Sentenza 18 dicembre 2003
Massime • 1
La sottoscrizione della sentenza richiede, ai sensi dell'art. 546, comma primo, lett. g), cod. proc. pen., l'apposizione della firma del giudice estensore - e qualora si tratti di giudice collegiale, anche del presidente - in calce all'ultima pagina della sentenza; la mancanza della sigla del giudice su ogni foglio della sentenza non determina, pertanto, alcuna nullità, configurando, al più, una mera irregolarità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2003, n. 21052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21052 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 18/12/2003
Dott. PERRONE Pasquale - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliano - Consigliere - N. 1441
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 033596/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RO NC N. IL 21/10/1948;
avverso SENTENZA del 09/04/2003 CORTE APPELLO di L'AQUILA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott.ssa Di Sandro Annamaria -, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
LA CORTE DI CASSAZIONE osserva:
RA AZ è stato accusato di avere abusivamente riempito un foglio di dimissioni della dipendente IL RU apponendovi una data diversa da quella pattuita.
Per tale fatto il AZ veniva condannato dal Tribunale di Pescara, Sezione distaccata di Penne, con sentenza del 19 gennaio 2000, anche al risarcimento del danno subito dalla parte lesa costituitasi parte civile, decisione confermata dalla Corte di Appello di L'Aquila, che, con sentenza emessa in data 9 aprile 2003, rigettava numerose eccezioni processuali in parte riproposte in sede di ricorso per Cassazione.
Avverso la decisione di secondo grado proponeva ricorso per Cassazione RA AZ, che deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione di legge perché il Presidente estensore ha firmato soltanto l'ultima pagina della sentenza e non ha siglato le altre;
2) Violazione dell'articolo 181 c.p.p. perché pur essendo state sequestrate le lettere di dimissioni il ricorrente non è stato messo in grado di esaminare l'originale di quella del 6 marzo 1997 con nocumento del diritto di difesa;
3) Violazione di legge perché era stata richiesta una perizia fonica sui nastri registrati non disposta dai giudici di merito. Il ricorrente chiedeva l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.
I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da RA AZ sono manifestamente infondati.
Ai sensi dell'articolo 546 lett. g) c.p.p. la sentenza penale deve essere sottoscritta dal giudice che la ha emessa;
nel caso il giudice sia collegiale la sentenza va sottoscritta dal presidente e dall'estensore.
La sentenza priva della sottoscrizione è nulla ai sensi del terzo comma dell'articolo predetto.
Per sottoscrizione si intende l'apposizione, in calce ad un atto o documento, della firma della persona alla cui paternità l'atto o il documento viene riferito o dalla quale essi promanano. Il legislatore, quindi, nell'imporre la sottoscrizione della sentenza ha obbligato il giudice che ha emesso la sentenza e che ha redatto la motivazione ad apporre la propria firma - o ad apporre le proprie firme se il giudice è collegiale - in calce alla sentenza - documento, oltreché, ovviamente, in calce al dispositivo letto in udienza.
Cosicché se la sentenza consta di più pagine è sufficiente per rispettare il dettato legislativo la firma apposta dal giudice estensore e dal presidente in calce all'ultima pagina della stessa. Nessuna norma prevede, infatti, che la firma o una sigla dell'estensore della sentenza siano apposte su ogni foglio della stessa.
La mancanza di sigla su ogni foglio non può produrre alcuna nullità stante il principio della tassatività delle stesse;
può parlarsi invero di mera irregolarità apparendo opportuno che l'estensore apponga la sua sigla su ogni foglio della sentenza - documento. In conclusione nel caso di specie non si riscontra la dedotta nullità perché il presidente estensore ha regolarmente apposto la sua firma in calce alla sentenza (in ordine sufficienza della sola firma del presidente estensore vedi Cass. 19 febbraio 2001, Minieri, in Cass. Pen. 2002, 1461).
Il motivo è manifestamente infondato.
Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di impugnazione. Il Pubblico Ministero su richiesta della difesa ha prodotto in dibattimento il decreto di sequestro delle due lettere di dimissioni, l'originale di una di esse e la fotocopia dell'altra apparentemente datata 6 marzo 1997.
Già la Corte di merito ha rigettato la eccezione di inutilizzabilità di tale prova.
In sede di legittimità il ricorrente ha lamentato la lesione del diritto di difesa ed ha eccepito, quindi, la violazione dell'articolo 181 c.p.p.. La eccezione è manifestamente infondata.
La esibizione della fotocopia delle dimissioni presentate apparentemente il 6 marzo 1997, infatti, non ha determinato situazioni tali che possano avere impedito l'esercizio del diritto di difesa poiché la fotocopia prodotta non è stata impugnata di falso nè risulta che il difensore, come pure avrebbe potuto fare, abbia richiesto accertamenti tecnici specifici non effettuabili in mancanza dell'originale del documento.
Soltanto in tal caso, infatti, la mancanza del documento originale avrebbe potuto ledere diritti difensivi, tenuto conto del fatto che la denunciata lesione del diritto di difesa va accertata in concreto e non denunciata in via meramente ipotetica.
Nel caso di specie a parte la data non risultano esservi state contestazioni in ordine alla autenticità del documento in discussione.
Pure il terzo motivo di impugnazione è manifestamente infondato. Il ricorrente si è doluto della mancata effettuazione di una perizia fonica sui nastri registrati.
Dalla sentenza impugnata risulta che una perizia su tali nastri è stata disposta ed eseguita;
evidentemente si è trattato della trascrizione della conversazione registrata.
Non si è proceduto alla identificazione delle voci registrate non essendovi stata alcuna contestazione sul punto ed essendo stata registrata una conversazione tra il datore di lavoro imputato e la dipendente parte lesa.
Se il ricorrente avesse avuto dei dubbi avrebbe potuto certamente chiedere di ampliare i quesiti posti al perito, come ha correttamente rilevato la Corte di merito.
È necessario, infine, rilevare che la perizia è un mezzo di prova per sua natura neutro e, come tale, non classificabile ne' a carico nè a discarico dell'accusato, oltreché sottratto al potere dispositivo delle parti e rimesso essenzialmente al potere discrezionale del giudice la cui valutazione, se assistita da adeguata motivazione, come nel caso di specie, è insindacabile in sede di legittimità.
Deve conseguentemente negarsi che l'accertamento peritale possa ricondursi al concetto di prova decisiva la cui mancata assunzione costituisce motivo di ricorso per Cassazione ai sensi dell'articolo 606 lett. d) c.p.p. (sul punto vedi Cass. 6 aprile 1999, Mandala, in
Cass. Pen. 2000, 3387 e Cass. 28 ottobre 1998, Patrizi, ivi, 1999, 2357).
Per tutte le ragioni indicate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma, liquidata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, di E. 500, 00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma di E. 500, 00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, Camera di consiglio, il 18 dicembre 2003. Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2004