Sentenza 16 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/04/2002, n. 5457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5457 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2002 |
Testo completo
I L L O B 9 8 E 6 ? e E l . p N N n O I e , Z p 1 A 8 a R 9 T m 1 S EPUBBLICA ITALIANA e I - t 1 s G i E 1 s - R l 4 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A a 2 SEZIONE PRI05457 / 02 D . e h E L c T i CORTE SUPREMA DI 3 f N i 2 E d S o . E T m R A PATENTE RICORSO PER CASSAZIONE - LIMITI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G. N. 21583/98 Dott. Giovanni OLLA Dott. Giammarco Consigliere CAPPUCCIO Cron. 16495 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere MORELLI Rel. Consigliere Rep. Dott. Mario Rosario Ud. 15/01/2002 ConsigliereDott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NC CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ACCA LARENZIA 16, presso l'avvocato SAVINA STEFANIA, rappresentato e difeso dall'avvocato GALEASSO MARIO, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente -
contro
DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro MINISTERO PREFETTURA DI CUNEO, in persona del Prefetto tempore, pro tempore, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, DELLO cheSTATO, li 1'AVVOCATURA GENERALE presso rappresenta e difende ope legis;
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- controricorrenti -
1 avversO la sentenza n. 140/98 del Pretore di ALBA, depositata il 20/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2002 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI%; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto che MA ES ha impugnato per cassazione la sentenza in data 20 luglio 1998 del Vice pretore di Alba che ha respinto l'opposizione (ex art. 205 Cod. Strada) dal medesimo proposta avverso l'ordinanza del Prefetto di Cuneo, che gli aveva sospe- so la patente di guida per mesi nove a seguito di sini- stro con ferite e di contestatagli infrazione di omesso rispetto del segnale STOP;
che la Prefettura intimata non si è costituita. Rilevato che, con l'unico motivo dell'odierno ri- corso, il ES sostiene che il giudice a quo abbia erroneamente ricostruito la dinamica dell'incidente, in cui egli era stato coinvolto avendo dato credito alle risultanze di un rapporto dei Carabi- nieri, non presenti al fatto, e non tenuto conto delle 2 contrarie affermazioni di un teste oculare.
Considerato che
la censura così formulata con cui in sostanza si prospetta una diversa ricostruzione del fatto, sulla base di una differente valutazione delle risultanze, in senso più favorevole al ricorrente è all'evidenza inammissibile, per la sua irriducibilità al vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. e per ' il ciarie- l'attinenza, invece al merito della causa, same non è consentito in questa sede di legittimità; Che nulla va disposto in punto di spese della pre- sente fase di giudizio, non essendovi controparti co- stituite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Roma il 15 gennaio 2002. In Il PresidenteIl Consigliere Restensore Mario Rosario Morelli Gi anni Now fly ELLIERE Marie Do Nuzzo CAM Di Nuz20 DEPOSITATA IN CANCELLERIA 16 #. 2002 Oggi, CANCELLIERE ria Di Naz