Sentenza 12 dicembre 2018
Massime • 1
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione dell'imputato volto a contestare la riqualificazione in pejus in grado di appello della recidiva ritenuta in primo grado, in assenza di gravame del P.M., quando la stessa non abbia comportato alcun concreto effetto deteriore. (Fattispecie di ricorso volto a lamentare la violazione del divieto di reformatio in pejus per essere stata, la recidiva specifica ed infraquinquennale ritenuta in primo grado, riqualificata, in grado di appello, come recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, a fronte di ritenuta, e non impugnata, equivalenza della recidiva rispetto alle circostanze attenuanti concorrenti, con conseguente ininfluenza sia in punto di prescrizione che di trattamento sanzionatorio).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/12/2018, n. 19901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19901 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2018 |
Testo completo
1 990 1-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Pubblica udienza del 12 dicembre 2018 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N.3857 Presidente Dott. Gastone ANDREAZZA REGISTRO GENERALE Dott. Claudio CERRONI Consigliere n. 34833 del 2018 Consigliere rel. Dott. Andrea GENTILI Dott. Luca SEMERARO Consigliere Dott. Gianni Filippo REYNAUD Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: NI IT, nata a [...] il [...]; avverso la sentenza n. 3713 della Corte di appello di Torino del 24 maggio 2018; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il Procuratore generale, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pietro MOLINO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, sentito, altresì, per la ricorrente, l'avv. Maurizio RIVERDITI, del foro di Torino, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 1 RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Torino ha confermato, in data 24 maggio 2018, la sentenza emessa dal Tribunale di Asti, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito ordinario, il precedente 3 maggio 2012, con la quale era stata dichiarata la penale responsabilità di NI IT, nella qualità di legale rappresentante della società Agape, per avere la stessa omesso di versare all'NP le somme trattenute a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali sulle somme da lei versate quali retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti nei periodi riferiti dal dicembre 2009 al gennaio 2010 e dall'aprile 2010 al settembre 2010, per un complessivo importo pari ad euro 58.070,00, e la stessa era stata condannata alla pena ritenuta di giustizia. La Corte subalpina, in particolare, ha ritenuto non prescritti i reati contestati dato il fatto che a carico della NI era stata ritenuta la recidiva, qualificata nella sentenza emessa in esito al gravame della imputata, come reiterata, infraquinquennale e specifica, ed ha altresì considerato il fatto che le difficoltà finanziarie allegate dalla prevenuta a giustificazione del suo inadempimento non potevano valere ad escludere la sussistenza del dolo generico che caratterizza, sul piano dell'elemento soggettivo, il reato a lei contestato. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha interposto ricorso per cassazione la NI, assistita dal proprio legale di fiducia, articolando quattro motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha lamentato la omessa pronunzia in relazione alla richiesta di perizia contabile formulata dalla ricorrente in grado di appello;
essa sarebbe stata necessaria, vista la gran massa di pagamenti effettuati verso l'NP dalla ricorrente, onde ricostruire con precisione la situazione contabile esistente. Il secondo motivo di impugnazione ha ad oggetto la omessa valutazione della situazione di difficoltà finanziaria in cui si trovava la Agape, società da lei rappresentata, quale fattore idoneo ad escludere la ricorrenza in capo alla ricorrente dell'elemento soggettivo del reato contestato. Il terzo motivo concerne la manifesta illogicità della sentenza impugnata in quanto la relativa motivazione sarebbe basata su massime di esperienza non comunemente condivise. Il quarto motivo di ricorso riguarda la violazione di legge, nella specie si tratterebbe dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., in quanto la Corte di Torino, a dispetto della qualificazione della recidiva ascritta in sede di sentenza di primo grado alla imputata come specifica ed infraquinquennale, avrebbe, invece, ritenuto la recidiva in questione, violando la regola del divieto di reformatio in pejus, anche reiterata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, con le derivanti conseguenze a carico dell'imputata. Esaminando ad uno ad uno i quattro motivi di impugnazione presentati dalla difesa della NI, osserva il Collegio, quanto al primo di essi, che la ritenuta omessa pronunzia della Corte territoriale in ordine alla richiesta di perizia contabile introdotta dalla difesa della imputata in sede di gravame non integra, in ogni caso, un'ipotesi di illegittimità della sentenza. Al riguardo si rileva, in via prioritaria, che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte di Torino ha chiaramente risposto alla richiesta di perizia - della cui esistenza essa ha, infatti, dato atto nel ricostruire le doglianze formulate dalla imputata avverso la sentenza del giudice di primo grado - allorché, a pagina 3 della motivazione della sentenza, si osserva che, per un verso i motivi di appello articolati dalla NI sono infondati, mentre "le differenti richieste formulate dalla IF sono inammissibili in quanto tardive, dovendosi intendere ricompresa fra le "differenti richieste" anche quella di riapertura del dibattimento onde disporre la perizia contabile di cui si è fatto cenno. Riguardo alla inammissibilità di tale richiesta va detto che, al di là della sua ritenuta tardività, non ha comunque errato la Corte di appello nel non dare corso alla richiesta, posto che la stessa, sicuramente non formulata in sede di primo grado, non solo avrebbe comportato la riapertura del dibattimento, evento di per sé di carattere eccezionale in quanto in contraddizione con la presunzione di completezza della istruttoria svolta di fronte al giudice di primo grado (Corte di cassazione, Sezione III penale, 22 marzo 2017, n. 13888), e ciò tanto più ove la richiesta istruttoria non sia, come appunto si è verificato nel caso che interessa, originata a seguito della acquisizione di qualche elemento nuovo ma ben poteva essere articolata sin dal precedente grado di giudizio, ma si presentava, altresì, priva di quel carattere di decisività ai fine della deliberazione da assumere che avrebbe 3 potuto giustificare la riapertura della istruttoria, posto che la stessa si presentava di contenuto meramente esplorativo e volto a verificare la possibilità di provvedere ad una diversa imputazione dei pagamenti eseguiti dalla NI nei confronti dell'NP (nel senso della inammissibilità della istanza di riapertura della istruttoria laddove la stessa non abbia il carattere della decisività e si palesi come meramente esplorativa: Corte di cassazione, Sezione III penale, 10 ottobre 2016, n. 42711). Passando al secondo motivo di impugnazione, con il quale è censurata l'omessa valutazione della condizione di difficoltà finanziaria in cui si è trovata la Agape e che avrebbe, secondo la prospettazione difensiva, determinato la necessità di omettere i versamenti all'NP di cui al capo di imputazione, va ribadita la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, essendo il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali in favore dell'NP caratterizzato, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, dal mero dolo generico, consistente nella consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, non è fattore rilevante, ai fini della esclusione della integrazione di tale elemento il fatto che il soggetto tenuto ad eseguire i versamenti attraversi una fase di criticità e riversi, pertanto, le risorse finanziarie già destinate all'adempimento degli obblighi contributivi a fare, invece, fronte ad altri debiti ritenuti più urgenti (Corte di cassazione, Sezione III penale, 28 gennaio 2014, n. 3705). Manifestamente infondato è il terzo motivo di impugnazione;
con esso la ricorrente ha lamentato il fatto che, disattendendo massime di esperienza comunemente condivise, ed in tal senso seguendo un ragionamento manifestamente illogico, la Corte di merito non abbia considerato che il fatto che la Agape non abbia ricevuto da parte di propri clienti il pagamento per i servizi dalla medesima ad essi forniti, non abbia costituito (in quanto, secondo quanto riportato in sentenza, si sarebbe trattato di elementi facenti parte della retribuzione dovuta dalla Agape ai propri dipendenti) un fattore determinante ai fini dell'omesso versamento dei contributi previdenziali da parte della imputata, in qualità di legale rappresentante della Agape. Con il riferimento, peraltro obbiettivamente non necessario, al fatto che gli oneri previdenziali che il datore di lavoro versa in relazione ai trattamenti retributivi corrisposti da quello ai propri dipendenti costituirebbero elemento integrante il singolo trattamento del dipendente, la Corte ha, chiaramente, inteso dire che sarebbe stata buona regola di gestione contabile e finanziaria del rapporto fra datore di lavoro e lavoratore dipendente quello di accantonare 4 mese per mese gli importi dovuti dal primo a titolo di contribuzione previdenziale ed assistenziale in maniera tale da non trovarsi poi a dovere attingere da riserve mai accantonate;
in questo senso la massima di esperienza ricavata dalla Corte di Torino non pare essere illogica e tantomeno non comunemente condivisa. Quanto infine al quarto motivo di ricorso, concernente la pretesa violazione dell'art. 597, comma III, cod. proc. pen., in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel dichiarare la sussistenza a carico del prevenuto della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, sebbene il Tribunale di Asti avesse, invece, dichiarato, a carico dell'imputato la sola recidiva specifica ed infraquinquennale, osserva la Corte, in primo luogo che, contestata alla NI sin dal primo grado di giudizio la "recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale" (come chiaramente emerge dall'esame del capo di imputazione a lei attribuito), il Tribunale astigiano, come si legge a pagina 3 della motivazione della sentenza da questo emessa, ha ritenuto che le circostanze attenuanti generiche, riconosciute in favore della imputata, fossero "equivalenti alla contestata recidiva", di tal che è legittimo ritenere che il riferimento, contenuto nel dispositivo della sentenza in tale occasione emessa, alla (sola) "contestata recidiva specifica e infraquinquennale" sia stato il frutto di un mero errore materiale nel riportare la contestazione mossa alla NI, sicché non ci sarebbe alcuna indebita reformatio in pejus da parte della Corte subalpina nell'essersi, invece, essa riferita alla aggravante in questione in termini di "recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale contestata all'imputata". Ma, più in generale, deve ritenersi che, con riferimento al caso di specie, la ricorrente non abbia alcun interesse a formulare la censura di cui in argomento, posto che la pretesa reformatio in pejus quand'anche si fosse verificata non avrebbe comportato alcun deteriore trattamento sanzionatorio della ricorrente. Non con riferimento alla esclusione della intervenuta prescrizione dei reati a lei contestati posto che, seppure dovesse ritenersi che a carico della medesima debba essere considerata la sola recidiva specifica ed infraquinquennale, come indicato nel dispositivo della sentenza del Tribunale di Asti, non per questo gli illeciti da lei commessi sarebbero prescritti. Infatti, considerato che, secondo la previsione di cui all'art. 161, comma secondo, cod. pen., il differimento del termine massimo di prescrizione dei reati, in presenza di eventi interruttivi, è, ove ricorra la circostanza 5 aggravante della recidiva ai sensi del comma secondo dell'art. 99 cod. pen., pari alla metà della durata della pena massima prevista per il reato in discorso, a partire, tuttavia da una pena commisurata in almeno 6 anni di reclusione, il più breve termine prescrizionale dei reati contestati alla NI sarebbe andato a scadere il 16 aprile 2019. Ma ciò non si è verificato neppure con riferimento alla determinazione della pena posto che già il Tribunale aveva considerato ove si volesse - seguire la tesi della affermazione da parte del giudice di primo grado della recidiva solamente specifica ed infraquinquennale - gli effetti pregiudizievoli di tale circostanza aggravante elisi dalla equivalente valutazione delle circostanze attenuanti generiche, di tal che né in primo grado né in grado di appello la ritenuta recidiva, quale che ne sia stato il contenuto, ha svolto un qualche ruolo in sede di dosimetria del trattamento sanzionatorio inflitto al ricorrente. Il motivo di impugnazione è, pertanto, inammissibile per carenza di interesse. Ritiene, infatti, il Collegio, pur consapevole della esistenza di un diverso orientamento (rappresentato da ultimo da Corte di cassazione, Sezione I penale, 11 agosto 2014, n. 35429, secondo la quale, sussiste l'interesse all'impugnazione dell'imputato al solo fine di ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante anche quando gli siano state concesse le circostanze attenuanti con giudizio di prevalenza su tale aggravante, poiché costituisce suo diritto vedersi riconoscere colpevole di una condotta meno grave di quella contestagli;
nel medesimo senso anche: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 3 maggio 2013, n. 19188), che non vi sia alcun interesse a contestare la legittimità della attribuzione a carico dell'imputato di una circostanza aggravante ove la stessa non abbia svolto alcun concreto ruolo nella determinazione del trattamento sanzionatorio inflitto a carico del ricorrente, in quanto ritenuta subvalente rispetto ad altra circostanza di segno opposto (in questo senso: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 28 aprile 2017, n. 20328; idem Sezione IV penale, 1 luglio 2016, n. 27101). Tale principio deve ritenersi riferibile anche al caso di specie in cui, sebbene il giudizio di valenza fra le circostanze sia stato svolto in termini di equivalenza e non di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, esso è stato confermato anche in grado di appello, con conseguente invarianza della pena, pur avendo, secondo la prospettazione del ricorrente, la Corte territoriale 6 ritenuto sussistere una ipotesi di recidiva più grave di quella ritenuta dal giudice di primo grado. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e la ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente (Gastone ANDREAZZA) (Andrea GENTILI) A sly fill a ☐ POSHATA 9 MAG 2019 IL CANCELLER REדיו Luana Mariani 7