Sentenza 19 ottobre 1999
Massime • 1
La sussistenza del reato di cui all'art. 349 cod. pen.(violazione di sigilli) non è esclusa ne' dall'eventuale illegittimità del sequestro, ne' dalla apposizione dei sigilli solo su una parte dell'immobile sequestrato, perché questi sono apposti a tutela del vincolo che riguarda l'integrità e la non modificabilità dell'intera zona sequestrata ed investe qualsiasi attività vi si svolga in contrasto con il vincolo stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/10/1999, n. 13075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13075 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dr. Davide AVITABILE Presidente del 19/10/1999
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere SENTENZA
Dr. Luigi PICCIALLI Consigliere N.3414
Dr. Carlo GRILLO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Aldo CECCHERINI Consigliere N.22271/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
PO AD, nata il [...] a [...],
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli 1^ aprile 1999 n. 2590, con la quale - in parziale riforma della sentenza del Pretore di Napoli 17 settembre 1998 n. 6036, da lei appellata, con cui era stata dichiarata colpevole dei reati p. e p. a) dall'art. 20 lett. c) L. 28 febbraio 1985 n.47; b) dagli artt. 2, 13, 4 e 14 L. 5 novembre 1971 n. 1086; c) dagli artt. 1, 2 e 20 L. 2 febbraio 1974 n. 64; d)
dall'art. 1 sexies L. 1985 n. 431; e) dall'art. 734 c.p.; e) dall'art. 349 C.P., accertati l'11 giugno 1995 a Napoli, e condannata, con le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante dell'art. 349 c.p. e la continuazione, alla pena, sospesa, di mesi sei di reclusione e L. 600.000 di multa - è stata prosciolta dai reati contestati ai capi c) ed e) perché estinti per prescrizione, con rideterminazione della pena per i restanti reati in mesi cinque di reclusione e L. 500.000 di multa.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Vittorio MELONI, il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Condannata con la suindicata sentenza, quale colpevole dei reati ascrittile per aver abusivamente costruito un manufatto su una superficie di mq.45, DE CA propone ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. Mancanza della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) in ordine alla modesta entità dell'opera, costruita su una precedente di tufo, utilizzata come deposito di attrezzi agricoli;
2. Mancanza di motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) in ordine all'art. 349 c.p., in quanto, essendo l'opera già completata sin dal primo sopralluogo dei VV.UU., nessuna violazione di sigilli è stata commessa.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto al primo motivo perché, come risulta dalla sentenza impugnata, la Corte d'appello non ha solo rideterminato la pena in conseguenza del proscioglimento dell'imputata dai reati di cui ai capi c) ed e) perché estinti per prescrizione, ma l'ha anche ridotta, riconsiderando il caso in un quadro complessivo di minor gravità.
Quanto al secondo perché, come si deduce dalla formulazione letterale dei motivi d'appello, l'avvenuto completamento dell'opera è frutto di mera deduzione dell'imputata, dovendosi, peraltro, considerare che l'edificio non può considerarsi ultimato nel rustico (come si ritiene per legge ai fini del condono: art. 31 c. 2 L. 28 febbraio 1985 n. 47) il reato permane fino all'esecuzione delle rifiniture.
Occorre, peraltro, rilevare in proposito che la sussistenza del reato previsto dall'art. 349 c.p. non è esclusa ne' dall'eventuale illegittimità del sequestro, ne' dall'apposizione dei sigilli solo su una parte dell'immobile sequestrato, perché questi sono apposti a tutela del vincolo che riguarda l'integrità e la non modificabilità dell'intera zona sequestrata ed investe qualsiasi attività vi si svolga in sostanziale contrasto col vincolo stesso (v., per tutte, Cass., Sez. III, 2 giugno 1998 n. 8643, ric. Capolongo;
Sez. III, 11 luglio 1997 n. 8723, ric. Sciarra;
Sez. III, 10 aprile 1996 n. 4915, ric. Tinto;
Sez. III, 22 settembre 1995 n. 3005, ric. Mauro). Pertanto la circostanza che l'edificio posto sotto sequestro fosse già completato non ha efficacia scriminante del reato suddetto, che sussiste per il solo fatto della violazione dei sigilli, al di là del profilo funzionale del provvedimento di sequestro Il vizio di motivazione lamentato dalla ricorrente è, dunque, privo di concreta rilevanza, non essendo attendibile la tesi da lei sostenuta che la violazione non sia stata commessa.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di L. 1 milione alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 1999