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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/12/2025, n. 5518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5518 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1177/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
* * *
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. Gianluigi Canali, nel procedimento iscritto al n.r.g. 1177/2025, promosso da:
, nato a [...] il Parte_1
2/04/1980;
, nata a [...] Controparte_1
l'11/03/1975;
, nato a [...] il [...]; Controparte_2 tutti con il patrocinio degli avvocati Mario Antonio Angelelli e Arturo Salerni del Foro di Roma
RICORRENTI contro
, contumace Controparte_3
, Controparte_4 contumace
RESISTENTI
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENUTO
In esito all'udienza dell'11.12.2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.
* * *
RILEVATO IN FATTO
Con atto depositato il 06/02/2025, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano Persona_1 nato il [...] a [...], ed espongono che:
[...]
• (in seguito anche denominato ) si coniugava, sempre a Ceto, Persona_1 Per_2 con CP_5
• Successivamente, la famiglia emigrava in Uruguay, nel dipartimento di Florida, ove il Per_1
2/02/1901 nasceva la figlia;
Persona_3
• (o ) non rinunciava alla cittadinanza italiana;
Per_1 Per_2 Per_1
• nel 1928 si sposava con e dalla loro unione Persona_3 Persona_4
l'11/04/1940 nasceva;
Persona_5
• sposava nel 1971 e dalla loro unione nascevano due Persona_5 Controparte_6 figli:
- , nato a [...] il [...]; Parte_1
- , nata a [...] l'[...], la quale nel 2000 si Controparte_1 sposava con e il 24/09/2005 dava alla luce Persona_6 Controparte_2
.
[...]
I convenuti, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, non si sono costituti.
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato, si è limitato a prenderne visione.
Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 11.12.2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
* * *
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del e del Controparte_3 [...]
i quali, nonostante la regolare notificazione del ricorso introduttivo Controparte_4 del presente giudizio nonché del decreto di fissazione d'udienza a cura di parte ricorrente, non si sono costituiti nel presente giudizio.
Peraltro, deve essere altresì dichiarato il difetto di legittimazione passiva del
[...]
non trattandosi dell'organo dello Stato competente per la Controparte_4 concessione della cittadinanza.
Va poi premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
• lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Parte_2 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
• con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di TT LE II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
• continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
• il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
• il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
• i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
• la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
• con la Costituzione entrata in vigore l'1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
• anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
• per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
• la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1);
• l'art. 3-bis l. 91/1992, introdotto con d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74, ha stabilito che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero, anche prima della sua entrata in vigore, ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27.3.2025;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
Tale ultima disposizione non è applicabile al caso di specie, in quanto la domanda giudiziale è stata formulata entro il 27.3.2025.
La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva». È, peraltro, appena il caso di rilevare che non si applica nel presente processo la nuova disciplina in materia di riparto dell'onere della prova stabilita dall'art. 19-bis, comma 2-ter, d.lgs. 150/2011, introdotto dal d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74: trattandosi di disciplina sostanziale (sul punto, con riferimento a una fattispecie analoga in materia tributaria, cfr. Cass., sez. V, 27 luglio 2024, n. 20816), in assenza di diversa disposizione di legge, essa soggiace alla regola dell'irretroattività posta in via generale dall'art. 11 prel. c.c. e trova, pertanto, applicazione solo alle domande giudiziali presentate a partire dal 28.3.2025.
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Giova precisare che la successiva linea femminile di discendenza è costitutiva del diritto di cittadinanza iure sanguinis al pari di quella per via paterna, e non è preclusa dal matrimonio eventuale della donna con cittadino straniero e ciò – secondo i principi sanciti da Corte Cost. n. 30/1983, cit., Corte Cost. n. 87/1975, cit., e Sez. Un. n. 4466/2009, cit. - anche quando ciò sia avvenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione. In particolare, nel caso in esame, si deve riconoscere che , nata in [...] Persona_3 il 2/02/1901 da padre nato in [...] e quindi cittadino italiano, era cittadina italiana iure sanguinis e non ha perduto la cittadinanza per effetto del matrimonio con il cittadino straniero , posto Persona_4 che la sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per effetto automatico del matrimonio della donna con cittadino straniero, produce effetto (Sez. Un. 4466 e 4467 del 2009) anche per i matrimoni celebrati anteriormente alla data di entrata in vigore della Costituzione, quando gli effetti della norma incostituzionale sul diritto di cittadinanza, che costituisce status permanente e imprescrittibile, perdurino oltre l'1.1.1948. Persona_3
è, dunque, rimasta cittadina italiana nonostante il matrimonio con cittadino straniero e, a propria volta (v. Corte Cost. n. 30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1, n.1 della legge n.555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina), ha trasmesso la cittadinanza iure sanguinis ai propri figli e discendenti, anche se nati prima dell'1.1.1948.
Di contro, il non si è costituito. Controparte_3
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente (convenuto solo “formale”, che non ha dato causa alla lite, dal momento che i ritardi nella trattazione dei procedimenti di cittadinanza pendenti presso i sono ascrivibili Parte_3 ad altra amministrazione estranea a questo processo), sussisterebbero giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite (cfr. Corte cost., sent. n. 77/2018). Tuttavia, in ragione della contumacia di parte resistente, nulla va disposto al riguardo
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
• dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_4
;
[...]
• dichiara che:
, Parte_1
, Controparte_1
, Controparte_2 meglio generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
• ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere Controparte_3 agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità Consolare;
• nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 12/12/2025
Il Giudice Gianluigi Canali
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. Gianluigi Canali, nel procedimento iscritto al n.r.g. 1177/2025, promosso da:
, nato a [...] il Parte_1
2/04/1980;
, nata a [...] Controparte_1
l'11/03/1975;
, nato a [...] il [...]; Controparte_2 tutti con il patrocinio degli avvocati Mario Antonio Angelelli e Arturo Salerni del Foro di Roma
RICORRENTI contro
, contumace Controparte_3
, Controparte_4 contumace
RESISTENTI
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENUTO
In esito all'udienza dell'11.12.2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.
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RILEVATO IN FATTO
Con atto depositato il 06/02/2025, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano Persona_1 nato il [...] a [...], ed espongono che:
[...]
• (in seguito anche denominato ) si coniugava, sempre a Ceto, Persona_1 Per_2 con CP_5
• Successivamente, la famiglia emigrava in Uruguay, nel dipartimento di Florida, ove il Per_1
2/02/1901 nasceva la figlia;
Persona_3
• (o ) non rinunciava alla cittadinanza italiana;
Per_1 Per_2 Per_1
• nel 1928 si sposava con e dalla loro unione Persona_3 Persona_4
l'11/04/1940 nasceva;
Persona_5
• sposava nel 1971 e dalla loro unione nascevano due Persona_5 Controparte_6 figli:
- , nato a [...] il [...]; Parte_1
- , nata a [...] l'[...], la quale nel 2000 si Controparte_1 sposava con e il 24/09/2005 dava alla luce Persona_6 Controparte_2
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[...]
I convenuti, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, non si sono costituti.
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato, si è limitato a prenderne visione.
Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 11.12.2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
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RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del e del Controparte_3 [...]
i quali, nonostante la regolare notificazione del ricorso introduttivo Controparte_4 del presente giudizio nonché del decreto di fissazione d'udienza a cura di parte ricorrente, non si sono costituiti nel presente giudizio.
Peraltro, deve essere altresì dichiarato il difetto di legittimazione passiva del
[...]
non trattandosi dell'organo dello Stato competente per la Controparte_4 concessione della cittadinanza.
Va poi premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
• lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Parte_2 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
• con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di TT LE II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
• continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
• il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
• il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
• i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
• la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
• con la Costituzione entrata in vigore l'1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
• anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
• per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
• la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1);
• l'art. 3-bis l. 91/1992, introdotto con d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74, ha stabilito che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero, anche prima della sua entrata in vigore, ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27.3.2025;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
Tale ultima disposizione non è applicabile al caso di specie, in quanto la domanda giudiziale è stata formulata entro il 27.3.2025.
La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva». È, peraltro, appena il caso di rilevare che non si applica nel presente processo la nuova disciplina in materia di riparto dell'onere della prova stabilita dall'art. 19-bis, comma 2-ter, d.lgs. 150/2011, introdotto dal d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74: trattandosi di disciplina sostanziale (sul punto, con riferimento a una fattispecie analoga in materia tributaria, cfr. Cass., sez. V, 27 luglio 2024, n. 20816), in assenza di diversa disposizione di legge, essa soggiace alla regola dell'irretroattività posta in via generale dall'art. 11 prel. c.c. e trova, pertanto, applicazione solo alle domande giudiziali presentate a partire dal 28.3.2025.
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Giova precisare che la successiva linea femminile di discendenza è costitutiva del diritto di cittadinanza iure sanguinis al pari di quella per via paterna, e non è preclusa dal matrimonio eventuale della donna con cittadino straniero e ciò – secondo i principi sanciti da Corte Cost. n. 30/1983, cit., Corte Cost. n. 87/1975, cit., e Sez. Un. n. 4466/2009, cit. - anche quando ciò sia avvenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione. In particolare, nel caso in esame, si deve riconoscere che , nata in [...] Persona_3 il 2/02/1901 da padre nato in [...] e quindi cittadino italiano, era cittadina italiana iure sanguinis e non ha perduto la cittadinanza per effetto del matrimonio con il cittadino straniero , posto Persona_4 che la sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per effetto automatico del matrimonio della donna con cittadino straniero, produce effetto (Sez. Un. 4466 e 4467 del 2009) anche per i matrimoni celebrati anteriormente alla data di entrata in vigore della Costituzione, quando gli effetti della norma incostituzionale sul diritto di cittadinanza, che costituisce status permanente e imprescrittibile, perdurino oltre l'1.1.1948. Persona_3
è, dunque, rimasta cittadina italiana nonostante il matrimonio con cittadino straniero e, a propria volta (v. Corte Cost. n. 30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1, n.1 della legge n.555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina), ha trasmesso la cittadinanza iure sanguinis ai propri figli e discendenti, anche se nati prima dell'1.1.1948.
Di contro, il non si è costituito. Controparte_3
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente (convenuto solo “formale”, che non ha dato causa alla lite, dal momento che i ritardi nella trattazione dei procedimenti di cittadinanza pendenti presso i sono ascrivibili Parte_3 ad altra amministrazione estranea a questo processo), sussisterebbero giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite (cfr. Corte cost., sent. n. 77/2018). Tuttavia, in ragione della contumacia di parte resistente, nulla va disposto al riguardo
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
• dichiara il difetto di legittimazione passiva del Controparte_4
;
[...]
• dichiara che:
, Parte_1
, Controparte_1
, Controparte_2 meglio generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
• ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere Controparte_3 agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità Consolare;
• nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 12/12/2025
Il Giudice Gianluigi Canali