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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/12/2025, n. 5603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5603 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice Onorario del Lavoro, Dott.ssa TA UA nella causa civile iscritta al n° 1951/2025 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
RO EL ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in via Salvatore Meccio n. 22.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv.to CERNIGLIARO DELIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in C/O AVVOCATURA INPS VIA
LAURANA, 59 PALERMO.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 9/12/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 10/02/2025, la sig.ra Parte_1 proponendo opposizione al D.I. n. 1380/2024, reso il 06.12.2024 e notificato in data
09.01.2025, a mezzo del quale le è stato ingiunto di provvedere al pagamento della somma di € 10.108,10, oltre interessi, spese legali e accessori di legge, per somme indebitamente percepite a titolo di ratei assegno sociale per il periodo dicembre 2003-aprile 2010 a seguito della liquidazione di altro trattamento pensionistico, convenne in giudizio l' CP_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Ritenere e dichiarare che la signora
nulla deve all' per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto. Parte_1 CP_1
Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo portante i nn. 1380/2024 D.I. e 17264/2024
1 R.G., reso il 06.12.2024 dal Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, dott. Dante Martino, notificato in data 09.01.2025, totalmente infondato in fatto ed in diritto per le ragioni tutte di cui in narrativa e, comunque, perché errato e/o non provato nell'ammontare richiesto.
Con espressa riserva di ulteriormente dedurre in relazione a quanto potrà essere eccepito ex adverso, nonché di produrre documenti ed articolare gli occorrenti mezzi istruttori.
Vinte le spese, da distrarre al sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c., che dichiara di averle anticipate e di non aver riscosso alcun compenso.”
Resistette in giudizio l' convenuto, eccependo l'infondatezza della domanda di CP_2 cui chiese il rigetto
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
Preliminarmente, si ritiene infondata l'eccezione di difetto di motivazione sollevata dalla ricorrente, stante che le questioni attinenti alla legittimità formale degli atti amministrativi sono rimesse alla giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Sempre preliminarmente, appare infondata l'eccezione di parte ricorrente circa la prescrizione della somma ingiunta.
La pretesa creditoria in questione, infatti, riguarda la ripetizione di somme relative ad una prestazione assistenziale e va, quindi, sussunta nell'alveo dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., come tale, assoggettato al termine prescrizionale decennale di cui all'art. 2946
c.c. (come recentemente affermato dalla Suprema Corte: “L'azione di ripetizione di indebito soggiace al termine di prescrizione decennale, anche qualora si discuta della ripetizione di somme versate a cadenza mensile.” (cfr. Cass. Sent. 28436/2019).
Dall'esame della documentazione in atti, infatti, si evince che in data 14.6.2010 e
7.8.2015 sono state ricevute dalla ricorrente due raccomandate con la quale l' CP_1 comunicava l'indebito (cfr. produzione convenuto). Nessuna prescrizione è, pertanto, intervenuta.
Nel merito il ricorso va parzialmente accolto.
Com'è noto la più recente giurisprudenza di legittimità, si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale, sancendo il principio secondo il quale (Cass
n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), va esclusa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi
2 generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens dell'erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Sull'esistenza di questo principio si è fondata anche la giurisprudenza della Corte
Costituzionale in materia di indebito assistenziale, allorché ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile".
Vanno, pertanto, applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un'articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici o a questioni di altra natura.
Al riguardo, la Corte Costituzionale ha pure evidenziato che “il canone dell'art. 38
Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare” (C. Cost. n. 39/1993; n. 431/1993).
Il principio generale di settore richiamato muove dalla tesi secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'
«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia»
(C.Cost. n. 1/ 2006), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile» al percettore” (C.Cost. n.431/1993).
Più in dettaglio, per il caso di prestazioni divenute indebite per il superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge, giova richiamare la seguente massima: “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad
3 esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del
09/11/2018).
Ed ancora, “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art.
38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che
l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. 13223/2020).
Il principio, ribadito dalla giurisprudenza successiva (Cass, 13915/21), può ritenersi ormai consolidato.
Orbene, applicando i suddetti principi al caso di specie, non emergono dalle allegazioni e dalla documentazione in atti elementi utili a provare il dolo e di conseguenza il venir meno dell'affidamento della ricorrente, la quale ha pacificamente percepito l'assegno sociale ed ha, altrettanto pacificamente, e non oggetto di contestazione, sempre trasmesso le dichiarazioni reddituali.
L' convenuto, infatti, non contesta l'omessa comunicazione di dati reddituali, CP_2 ma il superamento del limite di reddito per la pensione sociale, stante la liquidazione di altro trattamento pensionistico da dicembre 2003, ovvero pensione reversibilità Enasarco.
Tuttavia, non vi sono elementi per ritenere che la ricorrente, per gli anni in questione fosse consapevole, al crescere del suo reddito annuale, dell'indebita percezione dell'erogazione.
Sulla questione, si condivide quanto affermato dalla Corte D'Appello di Palermo con sentenza n. 1073/2022, secondo cui: “La Corte di Cassazione (sent. n. 13223/2020), argomentando sul procedimento di accertamento previsto dall'art. 42 d.l. 269/2003, è giunta alla conclusione che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' si CP_1 possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito, salvo il dolo
4 comprovato (che impone di escludere l'affidamento tutelabile) che non ricorre quando
l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla PA. che quindi sono conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di CP_1 accedere ai dati reddituali dichiarati onerandolo del controllo telematico.”
L'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003, infatti, onera l' della attivazione CP_1 dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito.
Nonostante ciò, invece, la ricorrente ha continuato a percepire l'assegno sociale da dicembre 2003-aprile 2010, e il primo provvedimento di accertamento delle somme indebitamente percepite è stato comunicato con raccomandata del 14/06/2010.
Cosicché la ricorrente sarebbe tenuta a restituire soltanto i ratei percepiti dopo la notifica del medesimo e non certamente quelli anteriori a tale data, non essendovi alcuna prova, il cui onere era a carico dell' , di una condotta dolosa. CP_2
Pertanto, considerato il legittimo affidamento della ricorrente e l'assenza di prove in ordine al dolo della stessa, deve escludersi, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il diritto dell' alla restituzione delle somme indebitamente percepite nel CP_1 periodo di causa.
In conclusione, il ricorso deve ritenersi parzialmente accolto e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
In ragione del parziale accoglimento, appare equo compensare per metà le spese di lite fra le parti e condannare l' al pagamento della restante metà, liquidata come in CP_1 dispositivo, disponendone la distrazione in favore dell'avv. AR RO, che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, revoca il D.I. opposto.
Dichiara compensate per metà le spese del giudizio e pone la restante metà a carico dell' , liquidandola in complessivi euro 1000,00 per compensi professionali, oltre CP_1 rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarre in favore dell'avv.
AR RO.
Così deciso in Palermo il 24/12/2025.
IL GIUDICE O.
TA UA
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice Onorario del Lavoro, Dott.ssa TA UA nella causa civile iscritta al n° 1951/2025 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
RO EL ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in via Salvatore Meccio n. 22.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv.to CERNIGLIARO DELIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in C/O AVVOCATURA INPS VIA
LAURANA, 59 PALERMO.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 9/12/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 10/02/2025, la sig.ra Parte_1 proponendo opposizione al D.I. n. 1380/2024, reso il 06.12.2024 e notificato in data
09.01.2025, a mezzo del quale le è stato ingiunto di provvedere al pagamento della somma di € 10.108,10, oltre interessi, spese legali e accessori di legge, per somme indebitamente percepite a titolo di ratei assegno sociale per il periodo dicembre 2003-aprile 2010 a seguito della liquidazione di altro trattamento pensionistico, convenne in giudizio l' CP_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Ritenere e dichiarare che la signora
nulla deve all' per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto. Parte_1 CP_1
Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo portante i nn. 1380/2024 D.I. e 17264/2024
1 R.G., reso il 06.12.2024 dal Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, dott. Dante Martino, notificato in data 09.01.2025, totalmente infondato in fatto ed in diritto per le ragioni tutte di cui in narrativa e, comunque, perché errato e/o non provato nell'ammontare richiesto.
Con espressa riserva di ulteriormente dedurre in relazione a quanto potrà essere eccepito ex adverso, nonché di produrre documenti ed articolare gli occorrenti mezzi istruttori.
Vinte le spese, da distrarre al sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c., che dichiara di averle anticipate e di non aver riscosso alcun compenso.”
Resistette in giudizio l' convenuto, eccependo l'infondatezza della domanda di CP_2 cui chiese il rigetto
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
Preliminarmente, si ritiene infondata l'eccezione di difetto di motivazione sollevata dalla ricorrente, stante che le questioni attinenti alla legittimità formale degli atti amministrativi sono rimesse alla giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Sempre preliminarmente, appare infondata l'eccezione di parte ricorrente circa la prescrizione della somma ingiunta.
La pretesa creditoria in questione, infatti, riguarda la ripetizione di somme relative ad una prestazione assistenziale e va, quindi, sussunta nell'alveo dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., come tale, assoggettato al termine prescrizionale decennale di cui all'art. 2946
c.c. (come recentemente affermato dalla Suprema Corte: “L'azione di ripetizione di indebito soggiace al termine di prescrizione decennale, anche qualora si discuta della ripetizione di somme versate a cadenza mensile.” (cfr. Cass. Sent. 28436/2019).
Dall'esame della documentazione in atti, infatti, si evince che in data 14.6.2010 e
7.8.2015 sono state ricevute dalla ricorrente due raccomandate con la quale l' CP_1 comunicava l'indebito (cfr. produzione convenuto). Nessuna prescrizione è, pertanto, intervenuta.
Nel merito il ricorso va parzialmente accolto.
Com'è noto la più recente giurisprudenza di legittimità, si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale, sancendo il principio secondo il quale (Cass
n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), va esclusa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi
2 generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens dell'erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Sull'esistenza di questo principio si è fondata anche la giurisprudenza della Corte
Costituzionale in materia di indebito assistenziale, allorché ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile".
Vanno, pertanto, applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un'articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici o a questioni di altra natura.
Al riguardo, la Corte Costituzionale ha pure evidenziato che “il canone dell'art. 38
Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare” (C. Cost. n. 39/1993; n. 431/1993).
Il principio generale di settore richiamato muove dalla tesi secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'
«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia»
(C.Cost. n. 1/ 2006), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile» al percettore” (C.Cost. n.431/1993).
Più in dettaglio, per il caso di prestazioni divenute indebite per il superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge, giova richiamare la seguente massima: “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad
3 esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del
09/11/2018).
Ed ancora, “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art.
38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che
l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. 13223/2020).
Il principio, ribadito dalla giurisprudenza successiva (Cass, 13915/21), può ritenersi ormai consolidato.
Orbene, applicando i suddetti principi al caso di specie, non emergono dalle allegazioni e dalla documentazione in atti elementi utili a provare il dolo e di conseguenza il venir meno dell'affidamento della ricorrente, la quale ha pacificamente percepito l'assegno sociale ed ha, altrettanto pacificamente, e non oggetto di contestazione, sempre trasmesso le dichiarazioni reddituali.
L' convenuto, infatti, non contesta l'omessa comunicazione di dati reddituali, CP_2 ma il superamento del limite di reddito per la pensione sociale, stante la liquidazione di altro trattamento pensionistico da dicembre 2003, ovvero pensione reversibilità Enasarco.
Tuttavia, non vi sono elementi per ritenere che la ricorrente, per gli anni in questione fosse consapevole, al crescere del suo reddito annuale, dell'indebita percezione dell'erogazione.
Sulla questione, si condivide quanto affermato dalla Corte D'Appello di Palermo con sentenza n. 1073/2022, secondo cui: “La Corte di Cassazione (sent. n. 13223/2020), argomentando sul procedimento di accertamento previsto dall'art. 42 d.l. 269/2003, è giunta alla conclusione che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' si CP_1 possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito, salvo il dolo
4 comprovato (che impone di escludere l'affidamento tutelabile) che non ricorre quando
l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla PA. che quindi sono conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di CP_1 accedere ai dati reddituali dichiarati onerandolo del controllo telematico.”
L'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003, infatti, onera l' della attivazione CP_1 dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito.
Nonostante ciò, invece, la ricorrente ha continuato a percepire l'assegno sociale da dicembre 2003-aprile 2010, e il primo provvedimento di accertamento delle somme indebitamente percepite è stato comunicato con raccomandata del 14/06/2010.
Cosicché la ricorrente sarebbe tenuta a restituire soltanto i ratei percepiti dopo la notifica del medesimo e non certamente quelli anteriori a tale data, non essendovi alcuna prova, il cui onere era a carico dell' , di una condotta dolosa. CP_2
Pertanto, considerato il legittimo affidamento della ricorrente e l'assenza di prove in ordine al dolo della stessa, deve escludersi, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il diritto dell' alla restituzione delle somme indebitamente percepite nel CP_1 periodo di causa.
In conclusione, il ricorso deve ritenersi parzialmente accolto e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
In ragione del parziale accoglimento, appare equo compensare per metà le spese di lite fra le parti e condannare l' al pagamento della restante metà, liquidata come in CP_1 dispositivo, disponendone la distrazione in favore dell'avv. AR RO, che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, revoca il D.I. opposto.
Dichiara compensate per metà le spese del giudizio e pone la restante metà a carico dell' , liquidandola in complessivi euro 1000,00 per compensi professionali, oltre CP_1 rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarre in favore dell'avv.
AR RO.
Così deciso in Palermo il 24/12/2025.
IL GIUDICE O.
TA UA
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