Cass. pen., sez. V, sentenza 04/04/2008, n. 26081
CASS
Sentenza 4 aprile 2008

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L'omissione o il ritardo del pubblico ufficiale nel denunciare i fatti di reato idonei ad integrare il delitto di cui all'art. 361 cod. pen. si verifica solo quando il p.u. sia in grado di individuare, con sicurezza, gli elementi di un reato, mentre, qualora egli abbia il semplice sospetto di una possibile futura attività illecita, deve, ricorrendone le condizioni, semplicemente adoperarsi per impedire l'eventuale commissione del reato ma non è tenuto a presentare denuncia.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 04/04/2008, n. 26081
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26081
Data del deposito : 4 aprile 2008

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