Sentenza 15 novembre 2016
Massime • 1
Non è ammessa la revisione della sentenza di condanna fondata sugli stessi dati probatori utilizzati dalla sentenza di assoluzione nei confronti di un concorrente nello stesso reato e pronunciata in un diverso procedimento, in quanto la revisione giova ad emendare l'errore sulla ricostruzione del fatto e non sulla valutazione del fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/11/2016, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2016 |
Testo completo
0048 8- 1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da: - VINCENZO ROTUNDO Presidente - R.G. N. 28604/2016 - GIORGIO FIDELBO UDIENZA PUBBLICA del 15.11.2016 - ANGELO CAPOZZI - relatore - - EMILIA ANNA GIORDANO SENTENZA N. 1771 -ANTONIO CORBO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi presentati da: 1958 DI RT AR, nato il [...] DI RT LE, nato il [...] RI NA, nata il [...] avverso la sentenza n. 22/2015 del 29/03/2016 della CORTE APPELLO ROMA;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
Udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DELIA CARDIA, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Uditi i difensori dei ricorrenti Avv. F. CAPPIELLO, in sostituzione dell'Avv. A.R. BRIGANTI, Avv. A. GAITO, Avv. G. ESPOSITO FARIELLO e Avv. F. GAMBARDELLA che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. R.G.N. 28604/2016 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha rigettato le richieste di revisione, proposte da RD DI RT, LE DI RT e NA RI, della sentenza emessa il 14.6.2013 nei loro confronti dalla Corte di appello di Napoli con la quale sono stati condannati tra l'altro in ordine al reato di cui all'art. 74 - d.P.R. n. 309/90 in relazione ad una associazione a delinquere finalizzata alla coltivazione estensiva di piantagioni di marijuana ed alla successiva estrazione e produzione di sostanza stupefacente nonché alla cessione di stupefacente del tipo marijuana ad organizzazioni di narcotrafficanti.
2. A fondamento delle richieste, formulate ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., è stato dedotto il contrasto di giudicati venutosi a determinare con la condanna dei ricorrenti in ordine alla predetta ipotesi associativa rispetto all'assoluzione di AB DI RT, coimputato nell'originario procedimento, il quale - a seguito della separazione per ragioni processuali della sua posizione in sede di udienza preliminare - era stato assolto, a seguito di rito abbreviato, in ordine alla ipotesi in parola "perché il fatto non sussiste" dal G.U.P. del Tribunale di Napoli con sentenza del 17.5.2012, divenuta definitiva perché non impugnata. I ricorrenti, invece anch'essi assolti con la - medesima formula dal predetto reato associativo in sede di distinto giudizio abbreviato dinanzi ad altro G.U.P. dello stesso Tribunale -in grado di appello erano stati condannati tra l'altro per detto reato e la condanna era divenuta definitiva a seguito del rigetto dei ricorsi in sede di legittimità.
3. Il provvedimento impugnato ha rigettato le istanze di revisione proposte dai ricorrenti in quanto la assoluzione nei confronti di AB DI RT era stata già valutata in sede di appello ove era stata prodotta ed espressamente superata in base ad una più completa ed - ampia valutazione del compendio probatorio. Tale giudizio era passato indenne al vaglio di legittimità, secondo il quale i giudici di merito si erano confrontati con tutti i dati probatori a loro disposizione per pervenire alla decisione, includendo - pertanto tra tali dati quelli sottesi al giudicato assolutorio nei confronti del coimputato. Cosicché, secondo la sentenza impugnata, il giudizio di fatto posto a base del giudizio 1 R.G.N. 28604/2016 assolutorio nei confronti del coimputato AB DI RT era entrato, "ex professo" e sotto ogni profilo, a far parte dell'accertamento di fatto sotteso al giudicato di condanna nei confronti dei coimputati, odierni richiedenti la revisione, onde non poteva sussistere la dedotta "inconciliabilità" ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. che la Corte napoletana aveva inteso specificamente prevenire con la rigorosa applicazione dell'art. 238 bis cod. proc. pen., vertendosi, piuttosto, in una difformità di esiti giudiziari relativamente al medesimo fatto che non integrava i presupposti del mezzo straordinario di impugnazione azionato.
4. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione i condannati, con distinti atti a mezzo dei rispettivi difensori, deducendo analogamente l'erroneità per violazione di legge [art. 630 comma 1 -lett. a) cod. proc. pen.] e vizio della motivazione dell'assunto posto a base della decisione secondo il quale la sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste" emessa nei confronti del coimputato AB DI RT per il medesimo fatto associativo - prodotta in appello ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen. era stata già valutata espressamente - proprio per evitare futuri contrasti di giudicato nell'ambito dello stesso giudizio di appello e la relativa valutazione era stata giudicata legittima anche in sede di legittimità. Osservano i ricorrenti che la valutazione operata dalla Corte napoletana come risulta dalla stessa sentenza di legittimità che l'ha confermata non sarebbe sovrapponibile al tema devoluto in sede di revisione, costituito dalla incompatibilità tra le due decisioni definitive, le quali in base al medesimo compendio probatorio - erano giunte a conclusioni non conciliabili, in quanto, quella nei confronti di AB DI RT aveva negato la esistenza della associazione ipotizzata e quella nei confronti dei ricorrenti la aveva affermata, così determinando un insolubile contrasto di giudicati in ordine al medesimo fatto associativo. Invero, la valutazione effettuata dalla Corte di appello di Napoli in ordine al giudicato assolutorio intervenuto per AB DI RT secondo i ricorrenti si sarebbe - collocata esclusivamente nell'ambito dell'autonomia valutativa prevista dall'art. 238bis cod. proc. pen., mentre il soddisfacimento delle esigenze come indicato dalla stessa di giustizia e di coerenza del sistema - -era affidata al sentenza di legittimità che aveva riguardato i ricorrenti mezzo straordinario di impugnazione azionato. In particolare, i ricorsi a firma dell'avv. Alfredo GAITO e dell'avv. Giovanni Esposito FARIELLO 2 R.G.N. 28604/2016 deducono la oggettiva incompatibilità tra i fatti storici sui quali le due sentenze definitive si fondano e segnalano, a loro fondamento, il precedente costituito dalla sentenza di questa Sezione n. 695 del 3.12.2013 per escludere che, nella specie, si verta in una diversa qualificazione giuridica dei fatti, stante il medesimo fenomeno associativo che, secondo la sentenza citata, integra un fenomeno materiale con proprie caratteristiche strutturali e la medesima - integrazione probatoria.
5. Sono pervenuti motivi nuovi nell'interesse di LE DI RT con i quali si sostiene l'inconciliabilità della sentenza assolutoria "perché il fatto non sussiste" con la statuizione di condanna per il medesimo fatto nei confronti del ricorrente. Si richiama l'istituto previsto dall'art. 587 cod. proc. pen., evidenziandone la finalità di evitare, sotto il profilo formale, la contraddittorietà dei giudicati e, sotto quello sostanziale, per l'immanente principio del favor rei, l'ingiustizia di difformi statuizioni emesse, nel processo plurisoggettivo, nei confronti di imputati che versano in identiche situazioni. Si osserva, inoltre, che il riferimento operato dalla sentenza impugnata all' inclusione dell'accertamento di fatto sotteso al giudicato assolutorio in quello di condanna, sembrerebbe adombrare un bis in idem non pertinente alla fattispecie. Anche il riferimento alle valutazioni sottese all'art. 238bis cod. proc. pen., non terrebbe conto dell'espresso rimando operato dal Giudice di legittimità alla sede della revisione quale momento in cui poter valutare le due opposte decisioni. Quanto, poi, allo specifico contenuto delle due sentenze non dovrebbe sfuggire l'inconciliabilità della assoluzione di AB DI RT rispetto alla condanna della madre, NA RI, posto che primo sarebbe stato destinatario di messaggi a G lui mandati dal proprio genitore, RD DI RT, per il tramite della predetta madre che, pertanto, non può essere ritenuta partecipe di una associazione con un ruolo smentito dalla sentenza assolutoria che avrebbe sancito la liceità dei colloqui tra la madre ed il figlio. Cosicché non potrebbe ravvisarsi una associazione composta da due soli soggetti, ovvero il padre e l'altro figlio. Assume, ancora, il deducente che la sentenza assolutoria aveva escluso l'esistenza del delitto associativo e l'ordinamento non può tollerare che i fatti, il cui accertamento costituisce la premessa del giudizio, siano ritenuti esistenti da un giudice ed inesistenti da un altro giudice e la Corte di appello nel momento in cui non si è curata di prendere in considerazione quanto prospettato dal 3 R.G.N. 28604/2016 ricorrente, è incorsa in vizio della motivazione rilevante ai fini dell'annullamento.
6. Sono prodotti motivi nuovi anche nell'interesse di RD DI RT e NA RI. Si assume che il giudicato assolutorio nei confronti di AB DI RT perché il fatto non sussiste non consentirebbe di poter affermare che un diverso giudice possa valutare gli stessi fatti secondo una diversa ricostruzione storica-fattuale, dovendo necessariamente produrre effetti sulla posizione dei coimputati. Si censura, quindi, la motivazione della Corte di merito che avrebbe omesso di sviluppare il necessario confronto critico-argomentativo sugli specifici elementi di diversità sul piano storico-fattuale posti a base delle due decisioni. Ed inconferente sarebbe il richiamo all'art. 238bis cod. proc. pen., rispetto all'esplicito rimando operato dalla sentenza di legittimità al giudizio di revisione. Si evidenzia, inoltre, lo specifico contenuto dell'accusa mossa ai ricorrenti per inferire la incompatibilità dell'assunto secondo il quale la RI sarebbe partecipe di una associazione con un ruolo che è smentito oggettivamente dal precedente giudicato assolutorio nei confronti del figlio AB, che avrebbe sancito la liceità dei colloqui tra i due. Si ribadisce, ancora, che la sentenza assolutoria aveva escluso l'esistenza del delitto associativo e l'ordinamento non può tollerare che i fatti, il cui accertamento costituisce la premessa del giudizio, siano ritenuti esistenti da un giudice ed inesistenti da un altro giudice. La Corte di appello, dunque, nel momento in cui non si è curata di prendere in considerazione quanto prospettato dal ricorrente, sarebbe incorsa in vizio di mancanza della motivazione. Ulteriore vizio della motivazione si individuerebbe in ordine al rilevato scopo della sentenza di appello di prevenire una possibile revisione, essendosi in presenza diversamente da quanto si assume di un medesimo compendio probatorio tra i due giudizi. R.G.N. 28604/2016 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati.
2. Osserva questa Corte che con l'autorevole arresto di legittimità Sez. U, Sentenza n. 624 del 2002, Pisani - allorquando si è individuato il fondamento dell'istituto della revisione - è stato ricordato che, al fondo della normativa sulla revisione, v'è "il conflitto tra esigenze di natura formale ed esigenze di giustizia sostanziale, che, nella tensione dialettica finalizzata alla ricerca della verità, accompagna l'intero corso del processo e ne segue i passaggi più salienti.". E, rispetto alla regola della intangibilità del giudicato, è stato riconosciuto che uno dei valori fondamentali, cui la legge attribuisce priorità, è costituito dalla necessità dell'eliminazione dell'errore giudiziario, evidenziandosi che essa presuppone la "presenza di specifiche situazioni ritenute dalla legge sintomatiche della probabilità di errore giudiziario e dell'ingiustizia della sentenza irrevocabile di condanna". E' proprio tale specifica funzione di superamento del giudicato, prosegue la sentenza, "da cui consegue il carattere straordinario dell'impugnazione per revisione, a spiegare i precisi limiti posti dalla legge processuale, la cui ratio è quella di realizzare un equilibrato bilanciamento tra opposti interessi mediante soluzioni normative dalle quali traspare che "la revisione è necessariamente subordinata a condizioni, limitazioni e cautele, nell'intento di contemperarne le finalità con l'interesse fondamentale in ogni ordinamento alla certezza e stabilità delle situazioni giuridiche ed all'intangibilità delle pronunzie giurisdizionali di condanna, che siano passate in giudicato" (sentenza costituzionale n. 28 del 1969). -Il compito essenziale dell'interprete proseguono le S.U. - "consiste, perciò, nel porre in luce i termini di tale bilanciamento e nel ricostruire le linee portanti della normativa vigente, solo riflettendo che queste ultime sottendono precise scelte di valore tra gli interessi in conflitto, tradottesi nelle particolari configurazioni attribuite alle forme del procedimento e, soprattutto, nell'elencazione tassativa dei casi che autorizzano la presentazione della richiesta di revisione: a quest'ultimo riguardo si aggiunge deve osservarsi che essi rappresentano la tipicizzazione - legale di specifiche situazioni alle quali lo stesso ordinamento collega la probabilità di una condanna ingiusta e implicano il perentorio divieto di dissolvere ab intrinseco in mancanza di nuovi elementi rimasti estranei 5 R.G.N. 28604/2016 ai precedenti giudizi - l'efficacia formale e sostanziale del giudicato sulla base di una diversa valutazione delle identiche prove esaminate nella sentenza divenuta irrevocabile (Sez. I, 6 ottobre 1998, Bompressi)". Le Sezioni unite osserva la sentenza nel percorrere i precedenti arresti in - tema di revisione "mentre hanno di mira la salvaguardia del rigore formale della decisione, anche se essa ha dato vita all'errore giudiziario, rendono chiaro come un simile rigore ha la sua fonte esclusiva nella definitività dell'accertamento che la finalità pratica che ne è alla base impone di rendere incontrovertibile sottraendolo ad ogni mezzo di impugnazione diverso dalla revisione.... Si spiega in tale quadro la rigidità degli enunciati espressi dalle Sezioni unite e che si traducono nell'affermazione che il giudizio di revisione è diretto a far sì "che al giudicato sia sostituita una nuova, diversa pronuncia all'esito di un nuovo, diverso giudizio"; e, conseguentemente, che tale mezzo di impugnazione deve fondarsi su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel processo conclusosi con il giudizio precedente." Il giudicato, si afferma ancora, "copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile"; cosicché la revisione "per poter essere ammessa, deve dar luogo ad un nuovo, diverso processo (iudicium rescissorium)". -"La decisione secondo le S.U. - deve, dunque, fondarsi su elementi propri del nuovo processo, non su quelli del processo precedente, definitivamente conclusosi. Il giudizio di revisione, in quanto fondato sui medesimi elementi processuali, non sarebbe un nuovo giudizio, non sarebbe un mezzo straordinario di impugnazione, ma diverrebbe la prosecuzione del medesimo giudizio, con una dilatazione processuale non prevista, anzi, non consentita, dall'ordinamento vigente".
3. La sentenza costituzionale del 30 aprile 2008, n. 129 ha ripreso l'orientamento di legittimità richiamato quando ha esaminato la questione di costituzionalità della previsione posta a base dell'odierno giudizio (art. 630, comma 1 lett.a) cod. proc. pen.) in relazione alla Я sentenza della C.E.D.U. che aveva dichiarato l'assenza di equità del processo al quale era stato sottoposto l'imputato. In particolare, lo ha fatto con riguardo all'assunto del Giudice remittente, secondo il quale "non dovrebbe necessariamente accedersi alla accezione di "fatto" con esclusivo riferimento alle circostanze storiche della vicenda sottoposta a giudizio>> in quanto rappresenterebbe un "fatto" anche l'accertamento dell'invalidità 6 R.G.N. 28604/2016 (iniquità) della prova assunta nel processo interno, intervenuto ad opera del giudice sopranazionale>>. La Corte delle leggi ha rigettato la menzionata prospettiva ed ha affermato che "il contrasto, che legittima e giustifica razionalmente l'istituto della revisione (per come esso è attualmente disciplinato) non attiene alla difforme valutazione di una determinata vicenda processuale in due diverse sedi della giurisdizione penale. Esso ha la sua ragione d'essere esclusivamente nella inconciliabile alternativa ricostruttiva che un determinato "accadimento della vita" - essenziale ai fini della determinazione sulla responsabilità di una persona, in riferimento ad una certa regiudicanda - può aver ricevuto all'esito di due giudizi penali irrevocabili. Nella logica codicistica - secondo una affermazione costante della giurisprudenza di legittimità il concetto di inconciliabilità fra - sentenze irrevocabili, evocato dall'art. 630, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., non può essere inteso in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni. Tale concetto deve, invece, essere inteso in termini di oggettiva incompatibilità tra i "fatti" (ineludibilmente apprezzati nella loro dimensione storico-naturalistica) su cui si fondano le diverse sentenze." prosegue la Corte Costituzionale ove così non fosse, "D'altra parte, la revisione, da rimedio impugnatorio straordinario, si trasformerebbe in un improprio strumento di controllo (e di eventuale rescissione) della "correttezza", formale e sostanziale, di giudizi ormai irrevocabilmente conclusi. Non è la erronea (in ipotesi) valutazione del giudice a rilevare, ai fini della rimozione del giudicato;
bensì esclusivamente "il fatto nuovo" (tipizzato nelle varie ipotesi scandite dall'art. 630 del codice di rito), che rende necessario un nuovo scrutinio della base fattuale su cui si è radicata la condanna oggetto di revisione".
4. L'orientamento esposto è stato ribadito - con riferimento al caso di revisione azionato nella specie da uniformi decisioni di legittimità secondo le quali ciò che è emendabile è l'errore di fatto e non la valutazione del fatto, che costituisce l'essenza della giurisdizione, sicché non è ammissibile l'istanza di revisione che fa perno sul fatto che lo stesso quadro probatorio sia stato diversamente utilizzato per assolvere un imputato e condannare un concorrente nello stesso reato in due diversi procedimenti (Sez. 4, n. 1515 del 12/05/1999, Fucci D, Rv. 214643; nello stesso senso, Sez. 1, n. 6273 del 03/02/2009, Serio, Rv. R.G.N. 28604/2016 243231) e che il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., non deve essere inteso in termini di mero contrasto di principio tra due sentenze, bensì con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui queste ultime si fondano (Sez. 6, n. 20029 del 27/02/2014, Corrado, Rv. 259449). Ancora, è stato affermato che il contrasto di giudicati rilevante ai fini della revocabilità di un provvedimento definitivo non ricorre nell'ipotesi in cui i due diversi giudici attribuiscono una diversa valutazione giuridica a fatti ricostruiti, sotto il profilo della loro verificazione oggettiva, in maniera identica nei due processi (Sez. 6, n. 12030 del 04/03/2014 Rv. 259461 Formicola). Inoltre, è stato chiarito che se l'esistenza di una sentenza penale revocabile, che affermi fatti inconciliabili con quelli posti a fondamento della sentenza di condanna di cui si chiede la revisione, costituisce condizione necessaria e sufficiente per la declaratoria di ammissibilità del giudizio di revisione;
ai fini, invece, dell'accoglimento della richiesta di revisione è necessario accertare che, sulla base della diversa realtà fattuale irrevocabilmente accertata in altra sentenza passata in giudicato, il compendio probatorio sul quale si è basata la sentenza di condanna impugnata sia irrimediabilmente compromesso (Sez. 1, n. 31263 del 30/05/2014, Broccoli e altri, Rv. 260238).
5. Anche la dottrina ha rimarcato che l'inconciliabilità non deve essere intesa in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui si fondano le diverse decisioni. Cosicché ciò che è emendabile in sede di revisione è l'errore di fatto e non la valutazione del fatto ed il rapporto di incompatibilità cui allude l'ipotesi in esame attiene non al dispositivo, ma alle premesse storiche su cui si basano le decisioni in contrasto. In tale senso si è osservato che, su un piano letterale, l'impiego del plurale abbia l'evidente funzione di circoscrivere il profilo di contraddizione agli elementi atomistici, di fatto, della ricostruzione storica" e solo se nell'espressione Я normativa" si fosse usato il termine fatto, si sarebbe potuto estendere la inconciliabilità alla complessiva ricostruzione del fenomeno giuridico penale, includendovi il momento di valutazione giuridica".
6. Rispetto a tale consolidato orientamento si segnala l'arresto di legittimità richiamato dai ricorrenti secondo il quale "in tema di revisione, ricorre l'ipotesi di cui alla lett. a) dell'art. 630 cod. proc. pen. 8 R.G.N. 28604/2016 quando ad una sentenza irrevocabile di condanna per il reato di associazione per delinquere (nella specie, finalizzata allo spaccio di stupefacenti) sia seguita altra sentenza irrevocabile che assolva ulteriori imputati dall'identica imputazione per insussistenza del fatto, dovendosi riconoscere un'effettiva incompatibilità fra i fatti stabiliti a fondamento delle due decisioni (Sez. 6, n. 695 del 03/12/2013, Gullo e altri, Rv. 257849). - -La sentenza pur citando consolidati principi già prima ricordati li ha riletti nella prospettiva dettata dalla considerazione secondo la quale "il fatto associativo penalmente rilevante non è una qualificazione applicata a determinate relazioni umane, ma un fenomeno materiale, con proprie caratteristiche strutturali, cui accedono condotte connotate dal dolo punibile..." e, segnatamente, è costituito "per effetto di uno stabile patto di delinquenza fra tre o più persone, al fine di commettere un numero non previamente limitato di reati". Prendendo atto del fatto che il Giudice comunemente è chiamato ad inferire l'esistenza di una associazione criminale in base ad elementi di prova logica, cioè sulla base del valore sintomatico di determinati avvenimenti in ordine all'esistenza del patto associativo e del suo portato organizzativo e strutturale, ha evidenziato che "quando si discute delle implicazioni logiche di un determinato scambio economico, o di una certa consuetudine tra alcune persone, non si sta discutendo della relativa qualificazione giuridica, ma della loro capacità di provare altro, cioè la sussistenza del fatto associativo, cioè l'esistenza del negozio e dell'organizzazione" aggiungendo che "l'indebita sovrapposizione tra i due piani del discorso è frutto, ed al medesimo tempo è causa, di una dematerializzazione del reato associativo, che contrasta con lo stesso volto costituzionale>> dell'illecito penale". Di qui ha individuato la incompatibilità tra due giudicati che - affermano e negano la sussistenza dello stesso rispettivamente - G fenomeno associativo ed ha fatto conseguire da essa, senz'altro, la revoca della statuizione di condanna.
7. Osserva questa Corte che il ragionamento svolto da detto arresto, attraverso la rilettura dei pur menzionati consolidati principi in materia incentrata sulla "materialità" del delitto associativo fa - - sostanzialmente coincidere il "fatto-reato" con i "fatti" la cui inconciliabilità legittima il rimedio previsto dall'art. 630 lett. a) c.p.p., 9 R.G.N. 28604/2016 dalla quale fa discendere una automatica incidenza della sentenza che nega la esistenza del fatto-reato associativo su quella che la afferma, determinando per ciò solo - la revoca di quest'ultima.
8. Ritiene il Collegio che, in tal modo, l'arresto richiamato si allontani dal consolidato orientamento di legittimità ricordato -e che si intende ribadire - non potendosi, pertanto, condividere. Innanzitutto, per la ragione secondo la quale lo stesso tenore letterale della previsione ex art. 630 lett. a) cod. proc. pen. non consente l'equiparazione dei "fatti stabiliti a fondamento della sentenza" con i "fatti-reato" oggetto delle decisioni definitive che si assumono in comparazione. Con riferimento alla associazione a delinquere non assume, pertanto, decisivo rilievo il contrasto di giudizi in ordine alla sussistenza della associazione criminosa, quanto invece - - l'individuazione dei fatti storici (comunemente, rapporti personali e loro contenuto, commissione di reati specifici espressivi del programma criminoso), sulla base dei quali detti giudizi sono formulati, rispetto ai quali va verificata la inconciliabilità e, quindi, la incidenza di questa ai fini del giudizio. Cosicché, l'argomentare del precedente richiamato dalle difese non persuade laddove dopo aver menzionato i fatti storici dai quali - comunemente si desume per via logica l'esistenza della associazione criminosa li fa rifluire, facendone perdere la rilevanza, nella materialità della ipotesi criminosa, sia pure sub specie dei suoi elementi costitutivi. -9. Altro non condivisibile profilo del predetto arresto che pare discendere dall'affermato principio di diritto sulla individuazione della inconciliabilità rilevante ai fini della revisione - riguarda l'automatismo della revoca della sentenza di condanna alla quale perviene. Invero, come è stato osservato in dottrina, l'esistenza di una pronuncia che si r ponga in contrasto con quella da sottoporre a revisione non implica l'erroneità di quest'ultima: la Corte nel riesaminare alla luce delle nuove emergenze l'iter logico dovrà riconsiderare le prove a suo tempo acquisite, ove queste inducano alle medesime conclusioni raggiunte da chi ha messo la sentenza impugnata, dovrà rigettare la richiesta di revisione. Tanto anche alla luce del valore probatorio delle sentenze irrevocabili in altri processi penali (art. 238bis cod. proc. pen.) che prevede, ai fini decisori, che gli accertamenti contenuti in tali 10 R.G.N. 28604/2016 provvedimenti siano corroborati da "altri elementi di prova" in grado di convalidarne il contenuto, cosicché è stato condivisibilmente osservato - ove l'istruttoria del processo ad quem non rivelasse "altri elementi" ma riproducesse gli stessi dati già esaminati, il valore probatorio dei contenuti della sentenza equivarrebbe ad un indizio privo di conferma. 10. Cosicché l'automatismo della revoca della sentenza di condanna, non solo non considera la ratio dell'istituto della revisione come si è detto volto a riparare l'errore giudiziario, facendo senz'altro prevalere - la sentenza assolutoria, ma fa consistere sostanzialmente il giudizio di revisione con il rilievo della sussistenza di una sua condizione di ammissibilità, identificata dalla coesistenza di opposte decisioni sul medesimo fatto-reato. 11. Individuati i principi di diritto ai quali questa Corte intende riferirsi, occorre a questo punto - dare conto della sentenza della quale- si chiede la revisione e di quella assolutoria sulla quale si fa leva per determinarne la revoca onde verificare la legittimità delle ragioni che hanno determinato la reiezione del mezzo straordinario adito. 12. Ebbene, i termini del conflitto tra le due opposte decisioni по emerge con incontestata chiarezza da quella di legittimità n. 40254 del 2014 del 12.6.2014 che ha reso definitiva la condanna dei ricorrenti, per quanto qui rileva, in ordine all'ipotesi associativa in parola e che, a questo punto, è opportuno riportare. 11.1. Secondo la decisione di legittimità, allorquando è stata esaminata la posizione di RD DI RT "i giudici di secondo grado si sono confrontati con tutti i dati probatori a loro disposizione per pervenire alla decisione sottolineando in particolare come il giudice della sentenza emessa a carico di Di TI AB, nella scarna motivazione afferente alla ritenuta insussistenza della compagine associativa delineata al capo B) della rubrica del presente giudizio, abbia trascurato di prendere in considerazione elementi che riguardano la suddivisione di G ruoli emergenti dalle conversazioni intercettate e, soprattutto, sia caduto in evidente contraddizione allorquando, nella parte motiva, ha descritto la vicenda in termini compatibili con un'attività posta in essere in forma associata, per poi giungere alla conclusione che si trattava di un'attività posta in essere dal nucleo familiare dei Di TI in concorso tra loro..." Così era convalidata, sotto il profilo di legittimità, la ricostruzione in fatto secondo la quale "I Di TI, come indicato dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, dai colloqui intercettati e 11 R.G.N. 28604/2016 dall'imponente operazione di sequestro avvenuta sui Monti Lattari, erano dediti stabilmente e da anni, all'attività di produzione e smercio di sostanze stupefacenti del tipo marijuana. Il loro gruppo, a base familiare, prevedeva, come emergeva dalle conversazioni intercettate, una precisa suddivisione di ruoli. Di TI RD era promotore e capo della organizzazione;
i figli erano addetti alla coltivazione della sostanza ed al loro smercio (unitamente ad altre persone di cui era dato chiaramente comprendere l'esistenza dalle indagini in atti benchè non imputate nel processo); la moglie, svolgeva la funzione di portare messaggi all'esterno del carcere, di tenere informato il marito e di gestire il cospicuo patrimonio che gli imputati ricavavano dalla vendita dello stupefacente. Proprio a questo proposito ritenevano significativo rilevare come gli introiti collegati alla vendita della sostanza stupefacente, erano elevatissimi, indice, questo, di uno stabile e consolidato sistema di smercio della sostanza, come indicato tra l'altro anche dai collaboratori di giustizia. Veniva altresì sottolineato come proprio i risultati delle intercettazione dei colloqui avvenuti in carcere tra il Di TI RD ed i suoi familiari dimostravano l'esistenza di una stabile organizzazione finalizzata alla coltivazione estensiva di piantagioni di marijuana, alla successiva estrazione e produzione di sostanza stupefacente, alla cessione della sostanza a narcotrafficanti operanti in Campania ed in Calabria. In numerosi passaggi delle conversazioni intercettate, il Di TI RD progettava con i figli l'individuazione di nuovi terreni da acquisire per la coltivazione delle piante di marijuana, allo scopo di allargare e potenziare la già consistente produzione esistente. Proprio alla luce di tali elementi i giudici d'appello hanno ritenuto che non poteva fondatamente sostenersi che la coltivazione posta in essere dalla famiglia Di TI e dagli altri soggetti di cui si avvalevano, fosse un fatto occasionale e sporadico, r realizzato in famiglia con mezzi e strumenti improvvisati, in realtà si trattava di una operazione meditata e realizzata con estrema cura, che aveva richiesto l'impiego di forze ed energie criminali quotidiane ed estremamente impegnative, per la dislocazione impervia delle coltivazioni e per la loro consistenza. Proprio le modalità di realizzazione della coltivazione, alla cui cura erano dediti quotidianamente i fratelli Di TI e la continua ricerca di nuovi terreni sui quali impiantare nuove coltivazioni per espandere la produzione era la dimostrazione dell'esistenza di un accordo permanente tra gli imputati per la 12 R.G.N. 28604/2016 realizzazione di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti." 11.2. In relazione ad NA RI, richiamate le conclusioni in ordine alla sentenza assolutoria nei confronti di AB DI RT ed il quadro in ordine al profilo associativo, si è convalidata la ricostruzione in fatto secondo la quale proprio dal contenuto delle 11 conversazioni registrate presso la casa di lavoro di Sulmona i giudici d'appello evincevano la piena partecipazione della MO al programma criminoso del marito e dei figli, sottolineando come non si trattava di un comportamento relegabile al rango di una mera connivenza come sostenuto dalla difesa essendo la donna costantemente presente ai colloqui con il marito in cui si parlava degli affari illeciti della famiglia;
facendosi portavoce di informazioni utili al marito per la gestione dei traffici illeciti anche all'interno del carcere;
trasmettendo all'esterno notizie rilevantiper la vita dell'organizzazione”. 11.3. Infine, quanto a LE DI RT, richiamandosi a quanto già indicato allorché si sono trattate le posizioni di RI e DI RT RD, è stata ribadita la ineccepibile legittimità del giudizio del Giudice di merito secondo il quale "esiste agli atti la prova di un accordo permanente tra gli imputati per la realizzazione di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti, desumibile dalle modalità di realizzazione della coltivazione, alla cui cura erano dediti quotidianamente i fratelli Di TI e dalla continua ricerca di nuovi terreni sui quali impiantare nuove coltivazioni per espandere la produzione". 13. Osserva il Collegio che come si evince da quanto appena esposto - gli opposti epiloghi decisori in ordine alla sussistenza della ipotesi associativa non sono stati determinati dalla affermazione di fatti tra loro inconciliabili. G Risulta, invero, che la assoluzione di AB DI RT dalla ipotesi associativa ascrittagli con la formula "perché il fatto non sussiste" risulta esito di un incompleto esame del compendio probatorio e di una contraddittoria valutazione di esso, senza che alcuno dei fatti dai quali è stata desunta la esistenza ed operatività del gruppo associativo, sia stato ritenuto insussistente da detta sentenza che si è limitata a negare che gli elementi considerati integrassero l'accusa formulata. In 13 R.G.N. 28604/2016 particolare - e per fare riferimento all'assunto mosso da taluna delle difese degli attuali ricorrenti - non risulta affatto che la sentenza assolutoria abbia valutato il contenuto dei rapporti tra il predetto AB DI RT e la madre NA RI esprimendo valutazioni in ordine alla liceità degli stessi. 14. Come correttamente è stato ritenuto dal provvedimento impugnato, la divergenza tra le due opposte decisioni non deriva da fatti storici posti a base della accusa associativa tra loro inconciliabili, quanto invece dalla diversa valutazione giuridica del compendio probatorio. E la sentenza di cui si chiede la revisione ha già valutato ineccepibilmente la intervenuta assoluzione nei confronti di AB DI RT - non rilevando, ai fini che qui interessano, le ragioni per le quali è stata prodotta in quella sede e la valutazione che i Giudici di appello hanno - operato formulando un giudizio di palese erroneità di detta sentenza - assolutoria esprime l'assenza del novum nel giudizio di revisione adito dai ricorrenti. Rispetto a tale decisiva connotazione, l'obiter dictum contenuto nella sentenza di legittimità in ordine alla esperibilità del rimedio straordinario, e sul quale fanno leva le difese, non assume particolare significanza. 15. Come pure non scalfisce la correttezza dell'assunto impugnato l'argomento sul quale insistono le difese, secondo il quale la valutazione del giudicato assolutorio si porrebbe su un piano diverso nella adita sede di revisione, non potendosi dire realizzata in sede di appello quella prevenzione del conflitto che solo l'esito di tale secondo giudizio di condanna ha realizzato. Va, infatti, osservato che la prospettiva alla quale si allude realizza una evidente aporia nel sistema che da un lato ammette la non - G vincolatività del giudicato a carico di altro imputato separatamente giudicato per lo stesso fatto in capo al giudice dinanzi al quale è prodotto, con ciò legittimando l'opposta decisione a carico del giudicando e dall'altro consentirebbe, attraverso la proposizione del - mezzo straordinario di impugnazione, la successiva automatica sua risoluzione per la sola antinomia della decisione. In altri termini, lo stesso ordinamento ammetterebbe l'ossimoro di una legittima decisione 14 R.G.N. 28604/2016 consapevolmente suicida, che evidenti ragioni logiche e sistematiche escludono. 16. In conclusione, la sentenza impugnata del tutto correttamente ha ritenuto non integrato il presupposto della revisione prevista dall'art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. ravvisando tra le decisioni in - raffronto una sola inconciliabilità logica dei giudizi in ordine al - medesimo fatto associativo, scaturiti, rispettivamente, da una diversa valutazione giuridica del compendio probatorio, avendo la sentenza di condanna ineccepibilmente valutato e superato la sentenza assolutoria. 17. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15.11.2016. Il Componente estensore Il Presidente Vincenzo Rotund Vincenzo Rotundo Angelo Capozzi DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 5 GEN 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO A M E Pieta Esposito R P 15