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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 15/12/2025, n. 2144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2144 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
II Sezione CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del dott. LU MO, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di APPELLO iscritta al n. R.G. 700/2024 e vertente
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Enrico MELLIDI ed elettivamente domiciliato in Terracina (LT), presso il suo studio sito in via Roma n. 152, Tel. e Fax. , come P.IVA_1 da procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo appellante
E
(C.F. ), quale titolare dell'agenzia CP_1 C.F._2 immobiliare “Dominio Immobiliare”, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Danilo Ciccarelli in Fondi (LT), via Onorato Gaetani I n. 10, come da procura in atto appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Terracina n.
283/2023 pubblicata il 04.09.2023.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta versate in atti e la causa è stata, all'esito, discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c. dal pagina 1 di 7 sottoscritto – in applicazione straordinaria ex art. 3 D.L. n. 117/25 – all'udienza del
15.12.2025, svoltasi con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato impugnava la Parte_1 sentenza indicata in oggetto, con la quale il Giudice di Pace di Terracina aveva respinto l'opposizione dallo stesso proposta avverso il decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Terracina n. 162/21, dichiarato immediatamente esecutivo e munito di formula esecutiva il 13.10.2021, portante ingiunzione di pagamento della somma di
€1.500,00 di cui alla fattura n. 3/21, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in favore di (C.F. ), quale titolare CP_1 C.F._2 dell'agenzia immobiliare “Dominio Immobiliare”, a titolo di provvigione dovuta a fronte dell'espletamento del relativo incarico da parte dell'opposta.
Con un primo motivo il sig. lamentava “NULLITA' DELLA Parte_1
SENTENZA PER ILLOGICA E/O INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE CIRCA LA PROVA DEL
DIRITTO ALLA PROVVIGIONE DEL MEDIATORE NONCHE' PER L'OMESSA
VALUTAZIONE DI UN FATTO STORICO PROVATO MA TRASCURATO IN PRIMO
GRADO”, censurando la decisione nella parte in cui il giudice di primo grado aveva ritenuto concluso l'affare tra esso appellante (acquirente) e il venditore, nonostante i rapporti con l'opposta si fossero “conclusi” per la mancata erogazione del mutuo e nonostante, quindi, il mancato verificarsi della relativa condizione sospensiva, evidenziando che “In tema di mediazione, se, di norma, il diritto al compenso del mediatore sorge già in caso di stipula di un contratto preliminare, tale effetto non si produce nel caso in cui gli effetti del contratto siano sospensivamente condizionati ad avvenimenti passati, presenti (cd. condizione impropria) o futuri. In tal caso, ove si accerti che la condizione non si è verificata, il mediatore non ha diritto alla provvigione” (Cass. civ., Sez. II, 09/08/2022, n. 24485), che l'atto che legava le parti e le condizionava secondo quanto espressamente scritto e sottoscritto, era e restava la proposta del 26.01.202 e che a nulla rilevava la mancata partecipazione alla fase di negoziazione e/o autorizzazione del mutuo, atto a cui l'agenzia - non essendo intermediario finanziario ma solo immobiliare - non avrebbe potuto in alcun modo partecipare.
pagina 2 di 7 Cn un secondo motivo il sig. lamentava “NULLITA' DELLA Parte_1
SENTENZA PER TOTALE TRAVISAMENTO DEL FATTO E/O TRAVISAMENTO DELLE
PROVE OSTESE DURANTE L'ISTRUTTORIA DEL PROCESSO PER ERRATA
RICOSTRUZIONE DELLA FATTISPECIE FATTUALE E CORRELATIVO VIZIO DI
MOTIVAZIONE EX ART. 132 C.P.C. IN RELAZIONE ALL'ERRONEA VALUTAZIONE
DELLE PROVE EX ARTT. 2697 C.C. E 116 C.P.C.” deducendo che nella diffida del
10.03.2021 di controparte si notava l'intimazione del pagamento della fattura n.
“25/2021”, mai precedentemente prodotta o chiesta alla parte, mentre nel successivo ricorso monitorio era stata prodotta una diversa fattura, visibilmente corretta a mano ma recante stavolta il numero “3”, (al di sotto la correzione si notava il n. “25”), senza l'anno e con evidente omissione della data di emissione, difettando del requisito per la regolare emissione del documento contabile, che ex art.21 del
DPR n. 633/1972 la fattura doveva essere datata e numerata in ordine progressivo per anno solare ed avere connotati specifici che nel caso di specie mancavano del tutto, confermandosene anche l'inidoneità ex art. 633 c.p.c. e che con una più attenta valutazione il Giudicante avrebbe già potuto appurare, fatta sempre salva l'insussistenza della prova del credito, l'inidoneità del titolo sottoposto alla emissione del decreto ingiuntivo, con conseguente revoca dello stesso, in accoglimento della domanda di opposizione.
Il sig. concludeva come segue: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, Parte_1 contrariis reiectis: - in via pregiudiziale e cautelare, sospendere ex art. 283 c.p.c. la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto, atteso altresì che la parte appellante potrebbe subire una ingiusta esecuzione;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sent. n. 293/2023 pubb.
04.09.2023 Dr. Tudino, emessa dal Giudice di Pace di Terracina nel giudizio rg
1139/2023, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “a) revocare e/o dichiarare l'invalidità e/o
l'inammissibilità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per difetto assoluto dei presupposti previsti dagli artt. 633 e segg. c.p.c.; b) revocare e/o dichiarare l'invalidità
e/o l'inammissibilità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per l'insussistenza
e/o l'inesistenza di credito liquido, certo ed esigibile;
c) revocare e/o dichiarare
pagina 3 di 7 l'invalidità e/o l'inammissibilità e/o l'inefficacia del pedissequo precetto connesso al medesimo decreto ingiuntivo opposto;
dichiarare la totale insussistenza del credito dedotto nell'opposto decreto ingiuntivo e richiesto dal ricorrente del procedimento monitorio e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti dell'attore- opponente per i motivi suesposti e per tutto quanto provato anche in corso di causa;
rigettare totalmente le avverse eccezioni ed deduzioni nonché ogni pretesa creditoria di parte opposta e, per l'effetto, revocare comunque il decreto ingiuntivo opposto ed il pedissequo e collegato atto di precetto;
condannare l'opposta agenzia immobiliare al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria per la somma di €.5.000,00 ovvero nei limiti del valore di competenza del Giudice di pace adito e/o comunque anche nella minor somma che il Giudicante ritenga di giustizia, nonché anche in via equitativa ex art. 96 c.p.c. comma 3. In via subordinata: revocare e/o dichiarare
l'invalidità e/o l'inammissibilità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e dichiarare l'insussistenza del credito dedotto nell'opposto decreto ingiuntivo e nell'atto di precetto e, conseguentemente, ridurne l'importo in parte qua nei limiti di quanto verrà ritenuto provato in corso di causa;
in caso di conferma del D.I. opposto e del relativo atto di precetto, condannare l'opponente al pagamento dei diversi importi rispetto a quelli dedotti nel D.I. opposto, così come verranno ritenuti provati in corso di causa.”- conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Giudice di Pace di Terracina per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- in via subordinata: annullare e/o riformare parzialmente la sentenza nei limiti in cui si ritiene raggiunta la prova, con ogni conseguenziale statuizione di legge e, per l'effetto, ridurre comunque l'importo di cui al credito ex adverso vantato;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
(C.F. ), quale titolare dell'agenzia CP_1 C.F._2 immobiliare “Dominio Immobiliare”, costituitasi in giudizio, contestava integralmente l'appello siccome in fatto e in diritto, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
l'On.le Giudice di Pace, contrariis reiectis, così provvedere: IN VIA CAUTELARE: rigettare l'avversa istanza ex art. 283 c.p.c. in quanto inammissibile ed infondata per difetto dei presupposti di legge;
IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'appello, per i motivi sopra evidenziati;
NEL MERITO: rigettare
pagina 4 di 7 l'avverso appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, con ulteriore effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado;
IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi in cui l'On.le Giudice ritenesse non sussistere il diritto alla provvigione in capo all'odierna opposta, si richiede il rimborso delle spese sostenute ai sensi dell'art. 1756
c.c., da determinarsi anche in via equitativa. Con vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore il quale si dichiara antistatario”.
Era sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza e la causa, di natura documentale, era inizialmente rinviata per discussione orale al 10.03.2026.
Il sottoscritto – in applicazione straordinaria ex art. 3 D.L. n. 117/25 – anticipava, peraltro, l'udienza al 15.12.2025, disponendo che la stessa si svolgesse in forma cartolare ex art. 127ter c.p.c. e, all'esito, trattenendo la causa in decisione sulle conclusioni depositate dalle parti.
Tanto premesso, il primo motivo di appello è fondato e deve essere accolto.
Ed invero, in tema di diritto del mediatore alla provvigione per l'ipotesi di stipula di contratto preliminare sottoposto a condizione sospensiva la giurisprudenza è, in effetti, dell'avviso che “…se, di norma, il diritto al compenso del mediatore sorge già in caso di stipula di un contratto preliminare, tale effetto non si produce nel caso in cui gli effetti del contratto siano sospensivamente condizionati ad avvenimenti passati, presenti (cd. condizione impropria) o futuri. In tal caso, ove si accerti che la condizione non si è verificata, il mediatore non ha diritto alla provvigione” (Cass. civ., Sez. II, 09/08/2022, n. 24485).
Applicando tali coordinate ermeneutiche, il giudice avrebbe dovuto negare il diritto dell'opposta alla provvigione e, quindi, accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo: il preliminare di vendita per la cui conclusione la sig.ra CP_1 aveva prestato la propria opera in favore del sig. era stato, infatti, Parte_1 sottoposto – come riscontrato dallo stesso giudice di primo grado (v. a pag. 2 della sentenza) a condizione sospensiva costituita dall'erogazione del mutuo da parte della banca;
condizione pacificamente non verificatasi “per ragioni di natura amministrativa che esulavano dalla volontà delle parti”, con conseguente mancata maturazione del diritto del mediatore alla provvigione.
pagina 5 di 7 Al riguardo il giudice di pace, dopo avere affermato il principio di cui sopra, finisce per ritenere – in modo, per vero, non chiaro – il contratto preliminare di che trattasi “…non sottoposto ad alcuna condizione” poiché la condizione sospensiva, essendo stata pattuita tra promissario acquirente e promittente venditore, non sarebbe opponibile all'appellata.
Tuttavia, il principio sopra richiamato espresso dalla Cassazione condiziona, nel caso che ci occupa, l'insorgenza del diritto del mediatore alla provvigione al mero verificarsi della condizione sospensiva, a nulla rilevando il fatto che il mediatore non abbia partecipato alla relativa pattuizione (e non potrebbe essere altrimenti, trattandosi di accordo “interno” al promissario acquirente e al promittente venditore, cui il mediatore resta necessariamente – ed inevitabilmente – estraneo).
Ne discende che, in accoglimento del primo motivo di appello (che comporta l'assorbimento del secondo motivo) e previa integrale riforma dell'impugnata decisione, l'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo del Parte_1
Tribunale di Terracina n. 162/21 dovrà essere accolta – attesa la non spettanza, in capo alla della pretesa creditoria dalla stessa azionata in sede monitoria - con CP_1 conseguente ed inevitabile revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite relative a entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto (quanto al presente grado) dell'assenza di fase istruttoria e note conclusive.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza disattesa o assorbita, così dispone:
• in accoglimento dell'appello e previa integrale riforma della sentenza del
Giudice di Pace di Terracina n. 283/2023 pubblicata il 04.09.2023, accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo del Parte_1
Tribunale di Terracina n. 162/21 – attesa la non spettanza, in capo a
(C.F. ), quale titolare dell'agenzia CP_1 C.F._2 immobiliare “Dominio Immobiliare”, della pretesa creditoria dalla stessa azionata in sede monitoria – revocando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 6 di 7 • condanna parte appellata a rifondere a parte appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida quanto al primo grado in complessivi €1.390,00, di cui €1.265,00 a titolo di compensi professionali ed €125,00 per esborsi e quanto al presente grado in complessivi €1.450,00, di cui €1.276,00 a titolo di compensi professionali ed €174,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 e oltre a IVA e CPA come per legge.
Latina, 15.12.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
LU MO
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
II Sezione CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del dott. LU MO, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di APPELLO iscritta al n. R.G. 700/2024 e vertente
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Enrico MELLIDI ed elettivamente domiciliato in Terracina (LT), presso il suo studio sito in via Roma n. 152, Tel. e Fax. , come P.IVA_1 da procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo appellante
E
(C.F. ), quale titolare dell'agenzia CP_1 C.F._2 immobiliare “Dominio Immobiliare”, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Danilo Ciccarelli in Fondi (LT), via Onorato Gaetani I n. 10, come da procura in atto appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Terracina n.
283/2023 pubblicata il 04.09.2023.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta versate in atti e la causa è stata, all'esito, discussa e decisa ex art. 281sexies c.p.c. dal pagina 1 di 7 sottoscritto – in applicazione straordinaria ex art. 3 D.L. n. 117/25 – all'udienza del
15.12.2025, svoltasi con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato impugnava la Parte_1 sentenza indicata in oggetto, con la quale il Giudice di Pace di Terracina aveva respinto l'opposizione dallo stesso proposta avverso il decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Terracina n. 162/21, dichiarato immediatamente esecutivo e munito di formula esecutiva il 13.10.2021, portante ingiunzione di pagamento della somma di
€1.500,00 di cui alla fattura n. 3/21, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in favore di (C.F. ), quale titolare CP_1 C.F._2 dell'agenzia immobiliare “Dominio Immobiliare”, a titolo di provvigione dovuta a fronte dell'espletamento del relativo incarico da parte dell'opposta.
Con un primo motivo il sig. lamentava “NULLITA' DELLA Parte_1
SENTENZA PER ILLOGICA E/O INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE CIRCA LA PROVA DEL
DIRITTO ALLA PROVVIGIONE DEL MEDIATORE NONCHE' PER L'OMESSA
VALUTAZIONE DI UN FATTO STORICO PROVATO MA TRASCURATO IN PRIMO
GRADO”, censurando la decisione nella parte in cui il giudice di primo grado aveva ritenuto concluso l'affare tra esso appellante (acquirente) e il venditore, nonostante i rapporti con l'opposta si fossero “conclusi” per la mancata erogazione del mutuo e nonostante, quindi, il mancato verificarsi della relativa condizione sospensiva, evidenziando che “In tema di mediazione, se, di norma, il diritto al compenso del mediatore sorge già in caso di stipula di un contratto preliminare, tale effetto non si produce nel caso in cui gli effetti del contratto siano sospensivamente condizionati ad avvenimenti passati, presenti (cd. condizione impropria) o futuri. In tal caso, ove si accerti che la condizione non si è verificata, il mediatore non ha diritto alla provvigione” (Cass. civ., Sez. II, 09/08/2022, n. 24485), che l'atto che legava le parti e le condizionava secondo quanto espressamente scritto e sottoscritto, era e restava la proposta del 26.01.202 e che a nulla rilevava la mancata partecipazione alla fase di negoziazione e/o autorizzazione del mutuo, atto a cui l'agenzia - non essendo intermediario finanziario ma solo immobiliare - non avrebbe potuto in alcun modo partecipare.
pagina 2 di 7 Cn un secondo motivo il sig. lamentava “NULLITA' DELLA Parte_1
SENTENZA PER TOTALE TRAVISAMENTO DEL FATTO E/O TRAVISAMENTO DELLE
PROVE OSTESE DURANTE L'ISTRUTTORIA DEL PROCESSO PER ERRATA
RICOSTRUZIONE DELLA FATTISPECIE FATTUALE E CORRELATIVO VIZIO DI
MOTIVAZIONE EX ART. 132 C.P.C. IN RELAZIONE ALL'ERRONEA VALUTAZIONE
DELLE PROVE EX ARTT. 2697 C.C. E 116 C.P.C.” deducendo che nella diffida del
10.03.2021 di controparte si notava l'intimazione del pagamento della fattura n.
“25/2021”, mai precedentemente prodotta o chiesta alla parte, mentre nel successivo ricorso monitorio era stata prodotta una diversa fattura, visibilmente corretta a mano ma recante stavolta il numero “3”, (al di sotto la correzione si notava il n. “25”), senza l'anno e con evidente omissione della data di emissione, difettando del requisito per la regolare emissione del documento contabile, che ex art.21 del
DPR n. 633/1972 la fattura doveva essere datata e numerata in ordine progressivo per anno solare ed avere connotati specifici che nel caso di specie mancavano del tutto, confermandosene anche l'inidoneità ex art. 633 c.p.c. e che con una più attenta valutazione il Giudicante avrebbe già potuto appurare, fatta sempre salva l'insussistenza della prova del credito, l'inidoneità del titolo sottoposto alla emissione del decreto ingiuntivo, con conseguente revoca dello stesso, in accoglimento della domanda di opposizione.
Il sig. concludeva come segue: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, Parte_1 contrariis reiectis: - in via pregiudiziale e cautelare, sospendere ex art. 283 c.p.c. la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto, atteso altresì che la parte appellante potrebbe subire una ingiusta esecuzione;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sent. n. 293/2023 pubb.
04.09.2023 Dr. Tudino, emessa dal Giudice di Pace di Terracina nel giudizio rg
1139/2023, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “a) revocare e/o dichiarare l'invalidità e/o
l'inammissibilità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per difetto assoluto dei presupposti previsti dagli artt. 633 e segg. c.p.c.; b) revocare e/o dichiarare l'invalidità
e/o l'inammissibilità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per l'insussistenza
e/o l'inesistenza di credito liquido, certo ed esigibile;
c) revocare e/o dichiarare
pagina 3 di 7 l'invalidità e/o l'inammissibilità e/o l'inefficacia del pedissequo precetto connesso al medesimo decreto ingiuntivo opposto;
dichiarare la totale insussistenza del credito dedotto nell'opposto decreto ingiuntivo e richiesto dal ricorrente del procedimento monitorio e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti dell'attore- opponente per i motivi suesposti e per tutto quanto provato anche in corso di causa;
rigettare totalmente le avverse eccezioni ed deduzioni nonché ogni pretesa creditoria di parte opposta e, per l'effetto, revocare comunque il decreto ingiuntivo opposto ed il pedissequo e collegato atto di precetto;
condannare l'opposta agenzia immobiliare al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria per la somma di €.5.000,00 ovvero nei limiti del valore di competenza del Giudice di pace adito e/o comunque anche nella minor somma che il Giudicante ritenga di giustizia, nonché anche in via equitativa ex art. 96 c.p.c. comma 3. In via subordinata: revocare e/o dichiarare
l'invalidità e/o l'inammissibilità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e dichiarare l'insussistenza del credito dedotto nell'opposto decreto ingiuntivo e nell'atto di precetto e, conseguentemente, ridurne l'importo in parte qua nei limiti di quanto verrà ritenuto provato in corso di causa;
in caso di conferma del D.I. opposto e del relativo atto di precetto, condannare l'opponente al pagamento dei diversi importi rispetto a quelli dedotti nel D.I. opposto, così come verranno ritenuti provati in corso di causa.”- conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Giudice di Pace di Terracina per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- in via subordinata: annullare e/o riformare parzialmente la sentenza nei limiti in cui si ritiene raggiunta la prova, con ogni conseguenziale statuizione di legge e, per l'effetto, ridurre comunque l'importo di cui al credito ex adverso vantato;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
(C.F. ), quale titolare dell'agenzia CP_1 C.F._2 immobiliare “Dominio Immobiliare”, costituitasi in giudizio, contestava integralmente l'appello siccome in fatto e in diritto, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
l'On.le Giudice di Pace, contrariis reiectis, così provvedere: IN VIA CAUTELARE: rigettare l'avversa istanza ex art. 283 c.p.c. in quanto inammissibile ed infondata per difetto dei presupposti di legge;
IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'appello, per i motivi sopra evidenziati;
NEL MERITO: rigettare
pagina 4 di 7 l'avverso appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, con ulteriore effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado;
IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi in cui l'On.le Giudice ritenesse non sussistere il diritto alla provvigione in capo all'odierna opposta, si richiede il rimborso delle spese sostenute ai sensi dell'art. 1756
c.c., da determinarsi anche in via equitativa. Con vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore il quale si dichiara antistatario”.
Era sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza e la causa, di natura documentale, era inizialmente rinviata per discussione orale al 10.03.2026.
Il sottoscritto – in applicazione straordinaria ex art. 3 D.L. n. 117/25 – anticipava, peraltro, l'udienza al 15.12.2025, disponendo che la stessa si svolgesse in forma cartolare ex art. 127ter c.p.c. e, all'esito, trattenendo la causa in decisione sulle conclusioni depositate dalle parti.
Tanto premesso, il primo motivo di appello è fondato e deve essere accolto.
Ed invero, in tema di diritto del mediatore alla provvigione per l'ipotesi di stipula di contratto preliminare sottoposto a condizione sospensiva la giurisprudenza è, in effetti, dell'avviso che “…se, di norma, il diritto al compenso del mediatore sorge già in caso di stipula di un contratto preliminare, tale effetto non si produce nel caso in cui gli effetti del contratto siano sospensivamente condizionati ad avvenimenti passati, presenti (cd. condizione impropria) o futuri. In tal caso, ove si accerti che la condizione non si è verificata, il mediatore non ha diritto alla provvigione” (Cass. civ., Sez. II, 09/08/2022, n. 24485).
Applicando tali coordinate ermeneutiche, il giudice avrebbe dovuto negare il diritto dell'opposta alla provvigione e, quindi, accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo: il preliminare di vendita per la cui conclusione la sig.ra CP_1 aveva prestato la propria opera in favore del sig. era stato, infatti, Parte_1 sottoposto – come riscontrato dallo stesso giudice di primo grado (v. a pag. 2 della sentenza) a condizione sospensiva costituita dall'erogazione del mutuo da parte della banca;
condizione pacificamente non verificatasi “per ragioni di natura amministrativa che esulavano dalla volontà delle parti”, con conseguente mancata maturazione del diritto del mediatore alla provvigione.
pagina 5 di 7 Al riguardo il giudice di pace, dopo avere affermato il principio di cui sopra, finisce per ritenere – in modo, per vero, non chiaro – il contratto preliminare di che trattasi “…non sottoposto ad alcuna condizione” poiché la condizione sospensiva, essendo stata pattuita tra promissario acquirente e promittente venditore, non sarebbe opponibile all'appellata.
Tuttavia, il principio sopra richiamato espresso dalla Cassazione condiziona, nel caso che ci occupa, l'insorgenza del diritto del mediatore alla provvigione al mero verificarsi della condizione sospensiva, a nulla rilevando il fatto che il mediatore non abbia partecipato alla relativa pattuizione (e non potrebbe essere altrimenti, trattandosi di accordo “interno” al promissario acquirente e al promittente venditore, cui il mediatore resta necessariamente – ed inevitabilmente – estraneo).
Ne discende che, in accoglimento del primo motivo di appello (che comporta l'assorbimento del secondo motivo) e previa integrale riforma dell'impugnata decisione, l'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo del Parte_1
Tribunale di Terracina n. 162/21 dovrà essere accolta – attesa la non spettanza, in capo alla della pretesa creditoria dalla stessa azionata in sede monitoria - con CP_1 conseguente ed inevitabile revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite relative a entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto (quanto al presente grado) dell'assenza di fase istruttoria e note conclusive.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza disattesa o assorbita, così dispone:
• in accoglimento dell'appello e previa integrale riforma della sentenza del
Giudice di Pace di Terracina n. 283/2023 pubblicata il 04.09.2023, accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo del Parte_1
Tribunale di Terracina n. 162/21 – attesa la non spettanza, in capo a
(C.F. ), quale titolare dell'agenzia CP_1 C.F._2 immobiliare “Dominio Immobiliare”, della pretesa creditoria dalla stessa azionata in sede monitoria – revocando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 6 di 7 • condanna parte appellata a rifondere a parte appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida quanto al primo grado in complessivi €1.390,00, di cui €1.265,00 a titolo di compensi professionali ed €125,00 per esborsi e quanto al presente grado in complessivi €1.450,00, di cui €1.276,00 a titolo di compensi professionali ed €174,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 e oltre a IVA e CPA come per legge.
Latina, 15.12.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
LU MO
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