Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2003, n. 5526
CASS
Sentenza 9 aprile 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La regola della licenziabilità "ad nutum" dei dirigenti, prevista dall'art. 10 della legge n. 604 del 1966, è applicabile solo al dirigente in posizione verticistica, le cui effettive mansioni, nell'ambito dell'azienda, siano caratterizzate dall'ampiezza del potere gestorio, tanto da poter essere definito un vero e proprio alter ego dell'imprenditore, in quanto preposto all'intera azienda o ad un ramo di particolare rilevanza, in posizione di sostanziale autonomia, tale da influenzare l'andamento e le scelte dell'attività aziendale, sia al suo interno che nei rapporti con i terzi. L'onere della prova che si versi effettivamente nella fattispecie prevista dall'art. 10 della legge n. 604 del 1966 è a carico del datore di lavoro.

Commentari2

  • 1Il licenziamento ad nutum nella giurisprudenza
    Rinaldi Manuela · https://www.diritto.it/ · 26 giugno 2012

    Nozioni generali Prima di esaminare alcune delle pronunce che si sono occupate del c.d. licenziamento ad nutum nel nostro ordinamento, appare opportuno precisare cosa si intenda con tale termine e soprattutto se ed in quali casi è ammissibile tale licenziamento. Nel nostro ordinamento il recesso da parte del datore di lavoro deve essere, come regola generale, sorretto da una giustificazione (giustificato motivo o giusta causa), mentre il recesso acausale o ad nutum (i.e. “ad un semplice cenno del capo”) costituisce un'eccezione. Il codice civile, infatti, consente ai contraenti di recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato senza fornire alcuna motivazione (ad nutum) e senza …

     Leggi di più…

  • 2Ricondotta a unitarietà la disciplina del licenziamento dei dirigenti
    Mario Meucci · https://www.filodiritto.com/ · 28 aprile 2007

    Sommario: 1. Il pensiero delle Su espresso in Cass. n. 7880/2007 2. Il precedente orientamento, ora ricusato, che riservava ai soli dirigenti apicali il licenziamento ad nutum 3. La dissociazione da parte di Cass. n. 5213/2003 e l'attuale recepimento ad opera di Su n. 7880/2007 4. Diversificazione di tutele per il licenziamento tra i nuovi “dirigenti convenzionali” (apicali, medi e minori) e gli “pseudodirigenti”. 1. Con la decisione n. 7880 del 30 marzo 2007[1], le Sezioni unite della Cassazione – risolvendo il contrasto in ordine all'applicabilità o meno dell'art. 7, 2 e 3 comma, Stat. lav. alla categoria della dirigenza - hanno riaffermato l'unitarietà dal punto di vista normativo …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2003, n. 5526
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5526
Data del deposito : 9 aprile 2003

Testo completo