Sentenza 21 dicembre 1998
Massime • 2
In tema di ricorso per cassazione, il difetto di motivazione può essere dedotto esclusivamente alla stregua della lettera E) del primo comma dell'art. 606 cod.proc.pen., dal momento che tale norma opera una previsione specifica, che rende, conseguentemente, inapplicabile quella di carattere generale cui si fa riferimento alla lettera C) del medesimo articolo.Il codice del 1989, infatti,modificando sul punto l'impianto del previgente ordinamento processuale, ha previsto un autonomo e limitato motivo di ricorso in sede di legittimità per vizio di motivazione.
La mancata convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria comporta semplicemente la possibilità, per l'avente diritto, di richiedere la restituzione della cosa, ma non influisce sulla valutazione probatoria da parte del giudice.
Commentario • 1
- 1. Perquisizione illegittima? Sequestro valido (Cass. 18438/06)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 aprile 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/12/1998, n. 3625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3625 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 1998 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento