Cass. pen., sez. II, sentenza 06/11/2001, n. 3839
CASS
Sentenza 6 novembre 2001

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In tema di "giudicato cautelare", l'eccezione di inutilizzabilità degli elementi probatori a carico dell'indagato - con conseguente inefficacia della misura custodiale - per la mancata richiesta di riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 cod. proc. pen. da parte dell'ufficio del pubblico ministero in sede, posta a fondamento dell'istanza di revoca della misura cautelare e respinta dal giudice dell'udienza preliminare, può essere legittimamente riproposta quale motivo di appello, ai sensi dell'art. 310 del codice di rito, sebbene non fosse stata dedotta in sede di riesame, in quanto la preclusione relativa al "giudicato cautelare" copre solo il dedotto e non il deducibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 06/11/2001, n. 3839
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3839
    Data del deposito : 6 novembre 2001

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