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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 23/03/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4287/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 4287 2018
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Vitale Lucia Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F. ), con l'Avv. Castellano Giuseppina Controparte_1 C.F._1
Concetta;
APPELLATO
E NEI CONFRONTI DELLA
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 3 ottobre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza 185/18, pubblicata in data 11 ottobre 2018, il Giudice di Pace di Corleone ha annullato la cartella esattoriale n. 29620140041824477 emessa da Parte_1 nei confronti di , limitatamente al ruolo collegato al verbale di Controparte_1 contravvenzione n. V:70/11322921 del 16 ottobre 2013, a motivo della nullità della notifica dell'atto, effettuata tramite un operatore postale privato.
, a cui la sentenza è stata personalmente notificata il 31 ottobre Parte_1
2018, ha proposto atto di appello avverso la decisione, evidenziando che, contrariamente a
1 quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, la notifica è stata concretamente eseguita da
[...]
su disposizione del e non direttamente da quest'ultimo. CP_3 Parte_2
Sulla scorta di tali motivi, l'appellante ha chiesto al Tribunale di: i) annullare la sentenza impugnata;
ii) condannare l'appellato al pagamento delle spese di lite.
Costituendosi in giudizio a mezzo di comparsa di risposta, ha, in via Controparte_1 preliminare, eccepito l'improcedibilità dell'appello per tardività della costituzione in giudizio dell'appellante.
Nel merito, l'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
La causa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate, è stata posta in decisione all'udienza del 3 ottobre 2024, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Tanto premesso, giova, in diritto, ricordare che, a mente dell'art. 348 comma I cpc, applicabile ratione temporis “L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini”.
Ai fini della verifica della tempestività della costituzione dell'appellante, occorre avere riguardo, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 347 cpc, all'art. 165 cpc, a mente del quale “1.
L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale
o indicare l'indirizzo presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni anche in forma telematica. Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione”.
Interpretando il dettato normativo, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che “(…) nel caso di chiamata in giudizio di più convenuti, il termine di dieci giorni per la costituzione dell'attore, di cui all'art. 165, comma 1, c.p.c., si consuma con il decorso di dieci giorni dal perfezionamento della prima notificazione verso uno dei convenuti dell'atto di citazione, conformemente alla lettera ed alla
"ratio" del comma 2 dello stesso articolo, in base alla quale, entro dieci giorni dall'ultima notifica di esso,
l'originale di tale atto va inserito nel fascicolo, il che presuppone l'avvenuta costituzione (….)” (Cass.
89/17).
Pag. 2 di 3 Nella specie, si rileva che: i) l'atto di appello è stato notificato a in data Controparte_1
29 novembre 2018; ii) la costituzione in giudizio dell'attore è avvenuta in data 29 dicembre
2018.
Essendo ampiamente decorso il termine di 10 giorni dalla notifica per la costituzione in giudizio, l'appello proposto va dichiarato improcedibile a norma dell'art. 348 comma III cpc.
Nei rapporti tra l'appellante e , le spese di lite seguono la soccombenza e si CP_1 liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14, aggiornato alle modificazioni apportate con il D.M. 147/22, tenuto conto della semplicità delle questioni decise e del tenore dell'attività processuale svolta.
Nulla nei rapporti tra l'appellante e la . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA improcedibile l'appello;
CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di appello in favore di , liquidandole in complessivi euro 350, oltre rimborso spese Controparte_1 generali, iva e cpa, nella misura legalmente dovuta, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
NULLA nei rapporti tra l'appellante e la . Controparte_2
23/03/2025.
Il Giudice
Rosario La Fata
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Termini Imerese in persona del Giudice Dott. Rosario La Fata ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 4287 2018
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Vitale Lucia Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F. ), con l'Avv. Castellano Giuseppina Controparte_1 C.F._1
Concetta;
APPELLATO
E NEI CONFRONTI DELLA
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 3 ottobre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza 185/18, pubblicata in data 11 ottobre 2018, il Giudice di Pace di Corleone ha annullato la cartella esattoriale n. 29620140041824477 emessa da Parte_1 nei confronti di , limitatamente al ruolo collegato al verbale di Controparte_1 contravvenzione n. V:70/11322921 del 16 ottobre 2013, a motivo della nullità della notifica dell'atto, effettuata tramite un operatore postale privato.
, a cui la sentenza è stata personalmente notificata il 31 ottobre Parte_1
2018, ha proposto atto di appello avverso la decisione, evidenziando che, contrariamente a
1 quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, la notifica è stata concretamente eseguita da
[...]
su disposizione del e non direttamente da quest'ultimo. CP_3 Parte_2
Sulla scorta di tali motivi, l'appellante ha chiesto al Tribunale di: i) annullare la sentenza impugnata;
ii) condannare l'appellato al pagamento delle spese di lite.
Costituendosi in giudizio a mezzo di comparsa di risposta, ha, in via Controparte_1 preliminare, eccepito l'improcedibilità dell'appello per tardività della costituzione in giudizio dell'appellante.
Nel merito, l'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
La causa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate, è stata posta in decisione all'udienza del 3 ottobre 2024, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Tanto premesso, giova, in diritto, ricordare che, a mente dell'art. 348 comma I cpc, applicabile ratione temporis “L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini”.
Ai fini della verifica della tempestività della costituzione dell'appellante, occorre avere riguardo, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 347 cpc, all'art. 165 cpc, a mente del quale “1.
L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale
o indicare l'indirizzo presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni anche in forma telematica. Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione”.
Interpretando il dettato normativo, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che “(…) nel caso di chiamata in giudizio di più convenuti, il termine di dieci giorni per la costituzione dell'attore, di cui all'art. 165, comma 1, c.p.c., si consuma con il decorso di dieci giorni dal perfezionamento della prima notificazione verso uno dei convenuti dell'atto di citazione, conformemente alla lettera ed alla
"ratio" del comma 2 dello stesso articolo, in base alla quale, entro dieci giorni dall'ultima notifica di esso,
l'originale di tale atto va inserito nel fascicolo, il che presuppone l'avvenuta costituzione (….)” (Cass.
89/17).
Pag. 2 di 3 Nella specie, si rileva che: i) l'atto di appello è stato notificato a in data Controparte_1
29 novembre 2018; ii) la costituzione in giudizio dell'attore è avvenuta in data 29 dicembre
2018.
Essendo ampiamente decorso il termine di 10 giorni dalla notifica per la costituzione in giudizio, l'appello proposto va dichiarato improcedibile a norma dell'art. 348 comma III cpc.
Nei rapporti tra l'appellante e , le spese di lite seguono la soccombenza e si CP_1 liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14, aggiornato alle modificazioni apportate con il D.M. 147/22, tenuto conto della semplicità delle questioni decise e del tenore dell'attività processuale svolta.
Nulla nei rapporti tra l'appellante e la . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA improcedibile l'appello;
CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di appello in favore di , liquidandole in complessivi euro 350, oltre rimborso spese Controparte_1 generali, iva e cpa, nella misura legalmente dovuta, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
NULLA nei rapporti tra l'appellante e la . Controparte_2
23/03/2025.
Il Giudice
Rosario La Fata
Pag. 3 di 3