Cass. pen., sez. III, sentenza 21/12/1998, n. 3625
CASS
Sentenza 21 dicembre 1998

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In tema di ricorso per cassazione, il difetto di motivazione può essere dedotto esclusivamente alla stregua della lettera E) del primo comma dell'art. 606 cod.proc.pen., dal momento che tale norma opera una previsione specifica, che rende, conseguentemente, inapplicabile quella di carattere generale cui si fa riferimento alla lettera C) del medesimo articolo.Il codice del 1989, infatti,modificando sul punto l'impianto del previgente ordinamento processuale, ha previsto un autonomo e limitato motivo di ricorso in sede di legittimità per vizio di motivazione.

La mancata convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria comporta semplicemente la possibilità, per l'avente diritto, di richiedere la restituzione della cosa, ma non influisce sulla valutazione probatoria da parte del giudice.

Commentario1

  • 1Perquisizione illegittima? Sequestro valido (Cass. 18438/06)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 aprile 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 21/12/1998, n. 3625
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3625
Data del deposito : 21 dicembre 1998

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