Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01055/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00332/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 114 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 332 del 2025, proposto da LA IC, AB NT, NE Di TO, TA Di AS, CE OR, MA ET OS, UR OB, AL ZI e OM EG, rappresentati e difesi dall’avv. MA Rosaria Altieri, con domicilio eletto presso il suo studio in Formia (LT), via A. Rubino 38 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. avv.mrosariaaltieri@avvpec.it;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del ministro p.t. , non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza alla
sentenza del Tribunale ordinario di Latina, sezione lavoro, 9 aprile 2024 n. 417, notificata il successivo giorno 13 e passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. LE AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con il ricorso all’esame, notificato e depositato il 1° maggio 2025, parte ricorrente ha chiesto il rilascio dei provvedimenti necessari ad assicurare l’ottemperanza alla sentenza civile indicata in epigrafe;
Considerato che con la prefata sentenza il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato a corrispondere ai ricorrenti le somme loro spettanti ex art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015 n. 107, gli accessori di legge e le spese di lite nella misura ivi liquidata;
Considerato che la sentenza in parola è stata notificata al ministero resistente il 13 aprile 2024, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. nella l. 28 febbraio 1997 n. 30;
Considerato che la sentenza stessa è passata in giudicato, come da documentazione versata in atti dalla parte ricorrente;
Rilevato che l’ente pubblico intimato non risulta aver provveduto a corrispondere quanto dovuto agli odierni ricorrenti sulla base del suddetto provvedimento giurisdizionale;
Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere accolto, non avendo l’amministrazione resistente fornito elementi ostativi e che, in conseguenza, le vada fissato un termine per l’ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe, decorso il quale, nell’ipotesi di perdurante inadempienza, parte ricorrente potrà chiedere l’intervento di un commissario ad acta sostitutivo, che è sinora individuato nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina;
Ritenuto di condannare il ministero resistente al pagamento, a favore dei ricorrenti, delle spese del presente giudizio nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto della serialità del contenzioso;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) assegna al Ministero dell’istruzione e del merito il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione a cura della ricorrente, per il compimento degli incombenti occorrenti all’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe;
b) dispone che, allo spirare del termine sub a), ove perduri l’inadempimento, all’esecuzione provveda, entro i successivi sessanta giorni, in qualità di commissario ad acta , il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina o altro funzionario da lui delegato, che sarà insediato su sollecitazione di parte ricorrente;
c) pone a carico del Ministero dell’istruzione e del merito il compenso del commissario, che viene sin d’ora liquidato in complessivi euro 1.000,00 (mille,00), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario stesso, cui dovrà essere allegata una documentata relazione sull’attività svolta;
d) condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato, da distrarsi in favore dell’avv. MA Rosaria Altieri, procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NA SC, Presidente
LE AN, Primo Referendario, Estensore
Emanuela Traina, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE AN | NA SC |
IL SEGRETARIO