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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 19/02/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 307 del ruolo 2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 448/2023, pubblicata in data 30.6.2023, in punto: risarcimento danni da infortunio stradale;
causa vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Locatelli per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
, tutti Controparte_1 Controparte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca Regazzo per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATI
NONCHÉ residente e domiciliato in San Stino di Livenza (VE), Via Fingoli, 31 CP_3
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Nel merito, in via di appello principale: in accoglimento dei motivi del presente gravame e in riforma totale della sentenza n. 448/2023 del
Tribunale di Pordenone del 30 giugno 2023, notificata il 10 luglio 2023 resa inter partes, accogliersi le domande tutte come proposte da Parte_1
in primo grado, e quindi rigettare, in quanto infondate sia in fatto
[...]
sia in diritto tutte le domande e deduzioni dei GNi , Controparte_1 [...]
e per i motivi sopra esposti;
per Controparte_2 Parte_2
l'effetto, dichiarare esente da Parte_1
qualsivoglia responsabilità e obbligazione a qualsiasi titolo per i fatti oggetto del presente procedimento, anche alla luce delle somme già erogate, rigettandosi ogni avversa e diversa pretesa;
nello specifico e fermo quanto sopra: a) accertarsi e dichiararsi la nullità della sentenza n. 448/2023 del Tribunale di Pordenone per le ragioni dedotte nell'atto di citazione di appello e con conseguente rigetto delle domande dei GNi , e Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
e condanna di quest'ultima alla restituzione delle somme erogate da parte di
[...]
nelle more del presente grado di giudizio;
Parte_1
b) si chiede in ogni caso la riforma della sentenza n. 448/2023 del Tribunale di
Pordenone nella parte in cui è stata accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità
del GN nella causazione del decesso del GN;
CP_4 CP_2
conseguentemente, si chiede il rigetto delle avverse domande avanzate;
inoltre, in accoglimento del motivo di appello, si chiede che Controparte_5
[...] venga assolta da qualsivoglia obbligazione verso ,
[...] Controparte_1 [...]
e e, pertanto, che questi vengano Controparte_2 Parte_2
condannati alla restituzione di tutte le somme che Parte_1
abbia nel frattempo provveduto ad erogare nelle more del giudizio;
c) si
[...]
chiede la riforma della sentenza n. 448/2023 del Tribunale di Pordenone nella parte in cui ha negato la sussistenza di un nesso causale esclusivo tra il decesso del GN
ed il grave danno cerebrale patito dallo stesso;
conseguentemente, si chiede CP_2
il rigetto delle avverse domande avanzate;
inoltre, in accoglimento del motivo di appello, si chiede che venga assolta da Parte_1
qualsivoglia obbligazione verso , e Controparte_1 Controparte_2
e, pertanto, che questi vengano condannati alla restituzione Parte_2
di tutte le somme che abbia nel frattempo Parte_1
provveduto ad erogare nelle more del giudizio;
d) si chiede la riforma della sentenza n. 448/2023 del Tribunale di Pordenone nella parte in cui ha condannato il GN
e , al risarcimento del danno CP_4 Parte_1
patrimoniale e non patrimoniale dei GNi , Controparte_1 Controparte_2
e ; conseguentemente, in accoglimento del
[...] Parte_2
presente motivo di appello, si chiede, pertanto, il rigetto delle avverse domande e l'accertamento delle minori somme eventualmente dovute, in considerazione dell'effettivo caso concreto, ai GNi , Controparte_1 Controparte_2
e ; conseguentemente si chiede la condanna degli appellati Parte_2
alla restituzione, in favore di , di tutte Parte_1
quelle maggiori somme rispetto al dovuto effettivo che l'odierno appellante si fosse trovato a versare nelle more del giudizio;
in ogni caso: con rifusione delle spese e
3 competenze legali per entrambi i gradi di giudizio o, quantomeno, con compensazione. In via istruttoria: con le forme dell'appello principale e previa revoca di qualsivoglia precedente ordinanza contraria, si chiede che venga disposta c.t.u. medico-legale diretta all'accertamento delle cause del decesso del GN
; si chiede altresì di essere ammessi alla prova per testimoni sui seguenti CP_2
capitoli: 1) vero che il giorno 21 giugno 2018, verso le ore 18.30, lei si trovava seduto all'esterno del bar Barbanera posto di fronte al Ristorante Puntiglio lungo la via
Biverone in San Stino di Livenza;
2) vero che, in tali circostanze di tempo e di luogo,
lei sentì il rumore di un motorino che sopraggiungeva lungo la via Biverone e, quindi,
il rumore di un forte urto;
3) vero che lei, recatosi presso la carreggiata, vedeva riverso a terra il corpo di un uomo, poi identificato nel GN;
Persona_1
4) vero che, una volta giunto sul luogo dell'incidente, lei notò che il motociclista non indossava il casco;
5) vero che il casco giaceva a terra in prossimità del corpo del
GN ; Si indica a testimone il GN residente in [...]CP_2 Testimone_1
(TV), via Risorgimento n. 9. 6) vero che il giorno 21 giugno 2018, verso le ore 18.30,
lei trovava seduto all'esterno della sua abitazione in via Biverone n. 75 in San Stino
di Livenza;
7) vero che, in tali circostanze di tempo e di luogo, lei udì il rumore di un incidente sulla strada di fronte alla sua abitazione;
8) vero che lei si recò a verificare cosa fosse successo;
9) vero che giunto sulla via Biverone lei vide riverso a terra il corpo di un motociclista, poi identificato nel GN;
10) Persona_1
vero che lei, avvicinatosi per prestare soccorso, notava il casco del motociclista adagiato a poca distanza dal corpo;
Si indica a testimone il GN Testimone_2
residente in [...], San Stino di Livenza (VE). 11) vero che il giorno 21
giugno 2018, verso le ore 18.30, lei stava percorrendo la via Biverone in San Stino
4 di Livenza;
12) vero che, giunto all'altezza del , lei ha notato il Parte_3
corpo di una persona riversa a terra;
13) vero che, avvicinatosi per prestare soccorso,
lei ha identificato la persona nel GN;
14) vero che al momento Persona_1
del suo arrivo, il GN non indossava il casco;
15) vero che il casco dello CP_2
stesso si trovava a terra vicino al corpo;
Si indica a testimone il GN , Testimone_3
residente in [...]. In ogni caso: con rifusione delle spese e competenze legali per entrambi i gradi di giudizio o,
quantomeno, con compensazione.”
Per gli appellati: “Nel merito. Respingersi il gravame ed ogni domanda ex adverso formulata, in quanto infondata in fatto ed in diritto e consequenzialmente confermarsi integralmente la sentenza n. 448/2023 del Tribunale di Pordenone. Spese e competenze dei due gradi di giudizio integralmente rifuse. In via istruttoria. A) Si
chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che il
21.6.2018, alle ore 18.30 circa, in San Stino di Livenza (VE), località Biverone,
lungo la Via Biverone all'altezza del civico n. 63, si verificava un sinistro stradale che vedeva coinvolti la vettura Opel Astra SW EL080EJ, condotta dal GN CP_3
e il ciclomotore GI condotto dal GN;
2. Vero che,
[...] Persona_1
nella circostanza, il GN alla guida del suo ciclomotore GI percorreva CP_2
Via Biverone con direzione Torre di Mosto-San Stino di Livenza, quando, giunto all'altezza del civico n. 63, veniva urtato dalla vettura Opel Astra condotta dal GN
3. Vero che il GN nel frangente usciva in retromarcia dal CP_3 CP_3
parcheggio situato di fronte all'attività commerciale denominata “ Parte_3
” e si immetteva in Via Biverone andando a collidere con il ciclomotore
[...]
GI del GN;
4. Vero che il GN Persona_1 Persona_1
5 impattava con la parte posteriore della Opel Astra e veniva sbalzato a terra ad una distanza di circa 8,75 metri dal punto della collisione;
5. Vero che il GN
, dopo la stabilizzazione da parte del personale medico Persona_1
dell'ambulanza del 118, veniva trasportato tramite elicottero del , all'Ospedale Pt_4
Civile di Mestre dove decedeva alle 2.50 del 22.6.2018 per le gravi lesioni riportate:
“emorragia cerebrale in grave trauma cranico, trauma addominale e toracico”; 6.
Vero che il GN nella circostanza indossava il casco integrale Persona_1
Cont di marca di cui alle foto che si rammostrano al teste (doc. 2 pag. 10);
7. Vero
che subito dopo l'impatto il casco indossato dal GN veniva Persona_1
rinvenuto sul marciapiede di sinistra, vicino al proprietario nella posizione statica finale;
8. Dica il teste se il GN presentasse escoriazioni o Persona_1
graffi al volto;
9. Vero che l'impatto con la vettura condotta dal GN ha CP_3
procurato al GN lesioni al torace, all'addome e alla zona retroperitoneale CP_2
e che le tac eseguite sia al torace che all'addome hanno evidenziato rispettivamente un'embolia polmonare, una lesione epatica e un ematoma retroperitoneale con frattura dell'osso sacro;
10. Vero che l'embolia polmonare e l'emorragia addominale subite dal GN sono fattispecie patologiche mortali;
11. Vero Persona_1
che il GN era cosciente al momento dello scontro con la Persona_1
vettura Opel Astra condotta dal GN e anche successivamente in seguito CP_3
all'impatto con l'asfalto; 12. Vero che in particolare mentre prestava il primo soccorso al GN e lo teneva con la testa bloccata, ha colto che Persona_1
era cosciente;
13. Vero che pochi minuti dopo il sinistro sopraggiungevano sul posto la moglie e la figlia del GN che iniziavano a parlare al loro Persona_1
caro, la moglie in particolare si distendeva a terra accanto al marito confortandolo, e
6 il GN tentava di alzarsi;
14. Vero che il personale sanitario, teneva CP_2
bloccato il GN ed effettuava diversi tentativi per fargli indossare il collare CP_2
cervicale non trovando la misura adatta e che nel frangente il GN R_
si muoveva e si lamentava manifestando nervosismo;
15. Vero che la
[...]
GNa continuava a tranquillizzare il marito invitandolo a stare Controparte_1
fermo per velocizzare le pratiche di soccorso, e per cercare di alleviare la sua sofferenza gli slacciava la cintura;
16. Vero che il ciclomotore GI X4HLLK di proprietà del GN di cui al documento che si rammostra al Persona_1
teste (doc. 20) veniva demolito in seguito al sinistro del 21.6.2018 e il valore del veicolo, da mercuriale “Due ruote”, è di circa € 700,00 come da documento che si rammostra (all.to doc. 21); 17. Vero che la GNa ha pagato Controparte_1
l'importo di € 976,00 per un loculo con lettere incise a colori e vaschetta in marmo
Adria con posa in opera a AR di UA (VE) come da fattura n. 33 del
15.10.2018 che si rammostra (doc. 10); 18. Vero che il GN Controparte_2
il 4.7.2018 ha pagato l'importo di € 3.200,00 all'Impresa Onoranze
[...]
Funebri PI MA di San Stino di Livenza (VE) per il servizio funebre completo del padre come da fattura che si rammostra (doc. 10); 19. Vero Persona_1
che la GNa il 4.7.2018 ha pagato al Stino di Controparte_1 CP_7
Livenza la somma di € 1.750,00 per la concessione del loculo n. 77 blocco L26 presso il cimitero di San Stino di Livenza;
20. Vero che la GNa ha pagato Controparte_1
l'importo complessivo di € 2.440,00 al dott. per la valutazione Controparte_8
medico-legale sull'utilizzo di dispositivi protettivi nel sinistro stradale che ha coinvolto il marito come da documento che si rammostra al teste Persona_1
(doc. 11); 21. Vero che alla data del sinistro occorso al GN , i Persona_1
7 GNi , e Parte_5 Parte_2 Controparte_2
convivevano nella casa familiare di Via Biverone n. 36 a San Stino di Livenza (VE);
22. Vero che, sulla base delle circostanze concrete di vita che ha avuto modo di condividere e riscontrare, nel corso degli anni di conoscenza del GN R_
, dei suoi figli e della moglie, il legame affettivo e di unione tra di loro, è
[...]
sempre stato molto forte e solido nel tempo;
23. Vero che, sulla base delle circostanze concrete che ha avuto modo di condividere e riscontrare, l'improvvisa ed inaspettata scomparsa del GN , marito e padre degli attori, ha creato loro Persona_1
un grave turbamento emotivo;
24. Vero che la famiglia Controparte_9
condivideva la gestione dell'attività di famiglia di “commercio al dettaglio di mobili per la casa e riparazione di elettrodomestici” e in particolare la GNa
[...]
era presente ogni giorno in negozio accanto al marito, e durante l'intero CP_1
orario di apertura;
25. Vero che entrambi i figli, compatibilmente con i loro impegni di studio e lavorativi, prestavano attività nel negozio di famiglia quando il padre era impegnato fuori sede e quando i genitori erano in vacanza;
26. Vero che il GN
aveva manifestato al padre, in diverse occasioni, il Controparte_2
desiderio di continuare l'attività di famiglia quando i genitori avessero maturato l'età
pensionabile, e che il GN in questi dialoghi con il figlio, Persona_1
cercava di farlo desistere preoccupandosi che mantenesse il lavoro da dipendente più
sicuro e meglio remunerato;
27. Vero che la moglie e i figli si riunivano e collaboravano con il GN , in occasione delle lavorazioni Persona_1
agricole più impegnative riguardanti i terreni di famiglia;
28. Vero che il GN
e la moglie avevano la consuetudine di uscire a mangiare Persona_1 CP_1
la pizza ogni domenica per cena e, in particolare, durante la bella stagione
8 frequentavano la pizzeria “Al Barco” di San Stino di Livenza (VE), mentre in inverno andavano presso la pizzeria “La Brace” di UA (VE); 29. Vero che almeno due/tre volte all'anno il GN e la moglie, insieme ai figli, Persona_1
organizzavano nell'area verde nei pressi della parrocchia di S. Alò- Biverone (VE),
delle grigliate dove invitavano parenti e amici;
30. Vero che il GN R_
e la moglie dopo la pizza domenicale, avevano spesso l'abitudine di
[...] CP_1
recarsi al cinema multisala di Fiume Veneto (PN), dove il GN Persona_1
acquistava grandi quantità di caramelle e dolciumi che poi portava a casa per la famiglia;
31. Vero che il GN ha sempre festeggiato insieme Persona_1
alla moglie e ai figli le ricorrenze di Natale, Pasqua e i rispettivi compleanni e che i festeggiamenti, sempre presso l'abitazione del GN , duravano l'intera CP_2
giornata, fino alla sera;
32. Vero che il GN condivideva Persona_1
giornalmente i pasti nella casa familiare, con la moglie e i figli;
33. Vero che nell'ipotesi in cui non aveva la moglie o i figli vicini a sé, il GN R_
intratteneva frequenti contatti telefonici con loro, in particolare anche oltre
[...]
quattro/cinque telefonate reciproche nell'arco della giornata;
34. Vero che il GN
accompagnava in auto la figlia ad ogni sua Persona_1 Parte_2
richiesta, quando doveva spostarsi da casa per lavoro e/o studio. Si indicano quali testi: , Via Risorgimento, Paese (TV) sui capp. da 1) a 8); Testimone_1 [...]
, Via Biverone n. 75, San Stino di Livenza (VE) sui capp. da 1) a 8); Tes_2 Tes_3
, Via dei Pioppi n. 11, San Stino di Livenza (VE) sui capp. da 1) a 8) e da 11) a
[...]
15); e Ass.te c/o Comando Polizia Locale Controparte_10 Testimone_4
di San Stino di Livenza sui capp. da 1) a 8); dott. Via Lombardia Controparte_8
n. 2, UA (VE) sui capp 5), 9), 10) e 20); perito Via Calnova n. Persona_2
9 124, San Donà di Piave (VE) e il legale rappresentante di Via Controparte_11
Aquileia n. 171 Concordia Sagittaria (VE) sul cap. 16); legale rappresentante di
AR Via Mercalli 1, UA (VE) sul cap. 17); legale rappresentante di
Onoranze Funebri PI Via Caorle n. 93, San Stino di Livenza (VE) sul cap. 19);
Via Braida, Eraclea (VE) e UA Testimone_5 Testimone_6
(VE) sui capp. da 21) a 34). B) Si chiede sia disposta CTU dinamico-ricostruttiva del sinistro al fine di stabilire quale sia stata la condotta dei conducenti i veicoli coinvolti e quale sia stata la dinamica del sinistro e riferisca ogni elemento utile ad accertare la responsabilità delle persone coinvolte. C) Si chiede altresì CTU medico-legale,
anche tramite costituzione di un collegio peritale composto da un medico-legale e da un ingegnere esperto di infortunistica stradale, alla luce delle contrastanti deduzioni delle parti circa l'apporto causale della condotta del GN , per verificare se CP_2
l'eventuale omesso o non corretto utilizzo del casco da parte del GN R_
abbia contribuito (e in che misura) causalmente alla verificazione
[...]
dell'evento letale. In particolare si dovrà accertare se il GN Persona_1
indossasse o meno il casco e se l'adozione di tale strumento di protezione avrebbe o meno potuto evitarne il decesso con certezza o con ragionevole probabilità in tale caso indicando il grado di ragionevole probabilità. D) Si chiede CTU estimativa volta ad accertare il valore ante sinistro del motociclo GI di proprietà e condotto in
Cont occasione del sinistro dal GN e del casco di marca . A Persona_1
questo proposito si segnala che l'oggetto di cui al doc. 25) attoreo Parte_6
(fascicolo di primo grado) viene custodito presso lo scrivente Studio ed è a disposizione di questa Corte per le attività che dovessero risultare necessarie: non si
è provveduto al suo deposito stanti le difficoltà di gestione dello stesso manifestate
10 dalla Cancelleria del Tribunale di Pordenone. Si allega in ogni caso riproduzione fotografica di quanto restituito dalla Cancelleria del Tribunale di Pordenone (doc. 4).
F) Ci si oppone ai capitoli di prova formulati ex adverso nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., in particolare al capitolo 4) e al cap. 14) poiché formulati negativamente;
al cap. 10) poiché contenente valutazioni e /o giudizi inibiti ai testi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, e avevano Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
convenuto innanzi al Tribunale di Pordenone e CP_3 [...]
chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei Parte_1
danni conseguenti alla perdita del proprio congiunto , deceduto Persona_1
a seguito di un infortunio stradale verificatosi in San Stino di Livenza in data
21.6.2018 alle ore 18,30 circa, allorché quest'ultimo, mentre si trovava alla guida del suo ciclomotore GI targato X4HLLK, era stato attinto dalla Opel Astra targata
SWEL080EJ condotta dal proprietario e assicurata da CP_3 [...]
, la quale nell'effettuare la manovra di uscita in Parte_1
retromarcia da un parcheggio aveva omesso di dare la precedenza al motociclo;
il motociclista era stato rinvenuto a terra a quasi nove metri dal punto di collisione ed era deceduto alcune ore dopo, alle 2,50 del 22.6.2018,) presso l'Ospedale di Mestre
a causa delle lesioni riportate.
Gli attori, ritenuta non satisfattiva la somma di euro 60.000,00 corrisposta alla coniuge , né quella di euro 54.000,00 corrisposta a ciascuno dei figli, Controparte_1
e ritenuta la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura, avevano chiesto la condanna in solido dei convenuti al pagamento, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, di euro 321.582,68 a favore di , euro Controparte_1
11 315.134,34 a favore del figlio ed euro 311.934,34 a Controparte_2
favore di . Parte_2
era rimasto contumace, mentre si era costituita CP_3 [...]
sostenendo che aveva già assolto all'obbligazione Parte_1
risarcitoria, stante la sussistenza del concorso di colpa dell'infortunato per non aver allacciato correttamente il casco, nel frangente rinvenuto a terra nelle vicinanze del corpo;
la convenuta aveva pertanto evidenziato che l'assenza dello specifico presidio antinfortunistico aveva dato causa in via esclusiva ed assorbente al trauma cranico,
dal quale era dipeso il decesso e in subordine aveva chiesto la riduzione della pretesa risarcitoria.
Radicatosi il contraddittorio, previa acquisizione della sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Pordenone il 23.3.2021, divenuta irrevocabile,
la causa veniva definita con sentenza pubblicata in data 30 giungo 2023, con la quale veniva statuito quanto segue: “1) accertata la responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione del sinistro per cui è causa, condanna lo stesso e CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_12
pagamento, in solido tra loro, a dell'importo di euro 221.352,65, a Controparte_1
dell'importo di euro 245.576,65, a Controparte_2 Parte_2
dell'importo di euro 242.376,65, oltre interessi e rivalutazione come da
[...]
motivazione;
2) condanna i convenuti, in via solidale, alla rifusione in favore degli attori delle spese di lite pari ad euro 1.800,26 per anticipazioni ed euro 29.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario 15%, iva e c.p.a.”
Con tale decisione era stata ritenuta la responsabilità esclusiva del conducente
12 dell'autovettura, sul rilievo che non era in contestazione la dinamica dell'infortunio
- corrispondente alle dichiarazioni rilasciate dall' agli agenti della Polizia CP_3
Locale di San Stino di Livenza e alle risultanze della perizia tecnica espletata nell'ambito del procedimento penale, alla cui stregua risultava confermato che l'incidente si era verificato a causa della manovra di immissione della vettura in retromarcia sulla Via Biverone, senza un preventivo ed adeguato controllo del traffico in arrivo da retro, con conseguente omissione dell'obbligo di precedenza a favore del ciclomotore che stava sopraggiungendo, e che la convenuta non aveva assolto all'onere della prova in relazione allo scorretto utilizzo del casco da parte del conducente del ciclomotore.
In tal senso era stato osservato che i testimoni e il personale di primo soccorso avevano osservato che il casco si trovava vicino al corpo del motociclista nella posizione statica finale, con la cinghia sottogola senza rotture o stiramenti e il gancio di chiusura integro e che tale circostanza rendeva inverosimile che lo stesso non fosse regolarmente allacciato, considerato il balzo di quasi nove metri che il defunto aveva subìto in seguito all'impatto.
Dalla documentazione medica versata in atti non poteva ritrarsi inoltre alcuna certezza in ordine al fatto che il decesso era stato causato dal solo trauma cranico subito, dovendo essere considerato anche l'apporto ascrivibile all'insufficienza respiratoria, all'embolia polmonare e all'infarto polmonare.
Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale era stato di seguito liquidato con adozione del sistema a punti previsto dalle Tabelle del Tribunale di
Milano e gli importi così ottenuti (euro 275.930,00 quanto alla coniuge ed euro
296.120,00 quanto a ciascun figlio) erano stati ridotti in considerazione degli acconti
13 già ricevuti, così ottenendosi gli importi di euro 215.930,00 a favore di
[...]
e di euro 242.120,00 a favore di ciascun figlio. CP_1
Quanto al danno patrimoniale era stata ritenuta fondata la domanda relativa alla rifusione delle spese funerarie nella misura documentata di euro 5.926,00, quella relativa alla perdita del motociclo, stimato sulla base delle fotografie e della descrizione contenuta nella perizia disposta in sede penale in euro 700,00, quella relativa al danneggiamento del casco, stimato in euro 70,00 e quella relativa alla rifusione delle spese per la perizia medico legale, pari al documentato importo di euro 2.440,00; era invece stata respinta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita dell'apporto lavorativo del de cuius, in mancanza di indicazioni relative all'entità ed abitualità della contribuzione.
aveva interposto gravame con atto di Parte_1
citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del
1994 in data 11.9.2023; era rimasto contumace, mentre gli attori si CP_3
erano costituiti resistendo all'impugnazione; radicatosi il contraddittorio, al decorso dei termini previsti dagli artt. 352 e 190 c.p.c., la causa era stata riservata in decisione ed era stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore ha gravato la decisione di primo grado lamentando:
1) che la decisione di primo grado era affetta da nullità per non essersi confrontata con le risultanze istruttorie rappresentate dalle sommarie informazioni testimoniali,
dalla perizia penale, dalle dichiarazioni del medico legale attoreo, nonché dalla documentazione fotografica allegata al rapporto di polizia ed alla perizia che ritraeva il casco non indossato e dalla natura di parte delle lesioni riportate dall'infortunato,
14 incompatibili con l'uso del casco;
2) che erano state erroneamente respinte le proprie istanze istruttorie;
3) che non era stato correttamente individuato il nesso di causalità tra le lesioni cerebrali e il decesso.
Per effetto di tali doglianze l'appellante ha chiesto la riforma del capo con cui era stata condannata al risarcimento del danni patrimoniali e non patrimoniali, e ha riproposto istanza di c.t.u. medico-legale diretta all'accertamento delle cause del decesso, e di prova testimoniale sui seguenti capitoli: 1) vero che il giorno 21 giugno
2018, verso le ore 18.30, lei si trovava seduto all'esterno del bar Barbanera posto di fronte al Ristorante Puntiglio lungo la via Biverone in San Stino di Livenza;
2) vero che, in tali circostanze di tempo e di luogo, lei sentì il rumore di un motorino che sopraggiungeva lungo la via Biverone e, quindi, il rumore di un forte urto;
3) vero che lei, recatosi presso la carreggiata, vedeva riverso a terra il corpo di un uomo, poi identificato nel GN;
4) vero che, una volta giunto sul luogo Persona_1
dell'incidente, lei notò che il motociclista non indossava il casco;
5) vero che il casco giaceva a terra in prossimità del corpo del GN;
6) vero che il giorno 21 CP_2
giugno 2018, verso le ore 18.30, lei trovava seduto all'esterno della sua abitazione in via Biverone n. 75 in San Stino di Livenza;
7) vero che, in tali circostanze di tempo e di luogo, lei udì il rumore di un incidente sulla strada di fronte alla sua abitazione;
8) vero che lei si recò a verificare cosa fosse successo;
9) vero che giunto sulla via
Biverone lei vide riverso a terra il corpo di un motociclista, poi identificato nel GN
; 10) vero che lei, avvicinatosi per prestare soccorso, notava il Persona_1
casco del motociclista adagiato a poca distanza dal corpo;
11) vero che il giorno 21
giugno 2018, verso le ore 18.30, lei stava percorrendo la via Biverone in San Stino
15 di Livenza;
12) vero che, giunto all'altezza del , lei ha notato il Parte_3
corpo di una persona riversa a terra;
13) vero che, avvicinatosi per prestare soccorso,
lei ha identificato la persona nel GN;
14) vero che al momento Persona_1
del suo arrivo, il GN non indossava il casco;
15) vero che il casco dello CP_2
stesso si trovava a terra vicino al corpo.
* * *
Premesso che per ragioni di reciproca connessione i motivi proposti possono essere trattati congiuntamente, va a questo punto in primo luogo rilevato che la motivazione della sentenza di primo grado non può qualificarsi come apparente, contenendo una ricostruzione del fatto indubitabilmente rientrante nel paradigma del minimo costituzionalmente necessario e in secondo luogo che le circostanze oggetto delle riproposizioni istruttorie della parte appellante risultano del tutto ridondanti, poiché
riguardano circostanze relative alla dinamica dell'infortunio già desumibili dalle sommarie informazioni testimoniali e dalla perizia penale, senza nel contempo consentire di conseguire alcun ulteriore apporto chiarificatore in ordine alla tematica,
di centrale rilevanza ai fini della decisione della controversia, relativa all'individuazione del momento e delle ragioni per le quali il casco si era sfilato dal capo del motociclista.
Tale questione è nondimeno suscettibile di essere convenientemente vagliata sulla base del riscontro offerto da due temi di indagine, uno relativo alla compatibilità tra le lesioni al capo riportate dall'infortunato e la presenza del casco e l'altro relativo alla individuazione dell'eventuale sussistenza di una causa esclusiva o prevalente del decesso.
Al riguardo, dalla c.t. penale emerge che “il casco indossato dal conducente del
16 Cont ciclomotore di marca e tipo integrale è stato trovato sul marciapiede di sinistra vicino al corpo del motociclista nella posizione statica finale. Sul casco si rilevano lievi strisciature esterne solo nella zona posteriore sinistra: la cinghietta sottogola non ha rotture o stiramenti e il gancio di chiusura è integro e perfettamente funzionante …. Il casco, indossato ma verosimilmente con la cinghia sottogola non regolarmente allacciata, si sfilava nella caduta e rotolava al suolo, arrestandosi vicino al corpo del motociclista.”
Anche il c.t. medico legale degli attori prendeva atto (pag. 2) dell'utilizzo “non corretto del casco protettivo” - con rilevo sostanzialmente recepito anche nella sentenza penale irrevocabile, che nel condannare il conducente riconosceva all'imputato l'attenuante ex art. 589 bis comma 7 c.p. a seguito della “altrui imprudenza di non avere allacciato correttamente il casco” - ma riteneva la circostanza irrilevante, avendo l'infortunato riportato anche un concomitante grave trauma toracico e addominale, con embolia polmonare ed emorragia retro peritonale.
Tali considerazioni aggiuntive risultano tuttavia contraddette dalla disamina della cartella clinica prodotta da entrambe le parti, nella quale si evidenzia invece una verosimile efficienza causale preponderante delle gravissime lesioni al capo,
chiaramente attestate dalle seguenti indicazioni:
“emorragia subdurale consecutiva a traumatismo senza menzione di ferita intracranica esposta … senza ritorno al livello di coscienza preesistente”; “interventi chirurgici e procedure: altra craniectomia, ventilazione meccanica continua per meno di 96 ore”; “deceduto il 22.0.2018 h. 02,50, diagnosi: ematoma subdurale acuto in trauma cranico severo da politrauma della strada, contusioni cerebrali multiple,
edema cerebrale, embolia polmonare.”
17 Dal referto “TC Encefato” emerge inoltre:
“a destra falda di ematoma subdurale a livello emisferico determina compressione del parenchima cerebrale con spostamento della linea mediana verso sinistra ed erniazione subfalciale. Grossolano ematoma intraparenchimale frontale a destra e nel contesto dell'emisfero cerebellare a sinistra. Spalmatura ematica a livello tentoriale e a livello facciale. Diffuso spianamento dei solchi cerebrali. Si segnala minore ampiezza dello spazio perimesencefalico con possibile erniazione nucale.
Grossolana frattura dell'osso temporale con distacco di frammento osseo. Frattura
del basicranio a sinistra.”
Tali convergenti indicazioni attestano dunque in modo pressoché univoco che la causa principale e comunque predominante del decesso risulti correlata alle lesioni al capo, attesa l'evidente gravità delle stesse, sia in senso assoluto, sia in confronto con le residue problematiche riscontrate in ambito toracico, nelle quali si hanno i seguenti riscontri:
“non segni di pneumotorace, addensato il parenchima in sede declive nei seni costofrenici, non falde di versamento pleurico, difetti di riempimento endoluminale a carico di alcune diramazioni arteriose lobari ed inferiori del polmone destro riferibili ad embolia polmonare, nei limiti l'aorta toracico addominale”
Deve conseguentemente ritenersi in tal modo pienamente integrato il giudizio di idoneità probabilistica a supporto della correlazione tra le lesioni al capo e il decesso dell'infortunato.
Ciò precisato in ordine al predetto tema di indagine, va a questo punto evidenziato che sulla base degli anzidetti elementi di fatto deve ritenersi indubitabilmente esclusa la compatibilità tra le lesioni al capo riportate dall'infortunato e la presenza del casco,
18 dal momento che non è possibile che quest'ultimo avesse riportato solo “lievi strisciature esterne nella zona posteriore” e che, nel contempo, il capo del motociclista avesse invece riportato politraumatismi cranici di siffatta elevata gravità.
Se infatti al momento dell'urto il motociclista indossava il casco, quest'ultimo in tali condizioni sarebbe dovuto andare completamente distrutto, o avrebbe comunque dovuto riportare danni notevolmente maggiori;
se dunque ciò non è avvenuto,
essendo state rinvenute solo “lievi” striature, non può esservi altra possibile spiegazione, se non quella che il casco si era invece sfilato a seguito dell'impatto con il suolo, lasciando così il capo del motociclista privo di qualsiasi protezione.
Tale ricostruzione trova conforto non soltanto nella modestia dei danni riscontrati sulla superficie esterna, ma anche nel fatto che la cinghietta sottogola era risultata priva di rotture o stiramenti e che anche il gancio di chiusura risultava integro e perfettamente funzionante, circostanze che inequivocabilmente attestano che il casco si era sfilato nella caduta ed era rotolato al suolo perché indossato dal motociclista con la cinghia sottogola non regolarmente allacciata.
Tale ricostruzione accredita, dunque, sulla base del principio di causalità adeguata,
la ricorrenza dell'ipotesi prevista dall'art. 1227, comma, 2 cod. civ., secondo cui “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”, ovvero nel caso di specie indossando correttamente il casco e tenendo correttamente allacciata la cinghietta di ritenzione.
Nel quadro dei principi di equivalenza causale e di causalità adeguata ex artt. 40 e 41
cod. pen. deve dunque presumersi, in assenza di evidenze di segno contrario, una sostanziale equivalenza dell'efficienza causale delle condotte ascrivibili al
19 danneggiante e al danneggiato, dovendo quindi ritenersi, sulla base delle anzidette circostanze di fatto, in termini di preponderanza dell'evidenza, che l'evento fatale non avrebbe potuto verificarsi in assenza di una di esse.
Per l'effetto, in parziale accoglimento dell'appello, nei termini innanzi indicati, gli importi recati nel capo 1) del dispositivo, già decurtati degli acconti medio tempore corrisposti, dovranno essere necessariamente ridotti, in conseguenza dell'accertato paritario concorso colposo, ad euro 110.676,33 quanto a , euro Controparte_1
122.788,33 quanto a ed euro 121.188,33 quanto a Controparte_2
. Parte_2
Tali importi andranno inoltre maggiorati degli interessi compensativi intercorrenti tra la data della produzione dell'evento di danno e quella della liquidazione, con calcolo da eseguirsi previa devalutazione dei valori in linea capitale alla data del sinistro e successiva annuale rivalutazione degli stessi nell'ambito dello stesso arco di tempo.
Le spese del doppio grado andranno quindi rideterminate, in modo omogeneo tra i due gradi del giudizio, secondo il criterio della prevalente soccombenza, e liquidate secondo lo scaglione di valore corrispondente alla somma concretamente attribuita alle parti appellate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando sulla causa civile in grado d'appello proposta da nei confronti Parte_1
di , , e Controparte_1 Parte_2 Controparte_2 CP_3
avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 448/2023, pubblicata in
[...]
data 30.6.2023, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
20 In parziale riforma dell'impugnata sentenza, che quanto al resto conferma, a modifica del capo 1) del dispositivo, accertata la concorrente paritaria responsabilità
dell'infortunato, condanna e Parte_1 CP_3
n via solidale a corrispondere a favore di la somma di euro
[...] Controparte_1
110.676,33, a favore di la somma di euro 122.788,33 e a Controparte_2
favore di la somma di euro 121.188,33 oltre agli interessi Parte_2
compensativi intercorrenti tra la data della produzione dell'evento di danno e quella della liquidazione, calcolati previa devalutazione dei valori in linea capitale alla data del sinistro e successiva annuale rivalutazione degli stessi nell'ambito dello stesso arco di tempo;
Condanna e in via solidale Parte_1 CP_3
alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per compensi professionali in complessivi euro 15.000,00 per ciascun grado, oltre alla corrispondente quota del contributo unificato, ed oltre spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 307 del ruolo 2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 448/2023, pubblicata in data 30.6.2023, in punto: risarcimento danni da infortunio stradale;
causa vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Locatelli per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
, tutti Controparte_1 Controparte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca Regazzo per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATI
NONCHÉ residente e domiciliato in San Stino di Livenza (VE), Via Fingoli, 31 CP_3
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Nel merito, in via di appello principale: in accoglimento dei motivi del presente gravame e in riforma totale della sentenza n. 448/2023 del
Tribunale di Pordenone del 30 giugno 2023, notificata il 10 luglio 2023 resa inter partes, accogliersi le domande tutte come proposte da Parte_1
in primo grado, e quindi rigettare, in quanto infondate sia in fatto
[...]
sia in diritto tutte le domande e deduzioni dei GNi , Controparte_1 [...]
e per i motivi sopra esposti;
per Controparte_2 Parte_2
l'effetto, dichiarare esente da Parte_1
qualsivoglia responsabilità e obbligazione a qualsiasi titolo per i fatti oggetto del presente procedimento, anche alla luce delle somme già erogate, rigettandosi ogni avversa e diversa pretesa;
nello specifico e fermo quanto sopra: a) accertarsi e dichiararsi la nullità della sentenza n. 448/2023 del Tribunale di Pordenone per le ragioni dedotte nell'atto di citazione di appello e con conseguente rigetto delle domande dei GNi , e Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
e condanna di quest'ultima alla restituzione delle somme erogate da parte di
[...]
nelle more del presente grado di giudizio;
Parte_1
b) si chiede in ogni caso la riforma della sentenza n. 448/2023 del Tribunale di
Pordenone nella parte in cui è stata accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità
del GN nella causazione del decesso del GN;
CP_4 CP_2
conseguentemente, si chiede il rigetto delle avverse domande avanzate;
inoltre, in accoglimento del motivo di appello, si chiede che Controparte_5
[...] venga assolta da qualsivoglia obbligazione verso ,
[...] Controparte_1 [...]
e e, pertanto, che questi vengano Controparte_2 Parte_2
condannati alla restituzione di tutte le somme che Parte_1
abbia nel frattempo provveduto ad erogare nelle more del giudizio;
c) si
[...]
chiede la riforma della sentenza n. 448/2023 del Tribunale di Pordenone nella parte in cui ha negato la sussistenza di un nesso causale esclusivo tra il decesso del GN
ed il grave danno cerebrale patito dallo stesso;
conseguentemente, si chiede CP_2
il rigetto delle avverse domande avanzate;
inoltre, in accoglimento del motivo di appello, si chiede che venga assolta da Parte_1
qualsivoglia obbligazione verso , e Controparte_1 Controparte_2
e, pertanto, che questi vengano condannati alla restituzione Parte_2
di tutte le somme che abbia nel frattempo Parte_1
provveduto ad erogare nelle more del giudizio;
d) si chiede la riforma della sentenza n. 448/2023 del Tribunale di Pordenone nella parte in cui ha condannato il GN
e , al risarcimento del danno CP_4 Parte_1
patrimoniale e non patrimoniale dei GNi , Controparte_1 Controparte_2
e ; conseguentemente, in accoglimento del
[...] Parte_2
presente motivo di appello, si chiede, pertanto, il rigetto delle avverse domande e l'accertamento delle minori somme eventualmente dovute, in considerazione dell'effettivo caso concreto, ai GNi , Controparte_1 Controparte_2
e ; conseguentemente si chiede la condanna degli appellati Parte_2
alla restituzione, in favore di , di tutte Parte_1
quelle maggiori somme rispetto al dovuto effettivo che l'odierno appellante si fosse trovato a versare nelle more del giudizio;
in ogni caso: con rifusione delle spese e
3 competenze legali per entrambi i gradi di giudizio o, quantomeno, con compensazione. In via istruttoria: con le forme dell'appello principale e previa revoca di qualsivoglia precedente ordinanza contraria, si chiede che venga disposta c.t.u. medico-legale diretta all'accertamento delle cause del decesso del GN
; si chiede altresì di essere ammessi alla prova per testimoni sui seguenti CP_2
capitoli: 1) vero che il giorno 21 giugno 2018, verso le ore 18.30, lei si trovava seduto all'esterno del bar Barbanera posto di fronte al Ristorante Puntiglio lungo la via
Biverone in San Stino di Livenza;
2) vero che, in tali circostanze di tempo e di luogo,
lei sentì il rumore di un motorino che sopraggiungeva lungo la via Biverone e, quindi,
il rumore di un forte urto;
3) vero che lei, recatosi presso la carreggiata, vedeva riverso a terra il corpo di un uomo, poi identificato nel GN;
Persona_1
4) vero che, una volta giunto sul luogo dell'incidente, lei notò che il motociclista non indossava il casco;
5) vero che il casco giaceva a terra in prossimità del corpo del
GN ; Si indica a testimone il GN residente in [...]CP_2 Testimone_1
(TV), via Risorgimento n. 9. 6) vero che il giorno 21 giugno 2018, verso le ore 18.30,
lei trovava seduto all'esterno della sua abitazione in via Biverone n. 75 in San Stino
di Livenza;
7) vero che, in tali circostanze di tempo e di luogo, lei udì il rumore di un incidente sulla strada di fronte alla sua abitazione;
8) vero che lei si recò a verificare cosa fosse successo;
9) vero che giunto sulla via Biverone lei vide riverso a terra il corpo di un motociclista, poi identificato nel GN;
10) Persona_1
vero che lei, avvicinatosi per prestare soccorso, notava il casco del motociclista adagiato a poca distanza dal corpo;
Si indica a testimone il GN Testimone_2
residente in [...], San Stino di Livenza (VE). 11) vero che il giorno 21
giugno 2018, verso le ore 18.30, lei stava percorrendo la via Biverone in San Stino
4 di Livenza;
12) vero che, giunto all'altezza del , lei ha notato il Parte_3
corpo di una persona riversa a terra;
13) vero che, avvicinatosi per prestare soccorso,
lei ha identificato la persona nel GN;
14) vero che al momento Persona_1
del suo arrivo, il GN non indossava il casco;
15) vero che il casco dello CP_2
stesso si trovava a terra vicino al corpo;
Si indica a testimone il GN , Testimone_3
residente in [...]. In ogni caso: con rifusione delle spese e competenze legali per entrambi i gradi di giudizio o,
quantomeno, con compensazione.”
Per gli appellati: “Nel merito. Respingersi il gravame ed ogni domanda ex adverso formulata, in quanto infondata in fatto ed in diritto e consequenzialmente confermarsi integralmente la sentenza n. 448/2023 del Tribunale di Pordenone. Spese e competenze dei due gradi di giudizio integralmente rifuse. In via istruttoria. A) Si
chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che il
21.6.2018, alle ore 18.30 circa, in San Stino di Livenza (VE), località Biverone,
lungo la Via Biverone all'altezza del civico n. 63, si verificava un sinistro stradale che vedeva coinvolti la vettura Opel Astra SW EL080EJ, condotta dal GN CP_3
e il ciclomotore GI condotto dal GN;
2. Vero che,
[...] Persona_1
nella circostanza, il GN alla guida del suo ciclomotore GI percorreva CP_2
Via Biverone con direzione Torre di Mosto-San Stino di Livenza, quando, giunto all'altezza del civico n. 63, veniva urtato dalla vettura Opel Astra condotta dal GN
3. Vero che il GN nel frangente usciva in retromarcia dal CP_3 CP_3
parcheggio situato di fronte all'attività commerciale denominata “ Parte_3
” e si immetteva in Via Biverone andando a collidere con il ciclomotore
[...]
GI del GN;
4. Vero che il GN Persona_1 Persona_1
5 impattava con la parte posteriore della Opel Astra e veniva sbalzato a terra ad una distanza di circa 8,75 metri dal punto della collisione;
5. Vero che il GN
, dopo la stabilizzazione da parte del personale medico Persona_1
dell'ambulanza del 118, veniva trasportato tramite elicottero del , all'Ospedale Pt_4
Civile di Mestre dove decedeva alle 2.50 del 22.6.2018 per le gravi lesioni riportate:
“emorragia cerebrale in grave trauma cranico, trauma addominale e toracico”; 6.
Vero che il GN nella circostanza indossava il casco integrale Persona_1
Cont di marca di cui alle foto che si rammostrano al teste (doc. 2 pag. 10);
7. Vero
che subito dopo l'impatto il casco indossato dal GN veniva Persona_1
rinvenuto sul marciapiede di sinistra, vicino al proprietario nella posizione statica finale;
8. Dica il teste se il GN presentasse escoriazioni o Persona_1
graffi al volto;
9. Vero che l'impatto con la vettura condotta dal GN ha CP_3
procurato al GN lesioni al torace, all'addome e alla zona retroperitoneale CP_2
e che le tac eseguite sia al torace che all'addome hanno evidenziato rispettivamente un'embolia polmonare, una lesione epatica e un ematoma retroperitoneale con frattura dell'osso sacro;
10. Vero che l'embolia polmonare e l'emorragia addominale subite dal GN sono fattispecie patologiche mortali;
11. Vero Persona_1
che il GN era cosciente al momento dello scontro con la Persona_1
vettura Opel Astra condotta dal GN e anche successivamente in seguito CP_3
all'impatto con l'asfalto; 12. Vero che in particolare mentre prestava il primo soccorso al GN e lo teneva con la testa bloccata, ha colto che Persona_1
era cosciente;
13. Vero che pochi minuti dopo il sinistro sopraggiungevano sul posto la moglie e la figlia del GN che iniziavano a parlare al loro Persona_1
caro, la moglie in particolare si distendeva a terra accanto al marito confortandolo, e
6 il GN tentava di alzarsi;
14. Vero che il personale sanitario, teneva CP_2
bloccato il GN ed effettuava diversi tentativi per fargli indossare il collare CP_2
cervicale non trovando la misura adatta e che nel frangente il GN R_
si muoveva e si lamentava manifestando nervosismo;
15. Vero che la
[...]
GNa continuava a tranquillizzare il marito invitandolo a stare Controparte_1
fermo per velocizzare le pratiche di soccorso, e per cercare di alleviare la sua sofferenza gli slacciava la cintura;
16. Vero che il ciclomotore GI X4HLLK di proprietà del GN di cui al documento che si rammostra al Persona_1
teste (doc. 20) veniva demolito in seguito al sinistro del 21.6.2018 e il valore del veicolo, da mercuriale “Due ruote”, è di circa € 700,00 come da documento che si rammostra (all.to doc. 21); 17. Vero che la GNa ha pagato Controparte_1
l'importo di € 976,00 per un loculo con lettere incise a colori e vaschetta in marmo
Adria con posa in opera a AR di UA (VE) come da fattura n. 33 del
15.10.2018 che si rammostra (doc. 10); 18. Vero che il GN Controparte_2
il 4.7.2018 ha pagato l'importo di € 3.200,00 all'Impresa Onoranze
[...]
Funebri PI MA di San Stino di Livenza (VE) per il servizio funebre completo del padre come da fattura che si rammostra (doc. 10); 19. Vero Persona_1
che la GNa il 4.7.2018 ha pagato al Stino di Controparte_1 CP_7
Livenza la somma di € 1.750,00 per la concessione del loculo n. 77 blocco L26 presso il cimitero di San Stino di Livenza;
20. Vero che la GNa ha pagato Controparte_1
l'importo complessivo di € 2.440,00 al dott. per la valutazione Controparte_8
medico-legale sull'utilizzo di dispositivi protettivi nel sinistro stradale che ha coinvolto il marito come da documento che si rammostra al teste Persona_1
(doc. 11); 21. Vero che alla data del sinistro occorso al GN , i Persona_1
7 GNi , e Parte_5 Parte_2 Controparte_2
convivevano nella casa familiare di Via Biverone n. 36 a San Stino di Livenza (VE);
22. Vero che, sulla base delle circostanze concrete di vita che ha avuto modo di condividere e riscontrare, nel corso degli anni di conoscenza del GN R_
, dei suoi figli e della moglie, il legame affettivo e di unione tra di loro, è
[...]
sempre stato molto forte e solido nel tempo;
23. Vero che, sulla base delle circostanze concrete che ha avuto modo di condividere e riscontrare, l'improvvisa ed inaspettata scomparsa del GN , marito e padre degli attori, ha creato loro Persona_1
un grave turbamento emotivo;
24. Vero che la famiglia Controparte_9
condivideva la gestione dell'attività di famiglia di “commercio al dettaglio di mobili per la casa e riparazione di elettrodomestici” e in particolare la GNa
[...]
era presente ogni giorno in negozio accanto al marito, e durante l'intero CP_1
orario di apertura;
25. Vero che entrambi i figli, compatibilmente con i loro impegni di studio e lavorativi, prestavano attività nel negozio di famiglia quando il padre era impegnato fuori sede e quando i genitori erano in vacanza;
26. Vero che il GN
aveva manifestato al padre, in diverse occasioni, il Controparte_2
desiderio di continuare l'attività di famiglia quando i genitori avessero maturato l'età
pensionabile, e che il GN in questi dialoghi con il figlio, Persona_1
cercava di farlo desistere preoccupandosi che mantenesse il lavoro da dipendente più
sicuro e meglio remunerato;
27. Vero che la moglie e i figli si riunivano e collaboravano con il GN , in occasione delle lavorazioni Persona_1
agricole più impegnative riguardanti i terreni di famiglia;
28. Vero che il GN
e la moglie avevano la consuetudine di uscire a mangiare Persona_1 CP_1
la pizza ogni domenica per cena e, in particolare, durante la bella stagione
8 frequentavano la pizzeria “Al Barco” di San Stino di Livenza (VE), mentre in inverno andavano presso la pizzeria “La Brace” di UA (VE); 29. Vero che almeno due/tre volte all'anno il GN e la moglie, insieme ai figli, Persona_1
organizzavano nell'area verde nei pressi della parrocchia di S. Alò- Biverone (VE),
delle grigliate dove invitavano parenti e amici;
30. Vero che il GN R_
e la moglie dopo la pizza domenicale, avevano spesso l'abitudine di
[...] CP_1
recarsi al cinema multisala di Fiume Veneto (PN), dove il GN Persona_1
acquistava grandi quantità di caramelle e dolciumi che poi portava a casa per la famiglia;
31. Vero che il GN ha sempre festeggiato insieme Persona_1
alla moglie e ai figli le ricorrenze di Natale, Pasqua e i rispettivi compleanni e che i festeggiamenti, sempre presso l'abitazione del GN , duravano l'intera CP_2
giornata, fino alla sera;
32. Vero che il GN condivideva Persona_1
giornalmente i pasti nella casa familiare, con la moglie e i figli;
33. Vero che nell'ipotesi in cui non aveva la moglie o i figli vicini a sé, il GN R_
intratteneva frequenti contatti telefonici con loro, in particolare anche oltre
[...]
quattro/cinque telefonate reciproche nell'arco della giornata;
34. Vero che il GN
accompagnava in auto la figlia ad ogni sua Persona_1 Parte_2
richiesta, quando doveva spostarsi da casa per lavoro e/o studio. Si indicano quali testi: , Via Risorgimento, Paese (TV) sui capp. da 1) a 8); Testimone_1 [...]
, Via Biverone n. 75, San Stino di Livenza (VE) sui capp. da 1) a 8); Tes_2 Tes_3
, Via dei Pioppi n. 11, San Stino di Livenza (VE) sui capp. da 1) a 8) e da 11) a
[...]
15); e Ass.te c/o Comando Polizia Locale Controparte_10 Testimone_4
di San Stino di Livenza sui capp. da 1) a 8); dott. Via Lombardia Controparte_8
n. 2, UA (VE) sui capp 5), 9), 10) e 20); perito Via Calnova n. Persona_2
9 124, San Donà di Piave (VE) e il legale rappresentante di Via Controparte_11
Aquileia n. 171 Concordia Sagittaria (VE) sul cap. 16); legale rappresentante di
AR Via Mercalli 1, UA (VE) sul cap. 17); legale rappresentante di
Onoranze Funebri PI Via Caorle n. 93, San Stino di Livenza (VE) sul cap. 19);
Via Braida, Eraclea (VE) e UA Testimone_5 Testimone_6
(VE) sui capp. da 21) a 34). B) Si chiede sia disposta CTU dinamico-ricostruttiva del sinistro al fine di stabilire quale sia stata la condotta dei conducenti i veicoli coinvolti e quale sia stata la dinamica del sinistro e riferisca ogni elemento utile ad accertare la responsabilità delle persone coinvolte. C) Si chiede altresì CTU medico-legale,
anche tramite costituzione di un collegio peritale composto da un medico-legale e da un ingegnere esperto di infortunistica stradale, alla luce delle contrastanti deduzioni delle parti circa l'apporto causale della condotta del GN , per verificare se CP_2
l'eventuale omesso o non corretto utilizzo del casco da parte del GN R_
abbia contribuito (e in che misura) causalmente alla verificazione
[...]
dell'evento letale. In particolare si dovrà accertare se il GN Persona_1
indossasse o meno il casco e se l'adozione di tale strumento di protezione avrebbe o meno potuto evitarne il decesso con certezza o con ragionevole probabilità in tale caso indicando il grado di ragionevole probabilità. D) Si chiede CTU estimativa volta ad accertare il valore ante sinistro del motociclo GI di proprietà e condotto in
Cont occasione del sinistro dal GN e del casco di marca . A Persona_1
questo proposito si segnala che l'oggetto di cui al doc. 25) attoreo Parte_6
(fascicolo di primo grado) viene custodito presso lo scrivente Studio ed è a disposizione di questa Corte per le attività che dovessero risultare necessarie: non si
è provveduto al suo deposito stanti le difficoltà di gestione dello stesso manifestate
10 dalla Cancelleria del Tribunale di Pordenone. Si allega in ogni caso riproduzione fotografica di quanto restituito dalla Cancelleria del Tribunale di Pordenone (doc. 4).
F) Ci si oppone ai capitoli di prova formulati ex adverso nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., in particolare al capitolo 4) e al cap. 14) poiché formulati negativamente;
al cap. 10) poiché contenente valutazioni e /o giudizi inibiti ai testi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, e avevano Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
convenuto innanzi al Tribunale di Pordenone e CP_3 [...]
chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei Parte_1
danni conseguenti alla perdita del proprio congiunto , deceduto Persona_1
a seguito di un infortunio stradale verificatosi in San Stino di Livenza in data
21.6.2018 alle ore 18,30 circa, allorché quest'ultimo, mentre si trovava alla guida del suo ciclomotore GI targato X4HLLK, era stato attinto dalla Opel Astra targata
SWEL080EJ condotta dal proprietario e assicurata da CP_3 [...]
, la quale nell'effettuare la manovra di uscita in Parte_1
retromarcia da un parcheggio aveva omesso di dare la precedenza al motociclo;
il motociclista era stato rinvenuto a terra a quasi nove metri dal punto di collisione ed era deceduto alcune ore dopo, alle 2,50 del 22.6.2018,) presso l'Ospedale di Mestre
a causa delle lesioni riportate.
Gli attori, ritenuta non satisfattiva la somma di euro 60.000,00 corrisposta alla coniuge , né quella di euro 54.000,00 corrisposta a ciascuno dei figli, Controparte_1
e ritenuta la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura, avevano chiesto la condanna in solido dei convenuti al pagamento, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, di euro 321.582,68 a favore di , euro Controparte_1
11 315.134,34 a favore del figlio ed euro 311.934,34 a Controparte_2
favore di . Parte_2
era rimasto contumace, mentre si era costituita CP_3 [...]
sostenendo che aveva già assolto all'obbligazione Parte_1
risarcitoria, stante la sussistenza del concorso di colpa dell'infortunato per non aver allacciato correttamente il casco, nel frangente rinvenuto a terra nelle vicinanze del corpo;
la convenuta aveva pertanto evidenziato che l'assenza dello specifico presidio antinfortunistico aveva dato causa in via esclusiva ed assorbente al trauma cranico,
dal quale era dipeso il decesso e in subordine aveva chiesto la riduzione della pretesa risarcitoria.
Radicatosi il contraddittorio, previa acquisizione della sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Pordenone il 23.3.2021, divenuta irrevocabile,
la causa veniva definita con sentenza pubblicata in data 30 giungo 2023, con la quale veniva statuito quanto segue: “1) accertata la responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione del sinistro per cui è causa, condanna lo stesso e CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_12
pagamento, in solido tra loro, a dell'importo di euro 221.352,65, a Controparte_1
dell'importo di euro 245.576,65, a Controparte_2 Parte_2
dell'importo di euro 242.376,65, oltre interessi e rivalutazione come da
[...]
motivazione;
2) condanna i convenuti, in via solidale, alla rifusione in favore degli attori delle spese di lite pari ad euro 1.800,26 per anticipazioni ed euro 29.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario 15%, iva e c.p.a.”
Con tale decisione era stata ritenuta la responsabilità esclusiva del conducente
12 dell'autovettura, sul rilievo che non era in contestazione la dinamica dell'infortunio
- corrispondente alle dichiarazioni rilasciate dall' agli agenti della Polizia CP_3
Locale di San Stino di Livenza e alle risultanze della perizia tecnica espletata nell'ambito del procedimento penale, alla cui stregua risultava confermato che l'incidente si era verificato a causa della manovra di immissione della vettura in retromarcia sulla Via Biverone, senza un preventivo ed adeguato controllo del traffico in arrivo da retro, con conseguente omissione dell'obbligo di precedenza a favore del ciclomotore che stava sopraggiungendo, e che la convenuta non aveva assolto all'onere della prova in relazione allo scorretto utilizzo del casco da parte del conducente del ciclomotore.
In tal senso era stato osservato che i testimoni e il personale di primo soccorso avevano osservato che il casco si trovava vicino al corpo del motociclista nella posizione statica finale, con la cinghia sottogola senza rotture o stiramenti e il gancio di chiusura integro e che tale circostanza rendeva inverosimile che lo stesso non fosse regolarmente allacciato, considerato il balzo di quasi nove metri che il defunto aveva subìto in seguito all'impatto.
Dalla documentazione medica versata in atti non poteva ritrarsi inoltre alcuna certezza in ordine al fatto che il decesso era stato causato dal solo trauma cranico subito, dovendo essere considerato anche l'apporto ascrivibile all'insufficienza respiratoria, all'embolia polmonare e all'infarto polmonare.
Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale era stato di seguito liquidato con adozione del sistema a punti previsto dalle Tabelle del Tribunale di
Milano e gli importi così ottenuti (euro 275.930,00 quanto alla coniuge ed euro
296.120,00 quanto a ciascun figlio) erano stati ridotti in considerazione degli acconti
13 già ricevuti, così ottenendosi gli importi di euro 215.930,00 a favore di
[...]
e di euro 242.120,00 a favore di ciascun figlio. CP_1
Quanto al danno patrimoniale era stata ritenuta fondata la domanda relativa alla rifusione delle spese funerarie nella misura documentata di euro 5.926,00, quella relativa alla perdita del motociclo, stimato sulla base delle fotografie e della descrizione contenuta nella perizia disposta in sede penale in euro 700,00, quella relativa al danneggiamento del casco, stimato in euro 70,00 e quella relativa alla rifusione delle spese per la perizia medico legale, pari al documentato importo di euro 2.440,00; era invece stata respinta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita dell'apporto lavorativo del de cuius, in mancanza di indicazioni relative all'entità ed abitualità della contribuzione.
aveva interposto gravame con atto di Parte_1
citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata ai sensi della legge n. 53 del
1994 in data 11.9.2023; era rimasto contumace, mentre gli attori si CP_3
erano costituiti resistendo all'impugnazione; radicatosi il contraddittorio, al decorso dei termini previsti dagli artt. 352 e 190 c.p.c., la causa era stata riservata in decisione ed era stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore ha gravato la decisione di primo grado lamentando:
1) che la decisione di primo grado era affetta da nullità per non essersi confrontata con le risultanze istruttorie rappresentate dalle sommarie informazioni testimoniali,
dalla perizia penale, dalle dichiarazioni del medico legale attoreo, nonché dalla documentazione fotografica allegata al rapporto di polizia ed alla perizia che ritraeva il casco non indossato e dalla natura di parte delle lesioni riportate dall'infortunato,
14 incompatibili con l'uso del casco;
2) che erano state erroneamente respinte le proprie istanze istruttorie;
3) che non era stato correttamente individuato il nesso di causalità tra le lesioni cerebrali e il decesso.
Per effetto di tali doglianze l'appellante ha chiesto la riforma del capo con cui era stata condannata al risarcimento del danni patrimoniali e non patrimoniali, e ha riproposto istanza di c.t.u. medico-legale diretta all'accertamento delle cause del decesso, e di prova testimoniale sui seguenti capitoli: 1) vero che il giorno 21 giugno
2018, verso le ore 18.30, lei si trovava seduto all'esterno del bar Barbanera posto di fronte al Ristorante Puntiglio lungo la via Biverone in San Stino di Livenza;
2) vero che, in tali circostanze di tempo e di luogo, lei sentì il rumore di un motorino che sopraggiungeva lungo la via Biverone e, quindi, il rumore di un forte urto;
3) vero che lei, recatosi presso la carreggiata, vedeva riverso a terra il corpo di un uomo, poi identificato nel GN;
4) vero che, una volta giunto sul luogo Persona_1
dell'incidente, lei notò che il motociclista non indossava il casco;
5) vero che il casco giaceva a terra in prossimità del corpo del GN;
6) vero che il giorno 21 CP_2
giugno 2018, verso le ore 18.30, lei trovava seduto all'esterno della sua abitazione in via Biverone n. 75 in San Stino di Livenza;
7) vero che, in tali circostanze di tempo e di luogo, lei udì il rumore di un incidente sulla strada di fronte alla sua abitazione;
8) vero che lei si recò a verificare cosa fosse successo;
9) vero che giunto sulla via
Biverone lei vide riverso a terra il corpo di un motociclista, poi identificato nel GN
; 10) vero che lei, avvicinatosi per prestare soccorso, notava il Persona_1
casco del motociclista adagiato a poca distanza dal corpo;
11) vero che il giorno 21
giugno 2018, verso le ore 18.30, lei stava percorrendo la via Biverone in San Stino
15 di Livenza;
12) vero che, giunto all'altezza del , lei ha notato il Parte_3
corpo di una persona riversa a terra;
13) vero che, avvicinatosi per prestare soccorso,
lei ha identificato la persona nel GN;
14) vero che al momento Persona_1
del suo arrivo, il GN non indossava il casco;
15) vero che il casco dello CP_2
stesso si trovava a terra vicino al corpo.
* * *
Premesso che per ragioni di reciproca connessione i motivi proposti possono essere trattati congiuntamente, va a questo punto in primo luogo rilevato che la motivazione della sentenza di primo grado non può qualificarsi come apparente, contenendo una ricostruzione del fatto indubitabilmente rientrante nel paradigma del minimo costituzionalmente necessario e in secondo luogo che le circostanze oggetto delle riproposizioni istruttorie della parte appellante risultano del tutto ridondanti, poiché
riguardano circostanze relative alla dinamica dell'infortunio già desumibili dalle sommarie informazioni testimoniali e dalla perizia penale, senza nel contempo consentire di conseguire alcun ulteriore apporto chiarificatore in ordine alla tematica,
di centrale rilevanza ai fini della decisione della controversia, relativa all'individuazione del momento e delle ragioni per le quali il casco si era sfilato dal capo del motociclista.
Tale questione è nondimeno suscettibile di essere convenientemente vagliata sulla base del riscontro offerto da due temi di indagine, uno relativo alla compatibilità tra le lesioni al capo riportate dall'infortunato e la presenza del casco e l'altro relativo alla individuazione dell'eventuale sussistenza di una causa esclusiva o prevalente del decesso.
Al riguardo, dalla c.t. penale emerge che “il casco indossato dal conducente del
16 Cont ciclomotore di marca e tipo integrale è stato trovato sul marciapiede di sinistra vicino al corpo del motociclista nella posizione statica finale. Sul casco si rilevano lievi strisciature esterne solo nella zona posteriore sinistra: la cinghietta sottogola non ha rotture o stiramenti e il gancio di chiusura è integro e perfettamente funzionante …. Il casco, indossato ma verosimilmente con la cinghia sottogola non regolarmente allacciata, si sfilava nella caduta e rotolava al suolo, arrestandosi vicino al corpo del motociclista.”
Anche il c.t. medico legale degli attori prendeva atto (pag. 2) dell'utilizzo “non corretto del casco protettivo” - con rilevo sostanzialmente recepito anche nella sentenza penale irrevocabile, che nel condannare il conducente riconosceva all'imputato l'attenuante ex art. 589 bis comma 7 c.p. a seguito della “altrui imprudenza di non avere allacciato correttamente il casco” - ma riteneva la circostanza irrilevante, avendo l'infortunato riportato anche un concomitante grave trauma toracico e addominale, con embolia polmonare ed emorragia retro peritonale.
Tali considerazioni aggiuntive risultano tuttavia contraddette dalla disamina della cartella clinica prodotta da entrambe le parti, nella quale si evidenzia invece una verosimile efficienza causale preponderante delle gravissime lesioni al capo,
chiaramente attestate dalle seguenti indicazioni:
“emorragia subdurale consecutiva a traumatismo senza menzione di ferita intracranica esposta … senza ritorno al livello di coscienza preesistente”; “interventi chirurgici e procedure: altra craniectomia, ventilazione meccanica continua per meno di 96 ore”; “deceduto il 22.0.2018 h. 02,50, diagnosi: ematoma subdurale acuto in trauma cranico severo da politrauma della strada, contusioni cerebrali multiple,
edema cerebrale, embolia polmonare.”
17 Dal referto “TC Encefato” emerge inoltre:
“a destra falda di ematoma subdurale a livello emisferico determina compressione del parenchima cerebrale con spostamento della linea mediana verso sinistra ed erniazione subfalciale. Grossolano ematoma intraparenchimale frontale a destra e nel contesto dell'emisfero cerebellare a sinistra. Spalmatura ematica a livello tentoriale e a livello facciale. Diffuso spianamento dei solchi cerebrali. Si segnala minore ampiezza dello spazio perimesencefalico con possibile erniazione nucale.
Grossolana frattura dell'osso temporale con distacco di frammento osseo. Frattura
del basicranio a sinistra.”
Tali convergenti indicazioni attestano dunque in modo pressoché univoco che la causa principale e comunque predominante del decesso risulti correlata alle lesioni al capo, attesa l'evidente gravità delle stesse, sia in senso assoluto, sia in confronto con le residue problematiche riscontrate in ambito toracico, nelle quali si hanno i seguenti riscontri:
“non segni di pneumotorace, addensato il parenchima in sede declive nei seni costofrenici, non falde di versamento pleurico, difetti di riempimento endoluminale a carico di alcune diramazioni arteriose lobari ed inferiori del polmone destro riferibili ad embolia polmonare, nei limiti l'aorta toracico addominale”
Deve conseguentemente ritenersi in tal modo pienamente integrato il giudizio di idoneità probabilistica a supporto della correlazione tra le lesioni al capo e il decesso dell'infortunato.
Ciò precisato in ordine al predetto tema di indagine, va a questo punto evidenziato che sulla base degli anzidetti elementi di fatto deve ritenersi indubitabilmente esclusa la compatibilità tra le lesioni al capo riportate dall'infortunato e la presenza del casco,
18 dal momento che non è possibile che quest'ultimo avesse riportato solo “lievi strisciature esterne nella zona posteriore” e che, nel contempo, il capo del motociclista avesse invece riportato politraumatismi cranici di siffatta elevata gravità.
Se infatti al momento dell'urto il motociclista indossava il casco, quest'ultimo in tali condizioni sarebbe dovuto andare completamente distrutto, o avrebbe comunque dovuto riportare danni notevolmente maggiori;
se dunque ciò non è avvenuto,
essendo state rinvenute solo “lievi” striature, non può esservi altra possibile spiegazione, se non quella che il casco si era invece sfilato a seguito dell'impatto con il suolo, lasciando così il capo del motociclista privo di qualsiasi protezione.
Tale ricostruzione trova conforto non soltanto nella modestia dei danni riscontrati sulla superficie esterna, ma anche nel fatto che la cinghietta sottogola era risultata priva di rotture o stiramenti e che anche il gancio di chiusura risultava integro e perfettamente funzionante, circostanze che inequivocabilmente attestano che il casco si era sfilato nella caduta ed era rotolato al suolo perché indossato dal motociclista con la cinghia sottogola non regolarmente allacciata.
Tale ricostruzione accredita, dunque, sulla base del principio di causalità adeguata,
la ricorrenza dell'ipotesi prevista dall'art. 1227, comma, 2 cod. civ., secondo cui “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”, ovvero nel caso di specie indossando correttamente il casco e tenendo correttamente allacciata la cinghietta di ritenzione.
Nel quadro dei principi di equivalenza causale e di causalità adeguata ex artt. 40 e 41
cod. pen. deve dunque presumersi, in assenza di evidenze di segno contrario, una sostanziale equivalenza dell'efficienza causale delle condotte ascrivibili al
19 danneggiante e al danneggiato, dovendo quindi ritenersi, sulla base delle anzidette circostanze di fatto, in termini di preponderanza dell'evidenza, che l'evento fatale non avrebbe potuto verificarsi in assenza di una di esse.
Per l'effetto, in parziale accoglimento dell'appello, nei termini innanzi indicati, gli importi recati nel capo 1) del dispositivo, già decurtati degli acconti medio tempore corrisposti, dovranno essere necessariamente ridotti, in conseguenza dell'accertato paritario concorso colposo, ad euro 110.676,33 quanto a , euro Controparte_1
122.788,33 quanto a ed euro 121.188,33 quanto a Controparte_2
. Parte_2
Tali importi andranno inoltre maggiorati degli interessi compensativi intercorrenti tra la data della produzione dell'evento di danno e quella della liquidazione, con calcolo da eseguirsi previa devalutazione dei valori in linea capitale alla data del sinistro e successiva annuale rivalutazione degli stessi nell'ambito dello stesso arco di tempo.
Le spese del doppio grado andranno quindi rideterminate, in modo omogeneo tra i due gradi del giudizio, secondo il criterio della prevalente soccombenza, e liquidate secondo lo scaglione di valore corrispondente alla somma concretamente attribuita alle parti appellate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando sulla causa civile in grado d'appello proposta da nei confronti Parte_1
di , , e Controparte_1 Parte_2 Controparte_2 CP_3
avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 448/2023, pubblicata in
[...]
data 30.6.2023, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
20 In parziale riforma dell'impugnata sentenza, che quanto al resto conferma, a modifica del capo 1) del dispositivo, accertata la concorrente paritaria responsabilità
dell'infortunato, condanna e Parte_1 CP_3
n via solidale a corrispondere a favore di la somma di euro
[...] Controparte_1
110.676,33, a favore di la somma di euro 122.788,33 e a Controparte_2
favore di la somma di euro 121.188,33 oltre agli interessi Parte_2
compensativi intercorrenti tra la data della produzione dell'evento di danno e quella della liquidazione, calcolati previa devalutazione dei valori in linea capitale alla data del sinistro e successiva annuale rivalutazione degli stessi nell'ambito dello stesso arco di tempo;
Condanna e in via solidale Parte_1 CP_3
alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per compensi professionali in complessivi euro 15.000,00 per ciascun grado, oltre alla corrispondente quota del contributo unificato, ed oltre spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
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