Sentenza 6 maggio 2014
Massime • 1
L'immunità parlamentare ex art. 68, comma primo, Cost., essendo limitata agli atti e alle dichiarazioni che presentano un chiaro nesso funzionale con il concreto esercizio dell'attività parlamentare, opera, quanto alle dichiarazioni "extra moenia", solo quando queste presentano una sostanziale coincidenza di contenuti con quelle rese in sede parlamentare e sono cronologicamente successive alle dichiarazioni cosiddette "interne". (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva giudicato coperte da immunità dichiarazioni "extra moenia" di un parlamentare facenti riferimento ad un presunto uso politico della giustizia e ad ipotizzati trattamenti di favore degli uffici inquirenti nei riguardi di alcuni soggetti, in quanto funzionalmente collegate a quelle già formulate in Parlamento nell'ambito di una strategia polito-parlamentare ad "ampio raggio". Cfr. Corte cost., sentt. nn. 10-11- 56-58 -320-321 del 2000, n. 50 del 2002, n.120 del 2004, n. 410 del 2008).
Commentari • 3
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ricorso notificato il 5 aprile 2024 e depositato il successivo 8 aprile (reg. confl. pot. n. 6 del 2023), il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Catania, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in riferimento alla deliberazione del 28 giugno 2023 del Senato della Repubblica, con la quale, approvando la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (doc. IV-quater, n. 2), si è affermato che le dichiarazioni rese dall'allora senatore Mario Michele Giarrusso, per le quali egli è indagato per il reato previsto e punito dall'art. 595, primo, secondo e terzo comma, del codice penale, fossero …
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- 3. Diffamazione: l’immunità parlamentare non è invocabile solo per la natura politica del contesto (Cass. Pen. n. n. 32862/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima L'immunità parlamentare ex art. 68, comma primo, Cost., essendo limitata agli atti e alle dichiarazioni che presentano un chiaro nesso funzionale con il concreto esercizio dell'attività parlamentare, opera, quanto alle dichiarazioni rese "extra moenia", soltanto quando queste presentano una sostanziale coincidenza di contenuti con quelle rese in sede parlamentare e sono cronologicamente successive alle dichiarazioni cosiddette "interne", di modo che anche le dichiarazioni rese in forma o in sede "non tipica" debbano ritenersi espressione dell'esercizio della funzione parlamentare, mentre non è a tal fine sufficiente né la comunanza di argomento, né la natura politica del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/05/2014, n. 21320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21320 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 06/05/2014
Dott. FUMO IO - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 615
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 3140/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI TR AN N. IL 02/10/1950;
nei confronti di:
PA AU N. IL 18/07/1956;
avverso la sentenza n. 6182/2012 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA, del 05/07/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AU FUMO;
udito il PG in persona del sost.proc.gen. Dott. G.L. Pratola che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore della parte civile, avv. M. R. Talotta, sostituita dall'avv. E. Soldani che si è riportato al ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udito il difensore dell'imputato, avv. G. Valentinmo che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe, il GUP presso il tribunale di Roma ha dichiarato non luogo a procedere (perché il fatto non costituisce reato) nei confronti del senatore AS IO, imputato di diffamazione aggravata in danno dell'onorevole Di ET ON.
Ciò sulla base della delibera di insindacabilità, emessa dal Senato 6 novembre 2012. Con riferimento a detta delibera, il difensore di parte civile aveva chiesto fosse sollevato conflitto di attribuzione per la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale riguardante la L. 23 luglio 2008, n. 124, art. 1 per contrasto con gli artt. 3, 112, 136 e 138 Cost., ma la richiesta era stata rigettata.
2. Ricorre per cassazione il difensore della parte civile, Di ET ON e deduce violazione dell'art. 68 Cost., nonché assenza di motivazione, sua apoditticità, contraddittorietà, manifesta illogicità. Il GUP non ha considerato che l'imputato ha gratuitamente commesso un grossolano reato di diffamazione in danno del Di ET, divulgando in data 28 e 29 agosto 2011, tramite dichiarazioni pubbliche e a mezzo stampa, nonché tramite agenzie di stampa, riprese da vari quotidiani, notizie storicamente del tutto inventate e false. Proprio per il ruolo rivestito dal AS, tali notizie hanno avuto grande risonanza e diffusione. Peraltro, lo stesso AS aveva poi ammesso di aver diffuso le calunniose informazioni perché qualcuno "abboccasse all'amo". In pratica, l'ex pubblico ministero Di ET è stato accusato di un uso strumentale della sua funzione e di aver attuato un trattamento di favore nei confronti degli esponenti politici della sinistra. Secondo quanto sostenuto dal AS, Di ET si sarebbe avvantaggiato di tale sua condotta preferenziale perché le persone da lui "graziate" avrebbero favorito la sua carriera ministeriale. La delibera di insindacabilità emessa dal Senato è chiaramente illegittima in quanto non è rispettosa dei parametri elaborati dalla giurisprudenza, vale a dire la sussistenza del nesso funzionale tra iniziative parlamentari e dichiarazioni rilasciate all'esterno della camera. Peraltro, non sussiste neanche continuità temporale, atteso che quelle che vengono indicate come iniziative assunte intra moenia dal AS sono separate da un lungo arco temporale dalle dichiarazioni calunniose dallo stesso poi rilasciato agli organi di informazione.
3. Il difensore della parte civile ha poi fatto pervenire memoria con la quale ha ribadito la inapplicabilità dell'art. 68 Cost., perché non si è in presenza del c.d. nesso funzionale, ma di una semplice comunanza di argomenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza impugnata riporta il capo di imputazione nei seguenti termini: "reato di cui all'art. 81 c.p. - art. 595 c.p., comma 3, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi e attraverso dichiarazioni pubbliche e a mezzo stampa, attraverso il lancio di agenzie, poi riprese da vari canali informativi, offendeva l'onore e la reputazione dell'onorevole Di ET ON, attribuendo allo stesso circostanze e vicende offensive e non vere con le testuali seguenti frasi, rilasciate con riferimento all'inchiesta giudiziaria, resa nota dagli organi di stampa in cui era coinvolto l'esponente del PD NA PO: "non sarà il soccorso giudiziario che vorrebbe far scattare la prescrizione a cancellare questo gigantesco scandalo. Le cifre enormi, i rapporti tra IO, FA, AN proseguiti nell'acquisto superpagato delle azioni della Serravalle da parte di NA, fanno immaginare che le risorse illecitamente pagate non servissero per singoli corrotti, ma per alimentare un sistema. E AN spera di farla franca come capitò ai suoi predecessori, graziati dal Di ET, magistrato che così, salvati dalla tangente ENIMONT i capi PdS D'EM, LT, FA ecc, si avviò verso la carriera ministeriale, insieme alla sinistra, a cui aveva garantito immeritata impunità. Dall'Enimont e dalle coop, al metodo ST, gestito da NA, braccio destro di AN, la storia non pare diversa. Serve una campagna di verità. È questo il vero e illecito costo della politica. AN non si illuda di sfuggire alle sue colpe politiche e morali. Così come NA e i compagni di ST non potranno evitare la realtà. C'è tutta una storia da riscrivere. Dalla Napoli degli anni 80 all'area Falck". Trattasi di dichiarazioni rilasciate in data 28 agosto 2011 e poi riportate su diversi organi di stampa, anche il giorno seguente.
2. Tanto chiarito, va ulteriormente premesso che la L. n. 124 del 2008, art. 1 è già stato dichiarato incostituzionale con sentenza n. 262 del 2009. Esso comunque non ha attinenza con i fatti di cui al presente procedimento, in quanto è (era) relativo alla sospensione dei processi penali a carico dei presidenti della Repubblica, del Senato, della Camera e del Consiglio dei ministri.
3. Il ricorrente si duole del fatto che, pur essendo evidente che il AS ha consapevolmente affermato il falso attribuendo al Di ET condotte inconciliabili con il dovere di imparzialità che deve connotare la condotta di un magistrato, il giudicante abbia ritenuto validamente esercitato il diritto di critica. Ciò evidentemente in base alla considerazione (esatta) che il diritto di critica, pur potendo essere esercitato del tutto liberamente, presuppone tuttavia che i fatti addebitati al criticato siano certi e veri. Vale a dire: tutto è criticabile, ma a condizione che l'azione, l'opinione, il pensiero che si intende criticare siano esistiti in rerum natura e siano attribuibili al soggetto "preso di mira".
3.1. Il fatto è -però- che la insindacabilità parlamentare non fonda sul diritto di critica, non integra una causa di giustificazione (e dunque di esclusione della antigiuridicità), ma consiste in una semplice causa di non punibilità (contra: ASN 200638944-RV 235332). Invero aveva già chiarito risalente giurisprudenza di questa sezione (ASN 198710221-RV 176745) che l'insindacabilità ex art. 68 Cost. non esclude l'oggettiva illiceità dell'atto, la quale, ad esempio, "riemerge", con tutte le sue conseguenze quando concorrano terzi estranei o quando, successivamente, il contenuto lesivo della reputazione sia diffuso da altri o dallo stesso parlamentare, al di fuori dell'esercizio delle funzioni "protette".
3.2. E così parimenti (e più recentemente, Sez. quinta, sent. 44885 18.10/3.12.2007, ric. Liguori, non massimata) ha ritenuto che il non- parlamentare non possa avvalersi della immunità, che copra le dichiarazioni extra moenia del deputato o del senatore, atteso che, quando il parlamentare, nell'esercizio delle sue funzioni e superando i limiti del diritto di critica, esprima opinioni lesive dell'altrui reputazione, egli non agisce in presenza di una causa di giustificazione, che elide l'antigiuridicità, ma si avvale di una mera causa di non punibilità, espressamente prevista dall'ordinamento a tutela della funzione parlamentare. Nello stesso senso ASN 200815323-RV 239481 e ASN 200743090- RV 238494, dalle quali si ricava che l'insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost. non si estende ai mezzi di informazione (salvo le ipotesi dell'intervista per cui vedasi SS. UU. sent. n. 37140 del 2001, ric. Galiero, RV 219651), che abbiano diffuso le dichiarazioni e le opinioni coperte dalla detta insindacabilità. E ciò in quanto, appunto, detta insindacabilità non integra una causa di giustificazione - estensibile, quindi, al concorrente - ma costituisce una causa soggettiva di esclusione della punibilità, della quale non può avvalersi il compartecipe, privo della medesima guarentigia. Si tratta, insomma, di mera non punibilità del fatto, perché commesso nell'esercizio delle funzioni parlamentari. Secondo tale orientamento, la prerogativa parlamentare non può essere assimilata alle cause di giustificazione di carattere oggettivo, perché, in tal modo, essa si tradurrebbe in una inammissibile compressione dei diritti delle persone offese.
3.3. In realtà, ratio della norma è solo quella di consentire al parlamentare di esprimere, nel modo più incisivo e senza preoccupazioni di conseguenze giudiziarie, le sue opinioni politiche e di esercitare, in tal modo, il suo mandato.
Detta ratio "avvicina" significativamente la insindacabilità parlamentare alla libertas convicii di cui all'art. 598 c.p., posta, come è noto, a garanzia della possibilità di esprimersi efficacemente nei procedimenti innanzi alla autorità giudiziaria o amministrativa.
Conseguentemente, il parlamentare viene tutelato anche a fronte di espressioni travalicanti i limiti imposti al corretto esercizio del diritto di critica politica. E tuttavia quella stessa condotta, se posta in essere da altri, sarebbe -come anticipato- punibile, se e in quanto sia non rispettosa dei limiti entro i quali detto diritto va esercitato (rilevanza sociale, continenza, verità del fatto storico dal quale la critica "prende spunto").
3.4. La "copertura" dunque può essere offerta solo a coloro che rivestano la qualifica parlamentare e determina semplicemente -lo si ribadisce- una causa personale di esclusione della pena, lasciando sussistere la illiceità penale del fatto e, dunque, l'esistenza del reato.
3.5. D'altra parte, la L. n. 140 del 2003, art. 3, comma 2 dispone che "quando in un procedimento giurisdizionale è rilevata o eccepita l'applicabilità dell'art. 68 Cost., comma 1, il giudice dispone, anche d'ufficio, se del caso, l'immediata separazione del procedimento stesso da quelli eventualmente riuniti". La ratio della norma che impone tale separazione sembra avere il suo fondamento proprio nella non comunicabilità degli effetti della prerogativa parlamentare agli altri imputati non parlamentari.
4. Non è dunque corretto far riferimento (come implicitamente fa il ricorrente) al parametro della verità per valutare le dichiarazioni del AS, ne' a quello della continenza (la rilevanza sociale è in re, in quanto trattasi di dichiarazioni di un parlamentare aventi ad oggetto la condotta di altro parlamentare).
5. In realtà, dopo la delibera da parte della Camera di appartenenza del AS, compito del giudice di merito era unicamente quello di verificare se la ritenuta sussistenza del c.d. nesso funzionale (tra dichiarazioni intra ed extra moenia) fosse stata correttamente ritenuta.
Ebbene è noto che, per la corte costituzionale, il nesso funzionale non può consistere in un semplice collegamento di argomento o essere inteso come mera comunanza di contesto tra l'attività "interna" e quella "esterna", ma deve essere ricercato nella identificabilità della dichiarazione quale espressione dell'attività parlamentare. E infatti il Giudice delle leggi distingue, con le fondamentali sentenze nn. 10- 11/2000, tre categorie di esternazioni extra moenia:
innanzitutto, quelle del tutto estranee alla sfera politica e, pertanto, non assistite da alcuna garanzia costituzionale, in secondo luogo, quelle connesse alla sfera politica, ma estranee alla politica parlamentare (esse vanno ovviamente apprezzate secondo i normali canoni di valutazione in tema di diffamazione e di scriminanti conseguenti all'esercizio di un diritto o all'adempimento di un dovere), infine quelle connesse alla politica parlamentare, coperte da insindacabilità ex art. 68 Cost.. 5.1. È di tutta evidenza che problematica si presenta la individuazione dei confini di cui alla seconda categoria, dovendo esser tracciata, secondo la corte, una linea divisoria tra sfera politica e sfera politico-parlamentare, da intendersi, evidentemente, in rapporto di genere a specie.
5.2. Al proposito, può affermarsi che il concetto di dichiarazioni (intra ed extra moenia) funzionalmente connesse, è, per la corte costituzionale, da intendersi in maniera restrittiva, atteso che, come premesso, l'attività parlamentare rappresenta un ambito ben più limitato rispetto al più ampio concetto di attività politica. Al proposito, la corte ha distinto (sent. 120/2004) l'esercizio della libertà di espressione, comune a tutti i consociati (e dunque anche ai parlamentari, che si esprimano al di fuori dai compiti e dalle attività propri della assemblea cui appartengono), dalla attività parlamentare in senso stretto. Solo con riferimento a quest'ultima ha, infatti, senso parlare di nesso funzionale. Tuttavia è vana (aggiungono i giudici delle leggi) la pretesa di cristallizzare una regola di composizione del conflitto tra principi costituzionali, che assumono configurazioni, di volta in volta, diversi e richiedono soluzioni non riducibili nei rigidi limiti di uno schema preliminare di giudizio.
5.3. Sul punto, vi è piena concordanza con la pronunzia di questa sezione (ASN 200530255- RV 232028), per la quale le caratteristiche dell'attività parlamentare in senso stretto e, di conseguenza, quelle dello stesso nesso funzionale, non possono essere rigorosamente definite in astratto, in ragione dell'inscindibile legame tra la singola fattispecie e le ragioni del conflitto di attribuzione.
5.4. Pur ribadito che non basta la semplice comunanza di argomenti, oggetto di attività tipiche e di dichiarazioni fatte al di fuori di esse, ne' basta la riconducibilità di tali ultime dichiarazioni a un medesimo contesto politico, si chiarisce che la dichiarazione, se effettiva espressione di attività parlamentare, deve mostrare una sostanziale corrispondenza di contenuti (cfr. corte cost. sentenze nn. 320 e 321/2000, nonché nn. 56 e 58/2000). Pertanto: sostanziale identità oltre a priorità temporale delle dichiarazioni "interne" su quelle "esterne" (con l'impossibilità, quindi di "sanatorie" di qualsiasi genere).
E stata così sancita (con la sentenza n. 50 del 2002) la "immunità" per il parlamentare che "esternava", criticamente e negativamente, circa la attività di un procuratore della Repubblica: la Corte riconobbe la preesistenza di un atto parlamentare, riconducibile allo stesso deputato, esattamente "in termini", osservando che sussiste "non solo sostanziale corrispondenza, ma addirittura (...) (si riscontrano) (...) espressioni di pressoché totale identità". Dunque: se, come premesso, la distinzione tra attività politica, ampiamente intesa, e attività strettamente parlamentare, va intesa nell'ambito di un rapporto di genere a specie, l'elemento specializzante, che caratterizza l'attività parlamentare, non potrà che rinvenirsi in quelle che sono le funzioni del predetto Organo costituzionale: la funzione normativa, certamente, ma anche quelle di indirizzo politico e informazione.
5.5. Bisogna, quindi, far riferimento all'ambito funzionale, entro cui l'atto si iscrive, a prescindere dal suo contenuto comunicativo, il quale può essere il più vario, ma che, in ogni caso, deve essere tale da rappresentare esercizio in concreto delle funzioni proprie dei membri delle Camere, anche se attuato in forma innominata sul piano regolamentare. Sotto questo profilo, non c'è, perciò, una sorta di automatica equivalenza tra l'atto non previsto dai regolamenti parlamentari e l'atto estraneo alla funzione parlamentare, giacché, come già detto, deve essere accertato in concreto se esista un nesso che permetta di identificare l'atto in questione come espressione di attività parlamentare" (cfr. sent. corte cost. n. 379/2003).
6. Orbene, la sentenza impugnata chiarisce che il AS, già in data 10 marzo 2010, in sede parlamentare, affrontò il problema della c.d. tangente ENIMONT e del ruolo del sostituto procuratore Di ET con riferimento all'ipotizzato coinvolgimento del partito comunista. È d'altra parte notorio che la parte politica del AS, da tempo, conduceva una "campagna" sulla Giustizia e sul suo presunto uso politico, sul ruolo degli uffici inquirenti e su ipotizzati trattamenti di favore nei confronti di alcuni soggetti e di particolare severità verso altri. Gli interventi parlamentari dell'imputato, dunque, non potevano considerarsi isolati soliloqui persecutori, ma momenti di una strategia politico-parlamentare ad ampio raggio. Naturalmente tali iniziative politiche non potevano (non avrebbero potuto) rimanere nel chiuso delle aule parlamentari, ma, del tutto fisiologicamente, erano destinate a "straripare" extra moenia, attesa la stessa natura della attività politica e la ovvia necessità di aggregare consensi intorno alle idee-guida della parte politica cui il AS faceva capo.
Muovendo (come è doveroso) da tali (sottintese, anche se inespresse) premesse, il giudicante ha coerentemente ritenuto che le dichiarazioni "esterne" del AS fossero da considerare come funzionalmente collegate a quelle rese in sede parlamentare poco più di un anno prima, atteso che, come premesso, la "campagna" contro il preteso strapotere dei pubblici ministeri e il lamentato uso politico della giustizia ha costituito una linea direttrice (sviluppatasi in un lungo arco temporale) dello schieramento partitico cui l'imputato apparteneva.
7. Per le ragioni sopra illustrate, la sentenza impugnata non merita le censure che le sono state mosse e, conseguentemente, il ricorso va rigettato.
Il ricorrente va condannato alle spese del grado.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 6 maggio 2014. Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2014