Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/2004, n. 46227
CASS
Sentenza 6 ottobre 2004

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In tema di affidamento in prova per i detenuti, il divieto triennale di concessione dei benefici previsto dall'art. 58 ord. pen. consegue alla situazione del condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'art. 47, comma primo, dell'art. 47 ter, comma sesto, o dell'art. 51, comma primo, ord. pen.. Ne consegue, atteso il rinvio operato dall'art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990 alla disciplina di cui all'art. 47 ord. pen., che anche nel caso di affidamento di persona tossicodipendente, la revoca del beneficio dell'affidamento è disposta ai sensi dell'art. 47, comma primo, ord. pen. ed opera per l'effetto come divieto preclusivo ai sensi dell'art. 58 ord. pen. nei riguardi di ulteriori benefici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/2004, n. 46227
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46227
    Data del deposito : 6 ottobre 2004

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