Cass. pen., sez. I, sentenza 10/10/2001, n. 40517
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Sentenza 10 ottobre 2001

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Il divieto di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa, previsto dall'art.58-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario), non opera per l'affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94 del d.p.r. 9 ottobre 1990,n. 309 (T.U. in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), in quanto tale misura alternativa alla detenzione non è espressamente menzionata nelle disposizioni ostative del citato art. 58-quater che, per il loro carattere restrittivo, non sono suscettibili di applicazione analogica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/10/2001, n. 40517
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40517
    Data del deposito : 10 ottobre 2001

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