Articolo 56 della Legge 22 aprile 1869, n. 5026
Articolo 55Articolo 57
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15 gennaio 1870
Art. 56.

L'emissione dei buoni del Tesoro, ed il limite massimo della somma che puo' tenersene in corso, sono stabiliti dalle Leggi annuali di approvazione dei bilanci e dalle Leggi speciali.

I buoni non possono essere rilasciati che mediante l'effettivo versamento della corrispondente somma nelle Casse dello Stato.

Ferma anche per l'emissione dei buoni del Tesoro l'osservanza del riscontro preventivo della Corte dei conti, verranno date per questo ramo di gestione le norme speciali nel Regolamento.

Entrata in vigore il 15 gennaio 1870