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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/06/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5807/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 26/06/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5807/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CADELANO DENNI, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il giorno 28 settembre 2024, ha chiesto che venisse Parte_1 dichiarata, ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., la risoluzione del contratto di incarico concluso in data 2 maggio 2022 con con conseguente condanna di quest'ultima a restituirle il prezzo CP_2 versatole, pari ad € 20.000,00, oltre interessi di mora fino al saldo. evidenziò di aver incaricato la società di svolgere attività di marketing sui propri presidi Parte_1 CP_1 digital/social, unitamente alla realizzazione di tre video finalizzati a dare visibilità al marchio CP_3 ed ai prodotti brandizzati “Weedy”, mediante l'influencer pagando in anticipo la somma Parte_2 di € 20.000,00, oltre IVA, come da fattura n. 84 del 02.05.2022. Lamentò che non aveva svolto CP_1 l'attività di marketing concordata e non aveva restituito alcuna reportistica. In particolare, quest'ultima si era limitata a trasmetterle una fotografia, di qualità amatoriale, del cantante/influencer
“Mammolosco”, con indosso la maglia “ ”, pubblicata sul profilo instagram personale CP_3 dell'influencer medesimo, taggando Spiegò che, nello scambio whatsapp, il responsabile CP_3 della campagna marketing aveva ammesso di non aver adempiuto alle proprie obbligazioni e di aver prodotto un risultato complessivamente scadente. Aggiunse che, con pec del 12.12.2022 e del 28.12.2022, aveva intimato a di fornire l'elenco dell'attività marketing svolta ed il dettaglio dei CP_1 risultati ottenuti in punto di interazioni, visualizzazioni e lead, senza ottenere riscontro. non si costituì, nonostante l'avvenuta notifica in data 28 settembre 2024, mediante ritiro CP_2 dell'atto presso l'ufficio postale (in assenza di indirizzo PEC), restando contumace. Vennero ammesse ed assunte le prove orali. Precisate le conclusioni nel termine del giorno 19 giugno 2025, in modalità cartolare, e depositata la nota scritta conclusiva, la causa è stata trattenuta immediatamente in decisione, ai sensi dell'art. 189 cod. proc. civ..
*** La domanda di risoluzione del contratto va accolta. Il testimone , collaboratore esterno presso la Società attrice, ha riferito che “vi era stata Testimone_1 una collaborazione tra le due società per la realizzazione di tre video che si è conclusa con la pubblicazione di una sola foto su Instagram. Ho saputo dal legale rappresentante che il compenso pattuito per tale lavoro era stato di € 20.000 complessivi, oltre oneri. Non ero presente al momento dell'accordo. Non sono a conoscenza del perché non abbia rispettato gli accordi. Ricordo di aver CP_1 visto comparire in Instagram una fotografia dell'influencer con una maglietta con il logo del progetto”. L'esistenza del contratto e la sua natura trovano conferma, oltre che nelle suddette dichiarazioni, nella descrizione dell'incarico riportata in fattura n. 84 del 2 maggio 2022, ove l'attività commissionata viene indicata come “Supporto strategico per attività di influencer marketing su presidi digital/social selezionati in accordo con il committente. Esecuzione di (3) asset digitali (video e non) e consegna della reportistica ad essi correlata” e nello scambio di messaggistica, ove risulta precisata la finalità dell'incarico ed ove si dà atto del risultato scadente ottenuto. L'attrice, inoltre, ha dimostrato di aver pagato in anticipo la somma di € 20.000,00, come da attestazione di avvenuto bonifico in data 5 maggio 2022, senza che al pagamento del suddetto considerevole importo sia stato dato riscontro di un'equipollente attività espletata e dei risultati ottenuti, neppure dopo il sollecito di cui alla PEC del proprio legale in data 12 dicembre 2022. D'altra parte, la scelta di di rimanere contumace, comporta, a fronte della prova fornita CP_2 dalla parte attrice e per effetto della ripartizione degli oneri probatori, che debba reputarsi pienamente provato l'inadempimento contestato nel presente giudizio ed, in particolare, la mancata esecuzione dell'incarico, nonché la mancata restituzione della somma versata da quale pagamento. Parte_1 Va, quindi, dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto in questione. Per effetto dello scioglimento del vincolo negoziale, è tenuta alla restituzione dell'importo versato, oltre gli interessi di CP_2 mora dall'epoca del versamento (2 maggio 2022) al saldo. Pertanto, dichiarata la risoluzione del contratto in data 2 maggio 2022, va condannata alla CP_2 pagina 2 di 3 restituzione in favore di della somma versata, pari ad € 20.000,00, oltre IVA e gli interessi di Parte_1 mora dall'epoca del versamento (2 maggio 2022) al saldo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara risolto il contratto stipulato in data 2 maggio 2022 intercorso tra le parti;
2. condanna a pagare a la somma di € 20.000,00, oltre IVA e gli interessi CP_2 Parte_1 di mora dall'epoca del versamento (2 maggio 2022) al saldo;
3. condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida in complessivi Euro CP_2 Parte_1
4.000,00 per competenze, oltre spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.; 4. con sentenza esecutiva. Monza, 26 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 26/06/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5807/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CADELANO DENNI, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il giorno 28 settembre 2024, ha chiesto che venisse Parte_1 dichiarata, ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., la risoluzione del contratto di incarico concluso in data 2 maggio 2022 con con conseguente condanna di quest'ultima a restituirle il prezzo CP_2 versatole, pari ad € 20.000,00, oltre interessi di mora fino al saldo. evidenziò di aver incaricato la società di svolgere attività di marketing sui propri presidi Parte_1 CP_1 digital/social, unitamente alla realizzazione di tre video finalizzati a dare visibilità al marchio CP_3 ed ai prodotti brandizzati “Weedy”, mediante l'influencer pagando in anticipo la somma Parte_2 di € 20.000,00, oltre IVA, come da fattura n. 84 del 02.05.2022. Lamentò che non aveva svolto CP_1 l'attività di marketing concordata e non aveva restituito alcuna reportistica. In particolare, quest'ultima si era limitata a trasmetterle una fotografia, di qualità amatoriale, del cantante/influencer
“Mammolosco”, con indosso la maglia “ ”, pubblicata sul profilo instagram personale CP_3 dell'influencer medesimo, taggando Spiegò che, nello scambio whatsapp, il responsabile CP_3 della campagna marketing aveva ammesso di non aver adempiuto alle proprie obbligazioni e di aver prodotto un risultato complessivamente scadente. Aggiunse che, con pec del 12.12.2022 e del 28.12.2022, aveva intimato a di fornire l'elenco dell'attività marketing svolta ed il dettaglio dei CP_1 risultati ottenuti in punto di interazioni, visualizzazioni e lead, senza ottenere riscontro. non si costituì, nonostante l'avvenuta notifica in data 28 settembre 2024, mediante ritiro CP_2 dell'atto presso l'ufficio postale (in assenza di indirizzo PEC), restando contumace. Vennero ammesse ed assunte le prove orali. Precisate le conclusioni nel termine del giorno 19 giugno 2025, in modalità cartolare, e depositata la nota scritta conclusiva, la causa è stata trattenuta immediatamente in decisione, ai sensi dell'art. 189 cod. proc. civ..
*** La domanda di risoluzione del contratto va accolta. Il testimone , collaboratore esterno presso la Società attrice, ha riferito che “vi era stata Testimone_1 una collaborazione tra le due società per la realizzazione di tre video che si è conclusa con la pubblicazione di una sola foto su Instagram. Ho saputo dal legale rappresentante che il compenso pattuito per tale lavoro era stato di € 20.000 complessivi, oltre oneri. Non ero presente al momento dell'accordo. Non sono a conoscenza del perché non abbia rispettato gli accordi. Ricordo di aver CP_1 visto comparire in Instagram una fotografia dell'influencer con una maglietta con il logo del progetto”. L'esistenza del contratto e la sua natura trovano conferma, oltre che nelle suddette dichiarazioni, nella descrizione dell'incarico riportata in fattura n. 84 del 2 maggio 2022, ove l'attività commissionata viene indicata come “Supporto strategico per attività di influencer marketing su presidi digital/social selezionati in accordo con il committente. Esecuzione di (3) asset digitali (video e non) e consegna della reportistica ad essi correlata” e nello scambio di messaggistica, ove risulta precisata la finalità dell'incarico ed ove si dà atto del risultato scadente ottenuto. L'attrice, inoltre, ha dimostrato di aver pagato in anticipo la somma di € 20.000,00, come da attestazione di avvenuto bonifico in data 5 maggio 2022, senza che al pagamento del suddetto considerevole importo sia stato dato riscontro di un'equipollente attività espletata e dei risultati ottenuti, neppure dopo il sollecito di cui alla PEC del proprio legale in data 12 dicembre 2022. D'altra parte, la scelta di di rimanere contumace, comporta, a fronte della prova fornita CP_2 dalla parte attrice e per effetto della ripartizione degli oneri probatori, che debba reputarsi pienamente provato l'inadempimento contestato nel presente giudizio ed, in particolare, la mancata esecuzione dell'incarico, nonché la mancata restituzione della somma versata da quale pagamento. Parte_1 Va, quindi, dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto in questione. Per effetto dello scioglimento del vincolo negoziale, è tenuta alla restituzione dell'importo versato, oltre gli interessi di CP_2 mora dall'epoca del versamento (2 maggio 2022) al saldo. Pertanto, dichiarata la risoluzione del contratto in data 2 maggio 2022, va condannata alla CP_2 pagina 2 di 3 restituzione in favore di della somma versata, pari ad € 20.000,00, oltre IVA e gli interessi di Parte_1 mora dall'epoca del versamento (2 maggio 2022) al saldo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara risolto il contratto stipulato in data 2 maggio 2022 intercorso tra le parti;
2. condanna a pagare a la somma di € 20.000,00, oltre IVA e gli interessi CP_2 Parte_1 di mora dall'epoca del versamento (2 maggio 2022) al saldo;
3. condanna a rimborsare a le spese di lite che liquida in complessivi Euro CP_2 Parte_1
4.000,00 per competenze, oltre spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.; 4. con sentenza esecutiva. Monza, 26 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
pagina 3 di 3