Sentenza 4 maggio 1998
Massime • 1
Per la consumazione del reato di abuso d'ufficio nella formulazione dell'art. 323 c.p. introdotta dalla l. 16 luglio 1997, n. 234, nel caso in cui il risultato dell'azione delittuosa consista nel cagionare ad altri un danno ingiusto, non basta che tale danno sia conseguenza naturale della condotta posta in essere dall'agente per un fine diverso, ma è indispensabile che esso sia conseguenza diretta ed immediata del comportamento dell'agente, e quindi da costui voluto quale obiettivo del suo operato, come si evince dalla presenza dell'avverbio "intenzionalmente" utilizzato dal legislatore nella configurazione della fattispecie astratta del reato. (Nella specie, era stato contestato al pubblico ufficiale, amministratore di una U.S.L., il fatto - commesso sotto la vigenza della precedente formulazione della norma - di aver disposto il trasferimento ad altro servizio di un dipendente, al fine di procurargli un vantaggio ingiusto, di natura non economica, pretermettendo altro aspirante. Il pubblico ufficiale, ritenuto responsabile in primo grado, veniva assolto dalla Corte d'appello a seguito della entrata in vigore della nuova formulazione dell'art. 323 c.p., essendo venuto a mancare, "ex lege", il requisito della patrimonialità del vantaggio. La Cassazione, nel rigettare il ricorso del dipendente pretermesso, costituitosi parte civile, che sosteneva la sussistenza degli estremi del reato, avendogli comunque il fatto cagionato un danno ingiusto, non contestato, ma profilato nella sentenza di primo grado, ha affermato il principio di cui in massima).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/05/1998, n. 6563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6563 |
| Data del deposito : | 4 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
Dott. AN Tranfo Presidente del 4.5.98
1. Dott. AN Caso Consigliere SENTENZA
2. " AN De RT " N. 668
3. " Adolfo Di Virginio " REGISTRO GENERALE
4. " NT NO AG " N. 45153/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da EL AN, parte civile nel procedimento penale
contro
OC EL, imputato del reato di cui all'art. 323 c.p. avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania in data 16.10.1997. con la quale l'imputato veniva assolto, in riforma della sentenza di primo grado, per non essere il fatto previsto come reato Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Adolfo Di Virginio;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. dott. Carmine Di Zenzo che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice civile;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Giambattista Schininà, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Udito il difensore avv. Saverio La Grua, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
o s s e r v a
OC EL venne condannato dal Tribunale di Ragusa, con sentenza in data 22.12.1995, alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui al primo comma dell'art. 323 c.p., nel testo vigente prima della L. 16.7.1997 n.234, per avere, quale amministratore di una U.S.L., disposto indebitamente il trasferimento ad altro servizio del dott. NT MA, al fine di procurargli un ingiusto vantaggio. Il Tribunale escluse l'ipotesi più grave di cui al secondo comma, contestata in origine, ritenendo che il trasferimento non comportasse vantaggi economici per il MA. Lo OC venne condannato anche al risarcimento del danno in favore della parte civile EL AN, aspirante all'incarico conferito al MA e, secondo la sentenza, ingiustamente pretermesso in favore di quest'ultimo.
La Corte d'Appello di Catania, con sentenza in data 16.10.1997. riformava totalmente la decisione di primo grado ed assolveva lo OC per non essere più il fatto ascrittogli previsto dalla legge come reato. Argomentava la Corte che, per effetto della modifica del testo dell'art. 323 c.p. introdotta dalla L. n.234/97, il conseguimento di un ingiusto vantaggio patrimoniale era divenuto elemento costitutivo del reato;
e tale elemento risultava per l'appunto escluso dalla sentenza di primo grado, che aveva ritenuto l'esistenza di un ingiusto vantaggio di natura non patrimoniale. Ricorre la parte civile EL AN, deducendo inosservanza dell'art. 323 c.p. nel testo attualmente vigente e difetto di motivazione. I giudici di appello non avrebbero tenuto conto che l'art. 323 c.p., nella nuova formulazione, prevede in alternativa, come elemento obiettivo del reato, il conseguimento di un ingiusto vantaggio patrimoniale o la produzione di un danno ingiusto ad altri;
e l'esistenza di siffatto danno, riconosciuta dai giudici di primo grado, avrebbe impedito l'assoluzione dell'imputato, pronunciata d'altronde senza motivazione alcuna sul punto. Le stesse censure vengono ribadite ed ulteriormente sviluppate in una successiva memoria. Secondo il ricorrente non potrebbe parlarsi di difetto di contestazione per essere stato menzionato nel decreto di citazione a giudizio unicamente il fine di procurare un ingiusto vantaggio al MA, perché l'imputato si sarebbe anche difeso, con l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado, dall'accusa di aver agito per arrecare un danno al EL;
e, in ogni modo, una ipotetica mancanza di correlazione tra contestazione e sentenza avrebbe semmai imposto l'annullamento della sentenza di primo grado e non già giustificato l'assoluzione.
I rilievi del ricorrente non possono ritenersi fondati. E ben vero che il reato di cui all'art. 323 c.p. puo essere commesso anche arrecando ad altri un danno ingiusto, non necessariamente di natura patrimoniale;
ma tale danno deve essere conseguenza diretta ed immediata della condotta dell'agente e deve essere stato da costui voluto ed assunto ad obiettivo della propria condotta, come si evince dalla presenza dell'avverbio "intenzionalmente" usato dal legislatore. Ne deriva che il reato non può essere configurato quando il danno altrui sia una semplice conseguenza naturale di tale condotta, posta in essere dall'agente per un fine diverso, quale quello di procurare ingiusto vantaggio ad un soggetto differente, se pure accompagnato dalla previsione e dalla accettazione dell'eventualità del danno quale effetto accessorio della propria condotta.
Nel caso di specie era stato contestato all'imputato di aver agito al fine di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale al MA;
e la sentenza di primo grado aveva ritenuto che l'interessato avesse conseguito effettivamente, in conseguenza dell'abuso, un vantaggio ingiusto, non avente però natura patrimoniale. Mai era stato, invece, contestato allo OC di aver agito per procurare un danno al EL.
Il fatto che l'esistenza di tale danno fosse stata riconosciuta dalla sentenza di primo grado, che ne aveva imposto il risarcimento all'imputato, non implica le conseguenze volute dal ricorrente e non equivale ad una estensione implicita della contestazione nel senso da lui opinato: il diritto al risarcimento può derivare da qualsiasi condotta, dolosa o colposa, dell'agente che sia stata produttiva di un danno;
e il suo riconoscimento non equivale di certo all'affermazione dell'esistenza di quel dolo specifico che la norma richiede per la configurazione del reato. Non esisteva, quindi, nella sentenza di primo grado alcuna violazione dell'obbligo di correlazione con l'accusa, poiché i giudici di primo grado avevano ritenuto lo OC responsabile del fatto contestatogli, con la sola esclusione dell'ipotesi più grava prevista dal secondo comma dell'art. 323 nel testo all'epoca vigente, e non già di un fatto diverso quale quello di aver provocato intenzionalmente un danno ingiusto al EL. Nessun obbligo di motivazione incombeva evidentemente sui giudici di appello relativamente a quest'ultimo fatto, del quale l'imputato non era stato chiamato a rispondere. Il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenze di legge in ordine al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, all'udienza, il 4 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 1998