Sentenza 17 marzo 2000
Massime • 1
Poiché il delitto di cui all'art. 2624 cod. civ. (prestiti e garanzie della società) è di pericolo presunto, non è richiesto, per il suo perfezionarsi, un danno o un pericolo effettivo per la società; di conseguenza non rileva sotto il profilo dell'elemento soggettivo la consapevolezza del danno o del pericolo per gli interessi sociali, occorrendo soltanto un comportamento cosciente e volontario consistente nel compimento di operazioni con denaro o con la garanzia della società, da parte dei titolari dei poteri di gestione o di controllo della medesima, a proprio personale vantaggio, in violazione di un inderogabile divieto che ne determina, altresì, la nullità sotto il profilo civilistico ai sensi del primo comma dell'art. 1418 cod. civ.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/03/2000, n. 7178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7178 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Renato L. Calabrese Presidente del 17.3.2000
1. Dott. Giuliana Ferrua Consigliere SENTENZA
2. " Vittorio Ebner " N. 561
3. " Vittorio Ragonesi " REGISTRO GENERALE
4. " Gennaro Marasca " N. 31584/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da NO NN, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste in data 22 marzo 1999. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato Calabrese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. Vincenzo Galgano che ha concluso per l'inammissibilita, o, in subordine, per il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore del ricorrente, avv. Guido Fabbretti;
OSSERVA
NI NN fu dichiarato responsabile dal Tribunale di Gorizia dei reati seguenti, ritenuti in continuazione:
a) artt.81 cpv, 48 c.p., 2621 cod. civ. per avere, quale amministratore unico (sino al 2 marzo 1993) della "Immobiliare Helios srl", nel bilancio 1991, nei verbali di assemblea ordinaria 8 aprile e 5 maggio 1992, nonché - avendo tratto in errore, mediante inganno, l'amministratore successivamente nominato - nel bilancio 1992 e nella relazione 20 maggio 1993, fraudolentemente nascosto l'esistenza di un debito di oltre L. 98.000.000 contratto col Banco di Napoli e di una fideiussione di L. 210.000.000 circa a favore della "Interscambi srl";
b) art.2624 cod. civ., per essersi fatto prestare dalla società da lui amministrata la cennata fideiussione, a garanzia di un debito proprio, riveniente dal finanziamento di L. 150.000.000 ottenuto dalla "Interscambi srl";
c) artt.81 cpv, 646 c.p. per essersi indebitamente appropriato di una autovettura e di un computer appartenenti alla "Immobiliare Helios".
Ceduta dall'imputato, nell'agosto 1991, minima parte delle quote sociali a tale Matarazzo Giuliano, costui, a seguito di una proposta d'acquisto avanzata da terzi, aveva esercitato il diritto di prelazione su tutte le quote sociali così determinando in seno alla società uno stato conflittuale, per cui si era reso necessario nominare un amministratore esterno, che aveva scoperto e dununciato i fatti riportati nei capi di imputazione.
Fatti che il tribunale, sulla base del raccolto testimoniale e dell'acquisita documentazione, riteneva integrare i reati contestati, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, individuato, relativamente alle false comunicazioni sociali, nella cosciente volontà del NI di determinare in errore gli organi sociali nonche i terzi con i quali stava trattando la cessione delle quote sociali.
La Corte d'appello di Trieste confermò la sentenza.
Il prevenuto ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi appresso esaminati nell'ordine.
I. Con l'appello di era dedotta l'assoluta carenza di dolo in ordine al primo reato.
Il NI era rimasto vittima di comportamenti truffaldini posti in essere dal Matarazzo e da altri, puntualmente denunciati. Le poste passive non erano sta te riportate negli atti societari;
non di meno con comportamento antitetico a quello di chi intende occultare, egli aveva palesato quei debiti nella fase della compra vendita della società, con ciò smentendosi l'intento frodatorio che gli si attribuiva.
Si denuncia ora motivazione mancante e manifestamente illogica, sotto lo specifico profilo del "travisamento del fatto, o meglio della prova".
La censura va disattesa.
Le argomentazioni addotte a suo sostegno, come esattamente evidenziato dal P.G. in udienza, si traducono in meri apprezzamenti del materiale probatorio ampiamente de libato dai giudici del merito, i quali, ispirandosi all'insegnamento giurisprudenziale, hanno esattamente ritenuto che ad integrare il dolo specifico del delitto di false comunicazioni sociali di cui all'art.2621 cod. civ. è sufficiente la volontà di determinare un errore nei soci o nei terzi allo scopo di indurli a comportamenti o rapporti nei confronti della società che diversamente e presumibilmente non terrebbero;
ed hanno, quindi, espresso il giudizio di responsabilità nei confronti del ricorrente richiamando una serie di circostanza, emergenti dalla acquisizioni processuali (attraverso le deposizioni del nuovo amministratore, del presidente del collegio sindacale, del professionista che curata gli interessi degli acquirenti le quote sociali), univoche nello smentire l'assunto che gli organi sociali ed i terzi fossero stati resi edotti dell'esistenza delle poste passive non menzionate nei bilanci e nelle relazioni.
E non è tentabile in questa sede, come auspicato dal ricorrente, una rivisitazione di tali acquisizioni, che richiederebbe un'opera di valutazione fatalmente invasiva del merito.
2. Si denuncia ancora mancata assunzione di prove documentali decisive, la cui acquisizione è stata ritualmente richiesta (art.606, lett. d), c.p.p.). Deve in contrario osservarsi che l'"error in procedendo" in cui si sostanzia il vizio denunciato rileva solo quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le argomentazioni in motivazione addotte a sostegno della sentenza, risulti decisiva, cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una diversa visione.
La valutazione in ordine alla decisività della prova deve essere quindi compiuta accertando se i fatti dalla parte indicati siano tali da poter inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento del giudice.
Verifica che nel caso in esame non è assolutamente possibile, dal momento che il ricorrente si limita ad elencare la documentazione non acquisita (la denuncia-querela sporta per il reato di truffa;
i verbali dibattimentali del conseguente giudizio), ma non indica specifici fatti storici, desumibili da detta documentazione ed idonei a spiegare l'asserito nesso eziologico corrente tra la subita azione truffaldina e la mancata an notazione nei bilanci delle poste passive, oggetto del presente processo, sulla base del quale poter escludere la sussistenza del dolo, nelle false comunicazioni sociali, ravvisata dai giudici del merito.
Del tutto ininfluente, ai fini del decidere, è, poi, la documentazione relativa alla vendita dell'autovettura, di cui pure si lamenta la mancata acquisizione con riguardo al capo di imputazione sub c).
3. Va pure disatteso il terzo motivo di ricorso, che deduce vizi motivazionali in ordine alla confermata statuizione di responsabilità per il reato di cui all'art. 2624 cod. civ.. Questo speciale delitto, compreso tra le disposizioni penali in materia di società, non esige ne' un danno ne un pericolo effettivo per la società, sì che deve considerarsi di pericolo presunto. Ciò evincendosi non solo dalla chiara formulazione letterale del testo della norma, ma anche dalla sua 'ratio', ravvisata nell'esigenza di evitare ogni specie di operazioni compiute con denaro o con la garanzia della società a vantaggio personale dei titolari dei poteri di gestione o controllo sul la medesima e quindi di prevenire il conflitto che si determinerebbe tra l'interesse dell'agente, quale organo della società, e l'interesse personale dello stesso, col risultato di un prevedibile quasi costante sacrificio di quest'ultimo al primo (v. Relazione alla legge 4 giugno 1931, n.660, da cui, con non rilevanti modifiche di forma, la disposizione in esame deriva). Corollario ne è che, ai fini della integrazione del dolo, non rileva la consapevolezza del danno o pericolo per gli interessi sociali, occorrendo soltanto un comportamento cosciente e volontario nella specie non da porsi in discussione, perché neppure contestato dall'imputato.
Ben si comprende perciò come nessuna efficace incidenza critica possa attribuirsi all'avversa deduzione difensiva, qui riproposta, secondo cui l'elemento soggettivo, nel reato in scrutinio, andrebbe individuato "in un comportamento intenzionalmente diretto a procurare pregiudizio alla societa", da escludersi perciò allorché, come nel caso concreto, l'operazione fideiussoria "rientri nel complesso delle attività speculative dell'amministratore, del quale la società amministrata costituisca un mero strumento".
Tale asserto il ricorrente ritiene di poter desumere da una risalente giurisprudenza civile in tema di nullità e/o annullabilità del negozio posto in essere in violazione del divieto fissato dall'art.2624 cod. civ. (Cass. Sez. I, 20 maggio 1969, n. 1749), incentrata sulla non assoluta coincidenza tra l'illecito penale e quello civile (onde la configurabilità della nullità del negozio andrebbe esaminata non in astratto, ma in concreto "attraverso l'accertamento della sussistenza o meno di un pregiudizio per la società e di un comportamento intenzionalmente diretto a produrre tale pregiudizio"): concetto certamente non sovrapponibile in questa sede penale, peraltro da tempo abbandonato dalla giurisprudenza di legittimità, ora orientata nel ritenere che l'art.2624 cod. civ., nel considerare reato il comportamento da esso previsto, si traduce in un inderogabile divieto di porre in essere determinati atti, i quali, pertanto, se stipulati, esprimono una volontà negoziale "contra legem" e sono conseguentemente affetti da Nullità, ai sensi dell'art. 4418, comma I, cod. civ, restando irrilevante che l'altro contraente non sia destinatario di quel precetto (cfr. Sez. I civ., 8 agosto 1990, n. 7998).
4. Si denuncia infine difetto di motivazione in ordine al capo c) della rubrica.
La censura è infondata.
È colpevole del delitto di appropriazione indebita l'amministratore che converte in proprio profitto cose sociali, di cui abbia il possesso ancorché acquisite al patrimonio della società con personale denaro.
Anche in tal caso l'altruità della cosa è fuori discussione, e la condotta non può dirsi scriminata, come si torna a sostenere in questa sede, sotto il profilo che l'agente reputa "di considerare come proprie" le cose suddette.
È, poi, vero che la compensazione può escludere la sussistenza del reato 'de quo', ma occorre che il credito vantato dall'agente, oltre che esistente realmente, sia anche liquido ed esigibile:
requisito, quest'ultimo, che non è dato ravvisare allorché, come nel caso in esame, si faccia riferimento generico ad un credito semplicemente iscritto nei bilanci di una società per più versi contestati.
S'impone pertanto il rigetto del ricorso, con il conseguenziale carico delle ulteriori spese processuali.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2000