Sentenza 6 febbraio 2006
Massime • 1
Configura il delitto di abuso di ufficio la condotta del direttore generale di una ASL che attribuisca in suo favore l'incremento stipendiale previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 502 del 1995, sostituendosi alla Regione nella valutazione dei relativi presupposti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2006, n. 14043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14043 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 06/02/2006
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - N. 160
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 43783/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE NI, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza emessa in data 23 settembre 2004 dalla Corte d'appello di Campobasso;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Delehaye Enrico, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv.to Giuseppe Ruta, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Campobasso, accogliendo parzialmente l'appello presentato da LE NI contro la decisione con cui il Tribunale di quella stessa città lo aveva condannato, per il reato di abuso d'ufficio, alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione, sostituiva la L. n. 698 del 1981, ex artt. 53 ss. la pena detentiva con quella pecuniaria di Euro
3.098,00 di multa e revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena, condannando l'imputato al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile;
confermava nel resto l'impugnata sentenza.
I giudici di appello, seppure con motivazione leggermente divergente da quella dei giudici di primo grado, avevano riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 323 c.p. perché, in qualità di direttore generale pro-tempore dell'Azienda sanitaria locale n. 3 "Centro Molise", aveva deliberato, con la controfirma del direttore amministrativo e del direttore sanitario, l'attribuzione in suo favore di un incremento stipendiale pari al 20% della retribuzione annua lorda prevista dal contratto, in violazione delle disposizioni regolamentari contenute nel D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, e dell'obbligo di astensione, in presenza di un interesse proprio, procurandosi così un ingiusto vantaggio attraverso la riscossione della somma di L. 32.000.000 portata nel mandato di pagamento emesso dalla A.s.l. di Campobasso.
2. Contro la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato.
Con i primi tre motivi ha riproposto le eccezioni di nullità della sentenza di primo grado, in relazione alla mancata sottoscrizione del giudice estensore, alla violazione del principio di correlazione di cui all'art. 521 c.p.p. e alla violazione del diritto alla prova per la mancata acquisizione degli estratti dei bilanci consuntivi della A.s.l. da parte del Tribunale.
Con il quarto motivo ha dedotto la mancanza e manifesta illogicità della motivazione sotto molteplici profili:
a) innanzitutto rileva una contraddizione della sentenza là dove fa derivare dalla violazione di legge anche l'ingiustizia del vantaggio patrimoniale, sebbene venga riconosciuto che quanto conseguito in termini di incremento dello stipendio gli era dovuto, avendo raggiunto gli obiettivi di gestione fissati con la Delib. Regionale n. 372 del 1999: in sostanza, difetterebbe l'elemento del vantaggio patrimoniale contro ius, in quanto la condotta abusiva posta in essere avrebbe procurato un vantaggio conforme a diritto, nella specie l'integrazione del trattamento economico dovuto;
b) inoltre, rileva la mancata considerazione dell'esistenza, nella Delib. n. 11, di una clausola di riserva di conguaglio, secondo cui in caso di richiesta dell'amministrazione regionale l'importo in questione sarebbe stato restituito: sul punto la sentenza avrebbe omesso di motivare;
c) ulteriore contraddizione viene rilevata nella sentenza nella parte in cui, dopo aver escluso che la Delib. Giunta regionale del Molise n. 392 del 1999 e il contratto d'opera intellettuale stipulato con l'A.s.l. il 3 febbraio 1995 potessero essere considerati norme regolamentari rilevanti ai fini del reato di abuso d'ufficio, così come invece aveva fatto la sentenza di primo grado, riconosce come norma di legge violata il D.P.C.M. n. 502 del 1995, che invece non prescrive alcuna obbligatoria verifica dei risultati raggiunti dal direttore generale ai fini della liquidazione dell'incentivo e che, di conseguenza, non può essere presa come parametro della violazione di legge richiesta dalla norma incriminatrice;
d) ancora, la Corte non avrebbe preso in considerazione il fatto che la procedura messa in atto dall'imputato è stata condivisa dalla Regione che, anzi, avrebbe consentito l'adozione della delibera, con la clausola di riserva di conguaglio, per superare l'impasse dovuto anche ad un vuoto normativo, situazione che, qualora considerata, avrebbe dovuto portare ad escludere la violazione dell'obbligo di astensione;
e) infine, viene contestata la ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato, non essendovi la prova del dolo intenzionale funzionale alla realizzazione dell'evento.
Con l'ultimo motivo il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza in relazione al mancato accoglimento del motivo d'appello sulla insussistenza del danno in capo alla A.s.l., sostenendo che questa non avrebbe potuto avere alcun titolo a reclamare il ristoro di danni, che semmai avrebbe risentito la Regione Molise, ente finanziatore, che però nessuna richiesta in tal senso ha mai fatto. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
3. Il primo motivo è manifestamente infondato, ih quanto la sentenza di primo grado risulta sottoscritta dal presidente del collegio del tribunale, Dott. Antonio Sabusco, anche in qualità di estensore, per cui deve considerarsi sufficiente la sua sola firma (Sez. 3^, 19 febbraio 2001, n. 12308, Minieri). La circostanza che lo stesso presidente, con l'annotazione apposta in calce alla sentenza, abbia dato atto che la motivazione sia stata redatta da un uditore giudiziario, ha un rilievo limitato al tirocinio giudiziario che l'uditore compie, partecipando alle udienze e redigendo le minute di decisioni che gli vengono assegnate, sotto la guida del magistrato cui è affidato, ma la motivazione resta sempre attribuibile al magistrato che l'ha sottoscritta, dovendo la minuta essere considerata un mero strumento del quale l'estensore si è avvalso per esplicitare le motivazioni del collegio (Sez. 3^, 10 febbraio 2005, n. 9510, Micheletti;
Sez. 3^, 16 febbraio 1988, n. 11237, Ridolfi). Allo stesso modo deve ritenersi del tutto destituito di fondamento quanto dedotto con riferimento alla mancata apposizione di un simbolo grafico riconoscibile sulle singole pagine della sentenza, in quanto l'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. g) richiede l'apposizione della firma dell'estensore in calce all'ultima pagina, con la conseguenza che la mancanza della sigla su ogni foglio della sentenza non determina alcuna nullità (Sez. 5^, 18 dicembre 2003, n. 21052, Mazzaferro).
Deve, pertanto, escludersi ogni ipotesi di nullità dedotta in relazione agli artt. 546 e 181 c.p.p.. 4. Infondato è pure il secondo motivo. La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che le norme in materia di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, avendo lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, di conseguenza, il pieno esercizio del diritto di difesa, devono essere interpretate in funzione dello scopo al quale sono dirette, sicché non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma solo nel caso in cui la modificazione dell'imputazione sia tale da pregiudicare la possibilità di difesa dell'imputato (tra le più recenti v., Sez. 4^, 25 ottobre 2005, n. 41663, Cannizzo;
Sez. 6^, 25 febbraio 2004, n. 21094, Faraci). In questo senso deve ritenersi che la nozione di "fatto" non può prescindere dall'aspetto funzionale cui la norma in questione è preordinata, che è quello di colpire solo le effettive compromissioni dei diritti difensivi;
ne consegue che non può ritenersi violato il principio di cui al citato art. 521 c.p.p. qualora nel riconoscere la sussistenza del reato di abuso d'ufficio, contestato nell'atto di accusa, la sentenza di condanna indichi una norma di legge o di regolamento diversa da quella riportata nel capo d'imputazione, qualora l'imputato abbia avuto la piena e completa possibilità di difendersi dal nucleo dell'accusa. In sostanza, il principio in questione è funzionale ad evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (Sez. 4^, 25 ottobre 2005, n. 41663, Cannizzo). Attenendosi a questa giurisprudenza, la Corte d'appello - che peraltro ha modificato sul punto la decisione di primo grado - ha fornito adeguata giustificazione delle ragioni per cui, nel caso in esame, deve escludersi la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, evidenziando come nessuna compromissione vi sia stata per il diritto di difesa dell'imputato, anche in considerazione del fatto che le disposizioni cui ha fatto riferimento il giudice di primo grado erano intimamente collegate a quelle indicate nell'imputazione.
5. Destituito di fondamento è il terzo motivo, con cui il ricorrente reitera l'eccezione di nullità della sentenza per violazione del diritto alla prova in conseguenza della mancata acquisizione degli estratti dei bilanci consuntivi della A.s.l., inizialmente disposta, su richiesta della difesa, dal tribunale ai sensi dell'art. 507 c.p.p.. Si osserva al riguardo che il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza ex art. 606 c.p.p., lett. d), assumendo, implicitamente, la mancata assunzione di una prova decisiva. Deve rilevarsi che tale vizio può essere dedotto in cassazione solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495 c.p.p., comma 2, dovendo escludersi che il motivo possa essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 c.p.p. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 6^, 8 luglio 2003, n. 33105, Pacor). Principio perfettamente applicabile al caso in esame, essendo del tutto irrilevante che il tribunale abbia prima disposto e poi revocato il provvedimento integrativo.
6. Con il quarto motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, sotto diversi profili.
6.1. Un primo profilo da esaminare, che appare preliminare nel contesto della decisione, è quello con cui il ricorrente contesta la sentenza impugnata per avere individuato nelle disposizioni regolamentari di cui al D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502 la violazione richiesta dalla norma incriminatrice di cui all'art. 323 c.p.. Deve invece ritenersi che correttamente la Corte d'appello abbia indicato la normativa regolamentare citata. Si tratta di un regolamento recante norme sui contratti dei vertici amministrativi e tecnici delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, che all'art. 1 disciplina il contratto del direttore generale, prevedendo l'attribuzione di un trattamento economico omnicomprensivo individuato dalla Regione in relazione ad una serie di parametri, con un tetto massimo non superiore a duecentomilioni di lire;
si prevede, inoltre, la possibilità di una integrazione di un'ulteriore quota, fino al 20%, attribuibile in base ai risultati di gestione ottenuti e alla realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dalla Regione, incremento che deve essere misurato mediante "appositi indicatori". Secondo i giudici d'appello la condotta abusiva dello LE sarebbe consistita nell'autoattribuzione dell'incremento stipendiale nella misura massima, proprio in violazione della disposizione del D.P.C.M. citato, che indica nella Regione l'ente competente a valutare i risultati di gestione e gli obiettivi raggiunti nella A.s.l. dal direttore generale, in base ad "appositi indicatori". L'imputato nell'adottare la Delib. 10 gennaio 2000, n. 11 avrebbe violato la procedura prevista dalla norma regolamentare, sostituendosi alla Regione nell'attività di valutazione, che ha assunto, per ciò solo, caratteri arbitrari, in considerazione del fatto che l'ente regionale aveva previsto, con un apposita Delib. (n. 372 del 22 marzo 1999), che la verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati sarebbe dovuta avvenire tramite l'accertamento da parte di un nucleo di valutazione.
Dunque non hanno pregio le deduzioni della difesa secondo cui il D.P.C.M. del 1995 non può essere considerato elemento della fattispecie delittuosa in quanto non prescrittivo di alcuna verifica dei risultati raggiunti dal direttore generale ai fini della liquidazione dell'incentivo, dovendo invece convenirsi con quanto sostenuto nella sentenza impugnata, secondo cui quelle disposizioni regolamentari prevedono la necessità di una apposita misurazione dell'incremento attraverso specifici indicatori che sarebbero dovuti essere adottati dalla Regione. In ogni caso, ciò che comunque rileva ai fini della avvenuta violazione della norma non è tanto l'esistenza o meno di un meccanismo di verifica (violato), quanto il fatto che il D.P.C.M. n. 502 del 1995, art. 1, comma 5 attribuisce alla Regione uno spazio di discrezionalità amministrativa ("può essere integrato") il cui parametro di riferimento è rappresentato proprio dalla valutazione dei risultati e degli obbiettivi ottenuti:
ne consegue, che il provvedimento autoattributivo del direttore generale si è "sostituito" non solo alla fase di valutazione tecnica, ma anche a quella propriamente amministrativa e discrezionale di competenza della Regione.
Da quanto precede risulta evidente che la condotta posta in essere dall'imputato sia stata in contrasto con il modello di condotta imposto da specifiche norme regolamentari.
6.2. È da condividere pienamente anche la parte della motivazione con cui i giudici d'appello escludono ogni rilievo alla mancata costituzione del nucleo di valutazione previsto nella Delib. Regionale n. 372 del 1999, perché l'inattività della Regione non giustifica il ricorso a procedure e a prassi illegittime, funzionali ad una sorta di "esercizio arbitrario delle proprie ragioni". Per lo stesso motivo non possono avere alcun rilievo i comportamenti acquiescenti degli organi amministrativi evidenziati dal ricorrente.
6.3. Viene riproposta, sotto forma di vizio di illogicità della motivazione, la questione relativa alla insussistenza della violazione dell'obbligo di astensione rispetto all'avvenuta adozione della Delib. n. 11 del 2000 da parte dell'imputato, in quanto nella A.s.l. n. 3 "Centro Molise" non era prevista la figura di un sostituto del direttore generale.
Anche a questo proposito la sentenza impugnata ha fornito una adeguata motivazione, che non presenta gli estremi di illogicità che ad essa sono stati riferiti. Infatti, la mancanza di un sostituto del direttore generale non è elemento in grado di far venire meno per lo LE l'obbligo di astensione, dal momento che l'atto assunto riguardava direttamente la sua persona e i suoi interessi, essendo il destinatario della liquidazione del compenso integrativo. L'evidenza del conflitto d'interesse imponeva comunque l'astensione.
6.4. La decisione viene pure contestata per essere incorsa in una "evidente tautologia", in quanto dall'asserita ingiustizia della condotta avrebbe fatto discendere anche l'ingiustizia dell'evento, cioè dell'ingiusto vantaggio patrimoniale che, invece, sarebbe da ricollegare all'effettiva attività svolta dall'imputato: in sostanza, il vantaggio conseguito dallo LE non sarebbe contra ius, trattandosi di pretesa giuridicamente fondata, per cui mancherebbe un elemento della fattispecie del reato. Anche su questo aspetto la sentenza d'appello ha offerto una motivazione coerente e immune da vizi logici.
Il reato di abuso d'ufficio ha oggi la struttura di illecito di evento, in quanto richiede il verificarsi di un ingiusto vantaggio patrimoniale - che l'agente procura a sè o ad altri -, oppure un danno ingiusto arrecato a terzi. La fattispecie si perfeziona quando vi sia, in concreto, un atto produttivo di effetti giuridici da cui derivi un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto, per cui l'accertamento della violazione di legge o di regolamento non è sufficiente ad integrare la fattispecie, in mancanza di una effettiva produzione di un vantaggio o di un danno ingiusto. Pertanto, l'ingiustizia del vantaggio - o del danno - differenzia l'area del penalmente illecito dal mero illecito amministrativo, in quanto il fatto non configurerà il delitto di abuso d'ufficio se, pur in presenza di una condotta abusiva, il vantaggio o il danno cagionato non presentino il carattere dell'ingiustizia. In sostanza, il vantaggio o il danno acquistano rilevanza solo se sono contra ius: se il comportamento abusivo ha procurato un vantaggio conforme al diritto non si ha il reato di abuso d'ufficio.
Nel caso in esame deve ritenersi che il vantaggio conseguito dall'imputato abbia il connotato dell'ingiustizia, in quanto attraverso la condotta posta in essere questi ha conseguito l'integrazione economica nella percentuale massima, evitando, inoltre, una verifica e un giudizio che avrebbero potuto portare ad un incremento più basso o addirittura ad una esclusione. Infatti, il vantaggio patrimoniale richiesto dall'art. 323 c.p. deve consistere in un esito più favorevole per l'agente rispetto a quello che avrebbe potuto conseguire osservando le disposizioni legislative o regolamentari ovvero rispettando il dovere di astensione. In questo senso può dirsi che è presente nella fattispecie concreta il requisito della cd. doppia ingiustizia (Sez. 6^, 26 novembre 2002, n. 62, De Lucia;
Sez. 6^, 21 febbraio 2003, n. 11415, Gianazza), in quanto è ingiusta non solo la condotta, perché connotata da violazione di legge, ma è ingiusto anche l'evento di vantaggio patrimoniale, perché attraverso l'inosservanza delle norme regolamentari è stato acquisito un incremento stipendiale massimo che non era automaticamente dovuto. Correttamente la sentenza impugnata ha compiuto una duplice valutazione in proposito, evitando di far discendere l'ingiustizia del vantaggio conseguito dalla illegittimità del mezzo utilizzato e quindi dalla accertata esistenza dell'illegittimità della condotta.
6.5. L'imputato, inoltre, deduce una omissione nella motivazione della sentenza, che non avrebbe preso in esame il profilo relativo all'inserimento, nel provvedimento del 10 gennaio 2000, di una clausola di conguaglio, in base alla quale la Regione avrebbe potuto richiedere la restituzione della somma di denaro riscossa. Deve preliminarmente rilevarsi che si tratta di un motivo non sviluppato nell'atto di appello e presentato in modo articolato per la prima volta in cassazione, nell'ambito della deduzione relativa al vizio di motivazione di cui al n. 4 del ricorso, per cui sotto questo profilo deve escludersi ogni vizio della sentenza impugnata, non potendosi parlare ne' di mancanza di motivazione, ne' di manifesta illogicità della stessa.
In ogni caso, l'argomentazione riguardante la clausola di conguaglio non appare in grado di inficiare la motivazione della decisione d'appello, dal momento che la previsione di tale clausola appare del tutto inidonea ad escludere, anche parzialmente, un solo elemento oggettivo che rilevi ai fini della sussistenza del reato. Non incide sulla condotta abusiva, in quanto resta la violazione delle disposizioni del D.P.C.M. n. 502 del 1992; non condiziona il requisito del vantaggio patrimoniale, in quanto la clausola non ha impedito l'acquisizione dell'incremento economico che l'imputato si è autoattribuito.
6.6. Infine, sempre sotto il profilo del vizio motivazionale, viene contestata la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo. La giurisprudenza formatasi sul nuovo art. 323 c.p. è ormai stabilmente orientata nel ritenere che nel reato di cui all'art. 323 c.p. sia richiesto il dolo intenzionale, ravvisabile quando l'evento di vantaggio o di danno sia voluto dall'agente come obiettivo del suo operato e non semplicemente da lui cagionato come risultato accessorio della condotta (Sez. 6^, 1 giugno 200, n. 8745, Spitella), specificando che non basta che l'ingiusto vantaggio (o il danno) sia conseguenza naturale della condotta posta in essere per un fine diverso, essendo indispensabile che sia conseguenza diretta e immediata del comportamento dell'agente e, quindi, da costui voluto quale obiettivo del suo operato (Sez. 6^, 7 luglio 2000, n. 10448, Bellino;
Sez. 6^, 4 maggio 1998, n. 6563, Scaccianoce). Nella specie, la motivazione della sentenza impugnata ha correttamente tenuto conto dell'indirizzo suindicato, dimostrando che l'imputato ha agito proprio per perseguire l'ingiusto vantaggio patrimoniale. La prova dell'intenzionalità della condotta è stata individuata sulla base di una serie di elementi, che dimostrano come l'intero comportamento dello LE fosse univocamente preordinato allo scopo di ottenere l'incremento stipendiale.
Al riguardo i giudici d'appello hanno evidenziato, tra l'altro, che nello stesso contratto di prestazione d'opera, stipulato il 3 febbraio 1995, fosse previsto espressamente che la percentuale di incremento del compenso doveva essere fissata dalla Giunta regionale e che la somma così determinata doveva essere corrisposta dalla A.s.l., a seguito della verifica, da parte della stessa Giunta, circa il raggiungimento degli obiettivi prefissati, circostanza questa che depone a favore di una piena consapevolezza, da parte dell'imputato, dell'arbitrarietà della condotta e dell'ingiustizia del profitto che intendeva conseguire, conoscendo il procedimento che avrebbe dovuto portare all'eventuale incremento dello stipendio, avendo sottoscritto il contratto.
Altro elemento dimostrativo della intenzionalità del dolo è individuato nell'inserimento di un termine nella Delib. n. 11 del 2000, emessa dallo LE in qualità di direttore generale, termine, scadente il 31 gennaio 2000, entro il quale il provvedimento doveva intendersi "accettato" ed "esecutivo": si tratta di un termine imposto unilateralmente e che, secondo la sentenza impugnata, dimostrerebbe "la chiara consapevolezza di volere comunque raggiungere l'obiettivo prefissatosi" e l'intento di assicurarsi la somma prima di lasciare l'incarico dirigenziale, che era in scadenza. A questo proposito viene dato risalto alle concrete modalità con cui sarebbe stato emesso il mandato di pagamento di L. 32.000.000, previa convocazione, di sabato, da parte dello stesso LE, del personale addetto all'ufficio contabilità dell'A.s.l., nel giorno di scadenza del suo incarico di direttore generale.
Rispetto alla ricostruzione operata in sentenza il ricorrente sostiene che una serie di elementi di valutazione sarebbero stati illogicamente sminuiti dai giudici d'appello, ma in questo modo propone una lettura alternativa dei fatti così come ritenuti in sentenza che non è ammessa in questa sede. Il sindacato della Cassazione, per espressa disposizione normativa, è limitato soltanto a riscontare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza alcuna possibilità di spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice del merito si è servito per sostenere il suo convincimento. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha offerto una motivazione adeguata e logica del perché deve ritenersi sussistente il dolo intenzionale in capo all'imputato e le deduzioni contrarie proposte dal ricorrente non appaiono idonee ad intaccare la tenuta logica della decisione che, peraltro, ha preso in attenta considerazioni le medesime questioni già proposte in appello.
Così, si è ritenuto che la controfirma della delibera in questione, da parte del direttore amministrativo e del direttore sanitario, è elemento irrilevante, dal quale non può desumersi la mancanza dell'elemento soggettivo, soprattutto in presenza degli altri indici sintomatici evidenziati nella sentenza.
Allo stesso modo, non si è dato rilievo, al fine di affermare la buona fede dell'imputato, ad analoghe prassi adottate in altre A.s.l., dal momento che non può certo parlarsi di "prassi amministrative", ma di casi in cui si è verificata un analoga condotta abusiva.
Ancora, si è ritenuta irrilevante la circostanza che gli organi di controllo (Revisori dei Conti e Procura della Corte dei Conti) non siano intervenuti a censurare il provvedimento emesso dallo LE, non potendosi far derivare ne' la legittimità di un atto, nè la consapevolezza della illegittimità, da un omesso controllo.
7. Manifestamente infondato è, infine, il quinto motivo, relativo alla insussistenza del danno in capo alla A.s.l., visto che è l'ente che ha corrisposto, con il mandato di pagamento del 5 febbraio 2000, l'incremento sulla retribuzione in favore dell'imputato. Per queste ragioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2006