Sentenza 9 aprile 2003
Massime • 1
La regola della licenziabilità "ad nutum" dei dirigenti, prevista dall'art. 10 della legge n. 604 del 1966, è applicabile solo al dirigente in posizione verticistica, le cui effettive mansioni, nell'ambito dell'azienda, siano caratterizzate dall'ampiezza del potere gestorio, tanto da poter essere definito un vero e proprio alter ego dell'imprenditore, in quanto preposto all'intera azienda o ad un ramo di particolare rilevanza, in posizione di sostanziale autonomia, tale da influenzare l'andamento e le scelte dell'attività aziendale, sia al suo interno che nei rapporti con i terzi. L'onere della prova che si versi effettivamente nella fattispecie prevista dall'art. 10 della legge n. 604 del 1966 è a carico del datore di lavoro.
Commentari • 2
- 1. Il licenziamento ad nutum nella giurisprudenzaRinaldi Manuela · https://www.diritto.it/ · 26 giugno 2012
Nozioni generali Prima di esaminare alcune delle pronunce che si sono occupate del c.d. licenziamento ad nutum nel nostro ordinamento, appare opportuno precisare cosa si intenda con tale termine e soprattutto se ed in quali casi è ammissibile tale licenziamento. Nel nostro ordinamento il recesso da parte del datore di lavoro deve essere, come regola generale, sorretto da una giustificazione (giustificato motivo o giusta causa), mentre il recesso acausale o ad nutum (i.e. “ad un semplice cenno del capo”) costituisce un'eccezione. Il codice civile, infatti, consente ai contraenti di recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato senza fornire alcuna motivazione (ad nutum) e senza …
Leggi di più… - 2. Ricondotta a unitarietà la disciplina del licenziamento dei dirigentiMario Meucci · https://www.filodiritto.com/ · 28 aprile 2007
Sommario: 1. Il pensiero delle Su espresso in Cass. n. 7880/2007 2. Il precedente orientamento, ora ricusato, che riservava ai soli dirigenti apicali il licenziamento ad nutum 3. La dissociazione da parte di Cass. n. 5213/2003 e l'attuale recepimento ad opera di Su n. 7880/2007 4. Diversificazione di tutele per il licenziamento tra i nuovi “dirigenti convenzionali” (apicali, medi e minori) e gli “pseudodirigenti”. 1. Con la decisione n. 7880 del 30 marzo 2007[1], le Sezioni unite della Cassazione – risolvendo il contrasto in ordine all'applicabilità o meno dell'art. 7, 2 e 3 comma, Stat. lav. alla categoria della dirigenza - hanno riaffermato l'unitarietà dal punto di vista normativo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2003, n. 5526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5526 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. MAZZARELLA VA - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZI IO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Formento e Vincenzo Scorsone, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via G. Pisanelli n. 4, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Camillo Paroletti e Mattia Persiani, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma Via degli Scipioni n. 288, giusta procura speciale per notar Firpo in data 9 novembre 2000 n. rep. 27732;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di VO-Sezione Lavoro n. 982/1999 dell'11 ottobre 1999 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 2064/1998).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 dicembre 2002 dal Consigliere Dott. Bruno Balletti;
Uditi gli avv.ti Vincenzo Scorsone e Silvano Piccininno (per delega dell'avv. Mattia Persiani);
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per "l'accoglimento dei primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri motivi".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 433 cod. proc. civ. dinanzi al Tribunale di VO (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) VA ZI proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di VO (in funzione di giudice del lavoro) - nel giudizio tra esso appellante e la "Cassa di Risparmio di VO" S.p.A. (in acronimo: CA.RI.SA.) - con la quale era stata rigettata la domanda dallo stesso proposta per ottenere la declaratoria di inefficacia e/o invalidità e/o illegittimità del licenziamento intimatogli con lettera del 5 maggio 1995 e, conseguentemente, la condanna della CA.RI.SA. a reintegrarlo nel posto di lavoro e a corrispondergli, anche a titolo risarcitorio, le retribuzioni e le altre indennità di legge e di contratto collettivo per il periodo dal 1 novembre 1995 alla data dell'emananda sentenza, nonché la declaratoria dell'obbligo della CA.RI.SA. a corrispondere all'I.N.P.S. i contributi assicurativi obbligatori in suo favore ed altresì a versare i contributi al "Fondo di integrazione delle prestazioni dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti" da parte della stessa CA.RI.SA. per il periodo suddetto e, in subordine, la condanna della CA.RI.SA. al risarcimento, in suo favore, dei danni tutti derivati e derivanti dal mancato versamento di tali contributi.
A fondamento della proposta impugnazione il ZI deduceva:
-) l'applicabilità all'impugnato licenziamento della disciplina di cui alla legge n. 604/1966 ed all'art. 18 della legge 300/1970 (come modificati dalla legge n. 108/1990), ciò stante la posizione di dirigente meramente convenzionale rivestita sia presso la CA.RI.SA. sia successivamente presso il Mediocredito Ligure e la CEDACRI OVEST, società presso le quali la CA.RI.SA. lo aveva assegnato in comando;
-) l'inefficacia del licenziamento intimatogli, ai sensi dell'art. 2, comma terzo, della legge n. 604/1966, per l'omessa comunicazione da parte della CA.RI.SA. dei motivi del licenziamento, nonostante la richiesta da lui formulata al riguardo ex art. 2, comma secondo, della legge cit.;
-) in subordine, l'invalidità e/o inefficacia e/o illegittimità del licenziamento ai sensi della disciplina collettiva per il personale direttivo (dirigenti e funzionali), richiamando, al riguardo, il disposto dell'art. 122 del c.c.n.l. 11 aprile 1991 a mente del quale la cessazione del rapporto di lavoro per i dirigenti può avvenire solo per una delle cause da esso indicate, fra le quali figurava il "collocamento a riposo per raggiunti limiti di servizio e di età a norma dell'art. 124" nonché il dettato di quest'ultimo articolo espressamente richiamato per extenso. L'appellante concludeva, pertanto, affinché - in riforma della sentenza impugnata e previa assunzione delle prove dedotte (ove ritenute necessarie od utili ai fini della decisione) - venissero accolte le domande formulate nell'atto introduttivo del giudizio, con il favore delle spese di entrambi i gradi.
Nel cennato giudizio di appello si costituiva la "Cassa di Risparmio di VO" s.p.a. contestando la invocabilità nel caso di specie della tutela reale ex lege n. 604/1966 e n. 300/1970 stante la non distinguibilità ai fini dell'applicazione di tale normativa fra una nozione legale ed una meramente convenzionale della figura del dirigente, ricollegandosi la fisionomia della figura dirigenziale al risultato della elaborazione contrattuale in virtù del richiamato operato dall'art. 2095 cod. civ. e corrispondendo comunque l'attività e le funzioni svolte in concreto dall'appellante a quelle riservate alla figura dirigenziale. L'appellata società: -) soggiungeva che non sussisteva alcun obbligo per essa appellata di motivare il licenziamento, intimato ex art. 2118 cod. civ., stante il disposto dell'art. 2, quarto comma, della legge n. 604/1966;
-) precisava che la contrattazione collettiva non aveva in alcun modo ricollegato la stabilità del posto di lavoro alla maturazione dei requisiti pensionistici ed aveva previsto la cessazione di tale stabilità (che aveva un fondamento esclusivamente contrattuale) in ogni caso al compimento di 35 anni di servizio effettivo oppure di 60 anni di età; che, inoltre, nessuna nullità poteva sussistere relativamente alla richiamata normativa contrattuale che, ne' contrastava, ne' tendeva ad eludere norme di legge imperative;
-) rilevava come un costante indirizzo giurisprudenziale escludesse il sorgere di un regime di stabilità del posto di lavoro per effetto dell'opzione esercitata ex art. 6 della legge n. 54/1982 ed art. 6 della legge n. 407/1990; e -) concludeva, pertanto, per il rigetto dell'appello, con il favore delle spese.
Il Tribunale di VO, pronunziando sull'impugnativa come dinanzi proposta da VA ZI, rigettava l'appello e compensava integralmente tra le parti le spese del grado.
Per quello che rileva in questa sede il Giudice di appello ha rimarcato che: a) "nel caso di specie, l'appellante contesta recisamente la rispondenza alla categoria dirigenziale delle mansioni affidategli quale "responsabile del servizio pianificazione" presso la CEDACRI Ovest s.p.a.; contesta tale rispondenza in relazione alla qualifica di "capo servizio organizzazione", attribuitagli quando ancora egli era inquadrato come funzionario di 1^ grado;
non pare contestarla espressamente con riguardo alla successiva qualifica di "responsabile dell'area uffici di staff", incarico ricoperto dal 1^ giugno 1988 al 30 aprile 1989 e poi di "responsabile del servizio internal auditing ed ispettorato", alle dirette dipendenze della Direzione Generale, incarichi ricoperti quale dirigente di grado terzo, figura prevista nell'organigramma aziendale sino alla ristrutturazione effettuata nel 1989 che ebbe appunto a sopprimerla";
b) "in tale situazione, poiché l'appellante non contesta la rispondenza della qualifica dirigenziale ai parametri di legge e contrattuali in relazione alle qualifiche di "capo servizio organizzazione" nonché a quella di "responsabile dell'area uffici di staff" conferitagli in data 1^ giugno 1988 - qualifica che pare, peraltro, conforme ai parametri di legge e contrattuali, avuto riguardo alla "evoluzione" della figura dirigenziale, sopra brevemente delineata -, stante l'irrilevanza delle modificazioni in peius successivamente intervenute, deve escludersi la ricomprensibilità del rapporto in esame fra quelli che godono della tutela reale legale, pacificamente esclusa per i dirigenti"; e) "non può accogliersi il motivo di appello - a mente del quale "ove l'impugnato licenziamento non fosse stato ritenuto assoggettatale alla disciplina della l. n. 604/1966 e all'art. 18 St. Lav., lo stesso avrebbe dovuto essere dichiarato invalido, inefficace o illegittimo, ai sensi della vigente disciplina collettiva per il personale direttivo (dirigenti e funzionari) del settore - ... in quanto osta all'accoglimento della prospettazione formulata dall'appellante proprio il tenore letterale della pattuizione contrattuale che pone un limite temporale ben determinato alla stabilità reale (contrattuale) del rapporto, limite temporale che non è possibile arbitrariamente modificare in via interpretativa, attraverso un collegamento tra il dato temporale del periodo di stabilità e il collocamento a riposo del dipendente che non risulta in alcun modo essere stato pattuito tra le parti collettive (l'indicazione di un periodo avente come termine finale quello di maturazione dei requisiti pensionistici potrebbe rilevare al più quale motivo che ha determinato le parti a formulare quella determinata indicazione temporale, al quale non può essere riconosciuta giuridica rilevanza)"; d) "insussistente appare la dedotta nullità della clausola contrattuale di cui alla nota a verbale sub art. 122 c.c.n.l., per effetto del disposto dell'art. 6 della legge n. 54/1982 ... in quanto la clausola contrattuale non pare collidere con il disposto della norma richiamata, che non ha istituito un regime di stabilità reale del rapporto, di talché ben può il datore di lavoro esercitare il proprio diritto di recesso - pur avendo il prestatore optato per la proroga ex art. 6 della legge n. 54/1982 cit. - stante il regime di libera recedibilità ad nutum ai sensi dell'art. 2118 c.c."; e) "la clausola contrattuale più volte richiamata ha introdotto un regime di stabilità contrattuale del rapporto, che non appare assolutamente in contrasto con l'art. 6 cit., che tale stabilità, appunto, non ha mai previsto". Per la cassazione di tale sentenza VA ZI propone ricorso affidato a cinque motivi.
L'intimata CA.RI.SA. resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 -. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente - denunziando "violazione dell'art. 10 della legge n. 604/1966 e degli artt. 2697 cod. civ. e 215 cod. proc. civ. e vizi di motivazione" - censura la sentenza impugnata in quanto "esso ricorrente, diversamente da quanto opinato (sia pure in forma dimostrativamente dubitativa) dal Tribunale, ha sempre contestato, anche per detto periodo, d'aver rivestito e svolto ruolo e mansioni dirigenziali per cui non v'è dubbio che mai ed in assoluto, neppure in lontana ipotesi, ha potuto rivestire la qualifica di "dirigente alter ego dell'imprenditore" e che, perciò, non applicandosi la normativa di tutela ai soli dirigenti, tali secondo la ed. "nozione legale", non poteva essere licenziato ad nutum, anche qualora, nel periodo dal 1^ gennaio 1988 al 30 aprile 1989, avesse quesito la ed. "dirigenza convenzionale" di c.c.n.l. di cat.; (sicché in tale ipotesi, non v'è più alcun rapporto fiduciario da tutelare e non v'è, quindi, spazio per la operatività di una esclusione della tutela del posto di lavoro che il legislatore ha previsto soltanto ed esclusivamente in considerazione dell'esistenza di detto rapporto di fiducia e fino al venir meno di esso".
Con il secondo motivo il ricorrente - denunziando "violazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 604/1966 e dell'art. 18 stat. lav. (come mod. della legge n. 108/1990)" - addebita al Giudice di appello l'errore di aver ritenuto inapplicabili al caso di specie gli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 604/1966 non rilevando l'illegittimità del comportamento della CA.RI.SA. che, a fronte della richiesta del ZI di comunicargli i motivi del licenziamento, si è limitata ad affermare che "la risoluzione del suo rapporto di lavoro era avvenuta in relazione a quanto previsto dall'art. 2118 del codice civile" ed ha, quindi, omesso di comunicare all'interessato i motivi del provvedimento di licenziamento da essa adottato".
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente - denunziando "violazione degli artt. 1362,1363,1365,1366, 1368,1369 e 1371 cod. civ. quanto all'interpretazione degli artt. 122 e 124 del c.c.n.l.
di categoria, nonché vizi di motivazione" - censura la sentenza impugnata per avere rigettato anche la domanda proposta sotto il profilo inteso a far dichiarare "invalido e/o inefficace e/o illegittimo" il licenziamento ad nutum intimatogli il 5 maggio 1995, disattenendo la sua interpretazione della disciplina sindacale, secondo la quale i requisiti minimi di età ("60 anni") e di anzianità di servizio ("35 anni") stabiliti dall'art. 124, primo comma, del c.c.n.l. 11 aprile 1991 per il "collocamento a riposo" del dirigente (richiamati nella "nota a verbale" in calce all'art. 122 dello stesso contratto collettivo al fine di escludere l'applicabilità delle tutele contrattuali "in tema di risoluzione del rapporto ad iniziativa dell'istituto") sarebbero stati modificati ex lege, a seguito dell'introduzione di nuovi requisiti di accesso alla pensione di anzianità o di vecchiaia, da parte delle leggi n. 724 del 1994 e n. 335 del 1995, per cui l'impugnato licenziamento non avrebbe potuto essere intimato, nei suo confronti, prima della maturazione del diritto alla pensione di anzianità, che, nel suo caso, in base ai nuovi requisiti di legge, sarebbe avvenuta non prima del 1^ ottobre 1996".
Con il quarto motivo il ricorrente - denunziando "violazione dell'art. 1418 cod. civ. come richiamato dall'art. 1324 cod. civ." - addebita al Tribunale di VO di "non avere accertato e dichiarato la nullità del vertito licenziamento per violazione degli artt. 122 e 124 del c.c.n.l. 1991". Con il quinto motivo il ricorrente - denunziando "violazione degli artt. 6 della legge n. 54/1982, 6 della legge n. 407/1990 e 1418 e 1334 cod. civ." - rileva che la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata "per non aver dichiarato la nullità della "nota a verbale" in calce all'art. 122 del c.c.n.l. 11 aprile 1991, per contrasto con gli artt. 6 della legge n. 54 del 1982 e 6 della legge n. 407 del 1990, in quanto consentirebbe il recesso ad nutum anche nei confronti del dirigente che abbia optato per la prosecuzione del rapporto fino al conseguimento dei requisiti per il diritto a pensione, ovvero, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età".
2^/a - I primi due motivi di ricorso - esaminabili congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi - si appalesano fondati. Al riguardo è da ripercorrere, sia pure nelle linee essenziali, l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità sulla distinzione tra dirigente "apicale" - idest, del dirigente che ha un potere decisionale e rappresentativo idoneo ad influenzare l'andamento o la vita dell'azienda, tanto nel suo interno quanto nei rapporti con i terzi, il che ne fa un vero e proprio alter ego dell'imprenditore - e dirigente "meramente convenzionale" o "pseudo-dirigente" - idest, del ed. dirigente rientrante nel personale direttivo caratterizzato dalla "media" e "bassa dirigenza" rappresentato dal dipendente in grado di offrire prestazioni lavorative di elevata competenza e responsabilità, anche con preposizione gerarchica ad una "direzione" o ad un "ramo" o ad "un servizio" dell'azienda, tale però da non influenzare in modo significativamente decisivo l'intero andamento aziendale - in relazione alla materia del licenziamento ad nutum (e, conseguenzialmente al tipo di garanzia di stabilità del posto di lavoro) ed all'applicabilità dell'art. 7 della legge n. 300/1970 riferite, appunto, al rapporto dirigenziale.
Come rilevato da questa Corte (con la sentenza n. 12571/1999 alla cui parte motiva si fa espresso riferimento), la disciplina sul licenziamento dei dirigenti prende le mosse dagli art. 1 e 10 della legge n. 604/1966: l'art. 1 consente il licenziamento del lavoratore per giusta causa o per giustificato motivo, mentre l'art. 10, riservando detta disciplina agli impiegati e agli operai, fa ritenere {ex plurimis: ord. n. 935 del 1988 della Corte costituzionale) la sola applicabilità ai dirigenti della disciplina dell'art. 2118 c.c., cioè la possibilità, nei loro confronti, del recesso ad nutum da parte del datore di lavoro, avendo rilievo la eventuale giusta causa solo ai fini della mancata indennità di preavviso (art. 2119 c.c.). Senonché, già con sentenza n. 6041 del 1995 delle Sezioni Unite, questa Corte, sia pure pronunciandosi sul limitato problema dell'inapplicabilità al licenziamento del dirigente delle garanzie procedimentali di cui all'art. 7 della legge n. 300/1970 e facendo discendere detta inapplicabilità dalla possibilità del licenziamento ad nutum del dirigente, distingueva tra dirigente vero e proprio e "il ed. pseudo-dirigente o dirigente meramente convenzionale, nel quale le mansioni concretamente attribuite ed esercitate non hanno le caratteristiche proprie del rapporto propriamente dirigenziale", ritenendo inapplicabili solo al licenziamento del primo le garanzie di cui all'art. 7 citato (come a dire che solo al dirigente vero e proprio è applicabile il licenziamento ad nutum, premessa necessaria dell'inapplicabilità delle cennate garanzie).
La distinzione fra dirigente vero e proprio e dirigente meramente convenzionale è stata ripresa dalla successiva sentenza di questa Corte m. 12001/1997, la quale, nel ribadire che le garanzie dell'art. 7 della legge n. 300/1970 non si applicano al licenziamento dei soli dirigenti ed. di vertice (applicandosi, invece, a quello dei cd.
pseudo-dirigenti), ha ribadito, altresì, la distinzione fra le due categorie, interpretando la normativa in materia, nel senso che la stabilità del rapporto di lavoro dei dirigenti e, quindi, l'applicabilità delle garanzie di cui all'art. 7 cit. vadano escluse per i dirigenti appartenenti a quella "categoria che in modo non controverso deve collocarsi al vertice della organizzazione aziendale, deve svolgere mansioni tali da impostare la vita della azienda con scelte di respiro globale e deve porsi in un rapporto di collaborazione fiduciaria con il datore di lavoro (del quale è un alter ego) e che anzi esercita i poteri propri dell'imprenditore, assumendone, anche, se non sempre, la rappresentanza esterna". La distinzione medesima è stata, ancora, ribadita dalla sentenza di questa Corte n. 1434 del 1998, la quale, sempre affermando l'inapplicabilità dell'art. 7 cit. ai soli dirigenti di vertice, ha distinto questi ultimi dai ed. pseudo-dirigenti o dirigenti convenzionali, considerando dirigenti di vertice quelli appartenenti all'alta dirigenza, caratterizzata dall'ampiezza del potere gestorio e corrispondente alla nozione originaria dell'alter ego dell'imprenditore", da distinguersi "dalla dirigenza media e bassa, che dovrebbe considerarsi assoggettata, insieme alla generalità degli altri lavoratori, al regime di tutela reale della stabilità del posto".
Infine - con la summenzionata decisione n. 12571/1999 strettamente attinente alla fattispecie vertita nel presente giudizio - questa Corte ha espressamente statuito che "può ritenersi ius receptum, e quindi, principio consolidato, la distinzione tra dirigenti in posizione apicale e dirigenti meramente convenzionali, applicandosi solo alla prima categoria la disciplina legislativa propria dei dirigenti" e, ancora, che "il licenziamento ad nutum è possibile solo per il dirigente vero e proprio, che si trovi cioè in posizione apicale, non per lo pseudo-dirigente o dirigente convenzionale, che, invece, gode delle medesime garanzie di stabilità degli altri lavoratori".
2^/b - Sulla base di quanto testè ritenuto, in adesione alla cennata consolidata giurisprudenza in materia, appare evidente il fondamentale errore commesso dal Giudice di appello che (con motivazione, pervero, criptica) ha rilevato "il progressivo abbandono dell'orientamento giurisprundenziale che tendeva a dare una nozione restrittiva del dirigente, considerando tale chi, nell'organizzazione di impresa, si ponga in sostanza quale alter ego dell'imprenditore".
In tale decisione il Tribunale di VO - che si riferisce all'isolata sentenza di questa Corte n. 12860/1998 su di una peculiare fattispecie che, comunque, non può trovare conferma proprio in forza del prevalente consolidato indirizzo giurisprudenziale e, in particolare, della sentenza delle Sezioni Unite n. 6041/1995 - non ha tenuto presente il principio di diritto nascente dalla constatata distinzione tra dirigenti, erroneamente applicando l'art. 2095 cod. civ. e gli artt. 10 e 7 della legge n. 604/1966 e 18 della legge n. 300/1970 (come modificati dalla legge n. 108/1990): ciò in quanto il canone interpretativo dell'aderenza al "diritto vivente" impedisce di prescindere dal cennato orientamento giurisprudenziale consolidato, formatosi nel contesto dell'art. 2095 cod. civ., secondo cui, in riferimento alla categoria dirigenziale, lo schema della tutela giuslavoristica tradizionale, ed in particolare dell'inquadramento come espressione sintetica, indicativa del trattamento inderogabilmente dovuto al lavoratore in corrispondenza con la sua posizione in seno all'azienda, si applica soltanto nella zona apicale, nella zona, cioè, delimitata dai ristretti confini originali della categoria: soltanto il lavoratore che effettivamente "sostituisca" il capo di un'impresa nelle funzioni strettamente sue proprie, può essere considerato dirigente. In questi termini, si giustifica e si comprende il significato di espressioni ricorrenti nella giurisprudenza di questa Corte, secondo le quali il dirigente deve identificarsi nell'alter ego dell'imprenditore, preposto all'intera azienda o ad un ramo caratterizzato da particolare autonomia e importanza, per cui gli competono, con le connesse responsabilità, poteri decisionali di entità tale, pur nell'ambito delle direttive generali impartire dal datore di lavoro, da influenzare l'intero andamento dell'attività aziendale, tanto al suo interno che nei rapporti con i terzi (cfr. ex plurimis, Cass. n. 12571/1999 cit., Cass. n. 10627/1997, Cass. n. 1963/1996, Cass. n. 13387/1992, Cass. n. 4326/1989, Cass. n. 5876/1987, Cass. n. 589/1967). In tali termini si conferma la diversità del rapporto di lavoro dei dirigenti "strido iure" - connotato dall'esclusione della stessa configurabilità del potere disciplinare datoriale e dall'assenza di garanzia (specialmente reale) del posto di lavoro - rispetto a quello dei dirigenti "convenzionali": diversità che trova ragione d'essere nella natura spiccatamente fiduciaria che caratterizza in modo peculiare il rapporto tipico dei dirigenti ex art. 2095 cod. civ. (così, ancora, Cass. Sez. Unite n. 6041/1995).
2^/c - Nella specie il ricorrente ha sempre contestato di avere rivestito la qualifica di dirigente "apicale" in quanto leggesi a pag. 2 della sentenza del Tribunale di VO che lo stesso (quale appellante) aveva dedotto "a fondamento della proposta impugnativa l'applicabilità all'impugnato licenziamento della disciplina di cui alla legge n. 604/1966 ed all'art. 18 della legge n. 300/1970, ciò stante la posizione di "dirigente meramente convenzionale" rivestita da esso appellante sia presso la CA.RI.SA. sia successivamente presso il Mediocredito Ligure e la CEDACRI OVEST, società presso le quali la CA.RI.SA. la aveva assegnata in comando".
Nel prosieguo della motivazione il Tribunale si pone in contraddizione rispetto alla cennata deduzione, rilevando - dapprima in forma attenuata che "l'appellante contesta recisamente la rispondenza della categoria dirigenziale delle mansioni affidategli rispetto a diverse posizioni di lavoro mentre non pare contestarla espressamente con riguardo alla successiva qualifica ... quale dirigente di grado terzo figura prevista nell'organigramma aziendale fino alla ristrutturazione effettuata nel 1989 che ebbe appunto a sopprimerla" e asserendo - poi - in forma dubitativamente non corretta e contraddittoria che "l'appellante non contesta la rispondenza della qualifica dirigenziale ai parametri di legge e contrattuali ... qualifica che pare peraltro conforme ai parametri di legge e contrattuali, avuto riguardo alla "evoluzione" della figura dirigenziale sopra brevemente delineata".
A parte, quindi, l'evidente contraddittorietà della motivazione e la scorretta forma "dubitativa" dell'osservazione sul comportamento processuale di parte appellante (posta, peraltro, irritualmente in forma "certa" a fondamento del decisimi) che hanno inficiato la sentenza impugnata, la stessa resta comunque irrimediabilmente viziata in quanto non può essere attribuito valore alla cd. clausola di riconoscimento formale delle disposizioni collettive che avevano affidato all'insindacabile decisione dell'imprenditore l'attribuzione della qualifica dirigenziale nella perdurante carenza di una definizione legislativa del dirigente (Cass. a 5031/1985, Cass. n. 1434/1998 cit.) e, così, è sicuramente errata una decisione che, per avvalorare inesattamente il proprio assunto, si fonda su di una ed. "evoluzione della figura dirigenziale" in assoluto contrasto con i principi indicati e rimarcati dalla summenzionata giurisprudenza consolidata di questa Corte. È, altresì, da rilevare - a conferma dell'erroneità della sentenza del Tribunale di VO - che non spettava all'appellante-lavoratore l'onere della prova sulle circostanze fattuali concernenti l'inapplicabilità della normativa generale garantistica sui licenziamenti, poiché era onere dell'appellata società datrice di lavoro, per sottrarsi agli effetti di cui alla legge n. 604/1966 ed all'art. 18 della legge n. 300/1970 (come modificati dalla legge n. 108/1990) - che configurano il regime generale di tutela del lavoratore licenziato - provare che si versava in una delle fattispecie previste dagli artt. 10 della legge n. 604/1966 e 4 della legge n. 108/1990 (cfr. Cass. n. 12492/1999,
Cass. n. 11092/1997). 2^/d - Da ultimo è opportuno precisare che nella specie non si verteva in tema di "riconoscimento di qualifica dirigenziale e di successiva dequalificazione" - come inesattamente accennato nella sentenza impugnata (con riferimento alle sentenze di questa Corte nn. 10627/1997 e 7761/1996 non pertinenti alla presente fattispecie) e sostenuto abilmente dalla difesa della controricorrente (specie nella memoria ex art. 378 c.p.c. e, con dovizia di argomentazioni, nella discussione orale) -, bensì di riconoscimento della qualifica di pseudo-dirigente disconosciuta nella sua interezza nel senso di disconoscimento (da parte del lavoratore interessato alla tutela reale del posto di lavoro) di illegittimo inserimento nella categoria di dirigente strido iure: riconoscimento contestato dal ricorrente per tutto il periodo di formale convenzionale attribuzione della qualifica di pseudo-dirigente. L'effettività di siffatta contestazione è stata già dinanzi constatata, per cui su tale punto non si è certo formato il giudicato come inesattamente asserito dalla società controricorrente.
3^ - Applicando i principi suesposti al caso di specie, si ribadisce che il Tribunale di VO ha ritenuto che il rapporto di lavoro del ZI fosse disciplinato esclusivamente dalle norme del codice civile sulla recedibilità ad nutum per il solo fatto che il dipendente rivestiva la qualifica di dirigente convenzionalmente attribuitagli dalla datrice di lavoro, senza svolgere alcun esame sulla natura verticistica della posizione del lavoratore, nonostante questi avesse affermato di non essere in fatto un dirigente apicale. All'opposto il Tribunale, avendo ritenuto di trovarsi di fronte ad un licenziamento ad nutum, avrebbe dovuto svolgere - sempre se sollecitato dalla società datrice di lavoro alla cui prova era onerata, con le relative conseguenze processuali nell'eventualità di mancata tempestiva allegazione probatoria da parte della stessa - l'indagine sulla reale posizione di dirigente dell'originario ricorrente per stabilire se questi avesse effettivamente occupato una posizione apicale (nel senso dinanzi precisato ed espletando le relative mansioni), oppure una posizione solo formalmente dirigenziale (ma, in realtà, priva delle connotazioni di fatto caratterizzanti la figura del dirigente ex art. 2095 cod. civ.), solo nel primo caso potendosi applicare le regole sul licenziamento ad nutum.
Non avendo il Tribunale di VO tenuto presente il principio di diritto derivante dalla rilevata distinzione tra dirigenti (oltretutto con motivazione inficiata dai vizi dinanzi rimarcati), viene confermata la fondatezza dei primi due motivi di ricorso con ogni relativa conseguenza.
4 - Restano assorbiti i rimanenti motivi di ricorso in quanto le censure in tali mezzi contenuti richiedono che, preliminarmente, il Giudice di rinvio si pronunzi sull'applicabilità, o no, al caso di specie del regime normativo proprio del licenziamento ad nutum.
5 - In definitiva la sentenza impugnata, a seguito dell'accoglimento dei primi due motivi di ricorso, va cassata e la causa rimessa ad altro giudice, il quale si atterrà al seguente principio di diritto:
"il licenziamento ad nutum è applicabile solo al dirigente in posizione verticistica - le cui effettive mansioni, nell'ambito dell'azienda, siano caratterizzate dall'ampiezza del potere gestorio - tanto da poter essere definito un vero e proprio alter ego dell'imprenditore, in quanto preposto all'intera azienda o a un ramo di particolare autonomia ed importanza, in posizione di sostanziale autonomia, tale da influenzare l'andamento e le scelte dell'attività aziendale, sia al suo interno che nei rapporti con i terzi;
con la precisazione che l'onere della prova che si versi effettivamente nella fattispecie prevista dall'art. 10 della legge n. 604/1966 (al fine dell'applicabilità delle regole sul licenziamento ad nutum) è a carico del datore di lavoro". Il Giudice di rinvio - che si designa nella Corte di Appello di Genova - provvedere, inoltre, alla liquidazione delle spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso;
dichiara assorbiti gli altri motivi;
cassa, in relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Genova.
Così deciso in Roma, il giorno 3 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2003