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Sentenza 18 gennaio 2023
Sentenza 18 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/01/2023, n. 1880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1880 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: ED RY nato il [...] RE AL nato il [...] NK SA ET DPO nato il [...] AM FR ET DO ZY nato il [...] AC CE OC BRIGHT AT ET DR. CE nato il [...] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE di APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale nella persona di FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Torino per AC CE OC AT, AM FR, ED RY e RE AL e dichiararsi inammissibile il ricorso per SA NK con le statuizioni consequenziali;
lette le conclusioni scritte del difensore di SA NK il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 1880 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 03/11/2022 1. La Corte d'Appello di Torino, con sentenza in data 04/12/2021, in parziale riforma della sentenza emessa in data 15/10/2019 all'esito del giudizio abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di Torino, per quello che ancora in questa sede rileva, escluso il ruolo di promotore con riferimento agli imputati EG LE, Maculay Prince OchuKo Bright Owata detto "Dr. Prince"e YA ED detto "Don Jazzy" ritenuti i medesimi partecipi dell'associazione di tipo mafioso di cui al capo 1) denominata EIYE o Supreme EIYE Confraternity, facente parte del più ampio sodalizio radicato in Nigeria e diffuso in diversi stati europei ed extraeuropei, rideterminava il complessivo trattamento sanzionatorio a carico dei predetti imputati;
riconosciuta la diminuente di cui all'art. 114 c.p. agli imputati NK GI detto "DPO" e EG ER riduceva la pena irrogata nei loro confronti. 2. Contro la suddetta sentenza propongono ricorsi per cassazione i predetti imputati a mezzo ai rispettivi difensori di fiducia. 2.1. AU Prince OchuKo Bright Owata, YA ED e EG ER a mezzo del medesimo difensore di fiducia e con lo stesso atto, con un unico motivo, articolato in più censure, deducono, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta ricorrenza dell'aggravante della transnazionalità e dell'aggravante dell'associazione armata. Assumono che, sul punto, era evidente la carenza motivazionale essendo stata, in primo luogo, del tutto omessa ogni argomentazione relativamente al fatto che l'associazione disponeva di armi e che le stesse fossero utilizzate dai singoli per le finalità proprie dell'associazione. Rilevano che, anche quanto all' aggravante la transnazionalità, la stessa era stata ritenuta senza alcuna effettiva motivazione al riguardo. 2.2. NK GI, con unico motivo, lamenta, ex art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p., la mancata concessione l'attenuante di cui all' art. 114 c.p. nella sua massima estensione. Assume che la Corte Appello, pur riconoscendo un contributo pressoché inesistente dell'imputato, nel quantificare la pena aveva stabilito una pena eccessiva, facendo riferimento precedenti commessi in Italia, senza però fornire alcuna prova che si trattava di fatti legati alle vicende associative in esame o, comunque, in qualche modo rilevanti. 2.3. EG LE formula quattro motivi. Con il primo motivo lamenta, ex art. 606 comma 1 lett. c) ed e) c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al ritenuto passaggio in giudicato dell'affermazione della partecipazione l'imputato al sodalizio criminale. Assume che pur avendo l'imputato esclusivamente rinunciato ai motivi di appello di cui ai nn. 1 e 3, insistendo per l'accoglimento degli altri motivi, la Corte d'Appello aveva ritenuto di interpretare il secondo motivo di gravame come esclusiva richiesta di riqualificare il ruolo dell'imputato in termine di partecipe all'associazione, non considerando che, in realtà, lo stesso aveva argomentato in merito all' insussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 2 416-bis c.p. chiedendo l'assoluzione dell' imputato previa applicazione dell' art. 115 c.p. per non aver dato seguito al proposito criminoso concordato con il coimputato KH. Osserva che la difesa non aveva in alcun modo rinunciato alla contestazione relativa allo stabile inserimento dell'imputato nella associazione di stampo mafioso de qua e che, in ogni caso, il quarto motivo con cui era stata chiesta l'esclusione dell'aggravante ex art. 4 L. 146/2006, la rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p. e la concessione delle attenuanti generiche precludeva la possibilità di ritenere passato in giudicato il profilo relativo alla qualificazione e sussistenza del reato. Con il secondo motivo lamenta, ex art. 606 comma 1 lett. c) ed e) c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione anche sotto il profilo del travisamento della prova in ordine al ritenuto coinvolgimento dell'imputato nella fattispecie associativa. Assume che la riqualificazione la condotta dell'imputato quale mera ipotesi di compartecipazione al sodalizio era frutto di un'errata interpretazione ed applicazione delle disposizioni vigenti risultando evidente un travisamento dei dati probatori operato dalla corte territoriale la quale, sulla scorta delle conversazioni intercettate in cui era comparsa la figura del ricorrente, aveva ritenuta dimostrata una partecipazione attiva dell' imputato nelle dinamiche del c.d. "nido", non considerando che lo stesso era risultato coinvolto unicamente nell' episodio riguardante la punizione di tale Ejior. Con il terzo motivo lamenta, ex art. 606 comma 1 lett. c) ed e) c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al ruolo attribuito all'imputato. Lamenta che la motivazione adottata sul punto era totalmente carente non avendo i giudici considerato che difettava la prova che lo stesso avesse svolto un ruolo dinamico e funzionale all' interno del gruppo mafioso. Con il quarto motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. c) ed e) c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui all' art. ex art. 4 L. 146/2006. Assume che la motivazione, sul punto, era del tutto carente in quanto la cellula inglese EIYE non era altro che una articolazione locale dell'unica associazione sorta Nigeria, derivandone che il gruppo residente in [...]di cui peraltro non era dato sapere il contributo causale che avrebbero fornito la sede italiana, non integrava una realtà organizzativa affatto diversa rispetto all'associazione di cui al capo 1) di imputazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di Maculay Prince OchuKo Bright Owata, YA ED e EG ER sono inammissibili. 1.1. Il comune motivo con cui sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta ricorrenza dell'aggravante della transnazionalità e dell'aggravante dell'associazione armata è da ritenere inammissibile per carenza di interesse ex art. 568 comma 4 c.p.p. 3 Va premesso che, secondo quanto è dato desumere dalle sentenze di merito, sia la circostanza aggravante della transnazionalità che la circostanza aggravante dell'associazione armata sono state ritenute subvalenti rispetto alle concesse circostanze attenuanti generiche. Orbene tale comune motivo non si correla ad un effettivo interesse della parte impugnante. Tale interesse difetta, infatti, secondo l'orientamento maggioritario nella giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. 1 - , Sentenza n. 43269 del 25/09/2019 Ud. (dep. 22/10/2019 ) Rv. 277144 - 01; Sez. 3, n. 19901 del 12/12/2018, dep. 2019, Bondani, Rv. 275962-01; Sez. 4, n. 20328 del 11/01/2017, B., Rv. 269942-01; Sez. 4, n. 27101 del 21/04/2016, Debilio, Rv. 267442-01; Sez. 5, n. 2311 del 13/10/2015, dep. 2016, Cicala, Rv. 266056-01; Sez. 2, n. 38697 del 24/06/2015, Ndiaye, Rv. 264803-01; Sez. 3, n. 3214 del 22/10/2014, dep. 2015, A., Rv. 262022-01; Sez. 1, n. 16398 del 14/01/2008, Civita, Rv. 239579-01), ogni qualvolta, come nel caso in esame, il ricorso sia volto ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante che sia stata già ritenuta - come nel caso di specie - subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti. Anche aderendo all' indiritto di segno diverso (vedi da ultimo Sez. 1 - , Sentenza n. 38822 del 28/09/2022 Rv. 283569) dovrebbe escludersi, comunque, l'interesse ad impugnare, a fronte dell'anzidetto giudizio di subvalenza, in quanto l'aggravante non risulta avere avuto comunque una qualche concreta influenza sulla determinazione della pena, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., anche a prescindere dagli esiti del giudizio di bilanciamento. In ordine alla concreta incidenza degli elementi fattuali relativi alle dette aggravanti in punto di pena, infatti, i ricorrenti nulla hanno dedotto ed, in ogni caso, nella fattispecie in esame un tale effetto deve essere escluso avendo i giudici di merito applicato agli imputati il minimo edittale della pena base (anni dieci). 2. Il ricorso di NK GI è inammissibile. Le censure proposte appaiono del tutto generiche ed aspecifiche a fronte di una motivazione che, in punto di complessivo trattamento sanzionatorio, appare congrua in fatto e corretta in diritto. Va del resto ricordato che, in generale, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che - nel caso di specie - non ricorre. 3. Il ricorso di EG LE è inammissibile. 4 3.1. Va osservato che a prescindere dalla effettiva portata della rinunzia ai motivi di appello operata dal ricorrente la sentenza si appalesa immune da censure nella parte in cui, valutate le complessive emergenze istruttorie e segnatamente il materiale captativo in atti, ha ritenuto acclarata la responsabilità dell' imputato per il reato di partecipazione all' associazione di tipo mafioso di cui al capo 1) denominata EIYE o Supreme EIYE Confraternity, facente parte del più ampio sodalizio radicato in Nigeria e diffuso in diversi stati europei extraeuropei. Occorre ricordare che in tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità. Deve, pure, osservarsi che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). Muovendo da tali premesse tutte le censure in questione si appalesano manifestamente infondate in quanto la corte di appello con argomentazioni che non appaiono né carenti né manifestamente illogiche né contraddittorie ha evidenziato come le numerose captazioni ambientali in atti confermavano il fatto che EG LE risultata un associato alla predetta compagine in quanto pienamente coinvolto nelle dinamiche interne all' associazione, avendo parlato anche con i sodali della riorganizzazione del gruppo (vedi f. 20). A fronte di detta ricostruzione la tesi difensiva, finalizzata ad escludere la configurabilità di una vera e propria condotta di partecipazione - attraverso una lettura frammentaria e parcellizzata degli elementi valorizzati dai giudici di merito - non è diretta a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. e sopra richiamati. 5 3.2. Il quarto motivo è da ritenere inammissibile per carenza di interesse per le ragioni già evidenziate al §.1.1. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai rispettivi ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 3 novembre 2022 Il Consi re Estensore Il Preside te tR
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale nella persona di FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Torino per AC CE OC AT, AM FR, ED RY e RE AL e dichiararsi inammissibile il ricorso per SA NK con le statuizioni consequenziali;
lette le conclusioni scritte del difensore di SA NK il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 1880 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 03/11/2022 1. La Corte d'Appello di Torino, con sentenza in data 04/12/2021, in parziale riforma della sentenza emessa in data 15/10/2019 all'esito del giudizio abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di Torino, per quello che ancora in questa sede rileva, escluso il ruolo di promotore con riferimento agli imputati EG LE, Maculay Prince OchuKo Bright Owata detto "Dr. Prince"e YA ED detto "Don Jazzy" ritenuti i medesimi partecipi dell'associazione di tipo mafioso di cui al capo 1) denominata EIYE o Supreme EIYE Confraternity, facente parte del più ampio sodalizio radicato in Nigeria e diffuso in diversi stati europei ed extraeuropei, rideterminava il complessivo trattamento sanzionatorio a carico dei predetti imputati;
riconosciuta la diminuente di cui all'art. 114 c.p. agli imputati NK GI detto "DPO" e EG ER riduceva la pena irrogata nei loro confronti. 2. Contro la suddetta sentenza propongono ricorsi per cassazione i predetti imputati a mezzo ai rispettivi difensori di fiducia. 2.1. AU Prince OchuKo Bright Owata, YA ED e EG ER a mezzo del medesimo difensore di fiducia e con lo stesso atto, con un unico motivo, articolato in più censure, deducono, ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta ricorrenza dell'aggravante della transnazionalità e dell'aggravante dell'associazione armata. Assumono che, sul punto, era evidente la carenza motivazionale essendo stata, in primo luogo, del tutto omessa ogni argomentazione relativamente al fatto che l'associazione disponeva di armi e che le stesse fossero utilizzate dai singoli per le finalità proprie dell'associazione. Rilevano che, anche quanto all' aggravante la transnazionalità, la stessa era stata ritenuta senza alcuna effettiva motivazione al riguardo. 2.2. NK GI, con unico motivo, lamenta, ex art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p., la mancata concessione l'attenuante di cui all' art. 114 c.p. nella sua massima estensione. Assume che la Corte Appello, pur riconoscendo un contributo pressoché inesistente dell'imputato, nel quantificare la pena aveva stabilito una pena eccessiva, facendo riferimento precedenti commessi in Italia, senza però fornire alcuna prova che si trattava di fatti legati alle vicende associative in esame o, comunque, in qualche modo rilevanti. 2.3. EG LE formula quattro motivi. Con il primo motivo lamenta, ex art. 606 comma 1 lett. c) ed e) c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al ritenuto passaggio in giudicato dell'affermazione della partecipazione l'imputato al sodalizio criminale. Assume che pur avendo l'imputato esclusivamente rinunciato ai motivi di appello di cui ai nn. 1 e 3, insistendo per l'accoglimento degli altri motivi, la Corte d'Appello aveva ritenuto di interpretare il secondo motivo di gravame come esclusiva richiesta di riqualificare il ruolo dell'imputato in termine di partecipe all'associazione, non considerando che, in realtà, lo stesso aveva argomentato in merito all' insussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 2 416-bis c.p. chiedendo l'assoluzione dell' imputato previa applicazione dell' art. 115 c.p. per non aver dato seguito al proposito criminoso concordato con il coimputato KH. Osserva che la difesa non aveva in alcun modo rinunciato alla contestazione relativa allo stabile inserimento dell'imputato nella associazione di stampo mafioso de qua e che, in ogni caso, il quarto motivo con cui era stata chiesta l'esclusione dell'aggravante ex art. 4 L. 146/2006, la rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p. e la concessione delle attenuanti generiche precludeva la possibilità di ritenere passato in giudicato il profilo relativo alla qualificazione e sussistenza del reato. Con il secondo motivo lamenta, ex art. 606 comma 1 lett. c) ed e) c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione anche sotto il profilo del travisamento della prova in ordine al ritenuto coinvolgimento dell'imputato nella fattispecie associativa. Assume che la riqualificazione la condotta dell'imputato quale mera ipotesi di compartecipazione al sodalizio era frutto di un'errata interpretazione ed applicazione delle disposizioni vigenti risultando evidente un travisamento dei dati probatori operato dalla corte territoriale la quale, sulla scorta delle conversazioni intercettate in cui era comparsa la figura del ricorrente, aveva ritenuta dimostrata una partecipazione attiva dell' imputato nelle dinamiche del c.d. "nido", non considerando che lo stesso era risultato coinvolto unicamente nell' episodio riguardante la punizione di tale Ejior. Con il terzo motivo lamenta, ex art. 606 comma 1 lett. c) ed e) c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al ruolo attribuito all'imputato. Lamenta che la motivazione adottata sul punto era totalmente carente non avendo i giudici considerato che difettava la prova che lo stesso avesse svolto un ruolo dinamico e funzionale all' interno del gruppo mafioso. Con il quarto motivo deduce, ex art. 606 comma 1 lett. c) ed e) c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui all' art. ex art. 4 L. 146/2006. Assume che la motivazione, sul punto, era del tutto carente in quanto la cellula inglese EIYE non era altro che una articolazione locale dell'unica associazione sorta Nigeria, derivandone che il gruppo residente in [...]di cui peraltro non era dato sapere il contributo causale che avrebbero fornito la sede italiana, non integrava una realtà organizzativa affatto diversa rispetto all'associazione di cui al capo 1) di imputazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di Maculay Prince OchuKo Bright Owata, YA ED e EG ER sono inammissibili. 1.1. Il comune motivo con cui sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta ricorrenza dell'aggravante della transnazionalità e dell'aggravante dell'associazione armata è da ritenere inammissibile per carenza di interesse ex art. 568 comma 4 c.p.p. 3 Va premesso che, secondo quanto è dato desumere dalle sentenze di merito, sia la circostanza aggravante della transnazionalità che la circostanza aggravante dell'associazione armata sono state ritenute subvalenti rispetto alle concesse circostanze attenuanti generiche. Orbene tale comune motivo non si correla ad un effettivo interesse della parte impugnante. Tale interesse difetta, infatti, secondo l'orientamento maggioritario nella giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. 1 - , Sentenza n. 43269 del 25/09/2019 Ud. (dep. 22/10/2019 ) Rv. 277144 - 01; Sez. 3, n. 19901 del 12/12/2018, dep. 2019, Bondani, Rv. 275962-01; Sez. 4, n. 20328 del 11/01/2017, B., Rv. 269942-01; Sez. 4, n. 27101 del 21/04/2016, Debilio, Rv. 267442-01; Sez. 5, n. 2311 del 13/10/2015, dep. 2016, Cicala, Rv. 266056-01; Sez. 2, n. 38697 del 24/06/2015, Ndiaye, Rv. 264803-01; Sez. 3, n. 3214 del 22/10/2014, dep. 2015, A., Rv. 262022-01; Sez. 1, n. 16398 del 14/01/2008, Civita, Rv. 239579-01), ogni qualvolta, come nel caso in esame, il ricorso sia volto ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante che sia stata già ritenuta - come nel caso di specie - subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti. Anche aderendo all' indiritto di segno diverso (vedi da ultimo Sez. 1 - , Sentenza n. 38822 del 28/09/2022 Rv. 283569) dovrebbe escludersi, comunque, l'interesse ad impugnare, a fronte dell'anzidetto giudizio di subvalenza, in quanto l'aggravante non risulta avere avuto comunque una qualche concreta influenza sulla determinazione della pena, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., anche a prescindere dagli esiti del giudizio di bilanciamento. In ordine alla concreta incidenza degli elementi fattuali relativi alle dette aggravanti in punto di pena, infatti, i ricorrenti nulla hanno dedotto ed, in ogni caso, nella fattispecie in esame un tale effetto deve essere escluso avendo i giudici di merito applicato agli imputati il minimo edittale della pena base (anni dieci). 2. Il ricorso di NK GI è inammissibile. Le censure proposte appaiono del tutto generiche ed aspecifiche a fronte di una motivazione che, in punto di complessivo trattamento sanzionatorio, appare congrua in fatto e corretta in diritto. Va del resto ricordato che, in generale, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che - nel caso di specie - non ricorre. 3. Il ricorso di EG LE è inammissibile. 4 3.1. Va osservato che a prescindere dalla effettiva portata della rinunzia ai motivi di appello operata dal ricorrente la sentenza si appalesa immune da censure nella parte in cui, valutate le complessive emergenze istruttorie e segnatamente il materiale captativo in atti, ha ritenuto acclarata la responsabilità dell' imputato per il reato di partecipazione all' associazione di tipo mafioso di cui al capo 1) denominata EIYE o Supreme EIYE Confraternity, facente parte del più ampio sodalizio radicato in Nigeria e diffuso in diversi stati europei extraeuropei. Occorre ricordare che in tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità. Deve, pure, osservarsi che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). Muovendo da tali premesse tutte le censure in questione si appalesano manifestamente infondate in quanto la corte di appello con argomentazioni che non appaiono né carenti né manifestamente illogiche né contraddittorie ha evidenziato come le numerose captazioni ambientali in atti confermavano il fatto che EG LE risultata un associato alla predetta compagine in quanto pienamente coinvolto nelle dinamiche interne all' associazione, avendo parlato anche con i sodali della riorganizzazione del gruppo (vedi f. 20). A fronte di detta ricostruzione la tesi difensiva, finalizzata ad escludere la configurabilità di una vera e propria condotta di partecipazione - attraverso una lettura frammentaria e parcellizzata degli elementi valorizzati dai giudici di merito - non è diretta a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. e sopra richiamati. 5 3.2. Il quarto motivo è da ritenere inammissibile per carenza di interesse per le ragioni già evidenziate al §.1.1. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai rispettivi ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 3 novembre 2022 Il Consi re Estensore Il Preside te tR