Sentenza 10 ottobre 2001
Massime • 1
Il divieto di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa, previsto dall'art.58-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario), non opera per l'affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94 del d.p.r. 9 ottobre 1990,n. 309 (T.U. in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), in quanto tale misura alternativa alla detenzione non è espressamente menzionata nelle disposizioni ostative del citato art. 58-quater che, per il loro carattere restrittivo, non sono suscettibili di applicazione analogica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/10/2001, n. 40517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40517 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIOVANNI D'URSO - Presidente - del 10/10/2001
1. Dott. VITO LA GIOIA - Consigliere - SENTENZA
2. " AT EM " N. 5548
3. " EV EF " REGISTRO GENERALE
4. " RT DA " N. 6357/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MURA MARCO, n. il 9/11/70;
avverso il decreto emesso il 10/1/01 dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Cagliari;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giordano Lette le richieste del Pubblico Ministero che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
- Con decreto in data 10/1/01, emesso ai sensi dell'art. 666 comma 2 C.P.P., il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94 DPR 309/1990 presentata da Mura Marco, detenuto in espiazione di pene cumulate, rilevando che al predetto, con ordinanza collegiale del 14/11/00, era stata revocata la misura alternativa della detenzione domiciliare per cui, in forza del richiamo contenuto nel comma 6 del citato art. 94, doveva ritenersi operante il divieto di concessione di ulteriori benefici stabilito dal comma 2 dell'art. 58-quater O.P.
Avverso tale pronuncia il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce erronea applicazione dell'art. 58-quater poiché il comma 1 di tale norma, cui il comma 2 fa richiamo, non fa menzione dell'affidamento c.d. terapeutico tra i benefici oggetto del divieto.
La censura è fondata.
Le disposizioni di carattere restrittivo di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 58-quater (norma introdotta nell'ordinamento penitenziario dal D.L. 13/5/91 n. 152 recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata ed insuscettibile, per tale sua natura, di applicazione analogica) non prevedono invero, nella tassativa elencazione dei benefici che non possono più essere concessi al condannato che abbia posto in essere determinate condotte, l'affidamento in prova, rispondente a particolari finalità, di cui all'art. 94 DPR 309/1990. E il legislatore, nell'inserire invece in detto elenco l'affidamento in prova ordinario, ha avuto cura di bene specificare, con il riferimento normativo, che si tratta dell'istituto applicabile "nei casi previsti dall'art. 47" dell'ordinamento penitenziario. A fronte di un così chiaro dettato legislativo, non è pertinente il riferimento contenuto nel decreto presidenziale alla disposizione del comma 6 dell'art. 94 DPR 309/1990 che si limita, come già l'abrogato art. 47-bis O.P., ad estendere all'affidamento terapeutico la "disciplina" prevista per l'affidamento ordinario dalla legge 26/7/75 n. 354, come modificata dalla legge 10/6/86 n. 663, "per quanto non diversamente stabilito".
Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Cagliari per l'esame nel merito dell'istanza presentata dal Mura.
P.Q.M.
annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Cagliari per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2001