Sentenza 13 ottobre 2015
Massime • 1
È inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato preordinata ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante quando la stessa sia stata già ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/10/2015, n. 2311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2311 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2015 |
Testo completo
5 2 3 1 1 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.2887 Dott. Gennaro MARASCA Presidente- Dott. Grazia LAPALORCIA - Consigliere - UP - 13/10/2015 R.G.N. 16942/2015 Dott. Maurizio FUMO - Consigliere Dott. Maria VESSICHELLI - Consigliere - - Consigliere Relatore - Dott. Luca PISTORELLI ha pronunciato la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti dal difensore di: LA US, nato a [...], il [...]; LA IA, nata a [...], l'[...]; avverso la sentenza del 14/7/2014 della Corte d'appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna di LA US e LA IA per il loro concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso dal padre LA US (nel frattempo deceduto) nella sua qualità di amministratore della Casa Vinicola di AS LE & C s.n.c., fallita nel 2003. In parziale riforma della pronunzia di primo grado la Corte territoriale ha invece riconosciuto agli imputati le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, provvedendo conseguentemente alla rimodulazione della pena e alla sua sospensione condizionale.
2. Avverso la sentenza ricorrono con unico atto entrambi gli imputati a mezzo del comune difensore articolando due motivi. Con il primo deducono errata applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione in merito al ritenuto concorso degli imputati nelle distrazioni asseritamente commesse dal padre in mancanza della prova del collegamento causale tra queste ultime e il fallimento e soprattutto senza che la Corte territoriale abbia accertato la consapevolezza da parte degli imputati anche solo di arrecare danno agli interessi dei creditori attraverso la cessione in favore delle società dagli stessi gestite dei beni strumentali della fallita. Con secondo motivo viene invece eccepita violazione di legge in merito al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 219 comma 2 n. 1) legge fall. in assenza di appello del pubblico ministero, atteso che la stessa che peraltro sarebbe insussistente era stata contestata e - riconosciuta nel primo grado di giudizio esclusivamente nei confronti del solo LA AS e non anche degli odierni ricorrenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I ricorsi sono infondati e per certi versi inammissibili e devono essere rigettati. :
2. Il primo motivo è infondato innanzi tutto nella misura in cui eccepisce il necessario accertamento di un nesso di causalità tra le condotte di bancarotta descritte nel primo comma dell'art. 216 legge fall. e il fallimento della società, richiamando l'orientamento espresso in una pronunzia di questa Corte, rimasta isolata nella giurisprudenza di legittimità, che, anche successivamente all'arresto citato, ha avuto modo di ribadire ripetutamente come il reato di bancarotta fraudolenta, in quanto reato di pericolo, non richieda l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il dissesto dell'impresa, in quanto, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, detti fatti assumono rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi e, quindi, anche quando l'impresa non versava ancora in condizioni di insolvenza (ex multis e tra le più recenti Sez. 5, n. 27993 del 12 febbraio 2013, Di Grandi e altri, Rv. 255567; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, Ghirardelli, Rv. 262741).
2.1 Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, quello di bancarotta fraudolenta per distrazione non è reato di evento, bensì, come accennato, di pericolo (ex multis Sez. 5, n. 11633 del 8 febbraio 2012, Lombardi Stronati, Rv. 252307), nel senso che, essendo l'oggetto della tutela identificabile nell'interesse dei creditori all'integrità dei mezzi di garanzia, l'art. 216 legge fall. prende in considerazione non solo la sua effettiva lesione dovuta al cagionamento di un danno al ceto creditorio - che non è elemento costitutivo della fattispecie tipizzata e che invece rileva esclusivamente ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui al primo comma del successivo art. 219. bensì anche il pericolo conseguente alla mera possibilità che questo si verifichi.
2.2 Pertanto, venendo agli altri rilievi dei ricorrenti, sul versante dell'elemento soggettivo del reato il dolo necessario per la configurabilità della bancarotta patrimoniale è quello generico, integrato dalla volontà di distaccare il bene oggetto di distrazione dal patrimonio della fallita nella previdibilità del pericolo che tale operazione può determinare per gli interessi dei creditori. In altri termini è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo (Sez. 5, n. 9807 del 13 febbraio 2006, Caimmi ed altri, Rv. 234232).
2.3 Nel caso di specie il reato in contestazione è stato attribuito agli odierni ricorrenti in quanto estranei concorrenti nel medesimo con l'amministratore della fallita. In proposito, sempre secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, il dolo dell'extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di sostegno a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni del creditore, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società (ex multis Sez. 5, n. 1706/14 del 12 novembre 2013, P.G., Barbaro e altro, Rv. 258950). Ciò che è richiesto, dunque, è che il terzo estraneo alla gestione dell'impresa fallita si sia rappresentato la pericolosità per il ceto creditorio degli atti al cui compimento ha prestato volontariamente la sua collaborazione. Rappresentazione la cui prova, proprio in ragione dell'estraneità del concorrente alla gestione dell'impresa, richiede uno specifico accertamento fondato su indici fattuali idonei a dissipare il ragionevole dubbio che egli non fosse a conoscenza dell'intrinseca lesività nei termini sopra descritti - - della sua azione.
2.4 La sentenza impugnata ha fatto buon governo di tali consolidati principi, deducendo correttamente il dolo degli imputati dalla natura sostanzialmente fittizia delle cessioni dei beni strumentali della fallita, che non hanno comportato alcun effettivo esborso da parte delle aziende gestite dai figli di LA AS (che peraltro avevano lo stesso oggetto sociale e la stessa sede della fallita) e il cui evidente scopo era dunque quello di sottrarre formalmente gli stessi beni alla garanzia dei creditori, consentendo il proseguimento dell'attività imprenditoriale attraverso degli enti "prestanome". Ed in tal senso si è espressa proprio una delle pronunzie citate dagli stessi ricorrenti, nella quale si sottolinea che, se l'eventuale conoscenza da parte dell'estraneo dello stato di decozione dell'impresa costituisce evidenza significativa della sua consapevolezza di arrecare danno ai creditori, «ciò non significa che essa non possa ricavarsi da diversi : fattori, quali la natura fittizia o l'entità dell'operazione che incide negativamente sul patrimonio della società» (Sez. 5, n. 16579 del 24 marzo 2010, Fiume e altro, Rv. 246879).
2.5 Manifestamente infondate sono infine le residue doglianze dei ricorrenti, giacchè del tutto irrilevante si rivela che il patrimonio immobiliare della fallita non sia stato intaccato, giacchè lo stesso come logicamente argomentato dalla Corte territoriale - - si è rivelato comunque inidoneo per la proficua conclusione della procedura di concordato preventivo originariamente instaurato.
3. Inammissibile per carenza di interesse è invece il secondo motivo, pur astrattamente fondato, atteso che effettivamente l'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta era stata riconosciuta nel primo grado di giudizio esclusivamente nei confronti del coimputato LA AS.
3.1 Infatti, secondo l'orientamento maggioritario nella giurisprudenza di questa Corte, è per l'appunto inammissibile per carenza di interesse l'impugnazione dell'imputato volta ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante quando la stessa sia stata già ritenuta come nel caso di specie - subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti - (ex multis Sez. 3, n. 3214/15 del 22 ottobre 2014, A, Rv. 262022).
3.2 Non ignora il collegio l'esistenza di altro orientamento per cui sussisterebbe l'interesse all'impugnazione dell'imputato diretta all'esclusione di una circostanza aggravante anche quando gli effetti aggravatori del trattamento sanzionatorio siano stati neutralizzati dal giudizio di prevalenza con circostanze attenuanti, posto che il riconoscimento della sussistenza di un'aggravante, qualificando il fatto in termini di maggiore gravità, potrebbe comunque avere influenza sulla determinazione della pena ex art. 133 c.p. (Sez. 6, n. 19188 del 10 gennaio 2013, P, Rv. 255071). Non di meno deve rilevarsi che tale principio può essere eventualmente condiviso qualora emerga dalle pronunzie di merito che per l'appunto gli elementi circostanziali abbiano in qualche modo influito sulla determinazione della pena anche a prescindere dagli esiti del giudizio di bilanciamento. Il che nel caso di specie deve essere comunque escluso, avendo la Corte territoriale applicato agli imputati il minimo edittale della pena e dunque, attraverso l'accoglimento del motivo di ricorso essi non potrebbero conseguire alcun effetto più favorevole rispetto a quelli determinati dalla decisione impugnata.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali. add! вот Così deciso il 13/10/2015 DEPOSITATA IN CANCELLERIA II Consigliere estensore Presidente 20/GEN/2016 au un IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise