Cass. civ., sez. III, sentenza 15/10/2002, n. 14645
CASS
Sentenza 15 ottobre 2002

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Massime3

In materia di locazione di immobili urbani, il patto di prelazione non prevale sulla prelazione legale di cui all'art. 38 legge n. 392 del 1978, ma è destinato ad avere effetti obbligatori tra gli stipulanti a condizione che non sussista o che non venga esercitata la prelazione legale stessa, in una situazione di compatibilità necessariamente subordinata e residuale.

Il patto di preferenza nella vendita ha ad oggetto una prestazione che si sostanzia nel contenuto tipico di un diritto di credito, sicché non deve essere trascritto e, se trascritto, la sua efficacia meramente obbligatoria non muta in efficacia reale.

In materia di locazioni di immobili urbani, il patto di prelazione, accettato dal promissario, obbliga il promittente a preferire l'altra parte nella formazione e nella conclusione della futura ed eventuale alienazione del bene cui il patto stesso si riferisce, senza peraltro comportare ulteriori limitazioni alle ragioni di godimento diretto o indiretto del promittente medesimo, sicché la successiva concessione dell'immobile in locazione che egli faccia a terzi, non vietata da specifica clausola contrattuale, non costituisce violazione del suddetto patto, anche quando in favore del conduttore possa derivare, quale conseguenza indiretta e riflessa della locazione, il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 38 legge n. 392 del 1978.

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 15/10/2002, n. 14645
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14645
Data del deposito : 15 ottobre 2002

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