Sentenza 4 aprile 2008
Massime • 1
L'omissione o il ritardo del pubblico ufficiale nel denunciare i fatti di reato idonei ad integrare il delitto di cui all'art. 361 cod. pen. si verifica solo quando il p.u. sia in grado di individuare, con sicurezza, gli elementi di un reato, mentre, qualora egli abbia il semplice sospetto di una possibile futura attività illecita, deve, ricorrendone le condizioni, semplicemente adoperarsi per impedire l'eventuale commissione del reato ma non è tenuto a presentare denuncia.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/04/2008, n. 26081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26081 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 04/04/2008
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 1593
Dott. PALLA TE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO TR - Consigliere - N. 019663/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN DR, N. IL 22/08/1963;
avverso SENTENZA del 26/02/2007 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato avvocato ROMUALDI Giuseppe di Sondrio, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte di Cassazione:
OSSERVA
A seguito di appello del Procuratore della Repubblica di Sondrio avverso la sentenza del Tribunale di tale Città, che in data 19 ottobre 2004 aveva assolto AR ND, carabiniere in servizio presso il comando della stessa Città, dall'accusa di omessa denuncia di reato e di falso ideologico con riferimento ad una relazione di servizio nella quale aveva indicato per la conoscenza di determinati fatti una data ritenuta falsa, sul presupposto che in realtà tale conoscenza fosse risalente nel tempo perché fino alla spedizione della predetta relazione non aveva a disposizione elementi utili per ritenere che si stesse commettendo un reato, la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 26 febbraio 2007, condannava il AR per i reati di cui agli artt. 361 e 479 c.p.. In effetti era accaduto che due persone, presentandosi con il falso nome, come in seguito si accertava, di Di EO UG TE e Di LA TR OM, avevano richiesto alla ditta Eliolamp, ove lavorava come commessa D'AS IA, convivente del AR, timbri ed altro, tanto che la titolare della stessa, insospettitasi chiese al AR di compiere degli accertamenti al CED, indagini che davano esito negativo.
Soltanto quando il Di EO disse di essere un sostituto della DIA e di essere residente in Montagna, il AR, accertatosi che non vi era alcun Di EO sostituto procuratore della Repubblica residente in Montagna ed insospettitosi si decise ad inviare la relazione di servizio di cui si è detto ai suoi superiori. Con il ricorso per cassazione avverso tale sentenza il AR ha dedotto:
1) la manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato di omissione di rapporto non essendo vero che già a metà aprile il ricorrente fosse in possesso di elementi per sospettare la commissione di reati, sospetti che nacquero soltanto il giorno 8 maggio quando il falso Di EO si qualificò sostituto procuratore della Repubblica;
2) il vizio di motivazione in ordine al delitto di falso sia perché il problema del falso per omissione è stato posto soltanto in sede di appello e, quindi, in violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., sia perché le circostanze omesse nella relazione erano assolutamente irrilevanti;
3) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sul falso presupposto che il AR un anno dopo tali fatti fosse stato trovato in possesso di una arma, mentre, invece, la spada del padre ufficiale venne rinvenuta in seguito a perquisizione ordinata nel corso del procedimento relativo ai fatti in contestazione, o per essere più precisi al processo sorto per le accuse calunniose di NN TE, alias Di EO, che venne effettivamente condannato a tre anni e sei mesi di reclusione.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da AR ND sono fondati. In ordine al delitto di omessa denuncia di reato si deve rilevare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il pubblico ufficiale non può dirsi vincolato dall'obbligo del rapporto sino a quando non sia in grado di individuare gli elementi di un reato e di acquisire ogni altro elemento utile per la formazione del rapporto (così Cass., Sez. 1, penale, 19 febbraio 1988 - 10 maggio 1988, n. 5793, CED 178378). Insomma il pubblico ufficiale è tenuto a rispettare l'obbligo del rapporto quando abbia elementi sicuri che un reato sia stato commesso;
quando, invece, vi è il semplice sospetto di una possibile attività illecita soltanto futura, il pubblico ufficiale dovrà, se ne ricorrono le condizioni e le possibilità, adoperarsi per impedire la eventuale commissione del reato, ma non è tenuto a presentare una denuncia.
È, in definitiva, necessario che si sia verificato un fatto che già di per sè costituisca un illecito perseguibile di ufficio. Orbene in base ai principi indicati non si ravvisa alcun reato nella condotta del AR.
Come risulta dalle sentenze di merito, infatti, allo stesso verso la metà di aprile venne detto che una persona qualificatasi come De EO aveva ordinato dei timbri, ma nessuno gli precisò di cosa con precisione si trattasse;
la titolare dell'esercizio commerciale, insospettita dal comportamento dell'avventore e dalla stranezza dei timbri richiesti, avvalendosi dei rapporti di amicizia, perché il AR conviveva con una sua collaboratrice, chiese all'imputato di compiere degli accertamenti.
Il AR, che aveva accesso al CED, assunse informazioni sul nominativo indicato, ma nulla emerse di sospetto.
Soltanto il giorno otto maggio il AR seppe che il sedicente De EO si era qualificato sostituto procuratore della DIA o della DDA residente in [...]ed assunse immediate informazioni che smascherarono la illecita condotta del De EO;
il giorno 8 maggio il AR inviò la relazione di servizio riferendo i fatti ai suoi superiori.
Se tali sono i fatti, così come ricostruiti dai giudici di merito, non è possibile ravvisare il reato di omessa denuncia contestato a carico del AR, il quale, per le scarne informazioni ricevute dall'amica nel mese di aprile, non aveva elementi concreti per ritenere che fosse stato commesso un reato ne' che si stesse programmando la commissione di un illecito .
Quando il AR nel mese di maggio venne in possesso di elementi concreti che consentivano di ritenere che si stesse perpetrando un illecito, o meglio che si stessero ponendo le basi per la commissione di gravi illeciti, immediatamente inviò la dovuta relazione di servizio ai Carabinieri.
Il delitto di cui all'art. 361 c.p., pertanto, non sussiste. Quanto al delitto di falso perché nella relazione il ricorrente avrebbe omesso di riferire alcune circostanze, prescindendo dal fatto se sia o meno ravvisabile nel caso di specie un difetto di correlazione, essendo stato il falso per omissione ritenuto soltanto dal giudice di secondo grado, va detto che certamente è ravvisabile nel nostro sistema penale il ed falso per omissione, dal momento che la incompletezza di una attestazione da luogo ad una falsità ideologica ogni qualvolta il contesto espositivo dell'atto sia tale da far assumere alla omissione della informazione, relativa ad un determinato fatto, il significato di negazione della sua esistenza (vedi Cass., Sez. 5, penale, 12 dicembre 2000 - 31 gennaio 2001, n. 3898). Il reato è, invero, ravvisabile quando il pubblico ufficiale taccia dati la cui omissione non sia ultronea nell'economia dell'atto e produca il risultato di una documentazione incompleta e, comunque, contraria, anche se parzialmente, al vero (vedi Cass., Sez. 5, penale, 24 settembre 1982 - 11 novembre 1982, n. 10609). Orbene le conclusioni della Corte di merito sul punto appaiono del tutto incongrue rispetto a quanto dalla stessa prospettato e non rispettose degli indirizzi indicati.
Infatti appare del tutto illogico sostenere che sussista il falso perché il AR nella relazione del giorno 8 maggio omise di riferire di avere conosciuto il sedicente Di EO fin dal 10 aprile, circostanza quest'ultima che anche secondo la Corte di merito, appariva assolutamente neutra e non disdicevole. Appare davvero singolare che a seguito di tale valutazione - sulla quale si deve senz'altro concordare, essendo del tutto irrilevante riferire di avere conosciuto una persona che fino a quel momento non aveva commesso nulla di strano, o comunque di illecito - la Corte sia poi pervenuta ad una affermazione di responsabilità contraddicendo gli arresti giurisprudenziali segnalati . Del pari irrilevante rispetto al fatto denunciato appare la circostanza che per compiacere il desiderio di una amica, peraltro datrice di lavoro della propria convivente, il AR abbia compiuto degli accertamenti in proprio con esito negativo o che nei giorni precedenti al giorno otto maggio abbia incrociato qualche volta il Di EO presso la Eliolamp, esercizio ove il ricorrente si recava per salutare la D'AS, sua convivente che ivi prestava la sua opera. Insomma le circostanze omesse nella relazione costituiscono particolari per nulla rilevanti tenuto conto dell'oggetto della denuncia contenuta nella relazione di servizio perché non contribuivano ad una migliore cognizione del fatto illecito attribuito al sedicente De EO, come del resto aveva correttamente ritenuto il giudice di primo grado, cosicché non è possibile sostenere che nel caso di specie sia ravvisabile un falso per omissione. Il fatto contestato, pertanto, non sussiste.
L'accoglimento dei primi due motivi di impugnazione rende ovviamente superfluo l'esame del terzo motivo di ricorso.
Per tutte le ragioni indicate la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché i reati non sussistono.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti non sussistono.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2008. Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2008