Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/2015, n. 10666
CASS
Sentenza 27 gennaio 2015

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Èabnorme in quanto determina una indebita regressione del processo, il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare il quale, investito della richiesta di rinvio a giudizio per un reato che preveda la celebrazione dell'udienza preliminare, disponga, previa riqualificazione giuridica del fatto, la restituzione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 33 sexies cod.proc.pen., perchè proceda con citazione diretta. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che ove si ammettesse tale possibilità, si precluderebbe al pubblico ministero di insistere sulla originaria imputazione, in quanto il rifiuto del giudice di celebrare l'udienza impedirebbe anche il successivo ricorso a contestazioni suppletive, come disciplinate dall'art. 521-bis, cod. proc. pen.).

Commentario1

  • 1Art. 33-sexies c.p.p. Inosservanza dichiarata nell'udienza preliminare
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/2015, n. 10666
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10666
Data del deposito : 27 gennaio 2015

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