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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/07/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati:
dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice Rel. dott.ssa Simona Iavazzo Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.g.v.g. 1077/2025 avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
SALVATORE LA ROSA e FRANCESCA LA ROSA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Noto (SR) alla via Cav. di Vitt. Veneto n.23;
ricorrente
E
(C.F. ), con il patrocinio dall'avv. GIOVANNI DE CP_1 C.F._2
FELICE, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Noto (SR) alla via Filippo Tortora n.6;
ricorrente
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
All'udienza del 09.07.2025, tenutasi secondo la modalità cd. cartolare, i procuratori delle parti hanno chiesto pronunciarsi la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni stabilite tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 04.04.2025, e Parte_1
hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio CP_1
concordatario celebrato in Orta NO in data 21.09.2012. Le parti hanno dedotto: che dall'unione coniugale è nata una figlia, (nata a [...] il [...]); che le parti si sono separate Per_1
in virtù del decreto di omologa del Tribunale di Siracusa n.384/2022 del 14.10.2022, che ha omologato le condizioni concordate tra le parti;
che è Maresciallo Capo dei Parte_1
Carabinieri con un reddito di € 29.899,85 nell'anno 2021, di € 31.567,32 nell'anno 2022 e di €
31.260,57 nell'anno 2023; che è stata disoccupata fino a gennaio 2024; che la minore CP_1
insieme alla madre vive in Puglia, mentre il padre vive in Sicilia;
che entrambe le parti sono economicamente autosufficienti;
che, dall'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente nel giudizio di separazione personale, i coniugi hanno continuato a vivere separati e che non vi sono possibilità di ricostituire una comunione materiale e spirituale.
All'udienza del 14.05.2025, i coniugi, con note scritte congiunte, avendo aderito alla trattazione cartolare della causa, hanno manifestato la volontà di non volersi riconciliare e di riportarsi alle condizioni di divorzio indicate nel ricorso introduttivo del 07.03.2025 (dep. in data 04.04.2025); all'esito dell'udienza, rilevato che il ricorso era privo della sottoscrizione delle parti e che la procura alle liti conferita da ai difensori era priva della sottoscrizione della parte, la Parte_1
causa è stata rimessa sul ruolo, ai fini del deposito dei predetti documenti debitamente sottoscritti,
e rinviata all'udienza del 09.07.2025.
All'udienza del 09.07.2025 il Collegio, constatato l'avvenuto deposito dei documenti richiesti e tenuto conto delle conclusioni delle parti, ha riservato la causa per la decisione, previa acquisizione del parere – pervenuto positivo – del Pubblico Ministero.
L'istanza congiunta di divorzio proposta dalle parti deve essere accolta.
È emerso che entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dall'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, alle condizioni come da loro definite nel ricorso introduttivo.
Ricorrono, dunque, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche), ovvero:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- omologa della separazione dei coniugi intervenuta in data 14.10.2022;
- durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, e a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale;
- mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conformi a diritto e all'interesse della figlia minore appaiono le condizioni Per_1
concordate tra le parti, le quali possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Copia autentica della presente sentenza di divorzio, dopo il suo passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Trattandosi di pronuncia su domanda congiunta, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e Parte_1
, con l'intervento del P.M., così provvede: CP_1
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi anzidetti in Orta NO (FG) in data 21.09.2012 (atto n. 45, p. II, serie A, anno 2012) e successivamente trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Noto (SR)
(atto n. 22, p. II, serie B, anno 2012); 2) ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile dei Comuni suindicati per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3) dichiara efficaci le condizioni di cui al ricorso congiunto del 07.03.2025 (dep. in data
04.04.2025), che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno
15.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariangela M. Carbonelli Dott. Antonio Buccaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati:
dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice Rel. dott.ssa Simona Iavazzo Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.g.v.g. 1077/2025 avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
SALVATORE LA ROSA e FRANCESCA LA ROSA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Noto (SR) alla via Cav. di Vitt. Veneto n.23;
ricorrente
E
(C.F. ), con il patrocinio dall'avv. GIOVANNI DE CP_1 C.F._2
FELICE, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Noto (SR) alla via Filippo Tortora n.6;
ricorrente
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
All'udienza del 09.07.2025, tenutasi secondo la modalità cd. cartolare, i procuratori delle parti hanno chiesto pronunciarsi la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni stabilite tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 04.04.2025, e Parte_1
hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio CP_1
concordatario celebrato in Orta NO in data 21.09.2012. Le parti hanno dedotto: che dall'unione coniugale è nata una figlia, (nata a [...] il [...]); che le parti si sono separate Per_1
in virtù del decreto di omologa del Tribunale di Siracusa n.384/2022 del 14.10.2022, che ha omologato le condizioni concordate tra le parti;
che è Maresciallo Capo dei Parte_1
Carabinieri con un reddito di € 29.899,85 nell'anno 2021, di € 31.567,32 nell'anno 2022 e di €
31.260,57 nell'anno 2023; che è stata disoccupata fino a gennaio 2024; che la minore CP_1
insieme alla madre vive in Puglia, mentre il padre vive in Sicilia;
che entrambe le parti sono economicamente autosufficienti;
che, dall'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente nel giudizio di separazione personale, i coniugi hanno continuato a vivere separati e che non vi sono possibilità di ricostituire una comunione materiale e spirituale.
All'udienza del 14.05.2025, i coniugi, con note scritte congiunte, avendo aderito alla trattazione cartolare della causa, hanno manifestato la volontà di non volersi riconciliare e di riportarsi alle condizioni di divorzio indicate nel ricorso introduttivo del 07.03.2025 (dep. in data 04.04.2025); all'esito dell'udienza, rilevato che il ricorso era privo della sottoscrizione delle parti e che la procura alle liti conferita da ai difensori era priva della sottoscrizione della parte, la Parte_1
causa è stata rimessa sul ruolo, ai fini del deposito dei predetti documenti debitamente sottoscritti,
e rinviata all'udienza del 09.07.2025.
All'udienza del 09.07.2025 il Collegio, constatato l'avvenuto deposito dei documenti richiesti e tenuto conto delle conclusioni delle parti, ha riservato la causa per la decisione, previa acquisizione del parere – pervenuto positivo – del Pubblico Ministero.
L'istanza congiunta di divorzio proposta dalle parti deve essere accolta.
È emerso che entrambi i coniugi hanno confermato di vivere separati ininterrottamente dall'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione, ed hanno ribadito il proposito di voler divorziare, alle condizioni come da loro definite nel ricorso introduttivo.
Ricorrono, dunque, le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche), ovvero:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- omologa della separazione dei coniugi intervenuta in data 14.10.2022;
- durata ininterrotta della separazione – ormai dichiarata in modo irrevocabile – per il tempo previsto dalla legge, e a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale;
- mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conformi a diritto e all'interesse della figlia minore appaiono le condizioni Per_1
concordate tra le parti, le quali possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Copia autentica della presente sentenza di divorzio, dopo il suo passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Trattandosi di pronuncia su domanda congiunta, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e Parte_1
, con l'intervento del P.M., così provvede: CP_1
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi anzidetti in Orta NO (FG) in data 21.09.2012 (atto n. 45, p. II, serie A, anno 2012) e successivamente trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Noto (SR)
(atto n. 22, p. II, serie B, anno 2012); 2) ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile dei Comuni suindicati per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3) dichiara efficaci le condizioni di cui al ricorso congiunto del 07.03.2025 (dep. in data
04.04.2025), che qui devono intendersi tutte integralmente riprodotte e trascritte;
nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno
15.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariangela M. Carbonelli Dott. Antonio Buccaro