Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2014, n. 26477
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Sentenza 30 aprile 2014

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Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione validamente proposta in un atto a firma del ricorrente (nella specie, trasmessa via fax alla cancelleria del giudice "ad quem"), consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2014, n. 26477
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26477
    Data del deposito : 30 aprile 2014

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