Rigetto
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 11/05/2026, n. 3684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3684 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03684/2026REG.PROV.COLL.
N. 07231/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7231 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Corrado Terranova, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 00808/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Vibo Valentia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il Cons. NZ RN e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
1. L’odierno appellante ha adito il Tar avverso il diniego all’accesso ai documenti relativi ai provvedimenti di divieto di assistere a manifestazioni sportive (c.d. daspo) e al successivo provvedimento di avviso orale emessi nei suoi confronti.
2. Il Giudice di prime cure ha respinto il gravame, affermando che:
“ il collegio osserva che il rito in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui all’art. 116 c.p.c., ancorché configurato come impugnatorio, è sostanzialmente volto ad accertare la sussistenza o meno del diritto di accesso del ricorrente ai documenti amministrativi di cui ha chiesto l’ostensione, indipendentemente dalla maggiore o minore correttezza delle ragioni addotte dall’Amministrazione per giustificare il diniego ovvero dal silenzio da questa mantenuto sull’istanza.
5.8.1. La domanda finalizzata all’ostensione documentale si propone con ricorso e come tale deve contenere i requisiti di cui all’art. 40 c.p.a. tra i quali emerge quello della specificità dei motivi [comma 1, lett. d)] la cui violazione è causa di inammissibilità del ricorso medesimo (comma 2).
Secondo la condivisibile giurisprudenza amministrativa la suddetta disposizione ha lo scopo di incentivare la redazione di ricorsi dal contenuto chiaro e di porre argine alla prassi dei gravami non strutturati secondo una esatta suddivisione tra fatto e motivi, con il conseguente rischio che trovino ingresso i c.d. 'motivi intrusi', ossia i motivi inseriti nelle parti del ricorso dedicate al fatto, che ingenerano a loro volta il rischio della pronuncia di sentenze che non esaminino tutti i motivi per la difficoltà di individuarli in modo chiaro e univoco e, di conseguenza, incorrano in un vizio revocatorio (Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 maggio 2025, n. 4024); e ancora che: “i) i motivi di ricorso devono essere « specifici », ai sensi dell'art. 40 del c.p.a., non potendo la parte ricorrente addurre censure assolutamente generiche, fidando in una sorta di inammissibile intervento correttivo del giudice (o del consulente tecnico d’ufficio), che sarebbe così chiamato ad una sostanziale integrazione delle lacune difensive, integrazione che si porrebbe però in contrasto con la necessaria terzietà dell'organo giudicante e con il principio della parità delle parti nel processo; ii) è quindi necessario che il ricorrente, ai fini della ammissibilità del ricorso, adduca censure puntuali ed articolate in motivi contenenti la specificazione dei vizi da cui ritenga inficiata la legittimità dei provvedimenti impugnati; iii) al contrario, non possono trovare ingresso rilievi di contenuto generico che si risolverebbero in una inammissibile azione sollecitatoria di un esame degli stessi provvedimenti da parte del giudice amministrativo” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 giugno 2022, n. 5368).
5.9. Nel caso di specie il ricorso è privo di chiarezza in quanto il ricorrente formula una serie di doglianze rispetto ai due provvedimenti di cui è stato destinatario senza individuare in modo chiaro e specifico in cosa sarebbe consistita la condotta omissiva dell’amministrazione rispetto alle pretese ostensive di cui al provvedimento DASPO n. -OMISSIS- del 27.6.2024 laddove nella nota n. -OMISSIS- del 12.3.2024 l’amministrazione aveva, comunque, reso edotto il destinatario delle vicende che lo avevano visto protagonista.
Dal contenuto del ricorso non è, quindi, dato evincere il tipo di documentazione di cui è invocata l’ostensione rispetto all’attività svolta dalla parte resistente essendo richiamata la richiesta di accesso del 7.11.2024 che aveva ad oggetto entrambi i provvedimenti di cui è stato destinatario il ricorrente.
In conclusione la domanda proposta non consente di accertare il tipo di documentazione richiesta ai fini ostensivi essendo precluso al collegio di sostituirsi al ricorrente in tale attività.
5.9.1. In ogni caso l’amministrazione resistente, in sede di costituzione, ha depositato telematicamente i documenti costituiti dal notiziario FIN -OMISSIS- del7.3.2024, foglio guida dei gg 2-3/3.2024, relazione del Giudice arbitro del 3.3.2024 che valgono, comunque, a soddisfare le esigenze conoscitive quanto agli strumenti sottesi all’attività che ha portato la parte resistente all’adozione dei provvedimenti di cui è stato destinatario il ricorrente ”.
3. Con l’atto di appello vengono formulati i seguenti motivi di ricorso:
- Violazione del diritto di difesa e dell'effettività della tutela giurisdizionale. Omessa motivazione. Erroneità della sentenza circa la specificità della richiesta di accesso:
in quanto “ la gravata pronuncia, in maniera del tutto contraddittoria rigetta il ricorso ritenendo non accertabile <la documentazione richiesta ai fini ostensivi> e affermando che nel ricorso non si indica specificamente <in cosa sarebbe consistita la condotta omissiva dell’amministrazione rispetto alle pretese ostensive di cui al provvedimento DASPO n. -OMISSIS- del 27.06.2024 laddove nella nota n. -OMISSIS- del 12.3.2024 l’amministrazione aveva, comunque, reso edotto il destinatario delle vicende che lo avevano visto protagonista>.
Detto assunto, unitamente a quelli sopra richiamati, è erroneo sotto diversi profili. Con lo stesso provvedimento di diniego opposto in primo grado, la Questura di Vibo Valentia, chiarisce che <l’attività di indagine che ha originato la nota nr. -OMISSIS- del 12.03.2024, rientra nel novero dei documenti non accessibili di cui al capo a) dell’art. 3, D.M. nr. 415/94 …omissis… e l’art. 3 del Decreto del Ministero dell’Interno datato 16.03.2022 che contiene una analitica indicazione dei documenti sottratti all’accesso> mostrando di aver chiaramente individuato la documentazione di cui l’istante chiedeva l’accesso. Tale consapevolezza traspare, invero, anche in capo al Collegio di prime cure……………
Non è revocabile in dubbio, pertanto, che la genericità dei motivi di ricorso di primo grado è solo affermata posto che la stessa sentenza gravata individua con chiarezza non solo gli atti ma anche la finalità conoscitiva e difensiva presupposti all’acceso negato. Il salto logico con il quale il decisum sposta l’attenzione dalla specificità della documentazione richiesta (mai contestata nemmeno dalla resistente Questura) alla poca chiarezza circa la condotta omissiva dell’amministrazione rispetto alle pretese ostensive del ricorrente, rende la statuizione erronea e gravata afflitta da insanabili vizi. La predetta censura è resa ancor più pregnante dal difetto assoluto di motivazione ”;
- Erroneità circa la valutazione di irrilevanza della documentazione richiesta ai fini della difesa avverso i provvedimenti DASPO e Avviso Orale. Travisamento dei fatti. Omessa motivazione:
affermando che “ Non è revocabile in dubbio, infatti, che il sig. -OMISSIS- ha ampiamente censurato l’erronea ricostruzione dei fatti contenuta nella nota del 12.03.2024, non sovrapponibile a quella contenuta, lo si ribadisce, nella relazione arbitrale, esplicitando la conseguente necessità (difensiva) di conoscere l’attività istruttoria prodromica alla nota medesima, sotto il citato duplice profilo (diversa ricostruzione del fatto ed inadeguatezza della documentazione citata) chiarendo, altresì, che anche l’assenza di attività istruttoria ulteriore (rispetto alla semplice documentazione FIN allegata alla citata nota) sarebbe un evidente indice della illegittimità del successivo provvedimento di d.a.spo. n. -OMISSIS- del 27.06.2024.
A fronte di specifiche, circostanziate e conducenti richieste volte all’accertamento dell’effettivo diritto del ricorrente ad ottenere l’accesso ai documenti richiesti, il TAR adito, invece, con un incomprensibile salto logico ed in maniera assiomatica si limita ad affermare non solo l’impossibilità di accertare il tipo di documentazione richiesta ai fini ostensivi, ma addirittura la esaustività della documentazione allegata alla nota del 12.03.2024 e già nota al ricorrente….
Sono evidentemente fallaci i presupposti sui quali il Giudice di prime cure fonda il giudizio circa la genericità del ricorso e la sufficienza della documentazione allegata alla nota n. -OMISSIS- del 12.03.2024 a soddisfare le pretese ostensive del ricorrente, anche alla luce del grave deficit motivazionale che rende ancora più pregnante la contraddittorietà e l’illogicità di una statuizione macroscopicamente ingiusta ed erronea ”;
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 l. 241/90 e dell’art. 9, l. 121/81, nonché dell’art. 3 d.m. n. 415 del 1994 e d.p.r. 184/2006. Violazione dell’art. 3, l. 241/90 difetto assoluto di motivazione. Violazione degli art. 24 e 113 cost. Violazione e falsa applicazione dell’art 22, l. 241/1990. Violazione del diritto di difesa e di effettività della tutela giurisdizionale:
sostenendo che ” Rispetto alla illegittimità del provvedimento di rigetto impugnato ed alla esistenza del diritto del sig. -OMISSIS- a prendere visione dei documenti dei quali ha chiedeva l’accesso con l’istanza del 7.11.2024, il TAR adito non esprime alcun giudizio, per cui si ripropongono integralmente anche in tale sede le doglianze di primo grado chiedendone l’accoglimento:
L’art. 22 della legge n. 241 del 1990 riconosce, a chiunque vi abbia interesse, il diritto di accesso ai documenti amministrativi per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti…
Come chiarito in premessa, il sig. -OMISSIS- ha esercitato il diritto di accesso ai documenti amministrativi a garanzia del diritto alla tutela giurisdizionale e già la deduzione di tale specifico interesse, cui è attribuita preminenza dall'ordinamento anche a livello di legislazione di rango primario (art. 24, ultimo comma, l. 241/90), consente di ritenere sussistenti tutti i requisiti legittimanti la pretesa ostensiva anche in considerazione della impossibilità di ritenere i documenti di cui è stato chiesto l’accesso dal sig. -OMISSIS- rientrati nei casi di esclusione…
Nel caso di specie, nella valutazione della illegittimità del diniego opposto al ricorrente un dato è cruciale: il sig. -OMISSIS- ha chiesto di prendere visione dell’attività istruttoria svolta dalla Questura di Vibo Valentia, Divisione Anticrimine, confluita nella nota prot. -OMISSIS- del 12.03.2024, ivi inclusa la modalità di acquisizione della notizia circa il fatto e della documentazione ad essa allegata, chiarendo che tale nota ha poi originato il successivo d.a.spo. irrogato dalla Questura di Catanzaro e di essa ha preso atto la Questura di Vibo Valentia per l’emissione di avviso orale di pubblica sicurezza nei confronti del ricorrente; dunque di un’attività istruttoria specifica e circoscritta ad un accadimento determinato, id est quanto avvenuto in occasione della manifestazione sportiva…
Gli atti dei quali il ricorrente ha chiesto l’accesso non hanno alcuna attinenza con indagini di P.G. né sono sottratti al diritto di accesso ai sensi della normativa indicata dalla Questura di Vibo Valentia. Il sig. -OMISSIS-, a seguito del diniego opposto, ha presentato presso la Procura di Vibo Valentia istanza ex art. 335 c.p.p. dal quale non sono risultate iscrizioni suscettibili di comunicazione (allegato n. 6). Ciò posto, si può ragionevolmente ritenere che eventuali esigenze di segretezza sono venute meno non esistendo, da un lato, indagini in corso che coinvolgano il sig. -OMISSIS- e tenuto conto, dall’altro, che per i giudizi penali richiamati nell’avviso orale vi è già stata comunicazione dell’avviso ex art. 415bis c.p.p.
Al sig. -OMISSIS- viene dunque preclusa, senza motivazione alcuna e con grave pregiudizio del proprio diritto di difesa, la possibilità di conoscere l’attività istruttoria che ha portato la Questura di Vibo Valentia a conoscere il fatto accaduto in data 3 marzo 2024 (in occasione della competizione -OMISSIS-) fornendone una ricostruzione difforme addirittura da quella fornita dagli stessi giudici di gara.
Oltre alla assenza di ragioni (di fatto e giuridiche) che impongano di sottrarre i documenti chiesti dal ricorrente dall’accesso, il diniego gravato è illegittimo anche perché privo di motivazione limitandosi ad un semplice richiamo a disposizioni legislative e regolamentari in assenza di un sia pur minimo riferimento alla idoneità della documentazione chiesta a pregiudicare in concreto l’interesse alla salvaguardia dell’ordine pubblico ed alla prevenzione e repressione della criminalità in ossequio al disposto dell’art. 24, comma 2, lett. c) della legga n. 241 del 1990, e come tale non potrà che essere annullato. La mancata motivazione circa le ragioni che escludono la divulgazione degli atti chiesti, in violazione dell’art. 24 Cost., impedisce al ricorrente di contestare nel merito le effettive ragioni su cui si fonda il d.a.spo. nel cui ambito è stata ascritta al sig. -OMISSIS- una condotta difforme da quella da egli dedotta ed in ogni caso peggiorativa rispetto alla descrizione dei fatti (priva di adeguata istruttoria) verbalizzata dal giudice di gara.
La giurisprudenza amministrativa ha ampiamente chiarito che il diniego opposto alla istanza di accesso agli atti deve essere motivato e deve esplicitare le esigenze di tutela degli interessi indicati dall’art. 24, comma 2, della legge n. 241 del 1990e con rifermento ai criteri regolamentari sopra richiamati. Né tale motivazione può essere successivamente integrata dovendo essere esplicata nell’atto di diniego (Consiglio di Stato n. 22 del 1994) ”.
4. L’Amministrazione intimata si è costituita con formula di mero stile.
5. All’udienza pubblica del 12 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
RI
1. L’appello è infondato e va, quindi, respinto.
2.1. Dall’esame degli atti di cui è causa emergono profili di condivisione con le statuizioni della sentenza impugnata, ove si consideri che le doglianze formulate in questa sede non sono certamente idonee a configurare la condotta omissiva dell’Amministrazione, che invece per tabulas ha comunque informato l’appellante dei provvedimenti che assumeva, né viene individuata con chiarezza la documentazione di cui l’appellante chiede l’ostensione.
2.2. L’Amministrazione appellata, peraltro, come correttamente evidenziato dal Tar, ha depositato agli atti del primo grado documenti che soddisfano le esigenze conoscitive quanto agli strumenti che hanno portato all’adozione dei provvedimenti di cui è stato destinatario il ricorrente oggetto proprio della richiesta dell’appellante.
3. In conclusione, la decisione del Tar appare coerente con il quadro normativo e quindi da confermare.
4. Per quanto detto il Collegio ritiene di dover respingere l’appello.
5: Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante e di ogni altra persona fisica citata nella presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI Pescatore, Presidente FF
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
NZ RN, Consigliere, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| NZ RN | GI Pescatore |
IL SEGRETARIO