Sentenza 9 ottobre 2008
Massime • 1
Nel procedimento di prevenzione la competenza a deliberare sulla proposta di aggravamento della misura appartiene al giudice di appello in pendenza del relativo giudizio che non viene meno per l'avvenuta deliberazione in camera di consiglio, ma solo con il deposito del provvedimento che lo definisce.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/10/2008, n. 40531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40531 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2008 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
4 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta dagli 111.mi Sigg. :
PRESIDENTE Dott. FAZZIOLI EDOARDO
CONSIGLIERE 1.Dott. GIORDANO UMBERTO
11 2. Dott. GIRONI EMILIO GIOVANNI
3.Dott.SIOTTO MARIA CRISTINA
4.Dott. CORRADINI GRAZIA 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul conflitto di competenza sollevato da
1) TRIBUNALE DI MESSINA
- CONFLITTO
nei confronti di:
2) CORTE APPELLO MESSINA ORDINANZA del 28/05/2008
TRIBUNALE di MESSINA
sentita la relazione fatta dal Consigliere
CORRADINE GRAZIA lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.Carlo dichusrarsi la competense Appello di Messing;
a
05 3 1 /08
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 09/10/2008
SENTENZA
2651,08 N.
REGISTRO GENERALE
N. 022502/2008
Di Casola he chiesto delle corte di
Jan OSSERVA
La Corte di Appello di Messina, con decreto del 26.11.2003, depositato il 30 aprile 2004, confermava il decreto 25.11.2002 del Tribunale in sede che aveva applicato a De TR
MO la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di un anno e sei mesi imponendogli le consequenziali prescrizioni.
Successivamente, investita dalla richiesta del Questore di Messina, presentata il 20 febbraio
2004 al Tribunale di Messina e trasmessa dal Tribunale alla Corte di Appello il 7 aprile successivo, di aggravamento della misura, tale Corte, con provvedimento in data 2 maggio
2007, depositato il 16 ottobre successivo, dichiarava la propria incompetenza a provvedere e disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale di Messina sezione per le misure di
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prevenzione, ritenendo che il procedimento di appello si fosse già concluso, con la definizione della camera di consiglio, prima ancora della presentazione della proposta di aggravamento da parte del Questore, anche se il decreto era stato poi depositato successivamente e che comunque la modifica della misura spettasse in ogni caso al giudice che la aveva disposta, onde non privare il proposto di un grado del giudizio.
Il Tribunale di Messina, con provvedimento in data 28 maggio 2008, depositato il 16 giugno successivo, ha, a sua volta, dichiarato la propria incompetenza a provvedere e disposto la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto, rilevando che sulla istanza di revoca e di modificazione della misura di prevenzione doveva decidere il giudice della impugnazione, finchè questa era pendente e cioè fino al momento del deposito del provvedimento di appello.
Il De TR ha presentato in data 19.9.2008 una memoria difensiva chiedendo la declaratoria di competenza della Corte di Appello di Messina poiché, al momento della proposta di aggravamento, il procedimento era ancora pendente in appello.
Anche il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la declaratoria di competenza della Corte di Appello di Messina.
Si verte sicuramente in una ipotesi di conflitto negativo di competenza, a norma dell'art. 28
C.P.P., poiché due organi giurisdizionali hanno rifiutato di prendere in esame la richiesta di dello aggravamento misura di prevenzione, con stasi insuperabile del procedimento di prevenzione.
Deve premettersi che le posizioni interpretative esposte dai giudici in conflitto corrispondono a due contrapposti indirizzi espressi in passato dalla giurisprudenza di questa Corte sul tema della competenza in ordine alla cognizione della richiesta di modifica o di revoca di una misura di prevenzione personale presentata quando sia ancora pendente il procedimento di impugnazione contro il decreto applicativo della misura stessa. Da tempo il contrasto è stato
'p però superato ed è prevalsa la linea interpretativa, ormai consolidata, che limita la attribuzione della competenza di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 1423 del 1956 al giudice che emesso il decreto impositivo della misura di prevenzione nei soli casi nei quali il provvedimento sia divenuto definitivo, dovendo ritenersi, per contro, che, qualora sia pendente l'impugnazione, sulla istanza di revoca o di modifica debba pronunciare il giudice investito dal gravame, dato che egli è tenuto a riesaminare la pericolosità del proposto, in termini di attualità e di effettività, e deve quindi adottare i conseguenti provvedimenti incidenti sulla caducazione della misura o sul contenuto di essa ( v. Cass. sez. 1, 19 aprile
1999, P.G. in proc. Cavallari;
Cass. sez. 1, 22 febbraio 1999, Citarella;
Cass. sez. 1, n. 272 del
2000, Pugliese;
Cass. n. 20817 del 2002, rv. 222460 ).
L'esattezza di tale risultato interpretativo è confortata, oltre che da argomenti di carattere logico e sistematico, dalla pronuncia della Corte Costituzionale con cui è stato chiarito che il procedimento di modifica della misura già disposta e in corso di applicazione, instaurato in base all'art. 7 della legge n. 1423 del 1956, ha natura esecutiva e presuppone necessariamente la definitività del provvedimento che ne è oggetto e, dunque, l'esaurimento o il mancato esperimento dei mezzi di impugnazione, con l'evidente conseguenza che il potere di disporre la modifica appartiene al giudice dell'impugnazione, quando questa sia proposta e sia pendente (Corte Cost., ord. 6 marzo 1995, n. 83 ).
Ciò posto, si pone ora l'ulteriore questione prospettata dalla Corte di Appello di Messina relativamente alla pendenza o meno del procedimento in appello al momento di presentazione della proposta di aggravamento da parte del Questore. Sul punto la Corte di Appello ha ritenuto che la conclusione della udienza partecipata, nel procedimento camerale in appello, determinasse la sua definizione, indipendentemente dal deposito del provvedimento, ma non è così poichè il processo formativo della decisione, al cui esito può dirsi concluso il procedimento, si perfeziona soltanto, nella procedura camerale ai sensi dell'art. 127 C.P.P., le cui forme devono essere rispettate anche nel giudizio di revoca o di aggravamento della misura di prevenzione ( v. Cass. sez. 6 n. 8 del 2000, rv. 215856; Cass. sez. 5 n. 3311 del
1993, rv. 196298; Cass. Sez. 1 n. 44638 del 2007, rv. 238484) con il deposito del provvedimento in cancelleria ex art 128 C.P.P. ( v. rv. 191424; rv. 193018; rv. 195217; rv.
200408 ).
Risolvendo il conflitto si deve pertanto dichiarare che la competenza appartiene alla Corte di
Appello di Messina davanti alla quale era pendente l'appello contro il decreto di applicazione della misura di prevenzione di cui era stato richiesto l'aggravamento.
Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32, 2° comma, C.P.P.
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a
P.Q.M.
LA CORTE
Dichiara la competenza della Corte di Appello di Messina cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, addì 9 ottobre 2008.
Il consigliere estensore Il Presidente
Dott. Grazia Corradini Dott. Edoardo Fazzioli
Боритес Porodin
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
30 OTT. 2008
H. CANCELLIERE
ST Fatella
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