Sentenza 24 giugno 2015
Massime • 1
È inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato volta esclusivamente ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, quando la stessa sia già stata ritenuta subvalente rispetto alle circostanze attenuanti concorrenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/06/2015, n. 38697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38697 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2015 |
Testo completo
386 9 7 / 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 24/06/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 14, 13/2015 Dott. DOMENICO GALLO - Consigliere - Dott. MARGHERITA TADDEI REGISTRO GENERALE - Consigliere -N. 53163/2014 Dott. MIRELLA CERVADORO Rel. - Dott. SERGIO BELTRANI Consigliere - ROBERTO MARIA CARRELLI PALOMBI DI - Consigliere - Dott. MONTRONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NDIAYE ABIBALLA N. IL 03/03/1969 avverso la sentenza n. 2111/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del 05/06/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Roberto Quiello che ha concluso per l'inamminibilità del ricorso, dirilevate le regolentà degli avvizish into;
червейте } te. Udito, per la parte civile, l'Avv Udit difensor Avv. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO L'imputato ABIBALLA NDIAYE, in atti generalizzato, ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (che ne ha confermato la condanna riportata in primo grado per rapina impropria e lesioni aggravate alla pena ritenuta di giustizia), lamentando violazione di legge e vizio di motivazione (per asserita insussistenza della ritenuta connessione teleologica tra i reti de quibus. All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza. . . Va evidenziata la carenza di interesse dell'imputato al ricorso. Deve premettersi che, nel caso di specie, il trattamento sanzionatorio è stato determinato senza alcun riferimento alla circostanza aggravante oggetto di doglianza (risultata soccombente all'esito del "bilanciamento" con le attenuanti concorrenti). E' nota al collegio l'esistenza di un orientamento a parere del quale sussiste l'interesse all'impugnazione dell'imputato diretta all'esclusione di una circostanza aggravante anche quando gli effetti aggravatori del trattamento sanzionatorio siano stati neutralizzati dal giudizio di prevalenza con circostanze attenuanti, posto che il riconoscimento della sussistenza di un'aggravante, qualificando il fatto in termini di maggiore gravità, può comunque avere influenza sulla determinazione della pena ex art. 133 cod. pen. (così, Sez. VI, sentenza n. 19188 del 10 gennaio 2013, CED Cass. n. 255071; in senso conforme, Sez. I, sentenza n. 27826 del 13 giugno 2013, CED Cass. n. 255991, e n. 35429 del 24 giugno 2014, CED Cass. n. 261453). A parere del collegio, tuttavia, merita accoglimento il contrario orientamento per il quale difetta di interesse l'impugnazione dell'imputato che lamenti l'illegittima applicazione di una circostanza aggravante già ritenuta subvalente rispetto alle circostanze attenuanti concorrenti (Sez. III, sentenze n. 16717 del 9 marzo 2011, CED Cass. n. 250000, e n. 3214 del 23 gennaio 2015, CED Cass. n. 262022). Invero, contrariamente rispetto a quanto affermato dal primo orientamento, il trattamento sanzionatorio per l'ipotesi delittuosa-base va necessariamente determinato, ex art. 133 c.p., senza aver riguardo alla eventuale sussistenza di una circostanza aggravante, che potrà legittimare (in caso di concorso con circostanze attenuanti, soltanto in caso di prevalenza delle aggravanti) unicamente l'aumento di pena previsto dagli artt. 63 ss. c.p. A ritenere il contrario, si ammetterebbe, inammissibilmente, che la configurabilità di una circostanza aggravante possa incidere due volte, non una soltanto (come previsto dalla legge), sulla quantificazione della pena;
ciò appare ancor più evidente ove si tratti di circostanze ad effetto od efficacia speciale. - -Il ricorso in presenza di orientamenti sul punto contrastanti va, pertanto, rigettato (non avendo il ricorrente documentato la sussistenza di un diverso interesse). Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, udienza pubblica 24 giugno 2015 Il Componente estensore Il Presidente DomenicoGallo Sergio Beltrami gello DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE RENALE- IL DICASSA CANCELLIERE A M E R Claudia Pianelli P S U E T R N O E O J C