Cass. pen., sez. III, sentenza 30/10/2019, n. 169
CASS
Sentenza 30 ottobre 2019

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Massime1

In tema di impugnazioni cautelari, non costituiscono atti, la cui mancata trasmissione rileva ai sensi dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., i supporti informatici riportanti le immagini e i video a contenuto pedopornografico, che rappresentano, infatti, il corpo del reato di cui all'art. 600-quater cod. pen., dovendo invece essere trasmesse al tribunale del riesame le relazioni di servizio della polizia giudiziaria descrittive del contenuto di tali supporti.

Commentario1

  • 1Il PM non deve trasmettere al riesame i supporti delle videoriprese se il loro contenuto è riportato negli atti di polizia giudiziaria (Cass. Pen. n. 6162/26)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 6 marzo 2026

    Massima In tema di riesame delle misure cautelari personali, il pubblico ministero non è tenuto a trasmettere al tribunale del riesame i supporti informatici contenenti videoriprese utilizzate ai fini dell'applicazione della misura, quando il contenuto delle stesse risulti integralmente riportato negli atti di polizia giudiziaria o nell'ordinanza genetica. In tal caso deve ritenersi adempiuto l'obbligo di trasmissione previsto dall'art. 309, comma 5, c.p.p., poiché la ratio della norma riguarda la conoscibilità del contenuto degli atti e non la materiale trasmissione del documento. 1. Il problema processuale: quali atti devono essere trasmessi al tribunale del riesame La sentenza n. 6162 …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 30/10/2019, n. 169
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 169
Data del deposito : 30 ottobre 2019

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