Sentenza 25 giugno 2014
Massime • 1
In tema di uso illecito di beni culturali, la contravvenzione di cui all'art. 170 del D.Lgs. n. 42 del 2004, prevedendo una condotta commissiva a forma vincolata consistente nel destinare i beni culturali ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico, configura un reato di pura condotta, in relazione al quale non è ipotizzabile una responsabilità per omesso impedimento dell'evento. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di non luogo a procedere nei confronti degli imputati, che non avevano impedito la destinazione ad uso fieristico e congressuale di un complesso monumentale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/06/2014, n. 37756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37756 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 25/06/2014
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 1829
Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 9952/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE;
nei confronti di:
NI CR N. IL 10/05/1950;
ER AS N. IL 12/07/1947;
IF LA N. IL 05/03/1952;
CA LIA N. IL 22/03/1958;
HI IZ N. IL 18/01/1954;
TT LE N. IL 09/03/1958;
EL AL N. IL 22/03/1944;
CI BR N. IL 18/10/1946;
SI AL N. IL 30/07/1951;
DO AR N. IL 12/07/1955;
MA EP N. IL 05/12/1938;
IO GR N. IL 17/11/1946;
GI NI N. IL 17/05/1952;
CO PA N. IL 26/09/1942;
BI TEA N. IL 23/10/1950;
RI SI N. IL 13/11/1950;
EN AR N. IL 23/02/1955;
DE NG IO N. IL 22/07/1957;
ST DA N. IL 12/08/1958;
AN NI N. IL 30/06/1958;
VI CR N. IL 09/03/1962;
IN NN N. IL 13/07/1955;
DE SI UC N. IL 18/04/1970;
BO OL N. IL 14/10/1953;
TA VI N. IL 02/05/1963;
AR ON MA N. IL 10/05/1957;
IA ER N. IL 16/05/1954;
RI OB N. IL 01/11/1957;
NA AF N. IL 30/10/1954;
EV AR N. IL 10/02/1955;
bossi carlo N. IL 02/06/1944;
avverso la sentenza n. 2475/2007 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FIRENZE, del 29/11/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SCARCELLA ALESSIO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. BALDI Fulvio, che ha chiesto il rigetto del ricorso del P.M.;
Udito il difensore Avv. FABIANI E.V., in sostituzione dell'Avv. MARESCA F. (per CA) nonché degli avvocati DE LUCA P., D'AVIRRO A., LUCIBELLO P.M., VICICONTE G., ed SCHIAVOTTI V., che hanno concluso per l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso del P.M..
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 29/11/2012, depositata in data 28/12/2012, il GUP del tribunale di FIRENZE pronunciava sentenza ai sensi dell'art. 425 c.p.p., nei confronti di tutti gli attuali indagati per tutte le imputazioni agli stessi ascritte con la formula "perché i fatti non costituiscono reato" nonché, quanto all'indagato IA ER, limitatamente all'imputazione sub a26) con la formula "per non aver commesso il fatto", e, quanto agli indagati NA AF in relazione al capo a28) con la formula "perché il reato è estinto per prescrizione" e, infine, quanto all'indagato NC OB, in relazione al reato sub a29), perché estinto per morte del reo.
2. Per migliore intelligibilità dell'impugnazione, in particolare, dev'essere preliminarmente precisato che agli indagati sono contestati, secondo le modalità e le condotte a ciascuno di essi ascritte nei capi di imputazione elevati dal P.M., i delitti di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) e di omessa denuncia di reato da parte dei pubblici ufficiali (art. 361 c.p.), oltre alla violazione della disciplina dei beni culturali (D.Lgs. n. 42 del 2004, artt. 20, 30 e 170) e della normativa paesaggistica ed edilizia (art. 44, lett. a), b) e c) e art. 95, in relazione al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 93 e art. 181, in relazione agli artt. 146 e 169, in relazione al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 10). I fatti contestati, per quanto è dato desumere dalle imputazioni, risultano commessi in epoca compresa tra il 2006 ed il 2007 (Viviani, Perini), nel 2005 e l'epoca attuale (Grifoni, IN), tra il 2006 e l'epoca attuale (Pescatori), tra il 2006 ed il 2008 (Perini, quanto all'art. 361 c.p.), tra il 2001 e l'epoca attuale (Talocchini), tra il 2005 e l'epoca attuale (Talocchini, quanto ai delitti di cui agli artt. 110 e 323 c.p. e art. 481 c.p.), tra il 2007 e l'epoca attuale (Crocetti), nel 2006 (BO, Fantappiè, Melara), nel 2007 (Bellini,
Ciolli, Silverii, Domenici, Matulli, Goni, Biagi,
Lastri, Giani), nel 2007 e 2008 (Coggiola, Albini, Gori, Nencini, Del Lungo, Bevilacqua, De Siervo), nel 2008 (IN), tra il 2005 ed il 2006 (IA) e nel 2009 fino all'attualità (bossi).
I fatti, in estrema sintesi, riguardano la asserita situazione, nella prospettazione accusatoria, di grave illegalità protrattasi per anni, con pesanti rischi per la tutela del monumento denominato Fortezza da Basso sito in Firenze, frutto combinato e concatenato da esigenze funzionali da parte delle società di gestione (da ultimo la Firenze Fiera S.p.A.) susseguitesi, ma anche da omissioni ed inazioni di uffici pubblici e funzionari aventi l'obbligo giuridico di impedire eventi dannosi al bene storico, nonché di effettuare comunicazioni all'autorità giudiziaria di reati conosciuti nell'esercizio delle rispettive funzioni;
in particolare, la realizzazione di alcuni padiglioni fieristici all'interno dell'area della Fortezza, protrattasi nel tempo, nonché i provvedimenti emessi dagli Enti, finalizzati a mantenere e sanare le strutture illegittime, avrebbero concorso a permettere di fatto un uso fortemente incompatibile, almeno nelle condizioni attuate, con il carattere storico - artistico della Fortezza da Basso, con conseguente violazione anche del D.Lgs. n. 42 del 2004, essendo la Fortezza soggetta a vincolo storico - artistico con D.M. 27 febbraio 1984; conclusivamente, l'attività fieristico/congressuale avrebbe fatto perdere la configurazione originale del bene e del suo valore di testimonianza storica, confinandolo in una sorta di recinto polivalente a servizio di fiere, manifestazioni e concerti.
3. Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di FIRENZE, impugnando la predetta sentenza e deducendo plurimi motivi di ricorso, suddivisi per imputazioni, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p..
3.1. Deduce, con un primo motivo attinente alle imputazioni di abuso di ufficio, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b), per violazione dell'art. 323 c.p.. In sintesi, il P.M. ricorrente muove alla sentenza impugnata un'articolata censura di violazione di legge penale, con cui si duole, anzitutto, per aver il GUP del tribunale escluso la sussistenza del delitto ritenendo che il fine perseguito nell'adottare le delibere incriminate sia quello pubblico della sintesi tra le esigenze espositive e quelle di governo del territorio;
detta affermazione non sarebbe corretta per varie ragioni, sia perché le esigenze espositive sono una scelta di carattere privatistico affidata ad una società di capitali, sebbene a partecipazione pubblica, operante in regime di concorrenza sul mercato delle esposizioni e fiere, sicché l'ente pubblico non dovrebbe favorirla, con la conseguenza che gli atti amministrativi adottati per sanare l'irregolarità dei padiglioni fieristici sarebbero illegittimi in quanto alterano la libera concorrenza e rappresentano un vantaggio patrimonialmente valutabile, atto contra ius in quanto si tratta di manufatti non precari e stabilizzati come urbanisticamente illegali e meritevoli di essere demoliti D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 44. Altra censura di violazione di legge investe, poi, l'esegesi della norma violata, avendo il GUP ritenuto che la locuzione "ad altri" contenuta nell'art. 323 c.p., - riferita alla condotta del pubblico ufficiale che "intenzionalmente procura" l'ingiusto vantaggio patrimoniale - si riferisca a soggetti privati;
diversamente, sostiene il P.M. ricorrente, la norma non farebbe alcuna differenza tra soggetti privati e pubblici, sicché l'adottare un atto in contrasto con le disposizioni di legge intenzionalmente diretto ad arrecare un ingiusto vantaggio ad un soggetto, ancorché di diritto pubblico, pregiudicherebbe indubbiamente l'interesse tutelato dalla norma penale.
Altra violazione di legge censurata, ancora, riguarda la qualificazione del soggetto Firenze Fiera S.p.A. come pubblico;
diversamente, sostiene il P.M. ricorrente, come risulta dallo Statuto societario, si tratta di società per azioni che ha per oggetto attività di carattere privatistico svolta da soggetto di diritto privato in regime di concorrenza.
Ulteriore violazione di legge censurata, ancora, investe l'affermazione del GUP del tribunale secondo cui l'atto amministrativo illegittimo debba essere frutto di collusione tra il pubblico ufficiale e colui che dall'adozione dell'atto illegittimo riceve un vantaggio.
Infine, ultimo profilo di violazione di legge censurata investe la sentenza impugnata laddove emerge dagli atti che nell'adottare un provvedimento inteso a sanare, sotto il profilo urbanistico, manufatti che erano insanabili, i funzionario ed i membri della Giunta fiorentina avrebbero compiuto un atto finalizzato anche a favorire sè stessi, in quanto la sanatoria amministrativa esclude la sanzionabilità dell'illecito amministrativo urbanistico di cui ciascuno era corresponsabile.
3.2. Deduce, con un secondo motivo attinente alle imputazioni in materia di tutela del beni culturali (D.Lgs. n. 42 del 2004), il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b), per violazione del D.Lgs. n. 42 del 2004, artt. 20, 30 e 170. In sintesi, il P.M. ricorrente muove alla sentenza impugnata un'articolata censura di violazione di legge penale, con cui si duole per non aver il GUP del tribunale considerato l'autentico valore contenuto all'interno delle predette norme a garanzia di un uso compatibile e non pregiudizievole per la conservazione e l'integrità del bene culturale qual è la Fortezza da Basso;
tutti gli indagati avevano l'obbligo giuridico di impedire l'evento (art. 40 c.p., comma 2) nella fattispecie la tolleranza a mantenere in essere manufatti urbanisticamente abusivi procuranti pregiudizio all'integrità del bene culturale. Censura, poi, quanto affermato nell'impugnata sentenza, secondo cui l'art. 40 citato consentirebbe valutazioni di carattere discrezionale;
circostanza, in ogni caso, che sarebbe smentita dalla documentazione da cui emergerebbe una volontà primaria di mantenimento dell'uso fieristico/congressuale ad ogni costo, sottoponendo il valore reale storico artistico della Fortezza;
si richiamano, poi, a sostegno della configurabilità degli illeciti riferibili al Codice dei beni culturali, alcuni passaggi argomentativi esposti nel decreto con cui il GIP del medesimo tribunale ebbe a rigettare il sequestro preventivo richiesto dalla Procura della Repubblica di Firenze.
3.3. Deduce, con un terzo motivo attinente all'imputazione di omessa denuncia di reato da parte dei pubblici ufficiali, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per violazione dell'art. 361 c.p.. In sintesi, il P.M. ricorrente muove alla sentenza impugnata un'articolata censura di violazione di legge penale nonché di contraddittorietà della motivazione, con cui si duole per aver il GUP del tribunale ritenuto esistere dei fraintendimenti in merito ad un'annotazione di P.G. del 31/07/2009; in realtà, sottolinea il P.M. ricorrente, le riunioni della Conferenza dei servizi svoltisi nel 2006, dolosamente non menzionavano volutamente la natura illegittima delle costruzioni realizzate nell'area della Fortezza;
ciò sarebbe desumibile anche dalle sommarie informazioni testimoniali rese da alcune persone informate sui fatti nonché dallo stesso bilancio di esercizio del 2005 della società Firenze Fiera S.p.A. e dalle indicazioni date dall'avv. Merusi il 27/03/2006 sulla necessità di regolarizzare le anomalie e le irregolarità riferibili alle strutture precarie.
3.4. Deduce, infine, con un quarto motivo attinente alle residue imputazioni mosse a HI, IA, RI,
NA, EV e bossi, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b). In sintesi, il P.M. ricorrente muove alla sentenza impugnata un'articolata censura di violazione di legge penale, con cui si duole per aver il GUP del tribunale:
a) quanto alla posizione HI, ritenuto non corredato da lacuna norma di riferimento l'addebito, che contesta il reato di cui all'art. 81 c.p.; diversamente, sostiene il P.M. ricorrente, le omissioni e le azioni richiamate e meglio evidenziate a pag. 43 dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. rientrerebbero nel campo di applicazione del comma 2 della citata disposizione, sicché le azioni sistematiche richiamate sarebbero da ritenersi idonee per la concretizzazione della fattispecie penale.
b) quanto alla posizione IA e RI, i quali si succedettero nelle funzioni di legali rappresentanti della società Firenze Fiera S.p.A. (dal 2002 al 29/06/2006, il primo;
da tale ultima data ad oggi, il secondo), le imputazioni urbanistiche e paesaggistiche ad essi contestate renderebbero palese la violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice, trattandosi di abusi edilizi eseguiti e mantenuti nel periodo da loro coperto nel ruolo di Presidenti della società; in particolare, quanto al IA, si osserva in ricorso che la sua posizione sarebbe stata erroneamente valutata dal giudice, in quanto questi risulta essere stato presidente della società dal 2002 al 29/06/2006, ossia proprio nel periodo in cui - sottolinea il PM - sono stati commessi gli abusi la cui esistenza sarebbe nota, come emergerebbe dalle affermazioni dell'Avv. Merusi inserite nel bilancio 2005 a seguito della quale venne attivata la convocazione della Conferenza di servizi. c) quanto alla posizione dell'indagato NA, cui è ascritto il capo A28), gli elementi indicherebbero che il fatto a lui riconducibile sarebbe individuabile temporalmente tra la fine del 2002 e l'estate del 2004, anche se risulterebbe di tutta evidenza che l'abuso è stato mantenuto in condizioni di illegittimità fino al 2007.
d) quanto alla posizione EV, si censura la sentenza in quanto il controllo del giudice non deve investire la concrete motivazioni tecniche che lo inducono ad affermare l'inidoneità degli elementi raccolti finalizzati a dichiarare non conformi le opere allo strumento urbanistico, dovendosi invece il giudice limitarsi a valutare l'astratta possibilità di sussumere il fatto in contestazione in una determinata fattispecie di reato;
sul punto, il PM richiama ancora una volta il contenuto della perizia eseguita dal c.t. del P.M. prof. Ventura, non contestata dagli indagati;
ancora, quanto alla dichiarazione sostitutiva del certificato di agibilità, la stessa non riguarderebbe solo la classificazione urbanistica del manufatto, ma attesterebbe anche la conformità degli immobili ai progetti approvati, sia quanto al padiglione denominato Spadolini che al padiglione denominato Cavaniglia, attestazioni in ambedue i casi false;
ancora, si censura per violazione di legge l'affermazione del giudice che ritiene che la certificazione oggetto dell'agibilità rientri soltanto in una mera classificazione urbanistica. e) quanto, infine, alla posizione di bossi, si censura la sentenza impugnata in quanto emergerebbe come lo stesso avesse piena conoscenza di tutta la vicenda, quale presidente della società di gestione della Fortezza, laddove il giudice non avrebbe considerato gli obblighi allo stesso derivanti dall'art. 40 cpv. c.p., avendo l'obbligo di impedire il pregiudizio alla tutela del bene culturale dato dalla presenza degli edifici abusivi nel compendio monumentale. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso dev'essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
5. Deve, anzitutto, essere premesso che in relazione ai fatti per cui si procede, questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi in sede cautelare, respingendo il ricorso del P.M. sostanzialmente fondato su ragioni analoghe a quella per le quali oggi si procede. Ed invero, la Sesta Sezione di questa Corte (Sez. 6^, n. 21734 del 04/02/2008 - dep. 29/05/2008, P.M. in proc. IA e altro, Rv. 240984), era stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'ordinanza con la quale il tribunale del riesame di Firenze aveva disposto l'annullamento dei provvedimento con cui, nel 2007, il G.i.p. del medesimo Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di otto padiglioni adibiti a manifestazioni fieristiche situati all'interno del complesso monumentale della Fortezza da Basso di Firenze, sui quali la Firenze Fiera S.p.A. (già Firenze Expo & Congress) aveva realizzato interventi edilizi in violazione della normativa urbanistica (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 lett. a), b) e e), artt. 95 e 93). In particolare, dagli accertamenti di polizia giudiziaria era risultato che la Firenze Fiera, che aveva avuto in uso dalla Regione Toscana l'area sottoposta a vincolo monumentale, aveva posto in essere gli interventi edilizi in assenza dei titoli abilitativi, essendo emerso che la Giunta Municipale del Comune di Firenze, con provvedimento n. 292 del 28.3.2001, aveva dato parere favorevole all'installazione di strutture temporanee nella Fortezza da Basso per il periodo di cinque anni, ma che la relativa delibera non era mai stata approvata, ne' era seguito alcun provvedimento autorizzatorio.
Successivamente, lo stesso G.i.p., su richiesta del pubblico ministero, aveva esteso il provvedimento di sequestro preventivo sugli stessi immobili, anche in ordine al reato di abuso d'ufficio contestato ai legali della Fiera Firenze s.p.a., IA ER e IN RO, nonché di numerosi funzionali pubblici che a diverso titolo erano intervenuti nella procedura amministrativa conclusasi con l'emissione dell'autorizzazione provvisoria per le strutture temporanee all'interno della Fortezza da Basso. Secondo l'ipotesi accusatoria, mantenuta anche nel prosieguo del processo, l'autorizzazione provvisoria sarebbe stata rilasciata in violazione della normativa urbanistica al fine di favorire l'ente Fiera ed ottenere il dissequestro degli immobili, facendo figurare come opere temporanee opere che in realtà avevano natura permanente e definitiva.
6. Il Tribunale, adito in sede di riesame, come detto, aveva annullato entrambi i provvedimenti di sequestro. Per quanto riguarda i reati edilizi, i giudici avevano affermato la sussistenza del fumus delicti, rilevando che l'attività edilizia, consistita in ampliamenti volumetrici, nuove sagome, opere di pertinenza e nuovi manufatti, si sarebbe svolta nella totale carenza di qualsiasi autorizzazione, escludendo che alla successiva autorizzazione potesse essere riconosciuto un effetto sanante di quanto abusivamente realizzato. Gli stessi, invece, avevano negato che il sequestro preventivo fosse assistito anche dal presupposto del periculum in mora, in quanto essendo state ultimate le opere abusive il protrarsi dell'uso del bene non sarebbe di per sè indice della volontà di portare i reati alle ulteriori conseguenze, richiamando anche alcune decisioni in tal senso di questa Corte.
Riguardo al sequestro riferito al reato di cui all'art. 323 c.p., il Tribunale aveva ritenuto il difetto del fumus delicti, perché con l'adozione dell'autorizzazione si sarebbe perseguito un interesse pubblico. Più precisamente, pur riconoscendo che la soluzione di ricorrere ad una autorizzazione provvisoria presenti profili discutibili, i giudici del riesame avevano sostenuto che il procedimento amministrativo conclusosi con l'autorizzazione in oggetto non sarebbe stato indicativo di una strumentalizzazione dell'azione amministrativa, volta ad abusare dell'ufficio per ingiusti vantaggi di carattere patrimoniale a favore di privati, esprimendo invece l'intento di perseguire finalità di pubblico interesse, quali la sistemazione urbanistico - edilizia del complesso monumentale e la prosecuzione dell'attività fieristica.
7. Contro questa decisione il Pubblico ministero aveva, all'epoca, presentato ricorso per Cassazione, deducendo, per quanto qui di interesse, la violazione dell'art. 323 c.p., rilevando che il Tribunale aveva richiesto il dolo specifico in una fattispecie penale che, invece, fa riferimento ad una nozione di dolo intenzionale, da intendersi in contrapposizione a dolo generico: non sarebbe necessario il perseguimento in via esclusiva del fine privato, potendo aversi il reato di abuso d'ufficio in presenza di un concorrente interesse pubblico, per cui i giudici della cautela avrebbero erroneamente escluso la sussistenza del fumus delicti. Un altro profilo di illegittimità veniva rintracciato nell'interpretazione che il Tribunale aveva dato della locuzione "ad altri", riferendola solo a soggetti privati, omettendo di considerare che l'interesse che viene tutelato è il buon andamento della pubblica amministrazione, che può essere danneggiato anche da un atto illegittimo adottato con l'intenzione di favorire un soggetto di diritto pubblico, precisando, inoltre, che l'ente Fiera Firenze è una società per azioni, quindi un soggetto privato, che svolge attività di carattere privatistico. Ancora, veniva censurata l'ordinanza impugnata, rilevando che l'art. 323 c.p., non richiede che l'atto amministrativo illegittimo sia frutto di collusione tra pubblico ufficiale e colui che riceve un vantaggio ingiusto dall'atto stesso, in quanto non si tratta di un delitto necessariamente plurisoggettivo qualificato dalla presenza dell'extraneus a favore del quale è diretto l'abuso, ma è sufficiente che il pubblico ufficiale abbia intenzionalmente arrecare un vantaggio ingiusto a quel soggetto.
In conclusione, secondo il P.M. ricorrente all'epoca della impugnazione cautelare, l'intenzione di procurare un vantaggio ingiusto alla Fiera Firenze S.p.A., mediante l'adozione di un provvedimento illegittimo - autorizzazione provvisoria - che consentisse il prolungato utilizzo nel tempo degli edifici abusivi, era dimostrata dalla circostanza che si sarebbe fatto ricorso ad una norma del regolamento edilizio che non soltanto definisce le costruzioni temporanee in modo assolutamente inconciliabile con quelle realizzate all'interno del complesso monumentale Fortezza da Basso, ma contempla la possibilità che di esse venga autorizzata la realizzazione, e non il mantenimento, come nel caso in esame.
8. La Sesta Sezione di questa Corte, come anticipato, aveva ritenuto infondato il ricorso del pubblico ministero.
In ordine ai motivi del ricorso aventi ad oggetto il sequestro disposto per il reato di abuso d'ufficio, che qui rilevano, questa Corte ebbe a rilevare come il Tribunale di Firenze, sulla base di un attento esame dei fatti, non avesse rinvenuto la sussistenza del presupposto del fumus delicti.
In particolare, secondo i giudici del riesame prima (ed il GUP, poi, nel pronunciare la sentenza di proscioglimento), con l'emissione dell'autorizzazione provvisoria per le strutture temporanee non si sarebbe realizzata alcuna specifica finalità di favorire indebitamente interessi privati;
il procedimento amministrativo che ha condotto all'emanazione delle autorizzazioni citate non è indicativo di uno sviamento dell'azione amministrativa diretta ad abusare dell'ufficio per illegittimi vantaggi di carattere patrimoniale di privati, in quanto vi è stato l'intento, altrettanto specifico, di perseguire finalità di pubblico interesse, cioè provvedere alla sistemazione urbanistico ed edilizia del complesso monumentale, anche al fine di garantire la prosecuzione dell'attività fieristica. In sostanza, il Tribunale del riesame - ed il Gup - hanno ritenuto che, con l'autorizzazione temporanea, l'amministrazione, resasi conto che le opere poste in essere erano prive del permesso di costruire, abbia voluto porre rimedio ad una situazione di compromissione degli interessi urbanistici, tentando una composizione degli interessi pubblici in gioco, anche al fine di assicurare la continuazione dell'attività fieristica ritenuta di rilevante interesse pubblico. Inoltre, i giudici (del riesame e dell'udienza preliminare) hanno evidenziato come non potesse ravvisarsi l'elemento soggettivo del dolo nella volontà di far riacquistare a Firenze Fiera la piena disponibilità delle strutture in questione per utilizzazione a fini espositivi.
Rispetto a questa ricostruzione dei fatti, il pubblico ministero ricorrente proponeva allora e ripropone adesso - come del resto sottolineato anche dal P.G. di udienza, che ha chiesto il rigetto del ricorso del P.M. fiorentino - una lettura alternativa che impinge in valutazioni di merito, che in sede di legittimità non possono essere poste in discussione.
Come, infatti, già affermato autorevolmente dalle Sezioni Unite di questa Corte l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 - dep. 02/07/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944).
Tuttavia, con riferimento alle censure riguardanti supposte violazioni di legge in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, si osserva che è vero quanto sostenuto dal pubblico ministero circa il significato della intenzionalità del dolo richiesto dall'art. 323 c.p. e, cioè, che l'intenzionalità non equivale ad esclusività del fine, potendo ipotizzarsi una condotta che sia rivolta a procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale e, al contempo, perseguire un fine pubblico. Ma nel caso di specie, il Tribunale del riesame prima, ed il GUP successivamente, non hanno messo in dubbio tale circostanza, bensì hanno semplicemente escluso che gli imputati avessero agito proprio per perseguire l'ingiusto vantaggio patrimoniale.
Ciò consente di respingere anche il motivo - oggetto del primo motivo di ricorso - con cui si è rilevato che il GUP del Tribunale, erroneamente, avrebbe sostenuto che l'abuso d'ufficio richiede che l'atto amministrativo sia frutto della collusione fra pubblico ufficiale e il privato destinatario del vantaggio: infatti, la sentenza impugnata ha negato la sussistenza del fumus commissi delicti escludendo che i ricorrenti abbiano voluto intenzionalmente arrecare un ingiusto vantaggio patrimoniale, rilevando come la semplice violazione di legge non può condurre automaticamente all'affermazione della responsabilità per il reato di abuso d'ufficio. Ciò risponde, del resto, all'orientamento sostenuto dalla giurisprudenza di questa Corte che, sul punto, ha affermato che in tema di abuso d'ufficio, il dolo intenzionale che non è escluso dalla finalità pubblica perseguita dall'agente, non sussiste quando il soddisfacimento degli interessi pubblici prevalga sugli interessi privati, mentre è integrato qualora il fine pubblico rappresenti una mera occasione o un pretesto per occultare la commissione della condotta illecita (Sez. 3^, n. 13735 del 26/02/2013 - dep. 22/03/2013, p.c. in proc. Fabrizio e altro, Rv. 254856). Ed è quello che si è verificato con le delibere "incriminate", che non miravano certo ad un interesse alternativo a quello pubblico, pur potendosi discutere se sia o meno stato realizzato opportunamente quest'ultimo, il che esula tuttavia dal penalmente rilevante.
Allo stesso modo, si rivelano infondate le doglianze - sempre prospettate in sede di primo motivo di ricorso - con cui si censura la sentenza per avere ritenuto la natura pubblica della società Firenze Fiera: ai fini della decisione assunta dal GUP del Tribunale, non ha rilievo la questione relativa alla natura dell'ente fieristico, ma il fatto che tale figura soggettiva gestisse interessi aventi sicuramente un rilievo pubblicistico. Deve, quindi, essere rigettato il primo motivo di ricorso, c.s. descritto.
9. Passando, poi, all'esame del secondo motivo, lo stesso si appalesa parimenti infondato. Ed invero, come evidenziato dallo stesso PG di udienza e dalle difese degli imputati, non sussistono le condizioni per ritenere integrate le violazioni del D.Lgs. n. 42 del 2004, proprio alla luce delle opinioni discordanti che, nel corso degli anni, hanno accompagnato le modalità di tutela del bene. Nessuno, infatti, può porre in discussione la doverosità degli amministratori di tutelare l'interesse pubblico, ma, nel caso in esame, non è in discussione il non averlo fatto - ciò che costituirebbe reato -, ma l'averlo fatto in modo opinabile. Del resto, la stessa censura proposta dal PM ricorrente, mal si concilia con la stessa struttura dell'illecito penale contestato. Ed infatti, la norma in esame è costituita dal D.Lgs. n. 42 del 2004 che, sotto la rubrica "Uso illecito", punisce con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da Euro 775 a Euro 38.734,50 chiunque destina i beni culturali indicati nell'art. 10 ad uso incompatibile con il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.
L'imputazione mossa dal PM ricorrente, invece, si fonda sull'applicazione dell'art. 40 c.p., comma 2, ossia muove un rimprovero penale agli imputati a titolo di responsabilità per omesso impedimento dell'evento. La costruzione giuridico - concettuale operata dal PM è, tuttavia, incompatibile con la natura giuridica della fattispecie contravvenzionale in esame. Ed invero, il reato di uso illecito di beni culturali è reato di pura condotta e non di evento, sicché non è ipotizzabile in relazione ad esso una responsabilità da causalità omissiva.
Ciò lo si desume dall'impiego del verbo "destinare" che, all'evidenza, evoca una condotta commissiva a forma vincolata, di per sè incompatibile con il disposto del capoverso dell'art. 40 c.p., in relazione al quale il legislatore ha introdotto un requisito concernente le sole fattispecie a forma libera, precisando che non impedire l'evento equivale a cagionarlo, quando l'autore sia titolare dell'obbligo giuridico di impedirlo. In questo modo, nelle figure "causalmente orientate" viene introdotto un elemento extracausale di fattispecie, con la funzione di limitare la portata dell'equazione normativamente posta fra cagionare e non impedire. Al centro della questione causale si pone la possibilità, da parte dell'autore, di impedire l'evento, possibilità astratta - perché valutabile ex ante - ma non per questo identificabile con una mera responsabilità di posizione, fondata sul dovere di impedire.
Il rapporto di imputazione concerne il poter impedire, mentre il dovere concerne l'attribuzione di un preciso titolo di responsabilità. Ciò spiega la ragione per la quale, ad esempio, nell'affine materia urbanistica, con riferimento alla responsabilità degli amministratori e dirigenti comunali, si è escluso nella più recente giurisprudenza di questa Corte, che in caso di rilascio di un permesso di costruire illegittimo, sia possibile ipotizzare una responsabilità ex art. 40 cpv. per il reato edilizio di cui all'art. 44, comma 1, lett. b), D.P.R. 6.6.2001, n. 380 (Sez. 3^, n. 9281 del
26/01/2011 - dep. 09/03/2011, Bucolo, Rv. 249785). Deve, pertanto, essere affermato il seguente principio di diritto: "Il reato di uso illecito di beni culturali (D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 170,) è reato di pura condotta e non di evento, sicché non è ipotizzabile in relazione ad esso una responsabilità da causalità omissiva". 10. Può quindi essere esaminato il terzo motivo di ricorso, con cui si censura l'impugnata sentenza per aver prosciolto gli imputati dal delitto di cui all'art. 361 c.p.. Dall'esame degli atti emerge, in buona sostanza, che l'imputazione è riferibile ad una riunione svoltasi in sede di conferenza di servizi istruttoria in data 26 giugno 2006, riunione in cui si sarebbe appreso dell'illegittimità urbanistica dei padiglioni precari insistenti all'interno del compendio della Fortezza. Ora, pur ravvisandosi l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione avuto riguardo alla data in questione (prescrizione maturata alla data del 26 dicembre 2013, non potendo certamente ritenersi che il delitto di cui all'art. 361 c.p. abbia natura di reato permanente, perché - come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte - in detto reato il termine di adempimento dell'obbligo è unico, finale e non iniziale, decorso il quale l'agente non è più in grado di tenere utilmente la condotta imposta, sostanziandosi il contegno descritto in tale fattispecie nell'omettere, e cioè nel non fare, ovvero nel ritardare, ossia nel protrarre indebitamente, la denuncia, tanto che alla desistenza la legge non riconnette alcuna conseguenza giuridica, essendosi ormai verificati gli effetti - omissione o ritardo - necessari e sufficienti per la consumazione (Sez. 6^, n. 8746 del 16/06/2000 - dep. 02/08/2000, Izzi, Rv. 220750), deve ritenersi corretta la formula di proscioglimento impiegata dal GUP nella sentenza impugnata.
Ed invero, come sostenuto dal PG di udienza e dalla difesa degli imputati, in relazione al delitto in esame non emergono elementi per ritenerne la sussistenza, a fronte di un quadro variegato, complesso ed a volte contraddittorio, caratterizzato da conferenze di servizi "omissive" sulla portata della situazione, come del resto sostenuto dallo stesso PM ricorrente nell'impugnazione, nonché da annotazioni che si riferiscono ad anomalie piuttosto che a singoli episodi di reato da denunciare. Del resto, è stato già in precedenza affermato da questa Corte che l'omissione o il ritardo del pubblico ufficiale nel denunciare i fatti di reato idonei ad integrare il delitto di cui all'art. 361 c.p., si verifica solo quando il p.u. sia in grado di individuare, con sicurezza, gli elementi di un reato, mentre, qualora egli abbia il semplice sospetto di una possibile futura attività illecita, deve, ricorrendone le condizioni, semplicemente adoperarsi per impedire l'eventuale commissione del reato ma non è tenuto a presentare denuncia (Sez. 5^, n. 26081 del 04/04/2008 - dep. 30/06/2008, Martinelli, Rv. 241165). Si aggiunga, infine, per completezza, che le posizioni dei pubblici ufficiali in relazione alla fattispecie in esame sarebbero tutte coperte dalla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 384 c.p. Ed infatti, è stato già affermato da questa Corte che non è punibile, ai sensi dell'art. 384 c.p., il pubblico ufficiale che abbia omesso di denunciare (art. 361 c.p.) la realizzazione di opera edilizia in assenza di concessione, allorquando dalla denuncia derivi la sua esposizione a responsabilità penale per avere, in violazione della normativa urbanistica, autorizzato l'opera per la quale era necessaria la preventiva concessione (Sez. 6^, n. 7952 del 20/04/1995 - dep. 18/07/1995, Pasetti ed altri, Rv. 202169). Anche sotto tale profilo, pertanto, il ricorso non merita accoglimento. 11. Devono, infine, essere esaminate le doglianze di cui al quarto motivo, con cui il PM ricorrente censura le "ulteriori posizioni" richiamandosi al proscioglimento disposto dal GUP del tribunale di Firenze con riferimento agli imputati HI, IA e RI, NA, EV e bossi.
Anzitutto, quanto alla posizione HI, l'impugnazione riguarda il capo F4, reiterando l'errore di descrizione della norma violata, riferendosi, sia nel capo di imputazione che nel ricorso per cassazione ad un non meglio indicato art. 81 c.p., in relazione al quale, con censura altrettanto generica, il PM ricorrente ritiene che le omissioni e le azioni richiamate (e meglio evidenziate nell'imputazione descrittiva, contenuta alle pagg. 40 e 41 dell'impugnata sentenza) rientrerebbero nel campo di applicazione dell'art. 81 c.p., comma 2, sicché le azioni sistematiche richiamate sarebbero da ritenersi idonee per la concretizzazione della fattispecie penale.
Ora - a parte il rilievo che il PM ricorrente faccia richiamo nel testo dell'impugnazione per descrivere la tipologia di azioni ed omissione contestate ad un documento (la pag. 43 dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.) non allegato all'impugnazione di legittimità, con conseguente violazione del ed. principio di autosufficienza laddove censura il percorso motivazione dell'impugnata sentenza (v., ex multis: Sez. 4^, n. 3360 del 16/12/2009 - dep. 26/01/2010, Mutti, Rv. 246499) - appare evidente dallo stesso tenore dell'impugnazione che la censura, oltre che di difficile comprensione (non riuscendosi a comprendere a quale imputazione si riferisca la contestata "continuazione", dovendosi ritenere solo per deduzione che si sia fatta menzione all'art. 481 c.p.) si risolve in una critica puramente contestativa dell'impugnata sentenza e, nel contempo, generica ed assertiva, laddove il ricorrente sostiene che le azioni sistematiche sarebbero idonee per concretizzare la fattispecie penale (v., ad esempio: Sez. 6^, n. 8700 del 21/01/2013 - dep. 21/02/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584).
Quanto, poi, alle posizioni IA, RI e NA, può senza alcun dubbio convenirsi con la prospettazione del PG di udienza e con quanto sostenuto in sede di conclusioni dalla difesa dei tre imputati, nel senso di ritenere le stesse prospettazioni del PM ricorrente non dotate di sufficiente specificità come, ad esempio, quando lo stesso afferma nell'impugnazione proposta in questa sede che la condotta contestata agli stessi sarebbe consistita nel "mantenimento degli abusi" nel periodo in cui gli stessi erano in carica. A ciò, peraltro, si aggiunge che le violazioni per gli stessi ipotizzate, tutte contravvenzionali, risultano essersi esaurite in un arco temporale che, per il Napoleone - secondo la stessa prospettazione del PM ricorrente -, sarebbe databile tra la fine del 2002 e l'estate 2004 mentre, per gli altri due imputati, sarebbe databile quanto al IA tra il 2002 ed il 29/06/2006 e, per il IN da tale ultima data sino ad oggi. Orbene, è evidente che, quanto al Napoleone ed al IA, in relazione alla tipologia di reati contestati (D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 44 e 95 e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181), in relazione alla data di commissione dei reati, gli stessi sarebbero già coperti dalla prescrizione quinquennale maturatasi nel 2009 per il Napoleone e il 29/06/2011 per il IA, mentre, per quanto concerne il IN, non potrebbe certamente ipotizzarsi per quest'ultimo, subentrante nella carica di legale rappresentante della Firenze Fiera S.p.A., la responsabilità per gli abusi edilizi e paesaggistici asseritamente commessi in data antecedente all'assunzione della carica, ne' potendosi imputare al medesimo una responsabilità per il "mantenimento" delle strutture da altri realizzate. Infine, quanto alla posizione del EV e del bossi, in relazione ai quali vengono prospettate censure che investono la sussistenza del dolo, lo stesso PG di udienza ha evidenziato come i riferimenti operati dal PM ricorrente appaiano vaghi e generici. A ciò si aggiunga, quanto alla posizione bossi, l'incompatibilità della costruzione giuridica operata dal PM ricorrente (che imputa all'amministratore una responsabilità omissiva in relazione ad un reato, come detto, di pura condotta qual è il D.Lgs. n. 42 del 2004) e, quanto alla posizione EV, il richiamo - per vero sistematico nella struttura complessiva dell'impugnazione - alle conclusioni del c.t. del PM prof. Ventura, che renderebbe evidente l'imputazione sub A30).
Trattasi, all'evidenza, di operazione non consentita in questa sede, posto che, come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere non può avere per oggetto gli elementi acquisiti dal Pubblico Ministero ma solo la giustificazione adottata dal giudice nel valutarli e, quindi, la riconoscibilità del criterio prognostico adottato nella valutazione d'insieme degli elementi acquisiti dal P.M. per escludere che l'accusa sia sostenibile in giudizio (Sez. 2^, n. 5669 del 28/01/2014 - dep. 05/02/2014, P.M. in proc. Schiaffino e altri, Rv. 258211). 12. Il ricorso del PM dev'essere, conclusivamente, rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2014