stata depositata il 12 marzo 2012, oltre il termine di 15 giorni previsto dalla legge, in mancanza di diversa fissazione del giudice di merito, decorrente dal 21 febbraio 2012. Sicché correttamente la Cancelleria ha notificato l'avviso di deposito della sentenza al difensore in data 16.7.2021 ed all'imputato il 17.7.2012, con la conseguenza che il termine per proporre appello decorreva da tale ultima data.
1.3 Detto termine è pari a 30 giorni, poiché come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 5878 del 30/04/1997, Bianco, Rv. 207659), qualora il giudice ritardi il deposito della motivazione della sentenza, senza avere preventivamente indicato un termine nel dispositivo letto in udienza, ai sensi dell'art. 544 c.p.p., comma 3, il termine di impugnazione è quello di trenta giorni previsto dall'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. b), decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza.
La Corte, nella sua più autorevole composizione, ha osservato che, sotto il profilo ermeneutico letterale e logico, dell'art. 548, comma 2, accomuna in un'unitaria disciplina i casi di omesso deposito della sentenza entro il quindicesimo giorno ed i casi di violazione del termine ("diverso") indicato dal giudice, disponendo la notificazione e la comunicazione dell'avviso di deposito;
ed dell'art. 585, comma 2, lett. C, rinvia unitariamente ai suddetti casi per fissare come dies a quo del termine di impugnazione la data dell'eseguita notificazione e comunicazione.
Alle due ipotesi così unitariamente considerate, quanto a disciplina di deposito e di decorrenza del termine di impugnazione, non può non essere riferito che lo stesso termine di impugnazione, cioè quello di trenta giorni previsto in via ordinaria quando la conoscenza della sentenza (pronunciata in udienza) sia stata procurata mediante notificazione o comunicazione.
Sempre sotto il profilo ermeneutico in considerazione, si osserva che il significato di "ritardato" deposito può essere apprezzato soltanto in relazione ad un termine prefissato, e tale non può non essere ritenuto quello indicato ex lege dell'art. 544, comma 2, mancando qualsiasi altro dato utile di riferimento, in assenza cioè di un provvedimento del giudice a ciò finalizzato.
1.4 Alla data del 15 ottobre 2012, in cui è stato depositato il ricorso, pertanto, era decorso il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. b), per proporre impugnazione con decorrenza dalla citata data del 17.7.2012; considerata la sospensione feriale dei termini, infatti, il termine veniva a scadere il 1 ottobre 2012.
2. Il ricorso proposto in data 15 ottobre 2012 è, pertanto, tardivo e dunque inammissibile, ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. C;
alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.
2.1 In proposito il Collegio non ritiene di condividere l'orientamento espresso in talune pronunce di questa Corte (ved. per tutte, Sez. 6^, n. 31435 del 24/04/2012, Ighune, Rv. 253229), secondo cui, qualora il ricorso per cassazione sia dichiarato inammissibile per taluna delle cause indicate nell'art. 591 c.p.p., non si applicherebbe la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., riguardando tale previsione soltanto i casi in cui l'inammissibilità sia dichiarata ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3, questo orientamento appare in contrasto con il letterale tenore del citato art. 616 c.p.p., il quale, nello stabilire l'applicazione di detta sanzione "se il ricorso è dichiarato inammissibile", non distingue affatto tra le varie possibili cause di inammissibilità; e, d'altra parte, attesa la peculiarità del mezzo di impugnazione, non appare affatto illogico che anche le ordinarie cause di inammissibilità, quali previste dall'art. 591 c.p.p., diano luogo ad una sanzione che non trova, invece, applicazione quando esse riguardino un'impugnazione di diverso tipo, dovendosi semmai riguardare come difficilmente giustificabile, sul piano logico, che, a parità di "rimproverabilità" alla parte privata dell'avvenuta proposizione del ricorso rivelatosi inammissibile, la stessa parte sia o non sia soggetta al pagamento della sanzione a seconda che la causa di inammissibilità sia riconducibile alle previsioni di cui all'art.606 c.p.p., comma 3 o a quelle di cui all'art. 591 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2013