Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/04/2012, n. 31435
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Sentenza 24 aprile 2012

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Non va condannato al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 cod. proc. pen., l'imputato che proponga ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per una delle cause indicate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui il ricorso non era stato presentato entro i termini stabiliti dalla legge).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/04/2012, n. 31435
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31435
    Data del deposito : 24 aprile 2012

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