Cass. pen., sez. III, sentenza 12/12/2018, n. 19901
CASS
Sentenza 12 dicembre 2018

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È inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione dell'imputato volto a contestare la riqualificazione in pejus in grado di appello della recidiva ritenuta in primo grado, in assenza di gravame del P.M., quando la stessa non abbia comportato alcun concreto effetto deteriore. (Fattispecie di ricorso volto a lamentare la violazione del divieto di reformatio in pejus per essere stata, la recidiva specifica ed infraquinquennale ritenuta in primo grado, riqualificata, in grado di appello, come recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, a fronte di ritenuta, e non impugnata, equivalenza della recidiva rispetto alle circostanze attenuanti concorrenti, con conseguente ininfluenza sia in punto di prescrizione che di trattamento sanzionatorio).

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  • 1Far credere di avere un’arma: conseguenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 20 aprile 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 12/12/2018, n. 19901
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19901
Data del deposito : 12 dicembre 2018

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