Sentenza 27 gennaio 2015
Massime • 1
Èabnorme in quanto determina una indebita regressione del processo, il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare il quale, investito della richiesta di rinvio a giudizio per un reato che preveda la celebrazione dell'udienza preliminare, disponga, previa riqualificazione giuridica del fatto, la restituzione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 33 sexies cod.proc.pen., perchè proceda con citazione diretta. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che ove si ammettesse tale possibilità, si precluderebbe al pubblico ministero di insistere sulla originaria imputazione, in quanto il rifiuto del giudice di celebrare l'udienza impedirebbe anche il successivo ricorso a contestazioni suppletive, come disciplinate dall'art. 521-bis, cod. proc. pen.).
Commentario • 1
- 1. Art. 33-sexies c.p.p. Inosservanza dichiarata nell'udienza preliminarehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/2015, n. 10666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10666 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 27/01/2015
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 223
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAZZEI Antonella Patrizia - Consigliere - N. 30460/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI;
nei confronti di:
NE AT N. IL 03/09/1932;
avverso l'ordinanza n. 2686/2013 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLI, del 19/06/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del PG Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli Nord.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 16 giugno 2014 il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli Nord, investito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Procuratore della Repubblica nei confronti di MP AT, imputato del delitto previsto dell'art. 81 cpv. c.p., L. n. 497 del 1974, artt. 9 e 14, disponeva la restituzione degli atti al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 33 sexies c.p.p., previa riqualificazione del fatto contestato ai sensi dell'art. 35 T.U.L.P.S.
2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, il quale ne lamenta l'abnormità.
Osserva che il giudice avrebbe dovuto emettere sentenza ex art. 425 c.p.p., per il reato contestato nella richiesta di rinvio a giudizio e, quindi, disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero per consentirgli di esercitare l'azione penale per il diverso reato. In tal modo sarebbe stata fatta salva la facoltà d'impugnazione del Procuratore della Repubblica avverso la sentenza di non doversi procedere e non si sarebbe determinata alcuna stasi. Rileva, inoltre, che il potere di riqualificare il reato contestato spetta al giudice solo nel caso in cui il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale mediante formulazione di richiesta di rinvio a giudizio per un reato per il quale è, invece, prevista la citazione diretta a giudizio.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso del Procuratore della Repubblica è fondato per le ragioni di seguito precisate.
1. Occorre premettere che la categoria del provvedimento abnorme è stata elaborata dalla giurisprudenza con l'intento dichiarato di introdurre un correttivo al principio della tassatività dei mezzi di impugnazione e di apprestare il rimedio del ricorso per cessazione contro determinati provvedimenti che, pur non essendo oggettivamente impugnabili, risultino, tuttavia, affetti da anomalie genetiche o funzionali così radicali da non poter essere inquadrati in nessuno schema legale. Il ricorso per cassazione rappresenta, pertanto, lo strumento processuale utilizzabile per rimuovere gli effetti di un provvedimento che, per la singolarità e la stranezza del suo contenuto, deve essere considerato avulso dall'intero ordinamento giuridico (Sez. Un., n. 7 del 26 aprile 1989). In mancanza di una definizione legislativa, la giurisprudenza di questa Corte ha argomentato che il provvedimento abnorme si discosta e diverge non solo dalla previsione contenuta in specifiche norme, ma anche dall'intero sistema organico della legge processuale, tanto da costituire un atto insuscettibile di ogni inquadramento normativo e da risultare imprevisto e imprevedibile rispetto alla tipizzazione degli atti processuali compiuta dal legislatore (Sez. U, n. 33 del 22 novembre 2000; Sez. U, n. 28807 del 29 maggio 2002; Sez. U, n. 25957 del 26 marzo 2009). Ha, inoltre, osservato che è abnorme non solo il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell'ambito dell'ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite (Sez. U, n. 11 del 9 luglio 1997). Peraltro, l'abnormità inerisce soltanto a quei provvedimenti che si presentano avulsi dagli schemi normativi e non anche a quelli che, pur essendo emessi in violazione di specifiche norme processuali, rientrano tra gli atti tipici dell'ufficio che li adotta. Essa può riguardare il profilo strutturale, allorché, per la sua singolarità, il provvedimento adottato si pone al di fuori del sistema organico della legge processuale, oppure quello funzionale, quando il provvedimento, pur non estraneo al sistema normativo, determina la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 11 del 9 luglio 1997).
2. Ciò posto, il provvedimento adottato dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli Nord è abnorme, essendo espressione di un potere esplicatosi al di fuori dei casi consentiti che ha determinato un'indebita regressione del procedimento. In coerenza con il principio di legalità e della funzione del ius dicere spetta al giudice, in ogni fase processuale, il potere di dare al fatto contestato una diversa definizione o qualificazione giuridica, riconducendo così la fattispecie concreta allo schema legale che le è proprio, in forza della valenza generale della regola contenuta nell'art. 521, comma 1, c.p.p., (Sez. U., n.16 del 19 giugno 1996 e n. 5307 del 2 dicembre 2007; cfr. inoltre C. Cost, n. 347 del 1991 e n. 112 del 1994).
La modifica, la precisazione o la correzione di errori eventualmente contenuti nell'imputazione deve avvenire nel rispetto dei principi sanciti dalla Corte costituzionale all'esito di una lettura estensiva del modulo previsto dall'art. 423 c.p.p., comma 1 e dell'applicazione analogica dell'art. 521 c.p.p., comma 2, (cfr. sentenze n. 88 del 199, n. 131 del 1995, n. 384 del 2006). Al giudice spetta, altresì, il potere di "ridurre" l'imputazione, così come quello di prosciogliere l'imputato, qualora ritenga in radice insussistente il fatto contestato: a tale risultato il giudice deve, peraltro, approdare, in presenza dei relativi presupposti, nel rispetto dei principi e della sequenza procedimentale delineati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 5307 del 20 dicembre 2007) e di quanto disposto dagli artt. 425 e 429 c.p.p.. È, invece, inibita al giudice la restituzione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 33 sexies c.p.p., mediante un provvedimento irritualmente adottato a seguito della modificazione della regiudicanda prospettata dal Procuratore della Repubblica nella richiesta di rinvio a giudizio e non suscettibile di impugnazione (Sez. 5^, n. 15051 del 22 febbraio 2012). Ove si ammettesse tale possibilità, si precluderebbe al pubblico ministero la possibilità di insistere sulla originaria imputazione ricorrendo alle contestazioni suppletive previste dagli artt. 516 c.p.p. e segg., (unico rimedio a lui concesso nel caso di "riduzione" della contestazione), poiché il rifiuto di celebrazione opposto dal giudice confliggerebbe con la previsione dell'art. 521 bis c.p.p., produttiva, potenzialmente, di una situazione di stallo (Sez. 5^, n. 31975 10 luglio 2008). Qualora, quindi, il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale contestando un reato che richieda l'udienza preliminare, il giudice non può rifiutare la celebrazione dell'udienza stessa, operando una diversa qualificazione giuridica del fatto e disponendo la regressione del procedimento, non consentita ai sensi dell'art. 33 sexies c.p.p.. Tale disposizione deve essere interpretata nel senso che il suo ambito di operatività è riservato alle sole ipotesi in cui il giudice, preso atto della qualificazione giuridica del fatto data dal pubblico ministero, rilevi che per il reato contestato l'azione penale avrebbe dovuto essere esercitata attraverso il decreto di citazione diretta a giudizio.
Per tutte queste ragioni si deve affermare che è abnorme, in quanto determina un'indebita regressione del processo, il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare il quale, investito dal pubblico ministero della richiesta di rinvio al giudizio per un reato che ne preveda la celebrazione, disponga, previa riqualificazione giuridica del fatto, la restituzione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 33 sexies c.p.p., perché proceda a citazione diretta, dovendo il giudice fare esercizi dei poteri a lui conferiti nel rispetto dei paradigmi normativi delineati rispettivamente dagli artt. 425 e 429 c.p.p.. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli Nord per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli Nord.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2015