Sentenza 27 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/01/2003, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2003 |
Testo completo
C.C. 68567 S N TTV V 1 9861/5/92 ITALIAN A N D REPUBBLICA A GGETTO 0 1 163 /03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Imposta di registro: agevolazioni;
verifica; LA CORTE SUPREMA DI decadenza composta dai Ma trati: Dott. Bruno Presidente R.G. N. 4643/2000 SACCUCCI Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Dott. Eugenio AMARI Consigliere Cron. 2556 Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Rep. Dott. Antonino DI BLASI Consigliere C.C. 12.6.2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA in camera di consiglio, sul ricorso iscritto al n. 4643 R.G. 2000, 1 proposto da MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro
LE COSTANZA, elettivamente domiciliata in Roma, alla via della Giuliana 74, presso l'avv. Camillo LORIEDO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
unitamente all'ow. giovanni MEOCCI del For di Siena;
•controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione TributariaTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPONT CIVILE 2655 N 68564 1 Regionale della Toscana in data 17 giugno 1999, depositata col n. 124/30/99 il 6 ottobre 1999. Ritenuto in fatto - che: - l'Ufficio del Registro di Siena, con avviso di liquidazione notificato in data 8 aprile 1994, recuperò a tassazione l'imposta di registro nella misura ordinaria con relativa soprattassa nei confronti di NZ AL, negando i benefici per l'acquisto della 'prima casa', di cui alla legge 168/1982, in relazione ad atto registrato il 31 maggio 1983; impugnò l'atto impositivo, la contribuente, opponendo la decadenza dell'Ufficio, per decorso del triennio fissato nell'art. 74 del d.P.R. 634/1972 (e riprodotto nell'art. 76 del d.P.R. 131/1986), e la Commissione Tributaria Provinciale di Siena, aderendo alla tesi dell'assoggettabilità del potere dell'Amministrazione a prescrizione ordinaria con la sospensione disposta dalla legge - 413/1991 , respinse il ricorso;
l'appello della AL è stato accolto dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto la liquidazione preclusa dal decorso del termine triennale, e, d'altro canto, non applicabile la sospensione invocata alla prescrizione decennale, essa pure consumatasi;
ricorrendo per la cassazione della sentenza, con unico, complesso motivo (con cui denunzia “violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 57 della legge 30.12.1991 n. 413; degli artt. 76 e 78 del d.P.R. 24.6.1986 n. 131; dell'art. 74 del d.P.R. 2 26.10.1972 n. 634 e dell'art. 2946 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c."), l'Amministrazione finanziaria censura la sentenza, da un lato, col ribadire che il potere di revoca delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della 'prima casa' non è soggetto a decadenza triennale, ma a prescrizione ordinaria;
dall'altro, col richiamare la disciplina della legge 413/1991, come integrata col d.l. 16/1993, che, riferendo il periodo di sospensione anche agli atti di 'accertamento', comporterebbe il mancato decorso del termine (prescrizionale) decennale alla data di notificazione dell'avviso impugnato;
resiste la contribuente, opponendo l'esatta impostazione della sentenza, sotto entrambi i profili ora contrastati;
il P.M. richiama il principio consolidato nella più recente giurisprudenza di questa Corte, di cui è espressione Cass., Sez.un., 1196/2000, circa l'assoggettamento del potere dell'Amministrazione, del quale si discute, a decadenza triennale, chiedendo, ai sensi dell'art. 375 c.p.c. come modificato dalla legge 89/2001, rigettarsi il ricorso per manifesta infondatezza. Considerato - in diritto - che: il ricorso è manifestamente infondato;
il potere dell'Amministrazione finanziaria, del quale si discute, non è soggetto a prescrizione ordinaria decennale (come affermato da Cass. 4944/1999, richiamata in ricorso), ma al termine triennale di decadenza, previsto dall'art. 76, comma 2, del d.P.R. 131/1986, ed, anteriormente, dall'art. 74, comma 2, del d.P.R. 634/1972, 3 secondo l'indirizzo affermato da Cass., Sez.un., 1196/2000 richiamata dal P.M. -, ed ormai consolidato (v. per tutte Cass. 7010/2001); alla stregua di tale indirizzo, pertanto, l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro con aliquota ordinaria e corrispondente soprattassa, a carico del compratore d'immobile che abbia fruito, in sede di registrazione del contratto, del trattamento agevolato di cui all'art. 1, comma 6, della legge 168/1982, è soggetto a termine triennale di decadenza dalla data in cui l'avviso può essere emesso;
in ordine al 'dies a quo' - che viene individuato nel giorno stesso della registrazione, quando i benefici non competano per la falsa dichiarazione, nell'atto, della indisponibilità d'altro alloggio o della non avvenuta precedente fruizione della agevolazione, ovvero per l'enunciazione, in esso, del proposito di utilizzare direttamente il bene a fini abitativi, già smentito da circostanze di fatto;
oppure, allorquando lo stesso enunciato proposito, inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto ineseguito o divenuto ineseguibile, dal giorno in cui siasi verificata quest'ultima situazione non risultano sollevate " questioni, essendosi la controversia instaurata sull'assunto esclusivo dell'Amministrazione finanziaria, di applicabilità della prescrizione ordinaria;
ne deriva il rigetto del ricorso;
ricorrono giusti motivi di compensazione delle spese, 4 avuto riguardo al richiamato sviluppo giurisprudenziale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dichiara compensate le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 12 giugno 2002. Il Cons. estensore Il Presidente -Enrico Papa - Bruno Saccucci шо аегич ماشا Anolds Qua IL CANC LEPIA 27 GEN 2003DEPOSITAT Oggi LC TATIONE RECI 36 DA D.F. 6/479 ESENTE AI SENSI DEL 5 RIA . TAB. A -1 BUTA B 131 IA N. TR TER A M 5