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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 9395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9395 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 6606/2025
TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi, ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 281 terdecies c.p.c. e 15 D.Lvo 150/2011 nel procedimento n. 6606/2025 R.G., riservato all'udienza del
7 ottobre 2025
TRA
(C.F.: ), nella qualità di procuratore di se stesso Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
E
(C.F. , in persona del rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
difeso dall'Avvocatura dello Stato distrettuale di Napoli
RESISTENTE
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli (C.F. P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
E
(C.F. ) - dichiarato irreperibile Controparte_3 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede;
esaminata l'opposizione proposta da avverso il decreto di rigetto dell'istanza di Parte_1
liquidazione dei compensi a lui spettanti quale difensore prontamente reperibile, ex art. 97 IV comma c.p.p., dell'imputato per l'attività svolta all'udienza preliminare del Controparte_3
30.01.2025, nell'ambito del procedimento penale avente N.R.G. GIP 17345/2020, pronunciato dalla Sezione GIP di questo Tribunale in data 03-04.03.2025;
considerato che il giudice di prime cure - come contestato dal ricorrente - ha fondato il rigetto dell'istanza sul presupposto per cui il difensore nominato prontamente reperibile ai sensi dell'art. 97 comma IV c.p.p. (che così recita: “Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 102”), debba rivolgere la propria richiesta di onorari al difensore d'ufficio originariamente nominato ex art. 97 comma I c.p.p. e non comparso;
ritenuta non condivisibile la motivazione addotta dalla Sezione GIP di questo Tribunale alla luce di quanto chiarito dalla Corte Costituzionale, che, con ordinanza n. 201 del 2015 (confermando le precedenti ordinanze n.8 del 2005 e n.191 del 2013), con riferimento alle competenze professionali del difensore designato ai sensi dell'art. 97, comma IV c.p.p., ha ribadito che questi ha il diritto alla liquidazione delle competenze professionali spettanti al difensore d'ufficio in caso di impossidenza o irreperibilità dell'assistito, a tal fine ponendo in evidenza la differenza tra il sostituto di un difensore di fiducia nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p. – il quale, proprio in virtù della sua piena equiparazione al difensore d'ufficio è ammesso alla liquidazione erariale per l'attività svolta in udienza – e il sostituto “con delega” del difensore di fiducia - al quale, invece, il diritto a tale liquidazione non è riconosciuto - (“… nel primo caso, stante l'assenza in udienza del difensore di fiducia o di un suo incaricato, il sostituto è nominato direttamente dal magistrato procedente;
diversamente, nel secondo caso, il sostituto interviene su delega del titolare della difesa dell'imputato, per cui il suo diritto a compenso per l'attività svolta inerisce al rapporto con il delegante o, al più, con il cliente del medesimo, ma non è certamente riconducibile ad un mandato ex officio che possa giustificare una conseguente liquidazione erariale”);
premesso, nel caso che occupa, che il ricorrente ha presentato istanza di liquidazione ai sensi dell'art. 117 d.P.R. n. 115/2002, deducendo l'accertata irreperibilità dell'imputato; precisato, sul punto, che la condizione di irreperibilità del patrocinato alla quale l'art. 117 d.P.R. n.
115 del 2002 subordina la liquidazione degli onorari e delle spese di difesa a carico dell'Erario, afferisce a una situazione sostanziale e di fatto che è indipendente dalla pronunzia processuale di irreperibilità, ma attiene al fatto della non rintracciabilità al momento in cui la pretesa creditoria diventa azionabile, fatto che impedisce di effettuare qualunque procedura per il recupero del credito professionale (Cassazione civile, sez. VI, 24/06/2015, n. 13132; Cass. civ. n. 17021/2010); e, cioè, in base al combinato disposto del d.P.R. n. 115/2002 artt. 116 e 117, il difensore è tenuto ad esperire le procedure per il recupero dell'onorario e delle spese e tuttavia, se tali procedure non sono possibili perché il debitore non è rintracciabile, non può esigersi che il difensore esperisca alcuna attività in tal senso, questa essendo del tutto vanificata da tale condizione del debitore medesimo, e le spese, in tal caso, vanno poste a carico dell'erario, che “ha diritto di ripetere le somme anticipate da chi si è reso successivamente reperibile";
rilevato che, nella specie, l'imputato era stato dichiarato irreperibile con decreto del P.M. (cfr. all.2 in produzione opponente) e che tale irreperibilità permaneva anche nella fase dell'udienza preliminare, all'esito della quale veniva resa pronuncia di non doversi procedere ex art. 420 quater c.p.p., proprio in ragione della mancata conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, per omessa notifica personale ex art. 420 quater c.p.p. stante la sua irreperibilità, attestata da verbale di vane ricerche del 04.11.2024, redatto dalla Stazione dei Carabinieri di Portici, e da certificazione
DAP;
ritenuto, dunque, alla luce delle considerazioni che precedono, che nel caso in questione erroneamente il giudice abbia rigettato la richiesta liquidazione avanzata dal ricorrente ai sensi dell'art. 117 d.P.R. n. 115/2002;
rilevato che, ai sensi della norma citata, l'onorario e le spese spettanti al difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 d.p.r. n. 115/2012 per i difensori degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello
Stato;
rilevato, altresì, che il ricorrente ha dichiarato di aderire al Protocollo d'intesa del Tribunale di
Napoli per la liquidazione degli onorari ai difensori dei cittadini non abbienti ammessi al Patrocinio dello Stato, nei procedimenti penali e procedure assimilate, siglato dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli in data 29.11.2024 (cfr all.8 in produzione opponente), che ha elaborato le note spese da utilizzare in regime di convenzione tenuto conto dei minimi inderogabili previsti dalla legge, utilizzando i valori tabellari medi delle tariffe professionali, diminuite nel massimo del 50%,
e ulteriormente ridotte di un terzo ex art. 106 d.P.R. 116/2002;
ritenuto, pertanto, che il compenso richiesto vada liquidato, in applicazione dei parametri previsti dal richiamato protocollo per le liquidazioni per l'attività difensiva svolta in tutti i procedimenti definiti con sentenza ex art. 420 quater c.p.p., nella misura, già ridotta, di €400,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ed accessori di legge;
ritenuto, invece, quanto alle spese del presente giudizio, che esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia
n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), applicando i compensi medi previsti per le cause di valore fino ad € 1.100,00, tenuto conto dell'attività svolta, ai sensi dell'art 4 co. 4 del D.M. citato
(sull'ammissibilità della liquidazione delle spese di lite anche in favore dell'avvocato che rappresenti se stesso cfr. Cass. 189/2017);
ritenuto, infine, che in considerazione della natura della controversia e dell'esito della stessa, sussistano eccezionali ragioni per compensare le spese di lite tra il ricorrente e gli altri resistenti contumaci;
P.Q.M.
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, condanna il al pagamento, Controparte_1
in favore di , della somma di €400,00, oltre rimborso spese generali nella Parte_1
misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
2. Condanna il al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di Controparte_1
lite, che liquida in complessivi € 270,00 (di cui € 70,00 per spese vive ed € 200,00 per compensi), oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
3. Compensa integralmente le spese tra il ricorrente e le altre parti.
Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Napoli, il 17 ottobre 2025. IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi
TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi, ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 281 terdecies c.p.c. e 15 D.Lvo 150/2011 nel procedimento n. 6606/2025 R.G., riservato all'udienza del
7 ottobre 2025
TRA
(C.F.: ), nella qualità di procuratore di se stesso Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
E
(C.F. , in persona del rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
difeso dall'Avvocatura dello Stato distrettuale di Napoli
RESISTENTE
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli (C.F. P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
E
(C.F. ) - dichiarato irreperibile Controparte_3 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede;
esaminata l'opposizione proposta da avverso il decreto di rigetto dell'istanza di Parte_1
liquidazione dei compensi a lui spettanti quale difensore prontamente reperibile, ex art. 97 IV comma c.p.p., dell'imputato per l'attività svolta all'udienza preliminare del Controparte_3
30.01.2025, nell'ambito del procedimento penale avente N.R.G. GIP 17345/2020, pronunciato dalla Sezione GIP di questo Tribunale in data 03-04.03.2025;
considerato che il giudice di prime cure - come contestato dal ricorrente - ha fondato il rigetto dell'istanza sul presupposto per cui il difensore nominato prontamente reperibile ai sensi dell'art. 97 comma IV c.p.p. (che così recita: “Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 102”), debba rivolgere la propria richiesta di onorari al difensore d'ufficio originariamente nominato ex art. 97 comma I c.p.p. e non comparso;
ritenuta non condivisibile la motivazione addotta dalla Sezione GIP di questo Tribunale alla luce di quanto chiarito dalla Corte Costituzionale, che, con ordinanza n. 201 del 2015 (confermando le precedenti ordinanze n.8 del 2005 e n.191 del 2013), con riferimento alle competenze professionali del difensore designato ai sensi dell'art. 97, comma IV c.p.p., ha ribadito che questi ha il diritto alla liquidazione delle competenze professionali spettanti al difensore d'ufficio in caso di impossidenza o irreperibilità dell'assistito, a tal fine ponendo in evidenza la differenza tra il sostituto di un difensore di fiducia nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p. – il quale, proprio in virtù della sua piena equiparazione al difensore d'ufficio è ammesso alla liquidazione erariale per l'attività svolta in udienza – e il sostituto “con delega” del difensore di fiducia - al quale, invece, il diritto a tale liquidazione non è riconosciuto - (“… nel primo caso, stante l'assenza in udienza del difensore di fiducia o di un suo incaricato, il sostituto è nominato direttamente dal magistrato procedente;
diversamente, nel secondo caso, il sostituto interviene su delega del titolare della difesa dell'imputato, per cui il suo diritto a compenso per l'attività svolta inerisce al rapporto con il delegante o, al più, con il cliente del medesimo, ma non è certamente riconducibile ad un mandato ex officio che possa giustificare una conseguente liquidazione erariale”);
premesso, nel caso che occupa, che il ricorrente ha presentato istanza di liquidazione ai sensi dell'art. 117 d.P.R. n. 115/2002, deducendo l'accertata irreperibilità dell'imputato; precisato, sul punto, che la condizione di irreperibilità del patrocinato alla quale l'art. 117 d.P.R. n.
115 del 2002 subordina la liquidazione degli onorari e delle spese di difesa a carico dell'Erario, afferisce a una situazione sostanziale e di fatto che è indipendente dalla pronunzia processuale di irreperibilità, ma attiene al fatto della non rintracciabilità al momento in cui la pretesa creditoria diventa azionabile, fatto che impedisce di effettuare qualunque procedura per il recupero del credito professionale (Cassazione civile, sez. VI, 24/06/2015, n. 13132; Cass. civ. n. 17021/2010); e, cioè, in base al combinato disposto del d.P.R. n. 115/2002 artt. 116 e 117, il difensore è tenuto ad esperire le procedure per il recupero dell'onorario e delle spese e tuttavia, se tali procedure non sono possibili perché il debitore non è rintracciabile, non può esigersi che il difensore esperisca alcuna attività in tal senso, questa essendo del tutto vanificata da tale condizione del debitore medesimo, e le spese, in tal caso, vanno poste a carico dell'erario, che “ha diritto di ripetere le somme anticipate da chi si è reso successivamente reperibile";
rilevato che, nella specie, l'imputato era stato dichiarato irreperibile con decreto del P.M. (cfr. all.2 in produzione opponente) e che tale irreperibilità permaneva anche nella fase dell'udienza preliminare, all'esito della quale veniva resa pronuncia di non doversi procedere ex art. 420 quater c.p.p., proprio in ragione della mancata conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, per omessa notifica personale ex art. 420 quater c.p.p. stante la sua irreperibilità, attestata da verbale di vane ricerche del 04.11.2024, redatto dalla Stazione dei Carabinieri di Portici, e da certificazione
DAP;
ritenuto, dunque, alla luce delle considerazioni che precedono, che nel caso in questione erroneamente il giudice abbia rigettato la richiesta liquidazione avanzata dal ricorrente ai sensi dell'art. 117 d.P.R. n. 115/2002;
rilevato che, ai sensi della norma citata, l'onorario e le spese spettanti al difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 d.p.r. n. 115/2012 per i difensori degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello
Stato;
rilevato, altresì, che il ricorrente ha dichiarato di aderire al Protocollo d'intesa del Tribunale di
Napoli per la liquidazione degli onorari ai difensori dei cittadini non abbienti ammessi al Patrocinio dello Stato, nei procedimenti penali e procedure assimilate, siglato dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli in data 29.11.2024 (cfr all.8 in produzione opponente), che ha elaborato le note spese da utilizzare in regime di convenzione tenuto conto dei minimi inderogabili previsti dalla legge, utilizzando i valori tabellari medi delle tariffe professionali, diminuite nel massimo del 50%,
e ulteriormente ridotte di un terzo ex art. 106 d.P.R. 116/2002;
ritenuto, pertanto, che il compenso richiesto vada liquidato, in applicazione dei parametri previsti dal richiamato protocollo per le liquidazioni per l'attività difensiva svolta in tutti i procedimenti definiti con sentenza ex art. 420 quater c.p.p., nella misura, già ridotta, di €400,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ed accessori di legge;
ritenuto, invece, quanto alle spese del presente giudizio, che esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia
n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), applicando i compensi medi previsti per le cause di valore fino ad € 1.100,00, tenuto conto dell'attività svolta, ai sensi dell'art 4 co. 4 del D.M. citato
(sull'ammissibilità della liquidazione delle spese di lite anche in favore dell'avvocato che rappresenti se stesso cfr. Cass. 189/2017);
ritenuto, infine, che in considerazione della natura della controversia e dell'esito della stessa, sussistano eccezionali ragioni per compensare le spese di lite tra il ricorrente e gli altri resistenti contumaci;
P.Q.M.
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, condanna il al pagamento, Controparte_1
in favore di , della somma di €400,00, oltre rimborso spese generali nella Parte_1
misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
2. Condanna il al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di Controparte_1
lite, che liquida in complessivi € 270,00 (di cui € 70,00 per spese vive ed € 200,00 per compensi), oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
3. Compensa integralmente le spese tra il ricorrente e le altre parti.
Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Napoli, il 17 ottobre 2025. IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi