Cass. pen., sez. V, sentenza 17/03/2000, n. 7178
CASS
Sentenza 17 marzo 2000

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Poiché il delitto di cui all'art. 2624 cod. civ. (prestiti e garanzie della società) è di pericolo presunto, non è richiesto, per il suo perfezionarsi, un danno o un pericolo effettivo per la società; di conseguenza non rileva sotto il profilo dell'elemento soggettivo la consapevolezza del danno o del pericolo per gli interessi sociali, occorrendo soltanto un comportamento cosciente e volontario consistente nel compimento di operazioni con denaro o con la garanzia della società, da parte dei titolari dei poteri di gestione o di controllo della medesima, a proprio personale vantaggio, in violazione di un inderogabile divieto che ne determina, altresì, la nullità sotto il profilo civilistico ai sensi del primo comma dell'art. 1418 cod. civ.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 17/03/2000, n. 7178
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7178
    Data del deposito : 17 marzo 2000

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