Sentenza 21 aprile 2016
Massime • 1
È inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato volta esclusivamente ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, quando la stessa sia già stata ritenuta subvalente rispetto alle circostanze attenuanti concorrenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/04/2016, n. 27101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27101 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2016 |
Testo completo
27 1 0 1/ 1 6 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 21/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ROCCO MARCO BLAIOTTA - Presidente - SENTENZA Dott. - Rel. Consigliere - 422/2016 N. Dott. GIUSEPPE GRASSO REGISTRO GENERALE- Consigliere - SALVATORE DOVERE Dott. N. 525/2016 - Consigliere - Dott. ANTONIO LEONARDO TANGA Dott. GIUSEPPE PAVICH - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE IO N. IL 04/01/1989 avverso la sentenza n. 1328/2015 GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTA, del 26/11/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Doxquale Fiverion, M ense he diverse diveren I vious nammissibile Avv.;Udit i difensor Avv FATTO E DIRITTO 1. Il GIP del Tribunale di Caltanissetta, con sentenza del 26/11/2015, all'esito di richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444, cod. proc. pen., applicò nei confronti IL BI, imputato del reato di cui agli artt. 81, cod. pen. e 73, d. P.R. n. 309/1990, la pena concordata dalle parti medesime, con le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva specifica contestata.
2. Avverso la sentenza l'imputato propone ricorso per cassazione, prospettando unitaria censura con la quale denunzia violazione del combinato disposto degli artt. 106, comma 2, cod. pen. e 445, cod. proc. pen. Assume il ricorrente che il GIP non aveva erroneamente escluso la recidiva, nonostante che del precedente non avrebbe dovuto tenere conto, trattandosi di una pena sospesa patteggiata divenuta irrevocabile da oltre cinque anni.
3. Il motivo è inammissibile per carenza d'interesse. Siccome ricordato, con puntualità, dal P.G. nel suo parere, il ricorrente non ha tratto alcun nocumento dalla lamentata mancata esclusione, proprio in quanto la recidiva è stata valutata sub-valente alle attenuanti generiche. La opposta opzione interpretativa (cfr. Cass., Sez. 6, n. 19188 del 10/1/2013, Rv. 255071; Sez. 1, n. n. 27826 del 13/6/2013, Rv. 255991; Sez. 1, n. 35429 del 24/6/2014, Rv. 261453), secondo la quale residuerebbe pregiudizio in quanto il reato considerato nella sua qualificazione circostanziata aggravata, peserebbe di più nel vaglio di cui all'art. 133, cod. pen., impinge in contraddizione, poiché finisce per far incidere due volte la circostanza aggravante e non una soltanto, come previsto dalla legge (cfr. in questo senso, Cass., Sez. 3, n. 16717 del 9/3/2011, Rv. 250000; Sez. 3, n. 3214 del 23/1/2015, Rv. 262022; Sez. 2, n. 38697 del 24/6/2015, Rv. 2648039; Sez. 5, n. 2311/016 del 13/10/2015, Rv. 266056).
5. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 1.500,00 in favore della cassa delle ammende. 2 Così deciso in Roma il 21 aprile 2016. (Giuseppe Grasso)titier Il Consigliere estensore SUPREM E T R O C i D NOIZY S S A C ん Il Presidente (Rocco M. Blaiotta) CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE FV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 1 LUG. 2016 PREMA D IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dr.ssa Gabriella Lamelza T F •