Sentenza 24 aprile 2012
Massime • 1
Non va condannato al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 cod. proc. pen., l'imputato che proponga ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per una delle cause indicate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui il ricorso non era stato presentato entro i termini stabiliti dalla legge).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/04/2012, n. 31435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31435 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2012 |
Testo completo
35 31435/12 M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 24/04/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. GIOVANNI DE ROBERTO - Presidente - N.690 - Consigliere - FRANCESCO SERPICODott. - Consigliere - N. 43711/2011 REGISTRO GENERALE Dott. NICOLA MILO - Rel. Consigliere - Dott. DOMENICO CARCANO Dott. GIORGIO FIDELBO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) IGHUNE YUNES N. IL 12/01/1980 avverso la sentenza n. 20231/2009 TRIBUNALE di NAPOLI, del 22/12/2009 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/04/2012 la relazione fatta dal Udito il Procuratore Generale in persona del Dott, Nicola Leffieri Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. // 1 Ritenuto in fatto 1.Il ricorrente impugna la sentenza 22 dicembre 2009 del Tribunale di Napoli con la quale è stato condannato alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione e trecento euro di multa per furto aggravato di un cellulare e un navigatore satellitare sottraendoli all'interno di un auto mercedes. Con la stessa pronuncia il Tribunale, dopo la convalida dell'arresto in flagranza, ha applicato la custodia cautelare in carcere all'imputato 2. Con atto presentato a questa Corte il 16 gennaio 2011, il ricorrente chiede che gli sia applicata la sospensione della pena e fa presente di essere stato condannato senza l'assistenza di un interprete, nonostante fosse stata evidente la non conoscenza della lingua italiana. Considerato in diritto Il ricorso risulta presentato il 16 gennaio 2011, dopo che la sentenza, pronunciata il 22 dicembre 2009 in presenza dell'imputato, odierno ricorrente, è divenuta irrevocabile il 29 gennaio 2010. Il ricorso è inammissibile ex art. 591 lett. c) c.p.p., perché non presentato entro i termini stabiliti dalla legge. L'imputato che proponga ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per una delle cause indicate dall'art.591 c.p.p. non va condannato al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art.616 c.p.p. (Sez. V, 16 dicembre 2005, dep. 25 gennaio 2006, n. 31101).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 24 aprile 2012 Il Consigliere estensore Il Presidente Domenico Carcano Giovanni De Roberto DEPOSITATO IN CANCELLERIA 01 AGO 2012 IL Dott. Gabriella PAGLIUCA IL FUN CORTE SUAY R Z O N S A I E 1