Sentenza 6 ottobre 2004
Massime • 1
In tema di affidamento in prova per i detenuti, il divieto triennale di concessione dei benefici previsto dall'art. 58 ord. pen. consegue alla situazione del condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'art. 47, comma primo, dell'art. 47 ter, comma sesto, o dell'art. 51, comma primo, ord. pen.. Ne consegue, atteso il rinvio operato dall'art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990 alla disciplina di cui all'art. 47 ord. pen., che anche nel caso di affidamento di persona tossicodipendente, la revoca del beneficio dell'affidamento è disposta ai sensi dell'art. 47, comma primo, ord. pen. ed opera per l'effetto come divieto preclusivo ai sensi dell'art. 58 ord. pen. nei riguardi di ulteriori benefici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/2004, n. 46227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46227 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 06/10/2004
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 3716
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 33521/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TO IA, n. il 17 marzo 1957;
contro il decreto 23 luglio 2003 del PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di ROMA;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Livio Pepino;
lette le conclusioni del Procuratore Generale Dr. Gianfranco Viglietta che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con decreto 23 luglio 2003 il presidente del tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibili le istanze di affidamento in prova, semilibertà e detenzione domiciliare proposte da TO IA essendo intervenuta nei confronti dello stesso la revoca della misura alternativa di cui all'art. 94 legge stupefacenti precedentemente concessa e non essendo decorso dalla data di detta revoca (10 gennaio 2003) il triennio previsto dall'art. 58 quater, comma 3, ordinamento penitenziario.
Ha proposto ricorso, per violazione di legge, il TO deducendo che l'effetto ostativo alla concessione di nuovi benefici nel triennio è previsto solo dall'art. 47 ordinamento penitenziario e non anche dall'art. 94 legge stupefacenti.
Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
2. Il ricorso è infondato.
Come esattamente rileva il Procuratore generale, ciò che crea il divieto triennale di concessione di benefici non è, secondo l'art. 58 ordinamento penitenziario, la revoca dell'affidamento disposto ai sensi dell'art. 47 stessa legge ma, testualmente, la situazione del "condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'art. 47, comma 11, dell'art. 47 ter, comma 6, o dell'art. 51, comma 1, ordinamento penitenziario". Orbene, l'affidamento ex ari. 94 dPR 309/1990 non prevede una autonoma disciplina in punto revoca ma rinvia, per quanto non diversamente stabilito, alla disciplina di cui all'art. 47 ordinamento penitenziario. Ne consegue che anche nel caso di affidamento in casi particolari di persona tossicodipendente la revoca dell'affidamento è disposta ai sensi dell'art. 47, comma 11, in esame ed opera, conseguentemente, il divieto previsto dall'art. 58 ordinamento penitenziario. Nè tale conclusione è incoerente sotto il profilo sistematico: se è conforme alla filosofia tesa al recupero del tossicodipendente che permea tutto il dPR 309/1990 consentire senza limiti, e dunque anche in caso di fallimento di un affidamento ordinario precedentemente disposto, la concessione dell'affidamento in casi particolari, non sarebbe razionale il contrario, che nessuna ratto desumibile dal sistema giustifica, una volta fallito l'affidamento in casi particolari, la concessione di un affidamento ordinario o di una misura aspecifica prima del decorso del triennio. Il ricorso va, dunque, respinto con seguito di spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2004