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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 16/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 148/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 148/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 16 gennaio 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per parte ricorrente l'avv. Zanaboni Cinzia per l' l'avv. Massimiliano Minicucci CP_1
i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies secondo comma disp att cpc.
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e alle deduzioni a verbale tutte;
rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 148/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ZANABONI CINZIA Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO e dell'avv. CP_1 P.IVA_2
FUNARI ALESSANDRO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 351 2022 Parte_1
CP_ 00016235 05 000 notificato dall' in data 17.1.2023 per l'importo complessivo di € 54.076,17
(comprensivo di somma capitale, interessi, sanzioni, spese di notifica ed oneri di riscossione ) a titolo di contributi accertati dal verbale ispettivo n. 2018003003/DDL del 06.08.2018 e relativi al periodo dal
1.1.2013 al 30.11.2017 deducendo la prescrizione del credito contributivo per il periodo antecedente all'ultimo trimestre 2017 (il cui pagamento scadeva il 16.12.2017), la violazione dell'art 3 comma 4 legge
183/2010 e degli articoli 5, terzo ed ultimo comma, D.Lvo n.375/1995, nonché il rispetto del CCNL e conseguentemente l'inesistenza del debito contributivo. CP_
2. Si è costituito in giudizio tardivamente l che ha contestato l'eccezione di prescrizione e concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. La causa, istruita per documenti, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale. CP_
4. Preliminarmente deve essere revocata la declaratoria di contumacia dell resa all'udienza del
10.10.2023.
5. E' pacifico tra le parti (e comunque risulta dagli atti) che il credito oggetto dell'avviso di addebito impugnato (notificato in data 17.1.2023) riguarda i contributi, le sanzioni e le somme aggiuntive relative al periodo dal 1.1.2013 al 30.11.2017.
1 6. Non è altresì contestato che il verbale ispettivo con il quale è stato per la prima volta accertato il debito contributivo e che costituisce atto interruttivo del debitore (cfr. Cass. n. 24858/2022), è stato notificato alla società e agli amministratori fra il 16 e il 20 agosto 2018.
7. Pertanto in assenza di precedenti atti interruttivi della prescrizione, indubbiamente prescritti sono i contributi, le sanzioni e gli accessori dovuti per il periodo antecedente al 16 agosto 2013; irrilevante è CP_ invece la normativa speciale COVID genericamente richiamata dall perché intervenuta successivamente alla notifica del verbale di accertamento, quando cioè la prescrizione era matura nei limiti suddetti.
8. Diversamente, non può dirsi maturata la prescrizione per i contributi richiesti per il periodo successivo, atteso che l'avviso di addebito è stato notificato il 17.1.2023, ovvero entro il successivo quinquennio a decorrere dalla notifica del verbale di accertamento.
9. E' altresì pacifico che l'avviso di addebito di cui è causa ha ad oggetto pretese contributive diverse da quelle dell'atto impositivo annullato con sentenza dell'intestato Tribunale 64/2022 richiamata in ricorso (cfr pag. 3 ric.: “ A seguito di un'unica ispezione iniziata il 14 Dicembre 2017 e conclusasi il 06 Agosto 2018, CP_ l ha emesso due verbali di accertamento e notificazione: il n.2018003003, da cui è scaturito l'avviso di addebito oggetto del presente procedimento, ed il n°2018003001, il cui conseguente avviso di addebito ha già formato oggetto di altro ricorso giurisdizionale dinanzi all'intestato Tribunale e si è concluso in senso favorevole al contribuente con l'annullamento dell'atto impugnato (doc.05). Tale circostanza è stata CP_ rappresentata all' dal Dott. il quale, a seguito della notifica dell'Avviso di addebito n. Persona_1
351 2022 00016235 05 000, ha invitato l a prendere atto della sentenza passata in giudicato già CP_2 emessa dal Tribunale di Livorno in relazione ai medesimi profili di accertamento dapprima riferiti ai dipendenti assunti con qualifica di impiegati ed ora ai dipendenti assunti con la qualifica di operai, con conseguente richiesta di annullamento dell'avviso, così da non alimentare ulteriore contenzioso”).
10. Quanto, invece alla dedotta violazione dell'art 33 (e non 3 come dedotto in ricorso) comma 4 legge
183/2010 è sufficiente rilevare che tale disposizione attiene alla regolarizzazione di illeciti amministrativi e non incide in ogni caso sul rapporto contributivo di cui, invece, è causa. Allo stesso modo priva di rilevanza e incidenza sul rapporto contributivo e sul credito oggetto dell'avviso di addebito opposto è la dedotta violazione dell'art 5, ultimo comma, D.Lgs.375/93.
11. Tanto chiarito, deve rilevarsi che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, i verbali ispettivi (con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata), costituiscono elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio
(Cass. n. 14965 del 2012).
2 12. In particolare, i verbali redatti dall'Ispettorato del Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti e i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti (cfr ex multis Cass. n. 20019/2018 e Cass. n. 8946/2020); quanto, invece, alle altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito e, in tal caso, il materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinarne la rilevanza probatoria, fermo restando che detti verbali possiedono un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (cfr. Cass. S.U. n. 916 del 1996; conf. Cass. n. 14965 del 2012, Cass. n.
n.28286 del 2019, in motivazione;
Cass. n. 24388 del 2022).
13. Ebbene nel caso di specie, gli Ispettori – previa consultazione, tra l'altro, del LUL, delle comunicazioni obbligatorie di assunzione e cessazione di lavoro, dei contratti di lavoro – hanno accertato che “per tutti i lavoratori oggetto di accertamento (01/01/2013-30/11/2017) non sono state assoggettate a contribuzione le retribuzioni previste dal CCNL operai agricoli e florovivaisti applicato dalla ditta in esame”, specificando che “per detto CCNL gli elementi della retribuzione, da prendere a base per la determinazione della retribuzione oraria da assoggettare a contribuzione sono…: .salario contrattuale, definito per singoli livelli;
generi di natura o valore corrispettivo, qualora vengano corrisposti per contratto o consuetudine;
aumenti contrattuali (se dovuti); terzo elemento, per gli operai a tempo determinato”. Di conseguenza – proseguono gli ispettori – “…tenendo conto delle tabelle retributive in vigore per il periodo oggetto di accertamento (01/01/2013-30/11/2017), si procede a: determinare le differenze retributive non assoggettate a contribuzione per i lavoratori occupati nel periodo;
calcolare la contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta a questo Istituto sulle differenze retributive sopra dette;
calcolare le somme aggiuntive dovute per il ritardato versamento dei contributi…”.
14. Ora di fronte alla puntuale ricostruzione del debito contributivo riassunta negli analitici conteggi allegati allo stesso verbale di accertamento, parte ricorrente ha allegato (cfr. docc. 6 a-e ric.) di aver remunerato i propri dipendenti con retribuzioni “a netto vincolato”, maggiorate di straordinari e “spettanze sociali e fiscali” stabiliti dalla legge, retribuzioni che sono state integralmente soggette a piena contribuzione e superiori ai livelli formalmente riconosciuti all'azienda o comunque dovuti secondo la ricostruzione degli ispettori. La società ha altresì allegato (e chiesto di provare) che per raggiungere la retribuzione concordata si è trovata costretta ad inserire nei prospetti paga la voce premio per indicare una parte della retribuzione concordata e costantemente corrisposta “per ovviare alla carenza di una voce specifica nel
3 gestionale di elaborazione paghe, con assoggettamento di quegli importi alla contribuzione prevista dalla normativa vigente negli anni 2013-2017” (cfr. capitolo 2.p. 12 ric.).
15. Effettivamente, il nominato CTU ha rilevato che “Dalla documentazione in atti emerge che la Pt_1 [...]
applica al suo interno il CCNL Imprese esercenti attività agricola con operai, con Parte_1 integrativo concordato dalla Provincia di Livorno. La società remunera tutti i suoi dipendenti con retribuzioni a netto vincolato, maggiorate di straordinari e spettanze sociali e fiscali, quali assegni fiscali e rimborsi fiscali. Per raggiungere la retribuzione di netto concordato la Società ricorrente utilizza la voce retributiva Premio, rendendola un elemento essenziale costante della retribuzione mensile…”.
16. Tale affermazione, ripetuta anche nei chiarimenti da ultimo depositati dall'ausiliario, è del tutto generica e a ben vedere non coerente con i prospetti riassuntivi allegati dallo stesso CTU al proprio elaborato.
17. Da tali prospetti, infatti, emerge un'estrema variabilità degli importi corrisposti per gli stessi lavoratori tanto a titolo di retribuzione ma soprattutto a titolo di premio;
né può dirsi che la somma del premio e della retribuzione corrisposta sempre superi l'ammontare della stessa previsto dal CCNL.
18. In ogni caso sarebbe stato onere della parte ricorrente specificare e dare puntuale prova della misura della retribuzione netta asseritamente concordata con i singoli lavoratori, al fine di dimostrare il corretto adempimento dell'obbligazione contributiva;
in assenza di tale allegazione risulta non dirimente ai fini dell'accoglimento del ricorso quanto dedotto circa i limiti del gestionale di elaborazione paghe (cfr. cap 1 e
2 ricorso, non ammessi perché generici e irrilevanti ai fini del decidere).
19. Di conseguenza, stando ai conteggi del CTU che appaiono sostanzialmente corretti, chiarito che, in assenza di più specifiche evidenze sul punto, non possono imputarsi (neanche parzialmente) a CP_ retribuzione i premi erogati ai dipendenti, deve quantificarsi il credito contributivo dell per il periodo di cui è causa nella misura di € 15.968,01, cui devono detrarsi € 1191,58 maturati nel periodo gennaio- agosto 2013 e prescritti, nonché aggiungersi le somme aggiuntive, gli accessori e le sanzioni per evasione nella misura di legge.
20. Tanto chiarito deve concludersi per l'annullamento dell'avviso di addebito opposto e per la condanna della società ricorrente al pagamento dei € 14.776,43, oltre le somme aggiuntive, gli accessori e le sanzioni per evasione nella misura di legge.
21. La reciproca soccombenza delle parti consente la compensazione delle spese di lite, ad eccezione di quelle per la CTU contabile che, liquidate con separato decreto, sono posti definitivamente a carico di parte ricorrente.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- annulla l'avviso di addebito opposto;
CP_
- condanna al pagamento a favore dell' di € 14.776,43, oltre le Parte_1 somme aggiuntive, gli accessori e le sanzioni per evasione nella misura di legge;
- pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU;
- compensa per il resto le spese di lite fra le parti.
Livorno, 16 gennaio 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
5
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 148/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 16 gennaio 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per parte ricorrente l'avv. Zanaboni Cinzia per l' l'avv. Massimiliano Minicucci CP_1
i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies secondo comma disp att cpc.
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e alle deduzioni a verbale tutte;
rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 148/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ZANABONI CINZIA Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO e dell'avv. CP_1 P.IVA_2
FUNARI ALESSANDRO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 351 2022 Parte_1
CP_ 00016235 05 000 notificato dall' in data 17.1.2023 per l'importo complessivo di € 54.076,17
(comprensivo di somma capitale, interessi, sanzioni, spese di notifica ed oneri di riscossione ) a titolo di contributi accertati dal verbale ispettivo n. 2018003003/DDL del 06.08.2018 e relativi al periodo dal
1.1.2013 al 30.11.2017 deducendo la prescrizione del credito contributivo per il periodo antecedente all'ultimo trimestre 2017 (il cui pagamento scadeva il 16.12.2017), la violazione dell'art 3 comma 4 legge
183/2010 e degli articoli 5, terzo ed ultimo comma, D.Lvo n.375/1995, nonché il rispetto del CCNL e conseguentemente l'inesistenza del debito contributivo. CP_
2. Si è costituito in giudizio tardivamente l che ha contestato l'eccezione di prescrizione e concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. La causa, istruita per documenti, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale. CP_
4. Preliminarmente deve essere revocata la declaratoria di contumacia dell resa all'udienza del
10.10.2023.
5. E' pacifico tra le parti (e comunque risulta dagli atti) che il credito oggetto dell'avviso di addebito impugnato (notificato in data 17.1.2023) riguarda i contributi, le sanzioni e le somme aggiuntive relative al periodo dal 1.1.2013 al 30.11.2017.
1 6. Non è altresì contestato che il verbale ispettivo con il quale è stato per la prima volta accertato il debito contributivo e che costituisce atto interruttivo del debitore (cfr. Cass. n. 24858/2022), è stato notificato alla società e agli amministratori fra il 16 e il 20 agosto 2018.
7. Pertanto in assenza di precedenti atti interruttivi della prescrizione, indubbiamente prescritti sono i contributi, le sanzioni e gli accessori dovuti per il periodo antecedente al 16 agosto 2013; irrilevante è CP_ invece la normativa speciale COVID genericamente richiamata dall perché intervenuta successivamente alla notifica del verbale di accertamento, quando cioè la prescrizione era matura nei limiti suddetti.
8. Diversamente, non può dirsi maturata la prescrizione per i contributi richiesti per il periodo successivo, atteso che l'avviso di addebito è stato notificato il 17.1.2023, ovvero entro il successivo quinquennio a decorrere dalla notifica del verbale di accertamento.
9. E' altresì pacifico che l'avviso di addebito di cui è causa ha ad oggetto pretese contributive diverse da quelle dell'atto impositivo annullato con sentenza dell'intestato Tribunale 64/2022 richiamata in ricorso (cfr pag. 3 ric.: “ A seguito di un'unica ispezione iniziata il 14 Dicembre 2017 e conclusasi il 06 Agosto 2018, CP_ l ha emesso due verbali di accertamento e notificazione: il n.2018003003, da cui è scaturito l'avviso di addebito oggetto del presente procedimento, ed il n°2018003001, il cui conseguente avviso di addebito ha già formato oggetto di altro ricorso giurisdizionale dinanzi all'intestato Tribunale e si è concluso in senso favorevole al contribuente con l'annullamento dell'atto impugnato (doc.05). Tale circostanza è stata CP_ rappresentata all' dal Dott. il quale, a seguito della notifica dell'Avviso di addebito n. Persona_1
351 2022 00016235 05 000, ha invitato l a prendere atto della sentenza passata in giudicato già CP_2 emessa dal Tribunale di Livorno in relazione ai medesimi profili di accertamento dapprima riferiti ai dipendenti assunti con qualifica di impiegati ed ora ai dipendenti assunti con la qualifica di operai, con conseguente richiesta di annullamento dell'avviso, così da non alimentare ulteriore contenzioso”).
10. Quanto, invece alla dedotta violazione dell'art 33 (e non 3 come dedotto in ricorso) comma 4 legge
183/2010 è sufficiente rilevare che tale disposizione attiene alla regolarizzazione di illeciti amministrativi e non incide in ogni caso sul rapporto contributivo di cui, invece, è causa. Allo stesso modo priva di rilevanza e incidenza sul rapporto contributivo e sul credito oggetto dell'avviso di addebito opposto è la dedotta violazione dell'art 5, ultimo comma, D.Lgs.375/93.
11. Tanto chiarito, deve rilevarsi che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, i verbali ispettivi (con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata), costituiscono elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio
(Cass. n. 14965 del 2012).
2 12. In particolare, i verbali redatti dall'Ispettorato del Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti e i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti (cfr ex multis Cass. n. 20019/2018 e Cass. n. 8946/2020); quanto, invece, alle altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito e, in tal caso, il materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinarne la rilevanza probatoria, fermo restando che detti verbali possiedono un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (cfr. Cass. S.U. n. 916 del 1996; conf. Cass. n. 14965 del 2012, Cass. n.
n.28286 del 2019, in motivazione;
Cass. n. 24388 del 2022).
13. Ebbene nel caso di specie, gli Ispettori – previa consultazione, tra l'altro, del LUL, delle comunicazioni obbligatorie di assunzione e cessazione di lavoro, dei contratti di lavoro – hanno accertato che “per tutti i lavoratori oggetto di accertamento (01/01/2013-30/11/2017) non sono state assoggettate a contribuzione le retribuzioni previste dal CCNL operai agricoli e florovivaisti applicato dalla ditta in esame”, specificando che “per detto CCNL gli elementi della retribuzione, da prendere a base per la determinazione della retribuzione oraria da assoggettare a contribuzione sono…: .salario contrattuale, definito per singoli livelli;
generi di natura o valore corrispettivo, qualora vengano corrisposti per contratto o consuetudine;
aumenti contrattuali (se dovuti); terzo elemento, per gli operai a tempo determinato”. Di conseguenza – proseguono gli ispettori – “…tenendo conto delle tabelle retributive in vigore per il periodo oggetto di accertamento (01/01/2013-30/11/2017), si procede a: determinare le differenze retributive non assoggettate a contribuzione per i lavoratori occupati nel periodo;
calcolare la contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta a questo Istituto sulle differenze retributive sopra dette;
calcolare le somme aggiuntive dovute per il ritardato versamento dei contributi…”.
14. Ora di fronte alla puntuale ricostruzione del debito contributivo riassunta negli analitici conteggi allegati allo stesso verbale di accertamento, parte ricorrente ha allegato (cfr. docc. 6 a-e ric.) di aver remunerato i propri dipendenti con retribuzioni “a netto vincolato”, maggiorate di straordinari e “spettanze sociali e fiscali” stabiliti dalla legge, retribuzioni che sono state integralmente soggette a piena contribuzione e superiori ai livelli formalmente riconosciuti all'azienda o comunque dovuti secondo la ricostruzione degli ispettori. La società ha altresì allegato (e chiesto di provare) che per raggiungere la retribuzione concordata si è trovata costretta ad inserire nei prospetti paga la voce premio per indicare una parte della retribuzione concordata e costantemente corrisposta “per ovviare alla carenza di una voce specifica nel
3 gestionale di elaborazione paghe, con assoggettamento di quegli importi alla contribuzione prevista dalla normativa vigente negli anni 2013-2017” (cfr. capitolo 2.p. 12 ric.).
15. Effettivamente, il nominato CTU ha rilevato che “Dalla documentazione in atti emerge che la Pt_1 [...]
applica al suo interno il CCNL Imprese esercenti attività agricola con operai, con Parte_1 integrativo concordato dalla Provincia di Livorno. La società remunera tutti i suoi dipendenti con retribuzioni a netto vincolato, maggiorate di straordinari e spettanze sociali e fiscali, quali assegni fiscali e rimborsi fiscali. Per raggiungere la retribuzione di netto concordato la Società ricorrente utilizza la voce retributiva Premio, rendendola un elemento essenziale costante della retribuzione mensile…”.
16. Tale affermazione, ripetuta anche nei chiarimenti da ultimo depositati dall'ausiliario, è del tutto generica e a ben vedere non coerente con i prospetti riassuntivi allegati dallo stesso CTU al proprio elaborato.
17. Da tali prospetti, infatti, emerge un'estrema variabilità degli importi corrisposti per gli stessi lavoratori tanto a titolo di retribuzione ma soprattutto a titolo di premio;
né può dirsi che la somma del premio e della retribuzione corrisposta sempre superi l'ammontare della stessa previsto dal CCNL.
18. In ogni caso sarebbe stato onere della parte ricorrente specificare e dare puntuale prova della misura della retribuzione netta asseritamente concordata con i singoli lavoratori, al fine di dimostrare il corretto adempimento dell'obbligazione contributiva;
in assenza di tale allegazione risulta non dirimente ai fini dell'accoglimento del ricorso quanto dedotto circa i limiti del gestionale di elaborazione paghe (cfr. cap 1 e
2 ricorso, non ammessi perché generici e irrilevanti ai fini del decidere).
19. Di conseguenza, stando ai conteggi del CTU che appaiono sostanzialmente corretti, chiarito che, in assenza di più specifiche evidenze sul punto, non possono imputarsi (neanche parzialmente) a CP_ retribuzione i premi erogati ai dipendenti, deve quantificarsi il credito contributivo dell per il periodo di cui è causa nella misura di € 15.968,01, cui devono detrarsi € 1191,58 maturati nel periodo gennaio- agosto 2013 e prescritti, nonché aggiungersi le somme aggiuntive, gli accessori e le sanzioni per evasione nella misura di legge.
20. Tanto chiarito deve concludersi per l'annullamento dell'avviso di addebito opposto e per la condanna della società ricorrente al pagamento dei € 14.776,43, oltre le somme aggiuntive, gli accessori e le sanzioni per evasione nella misura di legge.
21. La reciproca soccombenza delle parti consente la compensazione delle spese di lite, ad eccezione di quelle per la CTU contabile che, liquidate con separato decreto, sono posti definitivamente a carico di parte ricorrente.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- annulla l'avviso di addebito opposto;
CP_
- condanna al pagamento a favore dell' di € 14.776,43, oltre le Parte_1 somme aggiuntive, gli accessori e le sanzioni per evasione nella misura di legge;
- pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU;
- compensa per il resto le spese di lite fra le parti.
Livorno, 16 gennaio 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
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