Sentenza 28 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/10/2002, n. 15201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15201 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' LIC ITALIA15201702 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PREŠTIPINO Presidente R.G.N. 4382/00 Consigliere Cron.35448 Dott. Natale CAPITANIO Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 27/05/02 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CANCELLERIA S ENT ENZA sul ricorso proposto da: RI CONCETTA, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell'avvocato 1 rappresentata e difesa PANCRAZIO CUTELLE' dall'avvocato ARNALDO FARO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
I. P.SE.MA. ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL SETTORE MARITTIMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PALUMBO 3, presso lo studio dell'avvocato UGO PANSOLLI, che 10 rappresenta e difende unitamente 2396 all'avvocato PIERO SARDOS ALBERTINI, giusta delega in -1- atti;
- controricorrente sentenza n. 93/99 del Tribunale di avverso la AGRIGENTO, depositata il 22/02/99 - R.G.N. 1049/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/05/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo : D'AGOSTINO; udito l'Avvocato SCAVUZZO per delega FARO;
udito l'Avvocato PANSOLLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 4382/00 Svolgimento del processo Il Pretore di Agrigento, con sentenza in data 19.7.1997, respingeva la domanda con la quale TT IL, vedova di ME Incorvaia, deceduto il 27.12.1986 nel naufragio di una motobarca, aveva chiesto la condanna della PS (Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo) alla corresponsione di una rendita, ritenendo intervenuta la prescrizione del diritto . Il Tribunale di Agrigento, con sentenza del 22 febbraio 1999, respingeva l'appello proposto dalla IL osservando che i_ termine di prescrizione di cui all'art. 112 d.p.r. n. 1124 del 1965 inizia a decorrere dalla data della manifestazione della malattia, che nella specie coincide con la data della morte del sig. Incorvaia, per cui, poiché il decesso era avvenuto il Don 27.12.1986 e la domanda giudiziale era stata proposta il 31.3.1995, non vi era alcun dubbio sull'avvenuta prescrizione del diritto azionato. Avverso questa sentenza TT IL ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. L'PS resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando genericamente violazione di legge nonché contraddittorietà ed illogicità della motivazione, la ricorrente deduce che i termini di prescrizione di cui all'art. 112 d.p.r. 1124/1965 non erano decorsi, atteso che la Cassa Marittima Meridionale (successivamente assorbita dalla essa ricorrente PS), alla quale in data 3.2.1988 Vaveva presentato domanda di liquidazione della rendita, non aveva avviato alcun procedimento amministrativo ed era rimasta inoperosa, sicchè il ritardo era imputabile alla Cassa ed il decorso del termine prescrizionale, al momento della domanda giudiziale, non era neppure iniziato. Il ricorso è infondato. Il Tribunale ha correttamente rilevato che il naufragio nel quale ha perso la vita il marito della ricorrente è avvenuto il 27 dicembre 1986 e che da tale data ha iniziato a decorrere il termine di prescrizione di cui all'art. 112 d.p.r. n. 1124/1965. La presentazione della domanda in sede amministrativa e la procedimento ha avuto come unicapendenza del relativo conseguenza la sospensione del decorso del termine suddetto per i 150 giorni previsti dall'art. 111 d.p.r. 1124/1965. Nessun altro effetto sospensivo può infatti riconoscersi alla lamentata inerzia della Cassa Marittima Meridionale in ordine alla domanda presentata dalla IL. Ne consegue che non merita censura l'affermazione del Tribunale secondo cui al momento della proposizione della domanda giudiziale, avvenuta con ricorso depositato il 31.3.1995, il diritto azionato era ormai prescritto. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto. A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c. non si deve provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 27 maggio 2002 Presidente NITE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI Il Cons. estensore REGISTRO E DA OGNI SPESA, TASSA Viennale Supertin ALLIERE O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 CA in Cancelleria A LEGGE 11-8-73 N. 533 Deposit 28 OTT. 200 IL CANCE S