Sentenza 30 ottobre 2019
Massime • 1
In tema di impugnazioni cautelari, non costituiscono atti, la cui mancata trasmissione rileva ai sensi dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., i supporti informatici riportanti le immagini e i video a contenuto pedopornografico, che rappresentano, infatti, il corpo del reato di cui all'art. 600-quater cod. pen., dovendo invece essere trasmesse al tribunale del riesame le relazioni di servizio della polizia giudiziaria descrittive del contenuto di tali supporti.
Commentario • 1
- 1. Il PM non deve trasmettere al riesame i supporti delle videoriprese se il loro contenuto è riportato negli atti di polizia giudiziaria (Cass. Pen. n. 6162/26)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 6 marzo 2026
Massima In tema di riesame delle misure cautelari personali, il pubblico ministero non è tenuto a trasmettere al tribunale del riesame i supporti informatici contenenti videoriprese utilizzate ai fini dell'applicazione della misura, quando il contenuto delle stesse risulti integralmente riportato negli atti di polizia giudiziaria o nell'ordinanza genetica. In tal caso deve ritenersi adempiuto l'obbligo di trasmissione previsto dall'art. 309, comma 5, c.p.p., poiché la ratio della norma riguarda la conoscibilità del contenuto degli atti e non la materiale trasmissione del documento. 1. Il problema processuale: quali atti devono essere trasmessi al tribunale del riesame La sentenza n. 6162 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/10/2019, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2019 |
Testo completo
169 2020 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE 84 Composta da 1645 Sent. n. Fausto Izzo -Presidente - Donatella Galterio CC 30/10/2019 - Angelo Maria Socci R.G.N. 27495/2019 Stefano Corbetta Relatore In caso di diffusione def Giuseppe Noviello presente provvedimento omettere to generat e gli altri dati Comificativ ha pronunciato la seguente norme dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quento. SENTENZA a disposto d'ufficio carte Jimposto dalla legge ☐ a richiesse sul ricorso proposto da S.F. avverso l'ordinanza del 20/06/2019 del Tribunale della libertà di Caltanissetta IL CANCELLIERE SPERTO UA DA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per i reati di cui ai capi B) e C), il rigetto nel resto;
uditi i difensori, avv. Raffaele Palermo e avv. Pier Maria Carà entrambi del foro di Caltanissetta, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Я ん RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale della libertà di Caltanissetta rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di S.F. e, per l'effetto, confermava l'ordinanza emessa in data 06/06/2019 dal g.i.p. del Tribunale di Caltanissetta, con la quale al predetto è stata applicata la custodia cautelare in carcere in relazione ai reati cui agli artt. 609-bis, 609-ter cod. pen. (capo A), commesso il 02/09/2018, nonché 600-ter cod. pen. (capo B) e 600-quater cod. pen. (capo C), commessi il 30/05/2019. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'indagato, tramite i difensori di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. Il ricorrente censura l'ordinanza impugnata, nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di perdita di nullità e perdita di efficacia della misura per l'omessa trasmissione al tribunale della libertà della documentazione fotografica e video rinvenuta nei supporti informatici sequestrati all'indagato in data 30/05/2019, in quanto, come già ritenuto dal g.i.p., detto materiale rappresenta un fondamentale elemento di riscontro alla narrazione della minore. Ad avviso del ricorrente, non sarebbe pertinente la giurisprudenza indicata dal Tribunale in tema di intercettazioni telefoniche e riprese video, in quanto, nella vicenda in esame, la documentazione sequestrata deve essere autonomamente valutata dal g.i.p. e del Tribunale del riesame, non potendo essere demandato alla p.g. il giudizio in ordine alla natura pedopornografica o meno dei documenti rivenuti nei supporti informatici sequestrati all'indagato.
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 244, 247, 253, 259, 260 e 191 cod. proc. pen. Ad avviso del ricorrente, la p.g. avrebbe ecceduto i limiti del decreto del p.m. in data 24/05/2019, procedendo al sequestro non solo del telefono cellulare, ma di tutti i dispositivi informatici e dei supporti di memoria riferibili all'indagato, sottoposti a ispezione in assenza di decreto motivato;
il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto dichiarare la nullità della perquisizione e dell'ispezione di detti dispositivi e la conseguente inutilizzabilità. Per contro, il Tribunale non si sarebbe confrontato con lo specifico motivo dedotto con l'atto di riesame, ciò che integra il vizio di carenza di motivazione.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, il provvedimento sarebbe viziato, non avendo il g.i.p. 2 compiuto un'autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, essendosi limitato a trascrivere l'esposizione delle ragioni giustificative prospettate dalla p.g. e senza visionare i video contenenti immagini asseritamente pedopornografiche. Sotto altro profilo, il ricorrente censura la motivazione laddove non avrebbe compiuto un'attenta valutazione in ordine all'attendibilità della minore, specie in relazione al fatto che, nella vigilanza di costei, si alternarono, oltre all'indagato e a D.B. anche tale M. soggetto la cui effige non è stata mostrata alla minore. Infine, si lamenta che il g.i.p. neppure avrebbe valutato in maniera autonoma la sussistenza delle esigenze cautelari, avendo riportato le prospettazioni investigative.
2.4. Con il quarto motivo si censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. Ad avviso del ricorrente, difetterebbe il requisito della gravità indiziaria, quantomeno in relazione ai delitti cui agli artt. 609-bis e 600-ter cod. pen., non essendo la minore mai stata sentita, ed essendo la prova unicamente fondata sul narrato dei genitori della persona offesa e su un riconoscimento che, ad avviso della difesa, è irrituale. Mancherebbero, in ogni caso, dei riscontri, non potendo essere utilizzabili, per le violazioni di legge sopra lamentate, gli esiti dell'attività di perquisizione e di sequestro, e non essendo state comunque rinvenute, nei dispositivi sequestrati all'indagato, foto o video ritraenti la minore.
2.5. Con il quinto motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Sostiene il ricorrente che non sarebbero sussistenti le esigenze cautelari, in quanto, per un verso, l'indagato è stato sospeso dal ruolo di volontario della Cri di Caltanissetta, ciò che farebbe cessare il pericolo di recidivanza, e, per altro verso, non sarebbe ravvisabile il pericolo di inquinamento probatorio, atteso che la p.g. ha operato due sequestri, in data 30/05/2019 e 06/06/2019, apprendendo la totalità dei dispositivi e supporti informatici nella disponibilità dell'indagato. In ogni caso, il Tribunale né ha indicato le concrete ragioni per cui la misura degli arresti domiciliari con l'utilizzo del "braccialetto elettronico" non sarebbe in grado di preservare le esigenze cautelari, né ha motivato in ordine all'attualità delle esigenze della cautela, essendo i fatti risalenti ai primi giorni di settembre 2018. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato. 3 ん 2. Il primo motivo è infondato.
2.1. Non è controverso che al tribunale del riesame siano state trasmesse le annotazioni di p.g. descrittive del materiale visionato rinvenuto nei supporti informatici sequestrati all'indagato e non anche detti supporti.
2.2. Ciò posto, come emerge dal chiaro dato testuale dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., la trasmissione al Tribunale della libertà, chiamato a pronunciarsi su un'istanza di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., riguarda gli atti di indagine su cui si fonda la misura cautelare;
nel caso di specie, il ricorrente si duole della mancata trasmissione dei supporti informatici (dvd, cd, memorie di dispositivi informatici) sequestrati all'indagato, che, a ben vedere, costituiscono "corpo del reato", in quanto, contenendo - secondo la prospettazione accusatoria - le immagini e i filmati di natura pedopornografica, sono in rapporto diretto ed immediato con l'azione delittuosa. Pertanto, ai fini del rispetto dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., vale la trasmissione delle relazioni di servizio, che descrivono le immagini e i filmati presenti sui dispositivi informatici sequestrati all'indagato, da ritenersi corpo del reato, visionate direttamente dal personale di p.g.
2.3. Va perciò affermato il seguente principio di diritto: con riferimento al reato di cui all'art. 600-quater cod. pen., i supporti informatici contenenti le immagini e i video di contenuto pedopornografico rappresentano il corpo del reato, di talché essi non possono qualificarsi "atti", la cui mancata trasmissione è rilevante ai sensi dell'art. 309, comma, 10 cod. proc. pen., dovendo piuttosto essere trasmesse al Tribunale del riesame le relazioni di p.g. descrittive del contenuto di quanto rinvenuto su detti supporti.
2.4. Orbene, nelle relazioni di servizio trasmesse al Tribunale (in particolare, le annotazioni del 31/05/2019 e del 01/06/2019) vi è la descrizione delle immagini e di filmati contenuti nel materiale sequestrato come, ad esempio, il fatto che siano ritratti bambini di entrambi | sessi senza alcun indumento addosso e nel compimento di atti sessuali di talché, sulla base di tale descrizione, la natura pedopornografica è stata apprezzata prima dal p.m., poi dal g.i.p. e dal Tribunale, fermo restando il diritto dell'indagato di contestare, attraverso gli strumenti previsti dall'ordinamento, il contenuto rappresentativo delle foto e dei filmati in esame.
3. Il secondo motivo è infondato. affermato incidentalmente l'inefficacia del vincolo reale sul materiale informatico ч 3.1. Va premesso che, con ordinanza emessa in pari data relativa alla richiesta di riesame ex art. 324 cod. proc. pen., il Tribunale del riesame ha ん 4 sequestro all'indagato, in assenza di decreto motivato di autorizzazione o di successivo decreto di convalida.
3.2. Ciò premesso, va ribadito che le categorie di nullità e inutilizzabilità non sono coincidenti ma sono concettualmente distinte e, in conseguenza di ciò, discende una diversità di disciplina, come anche recentemente ribadito dalla Corte costituzionale con la sentenza del 3 ottobre 2019, n. 219. A tal proposito, va richiamato un principio che, seppure non recente, mantiene un'indubbia validità, a tenore del quale l'inosservanza delle formalità prescritte dalla legge ai fini della legittima acquisizione della prova nel processo non è, di per sè, sufficiente a rendere quest'ultima inutilizzabile, per effetto di quanto disposto dal primo comma dell'art. 191 cod. proc. pen. Ed invero, quest'ultima norma, se ha previsto l'inutilizzabilità come sanzione di carattere generale, applicabile alle prove acquisite in violazione ai divieti probatori, non ha, per questo, eliminato lo strumento della nullità, in quanto le categorie della nullità e dell'inutilizzabilità, pur operando nell'area della patologia della prova, restano distinte e autonome, siccome correlate a diversi presupposti, la prima attenendo sempre e soltanto all'inosservanza di alcune formalità di assunzione della prova vizio che non pone il procedimento formativo o acquisitivo completamente al di fuori del parametro normativo di riferimento, ma questo non rispetta in alcuni dei suoi peculiari presupposti la seconda presupponendo, invece, la presenza di una prova "vietata" per la sua intrinseca illegittimità oggettiva, ovvero per effetto del procedimento acquisitivo, la cui manifesta illegittimità lo pone certamente al di fuori del sistema processuale (Sez. U, n. 5021 del 27/03/1996 - dep. 16/05/1996, Sala, Rv. 204644).
3.3. A quest'interpretazione si ricollega il costante indirizzo di questa Corte di legittimità - correttamente richiamato dal Tribunale e con il quale il ricorrente non si confronta secondo cui la mancata convalida del sequestro operato dalla- -polizia giudiziaria - ex art. 355 cod. proc. pen. non incide sull'utilizzazione a fini probatori delle cose sequestrate ma soltanto sulla possibilità di mantenimento del sequestro stesso: la convalida - i cui eventuali vizi devono essere fatti valere con le impugnazioni previste dagli art. 324 ss. cod. proc. pen. ha, infatti, la funzione di legittimare la sottrazione del bene sottoposto a sequestro alla sfera di appartenenza del proprietario o di chi ne abbia la disponibilità e non già di permettere l'utilizzazione processuale del bene sottoposto alla misura cautelare. (Sez. 6, n. 4328 del 02/03/1999 - dep. 07/04/1999, Abate G, Rv. 2136590; Sez. 4, n. 14854 del 27/02/2003 - dep. 31/03/2003, Ghezzi, Rv. 224391).
3.4. In altri termini, la mancata convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria comporta semplicemente la possibilità, per l'avente diritto, di richiedere la restituzione della cosa, ma non influisce sulla valutazione probatoria и da parte del giudice (Sez. 3, n. 3625 del 21/12/1998 - dep. 17/02/1999, Verrazzo L, Rv. 212522), come è avvenuto nel caso in esame.
4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
4.1. Come affermato da questa Corte di legittimità, in tema di riesame delle ordinanze cautelari personali, a seguito della riformulazione dell'art. 309 cod. proc. pen. per effetto dell'art. 11 I. 16 aprile 2015, n. 47, il tribunale del riesame provvede all'annullamento del provvedimento impugnato sia in caso di motivazione inesistente cui va equiparata quella di motivazione meramente - apparente che si risolva in mere clausole di stile - sia in caso di motivazione non autonoma rispetto alla richiesta del p.m., in ordine alle esigenze cautelari, agli indizi e agli elementi forniti dalla difesa (Sez. 5, n. 6230 del 15/10/2015 - dep. 15/02/2016, Vecchio, Rv. 266150; Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015 - dep. 11/02/2016, Calandrino, Rv. 265984; Sez. 3, n. 49175 del 27/10/2015 - dep. 14/12/2015, Grosso, Rv. 265365).
4.2. Nel caso in esame, non solo il ricorso appare generico, avendo dedotto in maniera assertiva l'omessa autonoma valutazione da parte del g.i.p. degli elementi di prova sin qui raccolti, ma, in ogni caso, il Tribunale ha rilevato come il g.l.p. non abbia affatto recepito acriticamente la richiesta cautelare e/o il contenuto dell'annotazione di p.g. del 03/06/2019, avendo espresso valutazioni dimostrative dell'effettiva e non immotivata adesione al provvedimento del p.m., come emerge alle p. 7 e ss. del provvedimento genetico, in cui il g.i.p. valorizza la valenza indiziaria delle dichiarazioni della minore, in quanto corroborate dai genitori e dal RD e dagli esiti dell'attività di perquisizione e sequestro.
5. Il quarto motivo manifestamente infondato perché articolato in fatto e, in larga parte, omette di confrontarsi con l'analitica motivazione ostesa dal Tribunale.
5.1. Deve premettersi, con riguardo ai limiti entro i quali la Corte di cassazione può esercitare il sindacato di legittimità sulla motivazione delle ordinanze applicative di misure cautelari personali, che, secondo l'orientamento S che il Collegio condivide e reputa attuale anche all'esito delle modifiche normative che hanno interessato l'art. 606 cod. proc. pen. (cui l'art. 311 cod. proc. pen. implicitamente rinvia), nei casi in cui sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta "il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della h motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate" (Cass., Sez. un., sentenza n. 11 del 22/3/2000, Rv. 215828; nel medesimo senso, dopo la novella dell'art. 606 cod. proc. pen., Sez. IV, sentenza 'n. 22500 del 3/5/2007, Rv. 237012). Considerato che la richiesta di cui all'art. 309 cod. proc. pen., quale mezzo di impugnazione sia pure atipico, ha la specifica funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e al presupposti ai quali subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo (Cass., Sez. Un., sentenza n. 11 dell'8/7/1994, Rv. 198212), si è evidenziato che, dal punto di vista strutturale, la motivazione della decisione del Tribunale del riesame deve essere conformata al modello delineato dall'art. 292 cod. proc. pen., che ricalca il modulo configurato dall'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, che non è fondata su prove ma su indizi e tende all'accertamento non di responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza (Cass., Sez. Un., sentenza n. 11 del 21/4/1995, Rv. 202002). Più recentemente, si è osservato, che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la carenza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato, ma non anche quando proponga censure che riguardino la ricostruzione dei fatti accolta nel provvedimento impugnato, risolvendosi in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass., Sez. 5^, sentenza n. 46124 dell'8/10/2008, Rv. 241997; Sez. 6^, sentenza n. 11194 dell'8/3/2012, Rv. 252178), sempre che detta ricostruzione non sia decisivamente inficiata da documentati travisamenti.
5.2. Nel caso di specie, il Tribunale, con motivazione esente da illogicitá manifesta, ha ravvisato la sussistenza della gravità indiziaria in relazione non solo del delitto di violenza sessuale, ma anche della commissione del delitto di cui all'art. 609-ter, comma 3, c.p., in relazione al rinvenimento di tracce del software denominato "bit-torrent" (utilizzato per la condivisione e lo scaricamento on line di file) e di files di scaricamento e condivisione identificati con l'acronimo "pthc" (pre teen hard core), a dimostrazione dell'avvenuta ricerca pedopornografiche nei dispositivi sequestrati all'indagato. G e condivisione di materiale pedopornografico, e del delitto di ci all'art. 600- quater, comma 2, cod. pen. stante il rinvenimento di quasi duemila immagini ん 7 5.3. Il Tribunale si è poi confrontato con le deduzioni difensive, qui riproposte, incentrate sul fatto che la minore non sia stata escussa e che non sia stata esaminato tale M. il terzo volontario della CRI che si era alternato nella sorveglianza della minore la notte del fatto. Quanto al primo profilo, il Tribunale ha evidenziato come, in questa fase cautelare, l'omessa escussione della minore non incide sulla gravità indiziaria a carico del S.F. stante le concordanti dichiarazioni rese dai soggetti a cui, in tempi diversi, nell'immediatezza la ragazzina aveva riferito l'accaduto, ossia al capo scout e, dopo qualche ora, ai genitori che erano venuta a prenderla al campo. In relazione al secondo aspetto, il Tribunale ha osservato come la minore, senza esitazione alcuna, abbia riconosciuto nel S.F. l'autore dell'abuso, sia direttamente, sia in fotografia, confermando tale riconoscimento anche dopo aver visto la foto dell'altro volontario che aveva vigilato sulla minore, che pure presenta tratti somatici simili a quelli dell'indagato. Inoltre, quanto al coinvolgimento del terzo volontario, il Tribunale ha sottolineato come la minore abbia comunque visto anche costui e, nondimeno, non abbia mai avuto dubbi nell'indicare solo nel S.F. l'autore dei toccamenti delle parti intime subite poche ore prima.
6. Il quinto motivo è infondato.
6.1. Va ricordato che per il delitto di violenza sessuale, qualora non ricorra la circostanza attenuante della minore gravità (ipotesi esclusa nella presente vicenda), ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. vige una doppia presunzione cautelare, pur relativa, concernente, da un lato, la sussistenza delle esigenze cautelari e, dall'altro, l'adeguatezza della misura custodiale carceraria. Tale presunzione, in quanto speciale, è da ritenersi prevalente rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra e altri, Rv. 268664).
6.2. In ogni caso, il Tribunale, con valutazione fattuale logicamente motivata, ha correttamente ravvisato la sussistenza del pericolo, attuale e concreto, sia di reiterazione di analoghe condotte criminose, avendo ritenuto ininfluente la disposta sospensione dall'incarico disposta dalla Croce rossa di Caltanissetta, osservando come le modalità del fatto, commesso in danno di una minore infraquattordicenne approfittando delle sue condizioni di minorata difesa, denotino l'incapacità dell'imputato di non controllare i propria impulsi sessuali, di 8 talchè ben potrebbe commettere altri delitti della stessa specie in occasione della vita quotidiana anche non connesse allo svolgimento dell'attività di volontario della CRI;
sia di inquinamento probatorio circostanza in relazione alla quale il - ricorrente omette di confrontarsi - avendo il Tribunale valorizzato la circostanza che, in data 06/06/2019 - in occasione di esecuzione della misura la p.g. ha - operato un nuovo sequestro di materiale pedopornografico e gli hard disk rinvenuti sono risultati danneggiati mediante perforazione con un trapano. Infine, il Tribunale ha evidenziato l'inadeguatezza degli arresti domiciliari anche con utilizzo del "braccialetto elettronico", in considerazione della pericolosità dell'indagato, desumibile dal rinvenimento, presso la sua abitazione, dopo otto mesi dalla contestata violenza sessuale, di quindici dispositivi informatici contenenti ben 1.884 immagini e filmati a contenuto pedopornografico: elemento che non supera ma rafforza la presunzione cautelare sotto il profilo anche dell'adeguatezza della misura in atto.
7. Per i motivi indicati, il ricorso deve essere perciò rigettato com conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 30/10/2019. Il Consigliere estensore I Pres Stefano Corbetta Fausto Azzo и In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge. Fausto IzzoFally Il Presid DEPOSITATA IN CANCELLERA - 7 GEN 2020 CANCELLIERE ESPERTO Luaha Munigal