Sentenza 5 luglio 2006
Massime • 1
In materia di esecuzione della pena, la disposizione di cui all'art. 47 ter comma primo, ord. penit. che prevede che i condannati ultrasettantenni possano espiare la pena detentiva di qualsiasi durata nella propria abitazione, non si applica ai condannati per taluno dei reati inclusi nell'elenco di cui all'art. 4 bis ord. penit.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/07/2006, n. 24699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24699 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 05/07/2006
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 2326
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 011376/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO IO N. IL 20/06/1934;
avverso DECRETO del 16/02/2006 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO;
lette le conclusioni del P.G., Rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con decreto 16/02/2006 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare avanzata da AL LI ai sensi dell'art. 47 ord. Pen., comma 1, introdotto dalla L. n. 251 del 2005, art. 7 in quanto lo stesso era detenuto in espiazione della pena per il delitto di omicidio plurimo (reato compreso nell'elenco di cui all'art. 4 bis ord. pen.).
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore, il quale ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge in relazione all'art. 4 bis ord. Pen., e art. 47 ord. Pen., comma 1, introdotto con la L. n. 251 del 2005, art. 7 sul rilievo che la possibilità della espiazione della pena per gli ultrasettantenni nel proprio domicilio va esclusa solo per coloro che, condannati per il delitto di omicidio, mantengono rapporti o collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, di guisa che, al fine di negare la misura alternativa in esame, vi era la necessità di svolgere tale indagine in contraddittorio tra le parti. Interpretando la norma in modo diverso, secondo il difensore, si giungerebbe all'assurdo che l'infrasettantenne, non collegato con la criminalità organizzata, potrebbe godere dei benefici penitenziari, mentre l'ultrasettantenne, che si trovi nelle medesime condizioni, non potrebbe godere della detenzione domiciliare.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo.
Invero nel caso di specie, trattandosi di condannato per un reato compreso nell'elenco di cui all'art. 4 bis ord. pen., atteso il chiaro tenore letterale della norma, non è applicabile la disposizione prevista dall'art. 47 ter ord. Pen., comma 1, che prevede la possibilità per il condannato che ha compiuto settanta anni di espiare la pena detentiva di qualsiasi durata nella propria abitazione.
Infatti la suddetta norma (introdotta di recente con la L. n. 251 del 2005, art. 7, comma 2), nel prevedere in modo specifico l'esclusione di tale beneficio per soggetti condannati per i reati indicati nell'art. 4 bis ord. pen., opera un rinvio a quest'ultima norma non formale, ma ricettizio con la conseguenza che diventa del tutto irrilevante qualsiasi ulteriore accertamento sulla pericolosità del condannato. Nè, come sostenuto dal ricorrente, vi sarebbe una irragionevole disparità di trattamento tra il condannato ultrasettantenne e quello infrasettantenne. Infatti la disparità di trattamento trova la sua giustificazione nella diversità dei presupposti che consentono il riconoscimento della misura alternativa in esame, atteso che l'ultrasettantenne può usufruire del beneficio per pena detentiva di qualsiasi durata, sempre che non ricorrano le preclusioni indicate nell'art. 47 ter ord. Pen., comma 1 mentre l'infrasettantenne può usufruire di tale beneficio sempre che lo consentano i limiti di pena.
Pertanto, trattandosi di motivo manifestamente infondato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 500,00 a favore della Cassa delle Ammende, non risultando assenza di colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso (Corte Cost. sent. n. 186/2000).
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 500,00 (Euro cinquecento) a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2006