Sentenza 11 maggio 2005
Massime • 1
Il divieto di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa alla detenzione (artt. 58 quater, comma secondo, e 47, comma undicesimo, Legge 26 luglio 1975 n. 354), opera anche nell'ipotesi di affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, in quanto il comma sesto di questa norma richiama le disposizioni dell'ordinamento penitenziario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2005, n. 24371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24371 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore Presidente del 11/05/2005
Dott. FAZZIOLI Edoardo Consigliere SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe Consigliere N. 1974
Dott. GIRONI Emilio Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina Consigliere N. 45782/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EI ER N. IL 20/05/1972;
avverso ORDINANZA del 29/10/2004 TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Gianfranco Viglietta che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con decreto del 29/10/2004 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha dichiarato inammissibile l'istanza di applicazione dell'affidamento terapeutico ex art. 94 D.P.R. 309/90 avanzata da BE ME, ritenendo che nella specie difettassero i requisiti di legge essendo questi detenuto per effetto di revoca di una precedente misura alternativa.
Avverso tale decreto ha proposto ricorso il condannato per violazione di legge, rilevando che la misura richiesta non rientrava tra i benefici all'applicazione dei quali era ostativa la revoca di precedente misura alternativa.
Il ricorso non merita accoglimento.
All'affidamento in prova in casi particolari previsto dall'art. 94 D.P.R. 309/90 è applicata, per quanto non diversamente stabilito nell'articolo in questione, la disciplina prevista dall'Ordinamento Penitenziario espressamente richiamata dal comma 6 del citato articolo 94; da ciò discende l'applicabilità a siffatta misura anche del disposto di cui all'art. 47 comma 11 Ord. Pen. in materia di revoca (in relazione alla quale il citato D.P.R. 309/90 non prevede una autonoma normativa) e, conseguentemente, il divieto di nuova concessione del beneficio quale previsto dal comma 2 dell'art. 58 quater Ord. Pen. che espressamente ciò dispone in tutti i casi in cui sia stata disposta la revoca del beneficio ai sensi dell'art. 47 comma 11.
Non è quindi condivisibile la tesi (citata in ricorso ed espressa con la decisione 40517/2001 di questa Corte, dalla quale quindi il Collegio dissente) per la quale il divieto previsto dall'art. 58 quater comma 2 L. 354/75 non opererebbe per l'affidamento in prova in casi particolari, non essendo tale misura menzionata nell'articolo medesimo e non essendo le disposizioni restrittive suscettibili di interpretazione analogica;
e ciò perché - come si è sopra argomentato - tale tesi non tiene conto del richiamo di cui all'art. 94 comma 6 D.P.R. 309/90 e perché, conseguentemente, è del tutto inconferente il riferimento al divieto di interpretazione analogica delle disposizioni restrittive.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ME BE al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2005