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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/04/2025, n. 3542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3542 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 33233/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Nel procedimento promosso da
, , Parte_1 Parte_2
RICORRENTE
nei confronti di
, Controparte_1 CP_2
RESISTENTI
Oggi 30/04/2025 innanzi alla dott.ssa Francesca Maria Ferruta, sono comparsi:
per il ricorrente l'Avv. Giuseppe Emanuele Capozzi, in sostituzione dell'Avv. DI GIORGIO
FRANCESCO giusta verbale delega per i resistenti: nessuno compare sino ad ore 13.02.
Il G.I., ai sensi dell'art. 429 c.p.c., pronuncia l'allegata Sentenza.
Il Giudice dott.ssa Francesca Maria Ferruta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale,
nella persona del giudice unico Dott.ssa Francesca Maria Ferruta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 33233/2024 R.G. promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Francesco DI GIORGIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Napoli via Alessandro Scarlatti nr. 150;I
INTIMANTI-RICORRENTI
contro
(C.F. ), nato in [...] il [...], dom. in Controparte_1 C.F._3
Milano viale Zara nr. 58, piano terreno;
(C.F.. ), nata in [...] il [...], dom. in Milano CP_2 C.F._4 via Padre Luigi Monti nr. 15;
rappresentato e difeso dall'avv. e dall'avv. , elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
INTIMATI-RESISTENTI-
CONTUMACI OGGETTO: locazione – sfratto per morosità
CONCLUSIONI:
per le intimanti-ricorrenti: chiede l'accoglimento delle conclusioni di cui alla memoria integrativa datata 21.10.2024, riservandosi di richiedere il pagamento dei canoni scaduti in separata sede;
per gli intimati-resistenti: /.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, rivisti gli atti del procedimento e i processi verbali delle udienze in data 18.9.2024,
22.1.2025, 27.3.2025, osserva:
con atto di citazione datato 17.4.2024, con citazione per l' udienza del 18.9.2024,
[...]
e intimavano a Parte_1 Parte_1 Parte_2 CP_1
e a lo sfratto per morosità relativamente all'immobile di loro
[...] CP_2
proprieta' sito Milano viale Zara nr. 58, al piano terreno (negozio, con retro, sella superficie di circa
22 mq.; contrassegnato al N.C.E.U. del Comune di Milano dai seguenti dati castatali: Foglio nr.
226, Particella nr. 1, Subalterno nr. 2, Zona Censuaria 2, cat. C/1, classe 7), condotto in locazione dagli intimati ad uso diverso in forza del contratto di locazione sottoscritto in data 1.8.2020, regolarmente registrato;
le parti locatrici allegavano che i conduttori si erano resi inadempienti all'obbligazione di pagamento del canone mensile di locazione, stabilito in Euro 550,00, oltre che al pagamento degli oneri mensili condominiali, stabiliti in Euro 100,00, a partire dal 1.12.2023,
che i conduttori neppure avevano pagato quanto dovuto dopo repetuti solleciti di pagamento;
la notifica della intimazione alla seconda delle parti intimate non si perfezionava, essendo la stessa risultata irreperibile, ragione per cui la difesa delle intimanti chiedeva disporsi la conversione del rito;
accolta con Ordinanza riservata del 24.9.2024 l'istanza e, pertanto, disposto il mutamento del rito, veniva fissata udienza il giorno 22.1.2025 ore 12.55 per gli incombenti di cui allo art. 420 c.p.c., con assegnazione di termine a parte intimante sino al 31.10.2024 e a parte intimata sino al
30.11.2024 per l'integrazione degli atti, il deposito di memorie e di documenti ed, infine, con assegnazione a parte intimante di termine di gg. 15, a partire dalla scadenza del secondo degli assegnati termini, per promuovere la Mediazione Obbligatoria - il cui esito doveva essere indicato nel corso della sopra indicata udienza -; onerando altresì la parte intimante di notificare la
Ordinanza alle parti intimate, nel rispetto del termine a comparire.
All' udienza del 22.1.2025 compariva la difesa delle parti ricorrenti, nessuno per le parti resistenti.
La difesa delle parti intimanti-ricorrenti richiedeva dichiararsi la contumacia di queste ultime e, dopo aver evidenziato che esito negativo aveva avuto l'esperita Mediazione non avendo le medesime parti partecipato a tale procedimento, chiedeva fissarsi udienza per la discussione finale.
Il Giudice, rilevata la regolarità della notificazione della Ordinanza del 24.9.2024 alle parti resistenti, le dichiarava contumaci e fissava udienza il 27.3.2025 per la discussione finale.
La causa è stata discussa e poi decisa all'udienza odierna dandosi lettura della Sentenza.
Ritenuto in diritto che:
il rapporto locativo è documentato dalla scrittura in atti, stipulata in data 1.8.2020 (registrata in data
5.8.2020) tra la Signora - dante causa delle ricorrenti - ed i resistenti;
tale Persona_1
contratto di locazione è stato poi ceduto dalla Signor nella sua veste di parte Persona_1
locatrice, alle parti ricorrenti, in forza di atto di cessione del 7.6.2024 (registrato in data 16.7.2024);
il canone veniva convenuto in € 6.600,00 annui da corrispondersi in rate anticipate mensili da €
550,00 cadauna, con scadenza il giorno 5 di ogni mese, oltre ad € 1.200,00 per oneri condominiali annui, da versarsi anticipatamente mediante rate mensili da € 100,00 cadauna, alle medesime scadenze delle rate di canone, salvo conguaglio;
la morosità delle parti intimate, che non hanno più versato alcunchè a partire dal 1.12.2023 ed era pari ad Euro 5.200,00 alla data della intimazione (17.7.2024), persiste e si è aggravata, in quanto nelle more del processo non è stato effettuato nessun pagamento;
i conduttori, che non si sono costituiti, non hanno fornito alcun contributo processuale;
il contratto deve, quindi, essere dichiarato risolto per inadempimento delle parti intimate stessa, con condanna di quest'ultima al rilascio dell'immobile;
considerata l'entità dei corrispettivi insoluti l'inizio dell'esecuzione va fissato entro gg. 30 dalla data odierna, ovvero il 30 Maggio 2025; le spese di giudizio (sia del procedimento di convalida che della presente fase) vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore e della complessità delle controversia, secondo la vigente tariffa professionale (D.M. 147/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa domanda o istanza, così provvede:
dichiara risolto per inadempimento delle parti intimate-resistenti e Controparte_1
) il contratto di locazione ad uso diverso originariamente stipulato in data CP_2
1.8.2020 (registrato in data 5.8.2020) tra la Signora - dante causa delle Persona_1
parti intimanti-ricorrenti e Parte_1 Parte_2
) - e le parti intimate-resistenti, ceduto dalla Signora nella sua
[...] Persona_1
veste di parte locatrice, alle parti intimanti-ricorrenti, in forza di atto di cessione del 7.6.2024
(registrato in data 16.7.2024), relativo all'immobile sito in Milano viale Zara nr. 58, al piano terreno (negozio, con retro, della superficie di circa 22 mq.; contrassegnato al N.C.E.U. del Comune di Milano dai seguenti dati castatali: Foglio nr. 226, Particella nr. 1, Subalterno nr. 2, Zona
Censuaria 2, cat. C/1, classe 7);
condanna e a rilasciare l'immobile suddetto, libero da Controparte_1 CP_2
persone, da animali e da cose, nella disponibilità di e Parte_1
; Parte_2
fissa per l'esecuzione la data del 30 Maggio 2025;
condanna le parte intimate-resistenti a rifondere alle parti intimanti-ricorrenti le spese di giudizio, liquidate, per la fase sommaria, in € 1.000,00 per compenso professionale e in € 76,00 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. secondo le aliquote di legge, e, per la presente fase, in € 2.695,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e
C.P.A. secondo le aliquote di legge
Milano, così deciso in data 30.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Maria Ferruta