Sentenza 23 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/07/2002, n. 10735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10735 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2002 |
Testo completo
1 0735 /02 rb o F N NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Risarciments danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 13747/99 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente Rel. Consigliere Dott. Ugo FAVARA Cron. 28341 Consigliere Dott. Roberto PREDEN - 2233 Rep. Consigliere Dott. Michele LO PIANO Ud. 05/02/02 - Consigliere Dott. Ennio MALZONE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA 1 Richiesta copia studio dal Sig. Sole sul ricorso proposto da: per diriti € 1,55 23 LUG. 2002 ZI MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA IL CANCELLIERE NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO ARLINI, difesa dall'avvocato GIUSEPPE LA SPINA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
COMUNE DI SPOLETO, in persona del Sindaco pro tempore Massimo Brumini, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CANCELLERIA NICOLO' -PORPORA 12, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO CAVALIERE, giusta delega in atti;
2002 - controricorrente 323 avverso la sentenza n. 14/99 del Tribunale di SPOLETO, emessal 17/12/98 e depositata il 21/01/99 (R.G. 86/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/02 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
(per delega Avv. udito l'Avvocato Lorenzo NARDONE Giuseppe LA SPINA); udito l'Avvocato Alberto CAVALIERE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata in data 7.12.95 AZ Norma conveniva dinanzi il Pretore di Spoleto il Comune di Spoleto per sentirlo condannare al risarcimento dei danni nella misura di lire 36.062.000, oltre rivaluta- zione a interessi. Esponeva l'attrice in citazione che il giorno 18.11.94, alle ore 21, scendendo da un mar- ciapiede era caduta terminando in un canaletto profondo 25 cm e non visibile per la scarsa illuminazione ripor- tando, in conseguenza, lesioni. Radicatosi il contrad- dittorio, si costituiva il Comune assumendo che il ca- naletto posto sotto il marciapiede di viale Trento e Trieste non costituiva una insidia;
comunque, la re- sponsabilità era, in ipotesi, della soc. Ises che cu- rava la segnaletica e la manutenzione dell'opera appal- (rifacimento del marciapiede). All'esito dellatata 2 istruttoria, il Pretore con sentenza del 27.9.97 riget- tava la domanda compensando le spese. A seguito di im- pugnazione della AZ il tribunale di Spoleto con sentenza del 21.1.99 respingeva l'appello compensando le spese. Osservava, tra l'altro, il Tribunale che andava di- sattesa, in quanto nuova, la domanda dell'appellante volta alla condanna del Comune ex art. 2050 cc. I secondi giudici ritenevano, altresì, che la So- lazzi conoscesse lo stato della strada, mentre la zona era illuminata onde era del tutto visibile il luogo F dell'incidente il che escludeva la sussistenza dell'in- sidia. Per di più, la AZ non aveva adottato alcuna cautela volta ad evitare ostacoli o altri possibili in- ciampi, causa il dislivello tra il marciapiede ed il piano sottostante. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cas- sazione la AZ affidandolo a due motivi sostenuti da memoria. Ha resistito con controricorso il Comune di Spoleto che ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo di impugnazione la AZ, de- nunziata la violazione degli artt. 2050, 2051 cc, degli 3 artt. 112, 132 n.4 cpc, nonché la insufficiente motiva- zione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, lamenta che il Tri- bunale di Spoleto abbia erroneamente affermato che la prospettazione della responsabilità del Comune dedotta ai sensi dell'art. 2050 cc sia inammissibile perché in- tegrante una nuova 'causa petendi" ed, altresì, infon- " data perché il danno non è stato cagionato dallo svol- gersi dei lavori stradali ma dallo stato della strada. La doglianza non ha fondamento. La responsabilità per l'esercizio di attività peri- colose implica l'accertamento di presupposti di fatto diversi, quanto meno in parte, da quelli propri della responsabilità per fatto illecito prevista dall'art. 2043 cc, onde la domanda che ha per oggetto l'accerta- mento del primo tipo di responsabilità deve essere con- siderata diversa e nuova rispetto a quella che ha per oggetto la normale responsabilità per fatto illecito. (cfr Cass. 2483/98). E sotto tale profilo correttamente e con adeguata motivazione i secondi giudici hanno rilevato che doveva ritenersi inammissibile la prospettazione della respon- sabilità del Comune ex art. 2050 cc dovendo considerar- si del tutto nuovo il "thema decidendum" non essendo infatti stato dedotta in primo grado la responsabilità 4 del Comune ex art. 2050 citato. Né può essere dedotta in sede di legittimità la questione della responsabilità del Comune ai sensi del- l'art.2051 cc giacchè la invocazione di questa norma postula che sia stata prospettata al giudice del merito in fatto almeno il potere di custodia del convenuto sulla cosa che ha cagionato il danno e che comunque lo stesso convenuto sia stato messo in grado, sempre nella fase di merito, di allegare e provare la esistenza del- l'eventuale caso fortuito ed il giudice di svolgere la valutazione sulla sua ricorrenza (cfr. sul punto Cass. 7938/01). Dal contenuto della sentenza impugnata si evince in modo del tutto chiaro che la AZ ha agito nei con- fronti del Comune ex art. 2043 cc invocando la sussi- stenza di una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile dante luogo alla così detta insidia о trabocchetto e tanto è sufficiente per sot- trarre la denunziata sentenza alla censura della ricor- rente. Con il secondo mezzo di annullamento la AZ, denunziata la violazione dell'art. 2043 CC, nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimen- to, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'articolo 360 cpc, lamenta che il Tribunale di Spoleto abbia errato 5 nell'accertare la insussistenza della insidia avendo dato un senso del tutto diverso alle risultanze della esperita istruttoria. Il motivo è privo di fondamento. E' noto che l'orientamento predominante di questa Corte è per la tutela dell'utente, che subisce danni conseguenti dalla omessa od insufficiente manutenzione delle strade pubbliche, ex art. 2043 cc mentre è solo minoritario quello che riconduce la responsabilità del- la P.A. alla disciplina di cui all'art. 2051 cc che ha presupposti ed oneri probatori diversi. 6 E sotto il primo profilo si osserva che la p.a. in- contra nell'esercizio del suo potere discrezionale li- miti derivanti dalle norme di legge o di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune pru- denza e diligenza ed, in particolare, dalla norma pri- maria e fondamentale del "neminem laedere" (art. 2043 cc) in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile. Nella motivazione della sentenza impugnata i giudi- ci di seconde cure hanno evidenziato che il luogo ove è 0. avvenuto l'incidente per cui è causa era abbastanza vi- sibile esistendovi, tra l'altro, un lampione proprio sul punto in cui esisteva lo scasso. I giudici di ap- 6 pello hanno, ancora, evidenziato che la AZ avrebbe A dovuto fare uso di maggiore diligenza e di particolari precauzioni dirette ad accertare il dislivello AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in gate.
3.FEB. 2006erie 4. versate €161. marciapiede ed il piano sottostante. Pacifico, quindi, che i giudici del merito hanno p. H Dirigente Area Servizi Dr. Marcello MANCIN Responsabile Servio A udiziari deciso esclusivamente con riferimento alla Dr. Mauro FLAC CHINI 3 2 bubu dettata dall'art. 2043 cc, va rilevato che il 000 E T A ha accertato in fatto che, nella specie, non R P no gli estremi della insidia stradale poiché lo scasso era visibile ed evitabile. Tale valutazione di merito esaustivamente motivata 1097 129, 11 ed esente da vizi logici ed errori in diritto, si sot- trae ad ogni critica in questa sede di legittimità. 456T 20,66 TOT. 149,77 Conclusivamente, va disatteso anche il secondo mez- zo e con esso l'intero ricorso. 8065 12150 7 Sussistono giusti motivi per compensare tra le par- 61.7 1 ti le spese del giudizio di cassazione
P.Q.M.
La Corte, terza sezione civile, rigetta il ricorso. Dichiara compensate tra le parti le spese del giu- dizio di cassazione. Così deciso in Roma il 5.2.2002 a i 2 o r l 1 l e e l C i 0 l IL CONSIGLIERE EST. A IL PRESIDENTE E e . a My favaza i R c r E n 7 a I a M L L C 0 a E s . IL CANCELLIERE C1 n s C i . t t 3 N a o Dott.ssa Maria Aiello t A D 2 a C , t i i L I s g o g p O e 7 D